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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 07/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. CO Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 396 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA SASSARI, 93 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. BOASSA
CLARETTA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
, (C.F. ), nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE ARMANDO DIAZ, 59/B in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. ULLASCI EZIO che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse di entrambe le parti:
“- Affidamento congiunto dei minori CO e a entrambi i genitori;
Per_1 - Collocamento dei minori presso la madre, con la quale continueranno ad abitare stabilmente;
- Il padre vedrà i minori e li terrà con sé un giorno a settimana, individuato in difetto di diverso accordo da raggiungere eventualmente in caso di eventuali impedimenti di natura lavorativa o personale di ciascuna delle parti, nel giovedì dalle ore 18.00 alle ore 22.00, nonché a fine settimana alternati dalle ore 17.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica;
festività secondo le modalità alternate indicate in ricorso dalla sig.ra ; durante le mensilità di gennaio e settembre il padre Pt_1 starà coi figli per una settimana continuativa da comunicare alla ricorrente entro 30 giorni prima;
- Contributo al mantenimento dei figli previsto nella misura di euro 500,00 mensili da corrispondere in favore della ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre spese straordinarie concordate e documentate nella misura del 50%;
- Impegno del resistente a corrispondere l'assegno indicato fin dalla data di introduzione del ricorso;
di talché il verserà l'importo di euro 750,00 mensili per contributo al mantenimento dei figli CP_1 invece di quello stabilito di euro 500,00 fino all'integrale corresponsione dell'arretrato (14 mensilità); - Impegno del resistente a consentire che l'integrale misura dell'assegno unico continui
a essere percepita dalla madre;
- Spese di lite compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“Il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente accettate da
[...]
e ”. Pt_1 CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/05/2024 la ricorrente ha chiesto la Parte_1
regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori C.F. Per_2
), nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._3 Per_1
, nato a [...] il [...], entrambi residenti con la madre in Oristano, C.F._4
Località San Quirico, Via Case Sparse, Podere 61.
La ricorrente ha dichiarato di essere stata legata a dall'anno 2008 sino al mese CP_1
di maggio del 2023, da una relazione more uxorio concretizzatasi in una convivenza stabile. Dalla loro unione sono nati i figli CO e , riconosciuti sin dalla nascita da entrambi i genitori. Per_1
Nel ricorso la ha dedotto che l'atteggiamento assunto dal resistente nel corso della relazione Pt_1
- dalla stessa qualificato in termini di reiterata irresponsabilità e infedeltà- era stato determinante nella decisione di interrompere la convivenza, precisando di averla assunta con il principale intento di preservare l'equilibrio psico-fisico dei figli. La ricorrente ha affermato che successivamente all'abbandono della casa familiare da parte del resistente, avvenuto in data 30/05/2023, le visite di costui ai figli minori erano risultate irregolari e sporadiche;
oltre a ciò, egli non aveva mai contribuito in alcun modo al loro mantenimento.
Conseguentemente, su proposta della , tra le parti era stato raggiunto un accordo sulla Pt_1
regolamentazione della responsabilità genitoriale le cui condizioni, tuttavia, non sarebbero mai state rispettate dal convenuto.
Per quanto concerne la propria condizione patrimoniale, parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato fino al mese di aprile del 2024 e di essersi poi occupata del mantenimento dei figli in maniera esclusiva.
Ella, inoltre ha affermato di avere a suo carico diverse finanziarie afferenti debiti contratti durante la convivenza con il a seguito dell'apertura di una rivendita di prodotti ittici;
a tale proposto CP_1
ha precisato che in conseguenza della sopracitata attività, seppure intrapresa di comune accordo, ella risultava essere unica debitrice nei confronti dell'Agenzia Delle Entrate per la somma di 5.489,15.
Pertanto, parte ricorrente ha concluso chiedendo l'affidamento condiviso a entrambi i genitori dei figli CO e (prevedendo che per le decisioni aventi oggetto questioni di ordinaria Per_3
amministrazione la responsabilità genitoriale potesse essere esercitata dai genitori anche separatamente mentre per le determinazioni di maggiore rilevanza per i figli la loro assunzione avrebbe dovuto avvenire previo comune accordo dei genitori) e il collocamento dei minori presso di sé. Inoltre, ha domandato che il padre vedesse i figli e stesse con loro a fine settimana alternati secondo i seguenti orari di visita: per il periodo scolastico (dal 14 settembre al 7 giugno), dal venerdì, recandosi a prenderli a scuola al termine dele lezioni, sino alla domenica alle ore 21:00, orario in cui avrebbe dovuto riaccompagnarli presso il domicilio materno;
per il periodo estivo (dall'8 giugno al
13 settembre) dal venerdì alle ore 10:00, recandosi a prenderli presso il domicilio materno, fino alla domenica, ore 21:00. Per quanto concerne le visite infrasettimanali, ha proposto che il padre tenesse i figli con sé due pomeriggi alla settimana, ossia il martedì e il giovedì (dalle ore 16,00 alle ore 21,00 nel periodo scolastico;
dalle 15,00 alle 21,00 nel periodo estivo\vacanze scolastiche).
Sotto il profilo economico, parte ricorrente ha richiesto di dichiarare il resistente tenuto al versamento banco iudicis o mediante bonifico della somma complessiva di euro 6.000,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli derivante dal mancato versamento dal mese di giugno 2023 al mese di maggio
2024; pro futuro, è stato richiesto di disporre a carico del padre il pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre spese straordinarie al 50%. La ha richiesto anche l'integrale percezione Pt_1
dell'assegno unico universale. In data 20/01/2025 si è costituito il resistente, il quale ha dichiarato di concordare con le richieste avanzate dalla ricorrente sull'affidamento congiunto dei figli CO e , secondo le Per_1
condizioni meglio precisate nel piano genitoriale allegato al ricorso. Tuttavia, egli ha eccepito che gli orari di visita proposti erano troppo difficilmente conciliabili con la propria attività lavorativa, allegando di essere dipendente della società presso lo stabilimento di Arborea e di osservare CP_2
turni lavorativi (dalle ore 7.00 alle ore 17:00) che risulterebbero di ostacolo al rispetto delle condizioni di visita ai figli così come formulate dalla ricorrente.
Pertanto, sul punto ha concluso domandando l'affidamento congiunto dei figli a entrambi i genitori, in conformità delle condizioni richieste da parte attrice ma richiedendo l'adeguamento degli orari di visita ai figli, affinché vengano definiti secondo una predisposizione tale da risultare compatibile con i propri orari lavorativi.
Il resistente ha, altresì, dato atto di essere favorevole al contributo di euro 500,00 mensili – euro
250,00 per ciascun figlio - per il relativo mantenimento, oltreché alla contribuzione nel pagamento delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, purché preventivamente concordate e autorizzate;
in aggiunta, ha rappresentato di aderire alla richiesta di esclusivo riconoscimento dell'assegno unico universale INPS in favore della . Pt_1
Viceversa, il si è opposto alla richiesta di pagamento degli arretrati, eccependo che la CP_1
corresponsione decorre dalla data di proposizione del ricorso e non dalla fine della convivenza.
Inoltre, ha contestato di essere tenuto al versamento in favore di controparte dell'importo di euro
2.744,53, pari al 50% delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate, in quanto il debito graverebbe esclusivamente e integralmente sulla . Pt_1
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 27/01/2025; il Giudice, a seguito di audizione delle parti e interlocuzione con le stesse, ha formulato una proposta conciliativa, accettata dalle parti stesse e corrispondente alle conclusioni sopra formulate.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
In quanto eque e conformi agli interessi dei figli minori, devono essere integralmente recepite dal
Collegio le condizioni stabilite nell'accordo delle parti, raggiunto a seguito di adesione alla soluzione conciliativa formulata dal Giudice. Difatti, il previsto affidamento condiviso è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto, come nella fattispecie in oggetto, di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La genitorialità condivisa, inoltre, consente di garantire che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Anche le modalità di esercizio del diritto di visita sono certamente condivisibili, in quanto a fronte delle particolari esigenze lavorative del padre e dei relativi orari di lavoro - gravosi e capaci di a costituire un ostacolo alla regolare frequentazione dei figli - le modalità previste risultano comunque idonee a garantire una proficua e stabile presenza paterna, così da consentire un'adeguata esplicazione del proprio ruolo genitoriale anche in relazione all'età dei minori. È peraltro, auspicabile, anche in ragione del positivo raccoglimento delle parti all'invito del Giudice di sostenere spontaneamente un percorso di sostegno alla genitorialità, che a fronte delle reciproche esigenze dei genitori, lavorative e non, il diritto di visita possa essere esercitato in accordo tra essi, senza conflitto e con positiva collaborazione volta a garantire la giusta flessibilità nel rispetto dei tempi previsti, così da garantire regolare cura e assistenza ai figli minori, quali compiti connessi al funzionale esercizio della genitorialità condivisa.
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, così come concordato dalle parti, risulti conforme a soddisfare le esigenze di vita dei minori e, allo stato, debba ritenersi proporzionato alle attuali disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti.
Invero, parte ricorrente non ha attualmente alcuna occupazione e percepisce la disoccupazione per euro 900,00 mensili in scadenza, sebbene dall'audizione sia emersa – alla luce delle esperienze professionali pregresse – una evidente capacità lavorativa specifica;
parte resistente svolge attualmente attività lavorativa come dipendente della società Niedditas – CPA Cooperativa pescatori
Arborea S.c. a.r.l. presso lo stabilimento di Arborea, Loc. Corru Mannu, con stipendio mensile netto di euro 1.900,00 e sostiene un canone mensile di locazione di euro 420,00. Entrambe le parti, val la pena rilevare, possono contare anche sul sostegno dell'attuale partner convivente. Posto che alla luce del quadro descritto emerge, comunque, uno squilibrio economico tra le rispettive situazioni patrimoniali, anche tenendo conto della possibilità per la ricorrente di reperire una attività lavorativa consona alle sue capacità specifiche e coordinabile con le attuali esigenze familiari, nonché tenuto conto del fatto che il mantenimento diretto dei minori grava in maniera assai più ingente sulla madre collocataria, può ritenersi congrua la misura dell'assegno concordata, specialmente se si considera la rinuncia della propria quota di assegno unico universale da parte del resistente. Il versamento di una somma maggiorata per il primo periodo è misura congrua a garantire il pagamento dell'arretrato ritenuto dovuto.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, sull'accordo delle parti:
- dispone l'affidamento congiunto dei figli minori CO e a entrambi i genitori;
Per_1
- dispone il collocamento dei minori presso la madre, con la quale continueranno ad abitare stabilmente;
- dispone che il padre vedrà i minori e li terrà con sé un giorno a settimana, individuato in difetto di diverso accordo da raggiungere eventualmente in caso di eventuali impedimenti di natura lavorativa o personale di ciascuna delle parti, nel giovedì dalle ore 18.00 alle ore 22.00, nonché a fine settimana alternati dalle ore 17.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica;
i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore durante le festività seguiranno il principio dell'alternanza secondo le seguenti modalità:
a. il giorno di Natale con la madre e il giorno di Santo Stefano col padre un anno, viceversa l'anno successivo;
b. il 31 gennaio con la madre e Capodanno col padre un anno, viceversa l'anno successivo;
c. il giorno dell'Epifania un anno con la madre e l'anno successivo col padre;
d. il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta col padre, viceversa l'anno successivo;
e. così per ogni altra festa comandata;
durante le mensilità di gennaio e settembre il padre starà coi figli per una settimana continuativa da comunicare alla ricorrente entro 30 giorni prima;
- dispone che i versi in favore di quale contributo al mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli, l'assegno mensile di euro 500,00 entro il giorno 15 di ogni mese, oltre spese straordinarie concordate e documentate nella misura del 50%; l'assegno indicato, poiché dovuto dalla data di introduzione del ricorso, sarà inizialmente versato nel diverso importo di euro 750,00 mensili fino all'integrale corresponsione dell'arretrato (14 mensilità);
- prende atto che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla Pt_1
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 4/4/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela