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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 09/06/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice
a seguito della camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 617/2024 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale, promosso da nata il [...], a [...], (C.F. Parte_1
) e residente in [...] e C.F._1 [...]
, nato il [...] a [...], (C.F. Parte_2
), e residente in [...], C.F._2 residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Luca Errico (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso il suo studio, in OP (SA), alla Via A. De Gasperi, n. 65, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 02/12/2024;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, i SInori e , con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto depositato in data 21.11.2024 adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di
OP (Sa), il 29.04.1996, trascritto nel Registro dello Stato Civile di Comune di
Torchiara (Sa), alla Parte II, Serie B, dell'anno 1996, Atto n. 15, Ufficio I, in regime di comunione dei beni;
che dalla predetta unione nascevano ad OP (Sa), il
06.04.2000 il primogenito ed il 01.03.2005, il secondogenito ER [...]
, entrambi maggiorenni e non economicamente autosufficienti ed il Persona_2
03.09.2007, ad OP (SA), la figlia minore;
che l'unione Persona_3 matrimoniale con il passare del tempo si logorava venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, tali da rendere improseguibile ed intollerabile la convivenza.
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione alle seguenti condizioni: “…1) Voglia il Tribunale adito dichiarare la separazione personale dei coniugi che vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto;
CASA CONIUGALE
– AFFIDO E COLLOCAZIONE DEI FIGLI: 2) la casa coniugale, sita in OP (SA) alla Via Mozart n. 28, di esclusiva proprietà della SI.ra , resta Parte_1 assegnata alla stessa, che la abiterà unitamente alla figlia minore ed ai figli Per_3 maggiorenni e , ancora studenti universitari e non autonomi;
3) il Per_1 Per_2 dott. , che già abita in Torchiara (SA) alla Via Nazionale n. 130 presso Parte_2
l'abitazione dei propri genitori, dichiara di avere già consegnato le chiavi dell'abitazione coniugale alla SI.ra e di non avere più nulla da ritirare presso Pt_1 tale immobile;
4) la SI.ra provvederà a pagare le utenze della casa Parte_1 coniugale mentre il SI. provvederà a pagare le utenze dell'immobile Parte_2 in Torchiara, di cui è comproprietario con la e presso cui svolge la propria Pt_1 professione di commercialista;
5) la figlia minore viene affidata ad entrambi Per_3
i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre in OP (SA) alla Via Mozart n. 28 e facoltà per il padre di vederla e di tenerla presso di sé, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e nel rispetto degli impegni della minore, tutti i giorni della settimana, nonché in altre occasioni, comprese le festività, senza particolari formalità, in modo da garantire ad entrambi i genitori di stare pari tempo con la figlia come da piano genitoriale allegato e sottoscritto dai genitori… […1- DOMICILIO
PREVALENTE: attuale domicilio prevalente, presso la madre, in OP, alla Via
Mozart, n. 28; 2- PERSONE CONVIVENTI. La madre ed i due fratelli maggiori
[...]
e 3- ISTRUZIONE ED ATTIVITA' Persona_2 ER
EXTRASCOLASTICHE. La minore frequenta il quarto anno della scuola secondario di primo grado in OP. Orario scolastico: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ore
14.00. 4- PROGETTO GENITORTIALE. Modalità di affidamento condiviso. Indirizzo residenza prevalente: presso la madre, in OP (Sa), alla Via Mozart, n. 28; 5-
FREQUENTAZIONE CON IL GENITORE CHE NON HA IL DOMICILIO
PREVALENTE: il padre potrà incontrare la figlia minore tutti i giorni, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con gli impegni scolastici ed extrascolastici della ragazza, senza particolari formalità e senza accordo preventivo con la madre. La minore potrà pernottare presso qualsiasi giorno della settimana, con l'impegno per il padre di prenderla all'uscita dalla scuola ovvero presso la casa coniugale e di riaccompagnarla al mattino successivo direttamente presso la scuola,
o alla casa coniugale se festivo. La minore potrà passare le festività ad anni alterni presso l'uno o l'altro genitore, anche con pernotto presso il padre, secondo gli impegni reciproci previo accordo per le vie brevi tra i genitori. In egual modo i genitori decideranno per le vacanze estive. Entrambi i genitori scambiano sin d'ora reciproco consenso a viaggi all'estero. La minore potrà frequentare indistintamente le famiglie di origine di entrambi i genitori…]; 6) le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative tra le altre all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità e le inclinazioni naturali della stessa;
