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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/05/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 642/2022,
TRA
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata, difesa Parte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato De Bellis Pierluigi
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 25.02.2022 parte ricorrente impugnava la cartelle n.
01201201220100009979818000 e 01220050003364573 eccependo la non debenza in forza della determinazione n. 334 del 30.5.2012 in ragione del decorso del termine di cui all'art. 21 quinques L.
n. 183/10.
1 Instaurato il contraddittorio si costituiva l'ente resistente che con la propria memoria Eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione del divieto del ne bis in idem e per l'intervenuto giudicato.
La causa, dopo il deposito di note ex art 127 ter veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è inammissibile.
La soluzione della presente controversia richiede la disamina delle vicende che hanno interessato le cartelle oggetto del presente giudizio, in quanto contrariamente alla tesi di parte ricorrente, che imposta il ricorso su una determinazione, non vi è stata alcuna revoca della cartella n.
01220100009979818000, sussistendo, invece, la violazione del principio del ne bis in idem, e la sussistenza del giudicato sostanziale a seguito delle ordinanze della Cassazione n.31419/2024 del
6.12.2024 e n. 24575/2024 del 19.09.2024.
Ai fini della decisione giova premettere che il principio secondo cui l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti, anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, si riferisce sempre a quelle ragioni non dedotte che rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia ed impedisce che possa essere introdotta una nuova controversia con lo stesso oggetto ma con nuove ragioni, che ben avrebbero potuto essere fatte valere nel primo giudizio o comunque in sede di gravame. In siffatte ipotesi di nuovo giudizio si concretizza la violazione del principio del ne bis in idem, il quale si estrinseca nei concetti di giudicato processuale e sostanziale, per cui il giudicato processuale si ricollega all'esaurimento dei mezzi ordinari di impugnazione di cui all'art. 324 c.p.c., ossia il divieto per il giudice di pronunciarsi ulteriormente sulla stessa materia, mentre il giudicato sostanziale è previsto dall'art. 2909 c.c. per cui l'accertamento, passato in giudicato, “fa stato” tra le parti.
La violazione del suddetto principio del ne bis in idem comporta l'inammissibilità della domanda, essendo detto ultimo ontologicamente connesso con l'interesse ad agire (sul punto: Cass. Civ. Sez. I,
Sentenza n. 26041 del 23/12/2010, secondo cui il principio de quo corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente “nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”; tale garanzia di stabilità è “collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata “; conf. Cass.
n. 8906 del 2024Sez. III, Sentenza n. 8379 del 7/4/2009).
Si osserva che l'oggetto sostanziale del processo si determina principalmente attraverso l'esercizio dell'azione e, affinchè due azioni possano definirsi identiche, occorre che siano identici tutti i loro elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (Cass. 26/8/2018 n. 21374).
Quand'anche uno solo di essi non coincida, non si potrà avere identità di azioni.
Quanto agli elementi soggettivi, questi sono costituiti dai soggetti, attivo e passivo, dell'azione.
2 Più precisamente, sarà soggetto attivo dell'azione, ossia colui che propone la domanda, il soggetto attivo del diritto sostanziale affermato, mentre sarà soggetto passivo, ossia colui nei cui confronti la domanda è proposta, il soggetto passivo del rapporto sostanziale sottostante.
Solo eccezionalmente la legge riconosce rilevanza a diritti altrui in nome altrui (rappresentanza) o in nome proprio (sostituzione processuale), consentendo che il giudicato si determini nei confronti di questi soggetti.
Quanto ai limiti soggettivi del giudicato, lo stesso fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa (art. 2909 c.c.).
Orbene, venendo all'esame della fattispecie ed, in particolare, della documentazione prodotta dall' a supporto dell'eccezione di violazione del suddetto principio del ne bis in idem, nessun CP_1
dubbio può esservi in ordine alla identità dei soggetti parti del presente giudizio con quelli parti del giudizio definiti con le ordinanze della Cassazione n.31419/2024 del 6.12.2024 e n. 24575/2024 del
19.09.2024.
Identici devono ritenersi anche il petitum e la causa petendi ovvero le ragioni della domanda, trattandosi di giudizi di opposizione alle stesse cartelle esattoriali.
Relativamente alla cartella di pagamento n. 012 012 20100009979818, con ricorso in prime cure al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino, depositato il 29/07/2010, registrato al n. RGL
2120/2010, la società in epigrafe propose opposizione avverso la cartella di pagamento n. 012 20110 CP_ 0009979818, emessa ex art. 7 quater c. 6 D.L. n.5/2009 – L. n. 33/2009 (circolare n. 67/2009), notificata il 22/07/2010, con la quale si intimava il pagamento della somma di €636.632,18. Detta cartella esattoriale si basava sull'atto di precetto notificato all'odierna ricorrente in data 21/02/2008, con il quale era stato azionato il Decreto Ingiuntivo del Pretore di Avellino n. 3026/1997 del
16/12/1997, scaturito dal verbale amministrativo di accertamento del 15/02/1995, relativo al periodo dal settembre 1990 al dicembre 1994. Il suddetto D.I. era stato confermato con sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino n. 335/2004, confermata con sentenza della Corte d'Appello di
Napoli n. 323/2007. La citata sentenza della C.d'A. n. 323/2007 fu impugnata dalla società Pt_1
con ricorso per Cassazione, sul quale fu resa, nelle more del citato procedimento n. RGL
[...]
2120/2010, la sentenza n. 8863/2013, che ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo inammissibili, perché meramente in fatto, le censure relative all'accertamento da parte della della continuità Pt_2 aziendale tra la e la società odierna appellante e quindi della mancanza dell'incremento CP_2
occupazionale presupposto indispensabile per il legittimo godimento degli sgravi contributivi;
ha invece ritenuto fondata la censura concernente il precedente regime di sgravio “decennale” per i CP_ lavoratori assunti fino al 30/11/1991, come da determina n. 334/2012 dell' Direzione regionale per la Campania, prodotta nel giudizio di legittimità dalla stessa società. In detta sentenza n.
3 8863/2013 la S.C. ha precisato di non aver potuto dichiarare la cessazione della materia del
CP_ contendere in difetto di adesione da parte dell' e pertanto ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione. Con sentenza n. 6511/2015 la C.d'A. di Napoli, in sede di rinvio, in conformità al principio sancito dal Giudice di legittimità, rilevata la formazione del giudicato relativamente alla questione della continuità aziendale tra ed CP_2
, rilevata la formazione del giudicato relativamente all'ordinanza Ingiunzione n. 724/B del Pt_1
17/09/1997, si è pronunciata sulla spettanza dello sgravio decennale di cui all'art. 14 L. n. 183/1976, di cui già fruiva la , per tutti i lavoratori assunti fino al novembre 1991, proprio in ragione CP_2
della continuità aziendale tra ed . Considerato che in punto entrambe le parti CP_2 Pt_1
CP_ si sono riportate ai nuovi accertamenti eseguiti dall' alla determina n. 334/2012 di cui sopra ed CP_ alle note della Direzione Centrale Entrate dell' ivi richiamate, la C.d'A., revocando il D.I. n.
3026/97, di cui sopra, ha dichiarato la società tenuta al pagamento in favore Parte_1
CP_ dell' di € 192.024,00 a titolo di contributi per il periodo settembre 1990 – dicembre 1994 e CP_ condannato la stessa al pagamento in favore dell' della predetta somma. Nella motivazione della sentenza la Corte territoriale ha altresì precisato che la società è tenuta al pagamento delle correlative somme aggiuntive da quantificarsi al momento del saldo contributivo, adottando il calcolo riduzionistico riconosciuto con la determina n. 334/2012. Orbene, nelle more del procedimento n.
RGL 2120/2010 dinanzi al Tribunale di Avellino, l'importo portato dalla cartella di pagamento, oggetto di opposizione, è stato rideterminato dall' con la ripetuta delibera n. 334/2012 della CP_1
Direzione regionale per la Campania ed è intervenuta la sentenza n. 6511/2015 della C.d'A.; la stessa opponente ha prodotto dinanzi al Giudice del Lavoro la determina n. 334/2012 e la sentenza n.
6511/2015. Il Tribunale, pertanto, considerato di non poter esperire alcuna indagine sul merito, attesa la natura del procedimento in cognizione, dato atto che la sentenza n. 335/2004, di cui sopra, era stata caducata ed il decisum era stato sostituito dalla sentenza n. 6511/2015 della C.d'A., emessa in sede
CP_ di rinvio, ha deciso con la sentenza n. 719/2016, dichiarando il diritto dell' di procedere ad esecuzione forzata in danno della società per i crediti di cui alla cartella impugnata, Parte_1
per il minor importo derivante dalla predetta sentenza n. 6511/2015. Successivamente parte ricorrente ha proposto ricorso per revocazione della sentenza n. 6511/2015, rigettato con sentenza 5788/2018, ed un successivo ricorso sempre per la revocazione di detta sentenza della C.d'A di Napoli n.
6511/2015, anch'esso respinto con sentenza n. 1627/2021. La Corte d'Appello con la citata sentenza CP_ n. 6511/2015 ha dichiarato la tenuta al pagamento in favore dell' della somma Parte_1 di € 192.024,00 a titolo di contributi relativi al periodo dal 01/09/1990 al 31/1271994. Il Tribunale di CP_ Avellino con la sentenza n. 719/2016 ha accertato il diritto dell' di procedere ad esecuzione forzata per l'importo di € 192.024,00 a titolo di contributi per le causali di cui alla cartella gravata.
4 La Corte territoriale con la sentenza n. 4658/2021 ha confermato la sentenza di primo grado n.
719/2016. Tale ultima sentenza è stata impugnata da controparte dinanzi la Suprema Corte: con decreto R.G. n. 4695/2024 n. del 13/09/2024, la Corte di Cassazione, provvedendo ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), ha dichiarato l'estinzione del giudizio condannando la ricorrente al pagamento delle spese (v. allegato).
Pertanto, le statuizioni della sentenza n. 719/2016 del Tribunale di Avellino in merito alla cartella esattoriale n. 01220100009979818000 sono definitivamente confermate.
In merito alla cartella esattoriale n. 01220050003364573 con sentenza di I° grado n. 379/2011, il
Tribunale di Avellino rigettava l'opposizione di avverso cartella esattoriale n. Parte_1
01220050003364573; la Corte di Appello di Napoli in parziale accoglimento dell'appello proposto da controparte avverso la citata pronuncia di primo grado, con sentenza n. 7279/18 accertava il debito contributivo di nei confronti dell' nella minor somma di €.121.071,40. La sentenza Parte_1 CP_1
di appello della C.d.A. Napoli n. 7279/18 è stata impugnata in Cassazione dalla ricorrente ed il procedimento è stato definito in senso favorevole all' (inammissibilità del ricorso di controparte) CP_1
con ordinanza della Suprema Corte R.G.N. 38134/2019 n. 31419/2024, pubblicata in data 06.12.2024.
E' indubbio, inoltre, che con il presente giudizio parte opponente ha proposto censure attinenti alla pretesa creditoria vantata dall'ente previdenziale già oggetto del giudizio definito con la citate ordinanze della Cassazione, ed ha spiegato domande coincidenti con quelle oggetto del precedente giudizio (dichiarare l'estinzione della pretesa creditoria medesima); come detto, il giudicato preclude l'esame delle stesse domande, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
Ed invero, sul punto giova richiamare quanto precisato dalla Corte di Cassazione Sez. I, nella sentenza n. 25862 del 21/12/2010, secondo cui “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, pur se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il “petitum” del primo;
l'autorità del giudicato non è di ostacolo all'allegazione e alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame e la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo…”; la stessa Corte ha chiarito che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica
5 indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 10623 dell'8/5/2009).
Alla luce dei sopra indicati principi espressi dalla Suprema Corte, che questo giudicante condivide, si ritiene non essere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della suddetta domanda.
Avuto riguardo all'esito della controversia, le spese di lite vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Spese compensate.
Così deciso, in Avellino il 21.5.2025
Il Giudice del Lavoro
MONICA d'AGOSTINO
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In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 642/2022,
TRA
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata, difesa Parte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato De Bellis Pierluigi
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 25.02.2022 parte ricorrente impugnava la cartelle n.
01201201220100009979818000 e 01220050003364573 eccependo la non debenza in forza della determinazione n. 334 del 30.5.2012 in ragione del decorso del termine di cui all'art. 21 quinques L.
n. 183/10.
1 Instaurato il contraddittorio si costituiva l'ente resistente che con la propria memoria Eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione del divieto del ne bis in idem e per l'intervenuto giudicato.
La causa, dopo il deposito di note ex art 127 ter veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è inammissibile.
La soluzione della presente controversia richiede la disamina delle vicende che hanno interessato le cartelle oggetto del presente giudizio, in quanto contrariamente alla tesi di parte ricorrente, che imposta il ricorso su una determinazione, non vi è stata alcuna revoca della cartella n.
01220100009979818000, sussistendo, invece, la violazione del principio del ne bis in idem, e la sussistenza del giudicato sostanziale a seguito delle ordinanze della Cassazione n.31419/2024 del
6.12.2024 e n. 24575/2024 del 19.09.2024.
Ai fini della decisione giova premettere che il principio secondo cui l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti, anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, si riferisce sempre a quelle ragioni non dedotte che rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia ed impedisce che possa essere introdotta una nuova controversia con lo stesso oggetto ma con nuove ragioni, che ben avrebbero potuto essere fatte valere nel primo giudizio o comunque in sede di gravame. In siffatte ipotesi di nuovo giudizio si concretizza la violazione del principio del ne bis in idem, il quale si estrinseca nei concetti di giudicato processuale e sostanziale, per cui il giudicato processuale si ricollega all'esaurimento dei mezzi ordinari di impugnazione di cui all'art. 324 c.p.c., ossia il divieto per il giudice di pronunciarsi ulteriormente sulla stessa materia, mentre il giudicato sostanziale è previsto dall'art. 2909 c.c. per cui l'accertamento, passato in giudicato, “fa stato” tra le parti.
La violazione del suddetto principio del ne bis in idem comporta l'inammissibilità della domanda, essendo detto ultimo ontologicamente connesso con l'interesse ad agire (sul punto: Cass. Civ. Sez. I,
Sentenza n. 26041 del 23/12/2010, secondo cui il principio de quo corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente “nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”; tale garanzia di stabilità è “collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata “; conf. Cass.
n. 8906 del 2024Sez. III, Sentenza n. 8379 del 7/4/2009).
Si osserva che l'oggetto sostanziale del processo si determina principalmente attraverso l'esercizio dell'azione e, affinchè due azioni possano definirsi identiche, occorre che siano identici tutti i loro elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (Cass. 26/8/2018 n. 21374).
Quand'anche uno solo di essi non coincida, non si potrà avere identità di azioni.
Quanto agli elementi soggettivi, questi sono costituiti dai soggetti, attivo e passivo, dell'azione.
2 Più precisamente, sarà soggetto attivo dell'azione, ossia colui che propone la domanda, il soggetto attivo del diritto sostanziale affermato, mentre sarà soggetto passivo, ossia colui nei cui confronti la domanda è proposta, il soggetto passivo del rapporto sostanziale sottostante.
Solo eccezionalmente la legge riconosce rilevanza a diritti altrui in nome altrui (rappresentanza) o in nome proprio (sostituzione processuale), consentendo che il giudicato si determini nei confronti di questi soggetti.
Quanto ai limiti soggettivi del giudicato, lo stesso fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa (art. 2909 c.c.).
Orbene, venendo all'esame della fattispecie ed, in particolare, della documentazione prodotta dall' a supporto dell'eccezione di violazione del suddetto principio del ne bis in idem, nessun CP_1
dubbio può esservi in ordine alla identità dei soggetti parti del presente giudizio con quelli parti del giudizio definiti con le ordinanze della Cassazione n.31419/2024 del 6.12.2024 e n. 24575/2024 del
19.09.2024.
Identici devono ritenersi anche il petitum e la causa petendi ovvero le ragioni della domanda, trattandosi di giudizi di opposizione alle stesse cartelle esattoriali.
Relativamente alla cartella di pagamento n. 012 012 20100009979818, con ricorso in prime cure al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino, depositato il 29/07/2010, registrato al n. RGL
2120/2010, la società in epigrafe propose opposizione avverso la cartella di pagamento n. 012 20110 CP_ 0009979818, emessa ex art. 7 quater c. 6 D.L. n.5/2009 – L. n. 33/2009 (circolare n. 67/2009), notificata il 22/07/2010, con la quale si intimava il pagamento della somma di €636.632,18. Detta cartella esattoriale si basava sull'atto di precetto notificato all'odierna ricorrente in data 21/02/2008, con il quale era stato azionato il Decreto Ingiuntivo del Pretore di Avellino n. 3026/1997 del
16/12/1997, scaturito dal verbale amministrativo di accertamento del 15/02/1995, relativo al periodo dal settembre 1990 al dicembre 1994. Il suddetto D.I. era stato confermato con sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino n. 335/2004, confermata con sentenza della Corte d'Appello di
Napoli n. 323/2007. La citata sentenza della C.d'A. n. 323/2007 fu impugnata dalla società Pt_1
con ricorso per Cassazione, sul quale fu resa, nelle more del citato procedimento n. RGL
[...]
2120/2010, la sentenza n. 8863/2013, che ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo inammissibili, perché meramente in fatto, le censure relative all'accertamento da parte della della continuità Pt_2 aziendale tra la e la società odierna appellante e quindi della mancanza dell'incremento CP_2
occupazionale presupposto indispensabile per il legittimo godimento degli sgravi contributivi;
ha invece ritenuto fondata la censura concernente il precedente regime di sgravio “decennale” per i CP_ lavoratori assunti fino al 30/11/1991, come da determina n. 334/2012 dell' Direzione regionale per la Campania, prodotta nel giudizio di legittimità dalla stessa società. In detta sentenza n.
3 8863/2013 la S.C. ha precisato di non aver potuto dichiarare la cessazione della materia del
CP_ contendere in difetto di adesione da parte dell' e pertanto ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione. Con sentenza n. 6511/2015 la C.d'A. di Napoli, in sede di rinvio, in conformità al principio sancito dal Giudice di legittimità, rilevata la formazione del giudicato relativamente alla questione della continuità aziendale tra ed CP_2
, rilevata la formazione del giudicato relativamente all'ordinanza Ingiunzione n. 724/B del Pt_1
17/09/1997, si è pronunciata sulla spettanza dello sgravio decennale di cui all'art. 14 L. n. 183/1976, di cui già fruiva la , per tutti i lavoratori assunti fino al novembre 1991, proprio in ragione CP_2
della continuità aziendale tra ed . Considerato che in punto entrambe le parti CP_2 Pt_1
CP_ si sono riportate ai nuovi accertamenti eseguiti dall' alla determina n. 334/2012 di cui sopra ed CP_ alle note della Direzione Centrale Entrate dell' ivi richiamate, la C.d'A., revocando il D.I. n.
3026/97, di cui sopra, ha dichiarato la società tenuta al pagamento in favore Parte_1
CP_ dell' di € 192.024,00 a titolo di contributi per il periodo settembre 1990 – dicembre 1994 e CP_ condannato la stessa al pagamento in favore dell' della predetta somma. Nella motivazione della sentenza la Corte territoriale ha altresì precisato che la società è tenuta al pagamento delle correlative somme aggiuntive da quantificarsi al momento del saldo contributivo, adottando il calcolo riduzionistico riconosciuto con la determina n. 334/2012. Orbene, nelle more del procedimento n.
RGL 2120/2010 dinanzi al Tribunale di Avellino, l'importo portato dalla cartella di pagamento, oggetto di opposizione, è stato rideterminato dall' con la ripetuta delibera n. 334/2012 della CP_1
Direzione regionale per la Campania ed è intervenuta la sentenza n. 6511/2015 della C.d'A.; la stessa opponente ha prodotto dinanzi al Giudice del Lavoro la determina n. 334/2012 e la sentenza n.
6511/2015. Il Tribunale, pertanto, considerato di non poter esperire alcuna indagine sul merito, attesa la natura del procedimento in cognizione, dato atto che la sentenza n. 335/2004, di cui sopra, era stata caducata ed il decisum era stato sostituito dalla sentenza n. 6511/2015 della C.d'A., emessa in sede
CP_ di rinvio, ha deciso con la sentenza n. 719/2016, dichiarando il diritto dell' di procedere ad esecuzione forzata in danno della società per i crediti di cui alla cartella impugnata, Parte_1
per il minor importo derivante dalla predetta sentenza n. 6511/2015. Successivamente parte ricorrente ha proposto ricorso per revocazione della sentenza n. 6511/2015, rigettato con sentenza 5788/2018, ed un successivo ricorso sempre per la revocazione di detta sentenza della C.d'A di Napoli n.
6511/2015, anch'esso respinto con sentenza n. 1627/2021. La Corte d'Appello con la citata sentenza CP_ n. 6511/2015 ha dichiarato la tenuta al pagamento in favore dell' della somma Parte_1 di € 192.024,00 a titolo di contributi relativi al periodo dal 01/09/1990 al 31/1271994. Il Tribunale di CP_ Avellino con la sentenza n. 719/2016 ha accertato il diritto dell' di procedere ad esecuzione forzata per l'importo di € 192.024,00 a titolo di contributi per le causali di cui alla cartella gravata.
4 La Corte territoriale con la sentenza n. 4658/2021 ha confermato la sentenza di primo grado n.
719/2016. Tale ultima sentenza è stata impugnata da controparte dinanzi la Suprema Corte: con decreto R.G. n. 4695/2024 n. del 13/09/2024, la Corte di Cassazione, provvedendo ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), ha dichiarato l'estinzione del giudizio condannando la ricorrente al pagamento delle spese (v. allegato).
Pertanto, le statuizioni della sentenza n. 719/2016 del Tribunale di Avellino in merito alla cartella esattoriale n. 01220100009979818000 sono definitivamente confermate.
In merito alla cartella esattoriale n. 01220050003364573 con sentenza di I° grado n. 379/2011, il
Tribunale di Avellino rigettava l'opposizione di avverso cartella esattoriale n. Parte_1
01220050003364573; la Corte di Appello di Napoli in parziale accoglimento dell'appello proposto da controparte avverso la citata pronuncia di primo grado, con sentenza n. 7279/18 accertava il debito contributivo di nei confronti dell' nella minor somma di €.121.071,40. La sentenza Parte_1 CP_1
di appello della C.d.A. Napoli n. 7279/18 è stata impugnata in Cassazione dalla ricorrente ed il procedimento è stato definito in senso favorevole all' (inammissibilità del ricorso di controparte) CP_1
con ordinanza della Suprema Corte R.G.N. 38134/2019 n. 31419/2024, pubblicata in data 06.12.2024.
E' indubbio, inoltre, che con il presente giudizio parte opponente ha proposto censure attinenti alla pretesa creditoria vantata dall'ente previdenziale già oggetto del giudizio definito con la citate ordinanze della Cassazione, ed ha spiegato domande coincidenti con quelle oggetto del precedente giudizio (dichiarare l'estinzione della pretesa creditoria medesima); come detto, il giudicato preclude l'esame delle stesse domande, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
Ed invero, sul punto giova richiamare quanto precisato dalla Corte di Cassazione Sez. I, nella sentenza n. 25862 del 21/12/2010, secondo cui “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, pur se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il “petitum” del primo;
l'autorità del giudicato non è di ostacolo all'allegazione e alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame e la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo…”; la stessa Corte ha chiarito che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica
5 indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 10623 dell'8/5/2009).
Alla luce dei sopra indicati principi espressi dalla Suprema Corte, che questo giudicante condivide, si ritiene non essere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della suddetta domanda.
Avuto riguardo all'esito della controversia, le spese di lite vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Spese compensate.
Così deciso, in Avellino il 21.5.2025
Il Giudice del Lavoro
MONICA d'AGOSTINO
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