Art. 5.
Per l'acquisto dei terreni e delle case di abitazione destinati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprieta' contadina, quando sussistono le condizioni stabilite dall' art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , puo' essere concesso un sussidio statale non superiore a un decimo della spesa, a termini dell' art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e successive modificazioni.
Per l'acquisto dei terreni e delle case di abitazione destinati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprieta' contadina, quando sussistono le condizioni stabilite dall' art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , puo' essere concesso un sussidio statale non superiore a un decimo della spesa, a termini dell' art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e successive modificazioni.