MANTENIMENTO DEI FIGLI:
7) Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, compresi i primi due figli maggiorenni studenti non ancora autonomi, che insieme alla sorella minore abiteranno la casa coniugale con la madre, il SI. verserà mensilmente alla Parte_2 SI.ra la somma di € 1.000,00 quale assegno di mantenimento ordinario, Pt_1 mentre tutte le spese straordinarie comprese le spese scolastiche, ludiche e mediche sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; MANTENIMENTO
RISPETTIVO DEI CONIUGI: 8) Per quanto riguarda il mantenimento dei coniugi, entrambi i coniugi dichiarano di essere autosufficienti, di conseguenza, ciascuno di essi provvederà da sé al proprio mantenimento;
9) Il SI. non ha beni ed Parte_2 effetti personali presso la casa coniugale da ritirare;
10) Entrambi i coniugi dichiarano di avere quale unico bene in comproprietà al 50% l'immobile in Torchiara alla P.za Europa ove il dott. svolge la propria professione di commercialista. Parte_2
CONTRATTI DI MUTUO E PENDENZE DEBITORIE: 11) Il SI. continuerà Parte_2
a versare per intero la quota del mutuo contratto con cointestato ad entrambi i coniugi di € 320.000,00 (BCC mutuo n. 5/011780) sino alla scadenza impegnandosi altresì
a coprire ogni costo relativo alla chiusura delle posizioni ed alla cancellazione della ipoteca sulla casa coniugale nonché ogni altro costo che possa nascere dal contratto;
12) La SI.ra continuerà a versare per intero la quota del prestito personale di Pt_1
€ 52.000,00 impegnandosi a coprire ogni costo relativo alla chiusura della posizione o che possa nascere dal contratto;
13) Il SI. riconosce di avere trattenuto Parte_2 per sé il prestito contratto tra la suocera e la Regione Campania e si Controparte_1 impegna a restituirne il restante importo nonché le ulteriori somme richieste dalla
Regione a titolo di interessi e sanzioni alla SI.ra previa prova documentale Pt_1 che la stessa abbia adempiuto a tale pagamento;
14) Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti. TRASFERIMENTO DEGLI
IMMOBILI – DISPOSIZIONI FUTURE PER I FIGLI La SI.ra già in questa Parte_1 sede intende assumere l'impegno di trasferire il prima possibile e con un successivo atto tra le parti gli immobili di cui è proprietaria. In particolare ai figli e Per_1
trasferirà nella misura del 50% ciascuno la piena proprietà della casa Per_3 coniugale di OP (SA) alla Via Mozart n. 28 ed al figlio la propria quota Per_2 del 50% della proprietà dell'immobile in Torchiara (SA) alla P.za Europa.
La prima udienza per la comparizione delle parti fissata per la data del 19.02.2025, preso atto della rinuncia delle stesse alla comparizione personale alla suddetta udienza con dichiarazione autenticata dal difensore unitamente ai ricorrenti e con contestuale istanza di conferma delle condizioni contenute nel ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio ed esplicita dichiarazione, come sottoscritta, di non volersi riconciliare (atto del 05.11.2024 depositato nel fascicolo telematico il
02.12.2024), il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, all'esito dell'udienza cartolare, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento emesso in data 23.03.2025, su richiesta del procuratore costituito, si riservava di riferire al
Collegio per la decisione. Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenere congrue in quanto non contrarie a norme imperative, nonché recepibili in questa sede in quanto conformi agli interessi dei figli anche minori della coppia. Con riguardo agli ulteriori impegni contenuti nel ricorso congiunto ed in particolare rubricati “ contratti di mutuo e pendenze debitorie” e “trasferimento degli immobili-disposizioni future per i figli” con cui le parti hanno regolamentato i reciproci rapporti pendenti nonché la SInora si è impegnata a trasferire con diverso atto gli immobili di cui ella è Pt_1 proprietaria e in favore dei figli, il Tribunale non può che limitarsi a prenderne atto, esulando dal terreno di indagine del presente giudizio.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di separazione congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i SInori e Parte_1 Parte_2
, coniugi per matrimonio celebrato il 29.04.1996, trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile di Comune di Torchiara (Sa), alla Parte II, Serie B, dell'anno 1996, Atto n. 5, Ufficio I, alle condizioni congiunte riportate in ricorso e del piano genitoriale allegato di cui il Tribunale prende atto;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torchiara (Sa), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di conSIlio del 4.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni