Articolo 5 della Legge 1 febbraio 1956, n. 53
Articolo 4Articolo 6
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14 marzo 1956
Art. 5.
Per l'acquisto dei terreni e delle case di abitazione destinati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprieta' contadina, quando sussistono le condizioni stabilite dall' art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , puo' essere concesso un sussidio statale non superiore a un decimo della spesa, a termini dell' art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 14 marzo 1956