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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 30/05/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 54/2023 R.G.
promossa
da
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. , c.f. rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
ROTTENSTEINER EWALD giusta procura alle liti allegata all'atto di appello
- appellante -
contro
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t. c.f. , P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. BOTTEON LUCIANO giusto mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo dd.
1 09.04.2019
- appellato -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18/12/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Möge das – Parte_2
, unter Ablehnung jeglicher anderen Controparte_2
Anträge, Einwände und Einreden:
In der Hauptsache
1. die Berufungsgründe wie oben besser ausgeführt annehmen und, in der Folge, das erstinstanzliche Urteil Urteil Nr.
795/2022 vom 21.02.2022, veröffentlicht am 30.08.2022 des
Einzelrichters Dr. Scaramuzzino im Verfahren Per_1
2378/2019 LG Bozen zwischen den oben genannten Parteien
gänzlich abändern und die erstinstanzlichen Schlussanträge
annehmen, welche hier wiedergegeben werden:
2. feststellen und erklären, dass die kein Parte_1
Vertragsverhältnis mit Technik Bau und auch keinen Auftrag
an Technik Bau erteilt hatte.
3. feststellen und erklären, dass der PT P_
nichts schuldet und mithin der angefochtene Zahlungsbefehl
aufzuheben und zu widerrufen ist.
2 4. feststellen und erklären, dass einen P_
verfahrensrechtlichen Missbrauch vorgenommen und eine entsprechende Verantwortung im Sinne von Art. 96 ZPO
vorliegt und somit zu einer Zahlung von 2.500,00 P_
Euro bzw. im vom Gericht für erwiesenen Ausmaß verurteilen.
5. die Widerspruchsbeklagte zur Zahlung der vorgerichtlichen
Kosten und der Verfahrenskosten an die Berufungsklägerin
sowie zur Rückerstattung der schon für das erste Verfahren
bezahlten Beträge und Verfahrenskosten verurteilen.
6. die zur Rückerstattung der von Controparte_1 PT
in Ausführung des Beschlusses zur vorläufigen
Vollstreckbarkeit sowie des Urteils und von Controparte_1
geforderten Betrag in Höhe von € 78.486,87 verurteilen.
* * *
Es wird die Zulassung der in der Berufungsklage beantragten
Zeugen und Beweiskapitel beantragt und man besteht auf den
Antrag zur Benennung eines Amtssachverständigen zur
Möglichkeit der Eröffnung eines Waschsaloons in der gegenständlichen Immobile und den diesbezüglichen
Voraussetzungen.
del procuratore di parte appellante:
INSISTE
nell'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, come formulate in sede di comparsa di costituzione e risposta dd.
22.06.2023, ed in particolare allo stato
3 INSTA
a) in via preliminare affinché l'Ecc.ma Corte adita voglia accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in comparsa,
l'inammissibilità dell'appello avversario, redatto in guisa tale da rendere non comprensibili ed oscure le questioni sottoposte a censura, e quindi violando l'art. 342 c.p.c., in ossequio al consolidato indirizzo giurisprudenziale già invocato (si vedano, a conferma dell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello conseguente al mancato rispetto dei doveri di chiarezza e sinteticità espositiva: Corte App. Perugia, Sez. lav., Sent.
12.05.2023n. 67; Corte App. Potenza, Sentenze n. 240 del
04.05.2023, n. 100 del 02.03.2023, n. 116 del 21.02.2022, n.
622 del 06.10.2021, n. 220 del 09.04.2020; Corte App. Bari,
Sez. II, Sent. 05.11.2021, n. 1926; Corte App. Bari, Sez. lavoro,
Sent. 29.04.2020, n. 512). In subordine, nell'eventualità in cui detta eccezione preliminare venisse respinta, si chiede di voler condannare controparte al risarcimento dei danni ex art. 96, co.
3, c.p.c. o in ulteriore subordine al rimborso delle spese di lite:
vuoi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 88 e 92
c.p.c., stante la verosimile violazione dei doveri di chiarezza,
sinteticità e correttezza processuale1; vuoi comunque in ragione dell'abuso del processo ex adverso attuato2 e della violazione del giusto processo3; vuoi ai sensi dell'art. 175 c.p.c., in base al quale il giudice esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo (che ovviamente dipende anche
4 dalla mole degli atti delle parti che è tenuto a leggere); vuoi
infine ai sensi del Regolamento per la definizione dei criteri di redazione degli atti giudiziari recentemente elaborato dal
Ministero della Giustizia;
b) in via ulteriormente preliminare affinché la Corte adita voglia accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in comparsa, l'inammissibilità dell'appello avversario relativamente a tutte quelle parti, capi e motivi che esulano dal
thema decidendum come definito dal Primo Giudice (vale a dire l'appalto ), trattandosi di parti, capi e Controparte_3
motivi estranei all'oggetto del giudizio e relativi a doglianze sollevate tardivamente già nel primo grado di giudizio, ed a
fortiori nel presente grado di appello. Il riferimento è in particolare:
alla riproposizione avversaria nel presente grado di giudizio di tesi ed argomenti che NON hanno fatto tempestivo ingresso nel processo di primo relativa all'avvenuta esecuzione dei lavori (non specificatamente contestata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e quindi da ritenersi pacifica ex artt. 115 e 167
c.p.c., restando invece inammissibili poiché tardive tutte le censure successivamente pervenute nel corso del primo grado di giudizio);
alle NUOVE eccezioni sollevate per la prima volta in appello (si pensi all'asserita nullità per mancanza di causa
5 petendi del decreto ingiuntivo, o all'asserita impossibilità di operare una contestazione precisa già in sede di opposizione, o all'assenza degli elementi essenziali del contratto di appalto).
c) in mero subordine si chiede sin d'ora fissarsi udienza
di precisazione delle conclusioni, essendo la vertenza già
abbondantemente e sufficientemente istruita, e risultando in ogni caso le avversarie istanze istruttorie, oltreché palesemente superflue, inammissibili per tutte le ragioni di cui in comparsa e di cui alle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso di il Tribunale di Bolzano emetteva Parte_3
decreto ingiuntivo per l'importo di € 55.000,00.-, oltre accessori, nei confronti di sulla base della fattura Parte_1
n.229/2018 dd. 31.08.2018 emessa dall'istante società.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo PT
contestando la sussistenza di un rapporto contrattuale con
, non avendo l'ingiunta conferito alcun incarico P_
avente ad oggetto le prestazioni portate in fattura.
Si era costituita in giudizio esponendo di aver P_
eseguito tutte le opere di completamento nell'immobile al grezzo oggetto di contratto preliminare di compravendita concluso da con ( ora su incarico della PT CP_4 Controparte_5
stessa promittente acquirente conferito dal suo legale rappresentante nel corso di un incontro con al Controparte_6
quale aveva partecipato anche l'opposta nella persona del geom.
6 ed in occasione del quale era stato concordato il CP_7
corrispettivo “forfettario” di € 55.000,0.-; che eseguite le opere di completamento del grezzo, emetteva fattura P_
n.229 del 31.08.2018 per l'importo di € 55.000,00.- che ,
nonostante vari solleciti, non veniva pagata. L'opposta spiegava,
inoltre, che era rimasta inadempiente anche al Parte_1
contratto preliminare concluso con avente ad CP_4
oggetto l'acquisto del predetto immobile al grezzo, per cui pendeva una causa tra le parti. Chiedeva quindi la reiezione del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
Nel corso di causa veniva concessa la provvisoria esecutorietà
del decreto ingiuntivo per l'importo di € 39.450,00-
corrispondente alla somma delle opere realizzate da P_
da considerarsi ulteriori rispetto alla nozione di “grezzo”
[...]
contenuta nel contratto preliminare di vendita.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prova testimoniale,
in esito alla quale il Tribunale ha ritenuto provato il conferimento dell'incarico per l'esecuzione dei lavori di completamento del grezzo da parte di all'opposta, Parte_1
rilevando, per altro, che l'esecuzione dei lavori non è mai stata espressamente contestata da parte opponente limitandosi ad una genericissima contestazione del prezzo. Con sentenza n.795/2022 dd. 21.02.2022 è stata dunque rigettata l'opposizione con conferma integrale del decreto ingiuntivo
7 opposto e condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta.
La decisione è impugnata da con atto di citazione Parte_1
in appello redatto in lingua tedesca nel quale l'appellante affida a 15 motivi di gravame la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita contestando il contenuto Parte_3
dell'avversaria impugnazione e le relative richieste in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, insistendo per la conferma dell'impugnata sentenza;
ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art.342 c.p.c. oltre all'illecito ampliamento del thema
decidendum; nel merito, ha preso compiuta posizione sulle deduzioni dell'appellante, argomentando in ordine alla loro infondatezza.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
18.12.2024 sulle conclusioni delle parti ivi precisate, nel corso della quale il procuratore di parte appellante ha dichiarato di rinunciare alla redazione della sentenza in lingua tedesca;
la sentenza viene quindi redatta nella sola lingua processuale italiana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Prima di affrontare i motivi di appello, va rilevato in ordine alla eccepita inammissibilità dell'impugnazione per violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 342 c.p.c..
8 Orbene, se da un lato la ripetizione dei medesimi concetti unita ad una tecnica redazionale ridondante che vede trascritti interi atti del primo grado, con una sovrapposizione delle ragioni di gravame e di censure, rende effettivamente di non agile lettura l'atto di appello con conseguente difficoltà di comprensione dei singoli punti e patente inosservanza di canoni di sinteticità e chiarezza espositiva, ciò non di meno può affermarsi che nel contesto, le argomentazioni contenute nell'atto di appello,
consentono di individuare sufficientemente le censure svolte alla sentenza impugnata e le doglianze.
2. Venendo quindi ai motivi di gravame fatti valere, evidenzia la
Corte come il leitmotiv della contestazione dell'esistenza rapporto contrattuale tra e , seppur , PT P_
come si dirà, avanzata sotto diversi aspetti, attraverso ridondanti quanto ripetitive ed opache argomentazioni, formi la base di tutte le censure.
2.1 L'appellante si duole ( punto 3 dei motivi di gravame) della erronea valutazione dei fatti da parte del Primo Giudice che ha posto a fondamento della sua decisione l'avvenuta conclusione di un contratto tra e senza Parte_1 Parte_3
considerare il difetto di elementi essenziali del contratto quali l'accordo tra le parti e la determinazione o determinabilità
dell'oggetto del contratto. Ribadisce l'appellante di non aver mai conferito alcun incarico all'appellata opposta lamentando ad ogni modo l'incertezza in ordine alle prestazioni da eseguire,
9 alla loro entità e costi.
Sotto altro aspetto, sempre con riferimento alla insussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, l'appellante deduce (al punto 4 dei motivi) violazione del diritto alla difesa e nullità del ricorso monitorio per mancanza di indicazione della causa petendi e del petitum con conseguente incertezza del credito azionato e impossibilità della relativa contestazione per l'opponente; in tale contesto viene censurata l'ordinanza del
07/03/2020 con la quale il GI ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ( punto 5 dei motivi)
nonché la ammissione dei capitoli di prova avversari (punto 6
dei motivi di appello) con contestuale non ammissione di rilevanti prove testimoniali offerte dall'opponete con conseguente erronea individuazione dell'oggetto del giudizio di opposizione (punto 7 dei motivi di appello) ed erronea valutazione delle prove testimoniali (punto 11, 13, 14 dei motivi di appello). Questi sono i temi, in breve così riassunti, delle argomentazioni poste a fondamento del gravame che vengono ripresi con confusa esposizione ed eccessiva sovrabbondanza rendendo poco intelleggibili i rilievi critici mossi alla impugnata sentenza.
2.2 Comunque sia, va chiarito in primis in risposta al dedotto difetto di motivazione del ricorso monitorio che, a prescindere dalla novità della questione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in
10 cui il giudice non si limita al controllo circa la legittimità
dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma deve procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (Cass. 28 maggio 2019, n. 14473). Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, in sostanza, non è limitato alla verifica dei requisiti di ammissibilità e validità del decreto ma ha ad oggetto la fondatezza della domanda.
Nella fattispecie, poi, il ricorso monitorio contiene l'indicazione del titolo, la fattura n.229 del 31.08.2018 allegata, che a sua volta contiene la descrizione delle prestazioni di cui si chiede il pagamento con riferimento all'offerta del 31.07.2018 ossia al consuntivo. Va rilevato che ha ricevuto la fattura con PT
mail del 11.09.2018. L'opponente dunque è stato posto in condizione di prendere compiuta posizione sulla pretesa azionata in via monitoria.
2.3 Il tema viene ripreso al punto 7 dell'atto di appello ( oggetto
del giudizio di opposizione) laddove si lamenta il mancato esame della legittimità del decreto ingiuntivo che, ove effettuato,
avrebbe comportato il riconoscimento della insussistenza di un rapporto contrattuale alla base della fattura portata in ingiunzione e comunque si censura la mancata considerazione da parte del Primo Giudice che l'opposta non ha indicato quali lavori sono stati eseguiti e che non aveva la possibilità PT
11 di accedere all'immobile, per cui in base al principio di vicinanza della prova l'opponente non era in grado di effettuare una specifica contestazione in ordine alla effettuazione delle opere da parte dell'opposta. L'appellante ritorna sull'argomento al punto 8 dell'atto di appello ( thema decidendum).
Con tali mezzi l'appellante ribadisce di non essere stato posto in condizioni di prendere posizione e di contestare la pretesa avversaria per difetto di specifica allegazione in ordine ai lavori eseguiti da nell'immobile de quo, posto che P_
all'epoca l'opponente non aveva alcuna possibilità di accesso all'immobile. Sotto questo profilo non potrebbe trovare applicazione il principio di non contestazione, impedendo il difetto di allegazione nel ricorso monitorio un'adeguata difesa.
2.4 Orbene, si è detto che al ricorso per decreto ingiuntivo è
allegata la fattura azionata che contiene, nella descrizione,
l'indicazione dei lavori aggiuntivi presso l'immobile di Casanova,
“come da Voi richiesti e come da distinta allegata” con riferimento alla offerta del 31.07.2018. In base a tale distinta le opere hanno riguardato l'impianto idraulico, la fornitura e posa in opera del completo impianto elettrico, l'esecuzione di tutte le pavimentazioni e i rivestimenti dei servizi igienici;
esecuzione e posa di tutti i sottofondi del negozio e dei cartgongessi ( “velette
perimetrali con posa di controsoffitto 60x60 in fibra per posa ), la rasatura e tinteggiatura di tutto il negozio e la realizzazione dell'impianto illumino-tecnico; il tutto per un prezzo
12 complessivo a corpo di € 55.000,00.-. per ogni lavorazione eseguita è indicato il relativo prezzo.
L'opponente, dunque, ha avuto già in base al ricorso monitorio conoscenza e contezza dei lavori eseguiti da con PT
conseguente possibilità di contestazione. Non è dunque configurabile alcuna violazione del contraddittorio né
limitazione del diritto alla difesa dell'opponente.
3. Per quanto concerne il punto centrale della controversia,
ossia la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti,
avente ad oggetto i lavori di completamento dell'immobile oggetto di compravendita tra e , Parte_1 Controparte_6
va in primis evidenziato che dal relativo contratto preliminare e dalla descrizione delle opere allegata ( doc. 4 parte opponente)
risulta chiaro che si è impegnata a consegnare a CP_4
le porzioni materiali de quo al “grezzo” come PT
specificamente indicato all'art.4 del contratto ai sensi del quale
il “Promissario” si impegna a prendere in consegna le porzioni
immobiliari oggetto del presente contratto entro 10 (dieci) giorni
dalla comunicazione scritta della “Promittente” dell'ultimazione
“al grezzo” dell'immobile, assumendosi dalla data della consegna tutti gli oneri gravanti sulle porzioni;
Quanto
all'esecuzione delle opere l'art. 8 del contratto preliminare fa riferimento alla relazione tecnico illustrativa (“descrizione delle opere”) allegata al contratto che contiene le caratteristiche dei
materiali da utilizzarsi e l'elenco delle finiture e degli accessori
13 convenuti e compresi nel prezzo “; tale relazione prevede la predisposizione al grezzo della unità immobiliare e contiene l'elencazione delle opere da realizzarsi dal costruttore promittente venditore comprese nel prezzo di acquisto.
In base al contratto dunque, le opere di completamento dell'unità immobiliare sono state poste a carico della promittente acquirente Vale la pena evidenziare Parte_1
che ai sensi dell'art.12 del contratto preliminare citato, ogni aggiunta o modifica del contratto sarebbe dovuta risultare per iscritto.
Il Primo Giudice ha correttamente ritenuto confermato che oggetto del contratto preliminare fosse l'immobile al grezzo,
senza opere aggiuntive, dal fatto che il prezzo di trasferimento della proprietà è stato indicato nel contratto definitivo di compravendita intervenuto tra e in € CP_4 PT
220.00,00.-, importo dunque inferiore rispetto al prezzo convenuto nel preliminare, rendendo così evidente che il prezzo non comprende le opere aggiuntive.
Infatti, appare evidente che ove avesse incaricato CP_4
dell'esecuzione dei lavori, ne avrebbe pure preteso P_
il pagamento imputandolo al prezzo dell'immobile che per effetto di tali opere è aumentato di valore.
3.1 Siffatta conclusione è impugnata con il punto 9. dell'atto di appello dal titolo “Oggetto del contratto preliminare” ( di cui si anticipa la trattazione per ragioni di chiarezza argomentativa)
14 in cui l'appellante sostiene che in realtà l'immobile in base al contratto di compravendita è stato venduto nello stato attuale di fatto e di diritto comprese dunque le opere eseguite da
. P_
Tale argomentazione non convince, a prescindere dalla novità
della questione, perché è la stessa che nel giudizio CP_4
instaurato contro per l'esecuzione del contratto PT
preliminare ha confermato che l'immobile è stato venduto al grezzo e che l'incarico all'esecuzione delle opere di completamento a fu conferito da P_ Parte_1
Del resto, appare del tutto inverosimile che la venditrice
[...]
pur in sede di transazione, abbia accettato un prezzo CP_4
minore rispetto al contratto preliminare e si sia accollata pure i costi delle opere di completamento dell'immobile.
3.2. Tornando quindi alla questione relativa al conferimento di incarico per l'esecuzione delle opere di finitura dell'unità
immobiliare oggetto del predetto contratto preliminare, alla opposta/appellata da parte di , va rilevato P_ PT
come il Primo Giudice abbia considerato non contestata l'esecuzione dei lavori da parte dell'opposta, dovendosi,
dunque, ritenere raggiunto, sia in base alle evidenze documentali (contratto preliminare di compravendita e allegata relazione tecnico illustrativa) che in base al principio di non contestazione la prova che ha eseguito i lavori di P_
cui ha chiesto il pagamento con la fattura portata dal decreto
15 ingiuntivo.
Tale prospettazione viene contestata dall'appellante sostenendo nuovamente, da un lato, che a causa della mancata allegazione circa le prestazioni eseguite da parte opposta, essa opponente non sarebbe stata messa in condizione di prendere posizione sulle pretese avversarie e di contestarne la fondatezza, dall'altro censurando la mancata ammissione delle prove testimoniali dalla stessa offerte e la valutazione probatoria di quelle avversarie ammesse dal Primo Giudice.
3.2 Per quanto concerne il ricorso per decreto ingiuntivo, si è
già sopra detto che è sufficientemente circostanziato e quindi tale da consentire alla parte ingiunta di comprendere la pretesa posta alla base e di prendere posizione.
Quanto al principio di non contestazione, va evidenziato come la stessa nell'atto di opposizione si limita ad affermare PT
di non aver mai intrattenuto un rapporto negoziale con P_
né di aver con la stessa concluso un contratto
[...]
rispettivamente di aver mai conferito alcun incarico alla stessa,
né di aver conoscenza di quali opere abbia P_
realizzato, richiamando la corrispondenza tra legali dello stesso tenore;
tutta la linea difensiva dell'opponente si fonda dunque sul difetto di legittimazione attiva ( non c'è stato conferimento di incarico a ) e sul difetto di rapporto contrattuale. P_
La stessa impostazione difensiva prosegue nelle memorie ex art.183 c.p.c. in cui, insistendo sul difetto di incarico e di ogni
16 rapporto contrattuale con l'opposta, viene lamentata la mancata indicazione specifica delle lavorazioni effettuate dall'opposta contestando la documentazione avversativamente dimessa, ma non l'esecuzione dei lavori da parte di . P_
La contestazione dell'opponente riguarda dunque esclusivamente il conferimento di incarico all'esecuzione delle opere di finitura da parte di , la quale , seppur messa PT
in condizione, non ha sollevato nessuna contestazione in relazione all'esecuzione stessa delle opere da parte di P_
.
[...]
La valutazione operata dalla sentenza impugnata è dunque pienamente coerente con il principio per il quale il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara ed articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115
c.p.c. (Sez. 6-3, n. 9439 del 23 marzo 2022).
3.4 Per quanto concerne lil provvedimento del 07/03/2020 con il quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per l'importo di € 39.450,00.-, oggetto del motivo di gravame punto 5, l'appellante ne lamenta la mancanza dei presupposti sotto il profilo del fumus ribadendo ancora una volta la mancata specificazione da parte dell'opposta delle prestazioni di cui alla fattura di P_
17 posta a base del ricorso monitorio, considerato anche che l'opposta ha omesso di produrre con la sua comparsa di costituzione l'allegato 1 al contratto preliminare di vendita tra
Contr
e , nel quale viene definito l'immobile al “grezzo” PT
con inclusione di determinate opere. Tale documento dimostrerebbe che alcune lavorazioni pretesamente eseguite da
, in realtà erano già comprese nel “grezzo” inquanto P_
elencate all'allegato 1 del contratto preliminare. Qui l'appellante contesta, in sostanza, i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo sulla scorta di una serie di considerazioni che dovrebbero portare a ritenere privo di riscontro probatorio il rapporto contrattuale tra le parti.
Il motivo è inammissibile in quanto aspecifico e inconcludente.
Al riguardo va chiarito che, come già esposto, l'appellante non ha contestato che abbia effettivamente eseguito i P_
lavori indicati nella “offerta” del 31.08.2018, mentre l'indicazione “nostra offerta” anziché consuntivo o conteggio non sposta in alcun modo la questione.
3.5 Ad integrazione di quanto sopra, a prescindere dalla considerazione che mai ha contestato l'avvenuta PT
esecuzione dei lavori da parte dell'opposta, va evidenziato che il raffronto tra le prestazioni elencate alla c.d. “offerta” –
consuntivo del 31.07.2018 di e le prestazioni P_
indicate nel capitolato tecnico allegato 1 al contratto preliminare consente di rilevare come le opere eseguite da
18 – e segnatamente impianto idraulico”; (2) “fornitura P_
e posa in opera del completo impianto elettrico”; (3) esecuzione di
“tutte le pavimentazioni e i rivestimenti dei servizi igienici”; (4)
esecuzione e posa di “tutti i sottofondi del negozio”; (5)
esecuzione di “velette perimetrali con posa di controsoffitto 60x60
in fibra per posa lampade a incasso”; (6) rasatura e tinteggiatura di “tutto il negozio”; (7) realizzazione dell'“impianto illumino-
tecnico”. - sono aggiuntive e specifiche rispetto alle restanti prestazioni contenute nel predetto allegato 1 : Infatti le opere realizzate all'impianto idraulico riguardano la realizzazione di nuove linee aree isolate anticondensa, il posizionamento di ventilconvettori ad incasso, montaggio di radiatori e specifiche modifiche richieste dalla committenza per la predisposizione di una lavanderia commerciale (1) ; ugualmente va detto per quanto riguarda i lavori all'impianto elettrico (2) la posa di isolante sul solaio, adeguato alle esigenze tecniche della committenza , i cartongessi e le pitture e smalto del colore scelto dal committente, l'impianto di illuminazione.
Nell'allegato 1 al contratto preliminare sono, a ben vedere,
elencate proprio le opere al grezzo dell'immobile con alcune prestazioni standard relative alle pavimentazioni e pareti interne, che evidentemente la committente ha ritenuto PT
di modificare stante le specificità dell'attività di lavanderia che intendeva svolgere all'interno del locale.
4. L'appellante censura (sub. 6) da un lato la mancata
19 ammissione dei propri capitoli di prova a mezzo dei testi indicati, dall'altro l'ammissione da parte del Primo Giudice dei testi indicati da controparte sui capitoli di prova formulati nonostante la motivata opposizione della difesa di , PT
riportando per esteso la propria memoria istruttoria ex art. 183
c. 6 n. 2 c.p.c.. Lamenta l'appellante la mancata presa di posizione sull'eccepita inammissibilità della prova offerta dall'opposta da parte del Primo Giudice che ha semplicemente ritenuto la causa matura della decisione nonostante la reiterata opposizione da parte opponente/appellante.
4.1 Con riferimento alla mancata ammissione dei capitoli di prova formulati da va evidenziato che le Parte_1
circostanze ivi dedotte riguardano in principalità l'impossibilità
di realizzare nell'unità immobiliare de quo una lavanderia industriale ed i contatti a tal fine instaurati dal legale rappresentante di con as), PT Pt_4 Controparte_8
Secondo l'appellante nel dicembre 2017
[...] PT
avrebbe accolto l'offerta di che Controparte_8
prevede la fornitura di 10 macchine lavatrici, oltre alla fornitura di pavimento, arredamento, telecamere, serrature temporizzate,
illuminazione cartellonistica e allestimento Speed Queen
Concept completo, insegne interne ed esterne, Impianto
elettrico, idraulico, certificazioni, opere murarie, manodopera e tutto il materiale tecnico necessario al concept Parte_5
chiavi in mano.” Ciò comporterebbe che l'unità
[...]
20 immobiliare de quo era già completata;
siccome , però, venne accertato che l'immobile non poteva essere adibito a lavanderia in quanto non era possibile installare un camino per l'impianto a gas e relative tubazioni, ha dichiarato il proprio PT
Contr recesso dal contratto preliminare di compravendita con con PEC del 23.1.2018.
Da tale circostanza l'appellante deduce che aveva già PT
conferito un incarico scritto a per Controparte_8
cui non avrebbe avuto senso conferirne un altro anche a
. P_
A ben vedere dalla stessa offerta di , Controparte_8
di data successiva al 21 novembre 2017, momento in cui si colloca il conferimento di incarico a , si evince che P_
la fornitura riguardava quanto necessario “al concept
[...]
chiavi in mano” e quindi alle peculiari opere Parte_5
richieste per installazione del concept store. Ciò non contraddice il fatto che l'immobile oggetto del contratto di compravendita con era previsto al grezzo e che CP_4
fossero necessarie le opere di completamento indicate nella
“offerta” di del 31.07.2018. P_
Ne consegue che la prova offerta dall'appellante/opponente,
non ammessa dal Primo Giudice, non solo non risulta idonea a dimostrare la tesi difensiva di (insussistenza rapporto PT
negoziale con ), ma neppure si riferisce a P_
circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non
21 di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie sulle quali fonda la ratio decidendi della impugnata sentenza.
La prova offerta non è, in sostanza, decisiva, non avendo attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere.
Correttamente, quindi, il Primo Giudice non ha ammesso i capitoli di prova orale formulati dall'opponente in quanto, oltre ad essere tutti documentali od irrilevanti, quanto del tutto
esulanti dal thema decidendum ac probandum.
4.2 Per quanto concerne le prove offerte da parte opposta ed assunte a mezzo dei testi dalla stessa indicati, P_
l'eccezione di inammissibilità ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2721 c.c. e ss. va respinta.
In primo luogo, va rilevato che il contratto di appalto non necessita di forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, sicché, può essere concluso anche per fatti concludenti con la conseguenza che l'avvenuta stipula di tale contratto può essere provata tramite presunzioni e prove testimoniali.
In secondo luogo, l'art. 2721 c.c., comma 2 consente al giudice l'ammissione della prova testimoniale del contratto, in deroga al limite fissato dal comma 1, per il valore eccedente quello di
Euro 2,58, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata.
22 Nella fattispecie, l'opponente come detto, non ha Parte_1
contestato l'esecuzione dei lavori da parte di , il P_
contratto preliminare di compravendita tra e CP_4
aveva ad oggetto l'unità immobiliare a grezzo;
Parte_1
nell'atto di citazione di ( già nel CP_5 Controparte_6
procedimento da questa instaurato nei confronti di PT
per l'adempimento del contratto preliminare di
[...]
compravendita dell'unità immobiliare de quo, l'attrice deduce,
per quanto qui di interesse, che le parti hanno concordato che l'immobile sarebbe stato venduto allo stato grezzo e che ha chiesto di eseguire i lavori di finitura prima di PT
procedere con la consegna e, avendo ottenuto la disponibilità di a procedere in tal senso, per l'esecuzione dei predetti CP_5
lavori ha incaricato l'impresa che ha poi Parte_3
operato con il coordinamento in cantiere di CP_5
La tesi di parte opponente /appellante, per cui nel prezzo di compravendita sarebbero incluse le opere di completamento dell'immobile, del resto, contrasta con la lettera del contratto che a sua volta prevede che ogni modifica dello stesso debba avvenire per iscritto.
Sotto diverso aspetto va anche rilevato come in base al codice
ATECO l'attività svolta dalla venditrice (società Controparte_6
cooperativa lavoratori edili) ha ad oggetto solo costruzioni al grezzo di immobili, restando escluse le opere di completamento,
mentre è un consorzio per lavori chiavi in mano, P_
23 avendo a disposizione le varie professionalità, come dichiarato dal teste all'udienza del 19 maggio 2021. CP_7
Può dunque rilevarsi una concordanza di elementi presuntivi in ordine alla conclusione del contratto orale di appalto tra e , presunzioni che hanno trovato PT P_
oggettivo riscontro nelle prove testimoniali assunte.
4.3 Quanto, poi, alla dedotta incapacità a testimoniare del teste
, va rilevato che non è ravvisabile in capo allo stesso CP_7
alcun interesse concreto legittimante la sua partecipazione a giudizio posto che, contritamente a quanto sostiene l'appellante, egli non è socio né fa parte del consiglio di amministrazione di né di OA (LE), bensì P_
come risulta dalla visura camerale, la società Zorzi geom. Mario
s.r.l. di cui è dipendente, è socia di;
a CP_7 P_
sua volta fa parte del consiglio di amministrazione CP_7
di Controparte_5
Sotto il profilo dell'attendibilità le sue dichiarazioni sono coerenti con il quadro probatorio delineatosi in base alla documentazione dimessa (contratto preliminare di compravendita LE Group/Nikocam; allegato 1 allo stesso contratto;
atto di citazione ) e trovano Parte_6
riscontro nelle testimonianze dei collaboratori di . P_
Priva di rilevanza appare, poi, la deduzione per cui il teste CP_7
non essendo legale rappresentante di non avrebbe P_
potuto impegnare la stessa, atteso che è la stessa condotta
24 dell'appellata/opposta a segnare evidentemente eventuale ratifica dell'operato del teste.
4.4 Sempre sotto il profilo dell'inammissibilità della prova testimoniale, l'appellante, riproducendo nell'atto di appello l'intera comparsa ex art.183 c. 6 c.p.c. e la verbalizzazione effettuata all'udienza del 01/10/2020, contesta ogni capitolo di prova ammesso, secondo la sua prospettazione, in violazione delle regole di ammissibilità della prova testimoniale in particolare dell'art.2721 c.c.. Sul punto si rimanda alle già
svolte argomentazioni.
Va ad ogni modo precisato che non sono stati ammessi i capitoli
5 e 11 della memoria istruttoria, né i capitoli di prova formulati da in memoria di replica. CP_9
In risposta alle contestazioni di parte appellante, va considerato che le circostanze dedotte nei capitoli di parte opposta/appellata non riguardano pattuizioni o modifiche al
Contr contratto preliminare tra e , bensì circostanze PT
relative al conferimento dell'incarico dell'esecuzione delle opere di completamento del grezzo da parte di a PT P_
.
[...]
Le contestazioni sulla ammissibilità dei capitoli di prova di parte opposta non sono sostanziate limitandosi l'appellante a rilevarne la contrarietà alla propria tesi difensiva, mentre i capitoli ammessi sono pertinenti al thema decidendum, e sono formulati in modo chiaro e comunque tale da porre
25 l'opponente/appellante in grado di formulare un'adeguata prova contraria.
5. Con il mezzo sub 10 l'appellante denuncia la indeterminatezza dell'oggetto del contratto di appalto e del prezzo delle prestazioni dedotte, ribadendo che le parti non hanno raggiunto alcun accordo né sull'oggetto dell'incarico né
sul prezzo.
In realtà, il teste ha confermato che ha CP_7 P_
completato la costruzione a grezzo eseguita a CP_4
provvedendo a renderla finita con l'esecuzione dell'impianto idraulico ed elettrico, degli intonaci, sottofondi, pavimenti e rivestimenti in ceramica , cartongessi e pittore. Ha spiegato il teste che, il consorzio in occasione del P_
conferimento dell'incarico da parte di aveva fatto un PT
preventivo sommario per le opere di completamento negli uffici della non avendo all'epoca “… un'idea CP_4 PT
certa di quante macchine andavano messe nel negozio, che
doveva diventare una lavanderia, abbiamo fatto una cosa
sommaria e avevamo detto che il range era tra i 50.000 e gli
80.000 € e a consuntivo avremmo fatto il conteggio completo.
Abbiamo fatto tre o quattro sopralluoghi con diversi tecnici,
perché il problema principale era legato al fabbisogno energetico
del negozio e dopo sono stati iniziati i lavori in base alla
personalizzazione richiesta dalla con i loro tecnici che PT
venivano ai sopralluoghi.
26 Contr Il giorno dell'accordo con era presente il sig.
[...]
oggi anche presente, che ha firmato il preliminare Persona_2
Contr con e che, se non ricordo male, aveva anche dato un
acconto. Siccome non erano chiari ancora i lavori da fare
concretamente, con noi non ha firmato nulla, perché dovevano
ancora essere i discussi i dettagli, come poi è stato fatto nei
sopralluoghi”.
Alla luce di tale testimonianza, appare chiaro che l'incarico dato a avvenuto lo stesso giorno della sottoscrizione del P_
contratto preliminare di compravendita da parte del legale rappresentante di , riguardava i principali lavori di PT
completamento necessari alla predisposizione dell'attività di lavanderia che aveva intenzione di svolgere all'interno PT
del locale e che il prezzo in quel momento non poteva che essere indicato a forfait, come convenuto tra le parti.
5.1 Con ulteriore censura (sub11) l'appellante contesta nuovamente la testimonianza di , sempre sotto il CP_7
profilo dell'inammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2721 c.c. e della incapacità ovvero inattendibilità del teste in quanto socio della Zorzi s.r.l., lamentando altresì
erronea valutazione della sua testimonianza da parte del Primo
Giudice.
Qui viene inoltre ripresa la tematica della mancanza in capo al teste dei poteri rappresentativi di , per affermare P_
che egli non era legittimato a concludere un valido contratto
27 con che non era in grado di riconoscere in capo a PT CP_7
alcun potere di rappresentanza della società . P_
Sull'argomento si è già presa posizione sopra sub.
4.3 con argomentazione da intendersi qui richiamata al fine di evitare inutili ripetizioni.
5.2 Sempre nel tentativo di smontare il quadro probatorio delineatosi in esito alla prova testimoniale, confermativo di un accordo in ordine al conferimento dell'incarico da parte di a , l'appellante estrapola dalla PT P_
testimonianza di singoli passaggi per affermare che CP_7
non era chiaro quali prestazioni avrebbe dovuto P_
eseguire, tanto che il prezzo non era definito. In realtà, la lettura dell'intera dichiarazione del teste sopra riportata,
smentisce la tesi dell'appellante, chiarendo il teste che il range di spesa dipendeva da variabili rimesse alla scelta di ( PT
quali ad esempio impianto a gas o elettricità).
Il fatto che in data 23.01.2018 abbia avuto contezza di P_0
non poter realizzare una lavanderia industriale nell'unità
immobiliare de quo e di essere receduta dal contratto preliminare in data 12.07.2018 non interferisce in alcun modo con la circostanza riportata dal teste che l'incarico a P_
venne conferito in occasione della sottoscrizione del
[...]
Contr contratto preliminare tra e in data 21.11.2017, PT
laddove appare evidente che il riferimento alla “nostra offerta del 31.07.2018” contenuto nella descrizione della fattura
28 portata in ingiunzione debba intendersi come conteggio,
considerato che i lavori a quel momento erano stati già
completati.
5.1 L'appellante riprende la critica alla testimonianza di CP_7
ritenendo non potersi fondare sulla stessa l'esistenza di
[...]
accordi contrattuali tra le parti, in mancanza di qualsiasi documento a conferma. Il motivo si sostanzia in una ripetizione e commistione delle argomentazioni già svolte nei precedenti motivi a sostegno dall'inattendibilità del teste.
Valga quanto sul punto già esposto.
6. Art.12 del contratto preliminare viene richiamato ( sub punto
12 dell'atto di appello) per censurarne l'interpretazione datane dal Primo Giudice in relazione all'assunzione del coordinamento
Contr dei lavori di completamento da parte di da considerarsi patto aggiuntivo o modifica del contratto preliminare. Secondo
la tesi dell'appellante il coordinamento dei lavori da parte di
Contr
dimostrerebbe che in realtà il rapporto contrattuale
Contr sussisteva tra e . PT
La censura è destituita di fondamento.
Contr Va, infatti, contestualizzata la circostanza che era responsabile della gestione dell'intero cantiere e, come riferito dal teste il cantiere era unico, di proprietà di un altro CP_7
Contr committente, cioè . La corrente era loro e i piani di sicurezza li
formulavamo con loro e che in base agli accordi tra e PT
Contr
, aveva proceduto alla realizzazione delle opere P_
29 di complemento prima ancora che l'immobile passasse di proprietà di . PT
Sul punto l'impugnata sentenza ha preso compiuta posizione.
7. Ulteriore mezzo (sub punto 13 dell'atto di appello) riguarda sempre la testimonianza di . Viene ribadita la sua CP_7
inammissibilità, ritenendo l'appellante incomprensibile come il
Primo Giudice abbia potuto attribuire alla sua dichiarazione forza probatoria della sussistenza dell'incarico di a PT
, quando manca una prova scritta, financo una P_
corrispondenza anche via whatsapp o sms della sussistenza di contatti tra le parti e men che meno di un contratto;
non sarebbe chiaro quali lavori siano stati commissionati a P_
.
[...]
L'appellante, riporta, qui, brani della comparsa di costituzione di parte opposta per evidenziare incongruenze tra la tesi difensiva di e la testimonianza di . In P_ CP_7
particolare, si sottolinea che assume essere stata P_
incarica da in data 21.11.2017 in occasione della PT
Contr sottoscrizione del contratto preliminare con la quale avrebbe finito il grezzo in data 01.02.18, mentre P_
avrebbe ultimato i lavori di completamento in data 30.06.2018.
Ne conseguirebbe che i lavori di ultimazione del grezzo e di completamento non sono stati eseguiti contemporaneamente come affermato dal teste ed in sentenza per cui LE non avrebbe potuto coordinare i lavori.
30 La censura è di non facile decifrabilità in quanto costruita su un'atomistica lettura degli atti e delle testimonianze saltando da un argomento ad altro ripetendo censure già svolte negli altri motivi di gravame. Ciò non di meno, in base alla richiesta di modifica della impugnata sentenza, si comprende che secondo l'appellante dalle dichiarazioni del teste CP_7
risulterebbe, in contrasto con la tesi difensiva esposta da in comparsa di costituzione, che il rapporto P_
contrattuale tra e non sarebbe potuto PT P_
sorgere in occasione della sottoscrizione del contratto
Contr preliminare tra e e che anche le relative PT
prestazioni e prezzo non furono definite.
La lettura unitaria della testimonianza di , senza CP_7
estrapolarne passaggi dal contesto della dichiarazione,
smentisce la censura.
Ed invero, come esaustivamente esposto nella impugnata sentenza che riporta testualmente la dichiarazione del teste sul punto, risulta confermata la tesi difensiva di del P_
conferimento dell'incarico per l'esecuzione dei lavori di completamento da parte di , del fatto che Controparte_11
Contr
fosse coordinatrice di cantiere anche in considerazione delle responsabilità di cantiere su di lei gravanti considerato (
come già detto) che il contratto di compravendita definitivo con non era ancora stato stipulato;
che il prezzo era stato PT
indicato in linea di massima tra € 50.000 e 80.000 in attesa di
31 più specifiche indicazioni che doveva fornire. PT
Contr Il fatto, poi, che avesse finito l'immobile al grezzo in data
01.02.2018 non significa che avesse abbandonato il cantiere,
considerato anche che l'immobile conta di diverse unità
immobiliari.
8. Per quanto concerne la testimonianza di , Testimone_1
direttore tecnico di , ( punto 14 dell'atto di appello), P_
contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è stato indicato da parte opposta/appellata sin dalla memoria ex art.183 c. 6 c.p.c. dd. 08.07.2020 e pertanto nessuna violazione del contraddittorio o inammissibilità è riscontrabile.
Con riferimento alla dedotta errata interpretazione della sua testimonianza da parte del primo Giudice, l'appellante enuclea dalla sua dichiarazione il passaggio nel quale il teste afferma
“Di fare queste opere di completamento siamo stati incaricati
dalla , che aveva detto alla di eseguire i CP_4 P_
Contr lavori.” a dimostrazione del fatto che fu ad incaricare dell'esecuzione dei lavori di completamento. PT
Anche in questo caso, l'appellante estrae dal contesto della dichiarazione la frase per sostenere la propria tesi difensiva,
smentita, però, dalla integrale dichiarazione testimoniale.
Va allora evidenziato che l'affermazione del teste segue la dichiarazione “Io non so i termini precisi degli accordi. So che
abbiamo fatto delle opere di completamento come P_
Contr sull'immobile di ” e prosegue:
32 “Io andavo anche sul cantiere. Mi incontrai una o più volte con il
rappresentante legale della sul cantiere, che mi sembra PT
di riconoscere qui oggi presente. In uno di questi incontri si
doveva valutare la fattibilità di un'alimentazione a gas alla sua
lavanderia, però fu scartata perché il non dava il gas. P_2
Poi siamo passati ad un discorso di alimentazione elettrica, ed
abbiamo discusso anche di alcuni allacci idraulici.
Contr Preciso che il via ai lavori ci venne dato da , ma poi sulle
questioni tecniche e le modalità di realizzazione parlavamo con il
rappresentante legale di . Agli incontri qualche volta PT
Contr c'era anche un rappresentante di e anche il geom. , P_3
così mi sembra di ricordare.
Preciso che io l'ordine di procedere l'ho ricevuto direttamente dai
Contr miei superiori, non avevo rapporti diretti con .
Preciso che non so che rapporti ci fossero tra e PT [...]
e neanche tra e . “ CP_4 PT P_
La completa lettura contestualizzata consente in primo luogo di affermare che il teste, non avendo presenziato all'incontro del
27.11.2017 in occasione del quale ha conferito PT
l'incarico a , non essendo in questa fase ancora P_
coinvolto, non era a conoscenza dei rapporti tra le parti ed i termini precisi degli accordi, ed avendo eseguito i P_
Contr lavori di completamento su un immobile di proprietà di che pure era in cantiere, ha affermato che aveva dato CP_4
l'incarico alla in quanto le aveva detto di eseguire i P_
33 lavori. Senonché è lo stesso teste a chiarire nel proseguo della
Contr sua dichiarazione di non aver avuto rapporti diretti con ,
ricevendo gli ordini dai suoi diretti superiori e di essersi più
volte incontrato in cantiere con il legale rappresentante di per valutare la fattibilità di un'alimentazione a gas PT
della lavanderia che voleva installare nell'unità, PT
immobiliare, aggiungendo che le questioni tecniche e le modalità di realizzazione venivano discusse con il legale rappresentante di . PT
Per quanto sin qui esposto, le censure alla testimonianza di risultano infondate. Testimone_2
9. L'appellante censura la gravata sentenza ( ( sub punto 12 ,
pag. 102dell'atto di appello) laddove come ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, vengono richiamate le allegazioni svolte dalla venditrice
Contr
nel procedimento instaurato nei confronti di per PT
l'adempimento del contratto preliminare, per cui , P_
in un momento precedente la consegna dell'immobile, era stata incaricata da all'esecuzione dei lavori di PT
Contr completamento del grezzo ( oggetto del contratto tra e
), opere effettivamente eseguite. PT
La censura si limita ad affermare la non attendibilità delle
Contr affermazioni di in quanto, trovandosi in fase di fallimento,
avrebbe avuto interesse a non risultare debitrice. Per altro le due società avrebbero in parte la medesima compagine per cui
34 non potrebbe escludersi un “idea opportunistica”.
Siffatte asserzioni restano prive di qualsiasi fondamento,
Contr mentre le allegazioni contenute nell'atto di citazione di nel distinto procedimento instaurato contro , trovando PT
riscontro nelle prove testimoniali e documentali, fondano un preciso e (appunto) concordante elemento circa il conferimento dell'incarico all'esecuzione dei lavori di completamento da parte di . PT
10. contesta ( sub punto 15 dell'atto di appello) in PT
questo grado del giudizio l'an ed il quantum, censurando la statuizione del Primo Giudice di non contestazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori elencati da parte opposta (
per altro confermata in sede testimoniale) e del relativo prezzo (
limitato ad una genericissima contestazione).
L'appellante ripropone anche qui il tema della mancata specificazione nel ricorso per decreto ingiuntivo del rapporto e delle prestazioni dedotte nella fattura portata in monitoria e della mancanza di vicinanza della prova con conseguente impossibilità di prendere chiara posizione sulle deduzioni avversarie.
Sul punto si è già più sopra ( sub 2) argomentato.
Qui basti rilevare che nell'atto di opposizione si limita PT
a contestare il conferimento di incarico a , P_
richiamando una missiva del proprio legale dello stesso tenore ed affermando di essere receduta dal contratto preliminare di
35 compravendita con in data 12.07.2018 per cui il CP_5
riferimento all'offerta del 31.07.2018 non potrebbe riferirsi a
; contesta quindi la fattura portata in ingiunzione in PT
quanto priva di fondamento sia con riferimento alla sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti che nell'ammontare.
Va ribadito che la fattura inviata da a in P_ PT
data 11.09.2018 e allegata al ricorso per decreto ingiuntivo contiene la dicitura “lavori aggiuntivi presso Vostro immobile
….come da Voi richiesti e come da distinta allegata” –
“Riferimento nostra offerta del 31.07.2018”. Ne consegue che l'opponente era a conoscenza dei termini della pretesa avversaria e quindi messa in condizione di contestarne non solo la debbenza, e quindi l'an, bensì anche l'ammontare essendo nella cd. ”offerta” del 31.07.2018 elencate singolarmente le lavorazioni con corrispondente prezzo.
Ferma restando la genericità assoluta della contestazione di
- pur in possesso di tutti gli elementi necessari per a PT
confutare la pretesa avversaria- va rimarcato che vi è la prova della pattuizione del prezzo delle lavorazioni eseguite avendo le parti, come riferito dal teste , convenuto un range di CP_7
spesa da € 50.000, a € 80.000,00.-; il fatto che il prezzo fosse indicato entro una forbice è dovuto, come spiegato dal teste, dal fatto che non era all'epoca ancora in grado di PT
specificare con precisione di quali opere necessitasse.
11. Per le sin qui esposte ragioni, l'appello va respinto,
36 confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del grado vanno poste a carico di parte appellante in forza del principio di soccombenza.
Le spese di lite vanno determinate in base ai criteri di cui al DM
55/2014, per lo scaglione da € 52.000 a € 260.001.-, valori medi.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sull'appello avanzato da in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di
[...]
stabile in persona del legale Controparte_14
rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 795/2022
pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 21.02.2022,
respinge
l'appello
condanna
a rifondere a le spese del Parte_1 Parte_3
presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €
16.464,55.-, di cui € 2.977,00.- per la fase di studio, €
37 1.911,00.- per la fase introduttiva, €4.326,00.- per la fase istruttoria/trattazione ed € 5.103,00.-per la fase decisionale,
oltre € 2.147,55.- per spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e Cap come per legge;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone che, per il caso di pubblicazione/riproduzione o diffusione del presente provvedimento, vengano omessi i dati personali e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati ai sensi dell'art.52 D.Lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 14 maggio 2025
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
38
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 54/2023 R.G.
promossa
da
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. , c.f. rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
ROTTENSTEINER EWALD giusta procura alle liti allegata all'atto di appello
- appellante -
contro
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t. c.f. , P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. BOTTEON LUCIANO giusto mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo dd.
1 09.04.2019
- appellato -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18/12/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Möge das – Parte_2
, unter Ablehnung jeglicher anderen Controparte_2
Anträge, Einwände und Einreden:
In der Hauptsache
1. die Berufungsgründe wie oben besser ausgeführt annehmen und, in der Folge, das erstinstanzliche Urteil Urteil Nr.
795/2022 vom 21.02.2022, veröffentlicht am 30.08.2022 des
Einzelrichters Dr. Scaramuzzino im Verfahren Per_1
2378/2019 LG Bozen zwischen den oben genannten Parteien
gänzlich abändern und die erstinstanzlichen Schlussanträge
annehmen, welche hier wiedergegeben werden:
2. feststellen und erklären, dass die kein Parte_1
Vertragsverhältnis mit Technik Bau und auch keinen Auftrag
an Technik Bau erteilt hatte.
3. feststellen und erklären, dass der PT P_
nichts schuldet und mithin der angefochtene Zahlungsbefehl
aufzuheben und zu widerrufen ist.
2 4. feststellen und erklären, dass einen P_
verfahrensrechtlichen Missbrauch vorgenommen und eine entsprechende Verantwortung im Sinne von Art. 96 ZPO
vorliegt und somit zu einer Zahlung von 2.500,00 P_
Euro bzw. im vom Gericht für erwiesenen Ausmaß verurteilen.
5. die Widerspruchsbeklagte zur Zahlung der vorgerichtlichen
Kosten und der Verfahrenskosten an die Berufungsklägerin
sowie zur Rückerstattung der schon für das erste Verfahren
bezahlten Beträge und Verfahrenskosten verurteilen.
6. die zur Rückerstattung der von Controparte_1 PT
in Ausführung des Beschlusses zur vorläufigen
Vollstreckbarkeit sowie des Urteils und von Controparte_1
geforderten Betrag in Höhe von € 78.486,87 verurteilen.
* * *
Es wird die Zulassung der in der Berufungsklage beantragten
Zeugen und Beweiskapitel beantragt und man besteht auf den
Antrag zur Benennung eines Amtssachverständigen zur
Möglichkeit der Eröffnung eines Waschsaloons in der gegenständlichen Immobile und den diesbezüglichen
Voraussetzungen.
del procuratore di parte appellante:
INSISTE
nell'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, come formulate in sede di comparsa di costituzione e risposta dd.
22.06.2023, ed in particolare allo stato
3 INSTA
a) in via preliminare affinché l'Ecc.ma Corte adita voglia accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in comparsa,
l'inammissibilità dell'appello avversario, redatto in guisa tale da rendere non comprensibili ed oscure le questioni sottoposte a censura, e quindi violando l'art. 342 c.p.c., in ossequio al consolidato indirizzo giurisprudenziale già invocato (si vedano, a conferma dell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello conseguente al mancato rispetto dei doveri di chiarezza e sinteticità espositiva: Corte App. Perugia, Sez. lav., Sent.
12.05.2023n. 67; Corte App. Potenza, Sentenze n. 240 del
04.05.2023, n. 100 del 02.03.2023, n. 116 del 21.02.2022, n.
622 del 06.10.2021, n. 220 del 09.04.2020; Corte App. Bari,
Sez. II, Sent. 05.11.2021, n. 1926; Corte App. Bari, Sez. lavoro,
Sent. 29.04.2020, n. 512). In subordine, nell'eventualità in cui detta eccezione preliminare venisse respinta, si chiede di voler condannare controparte al risarcimento dei danni ex art. 96, co.
3, c.p.c. o in ulteriore subordine al rimborso delle spese di lite:
vuoi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 88 e 92
c.p.c., stante la verosimile violazione dei doveri di chiarezza,
sinteticità e correttezza processuale1; vuoi comunque in ragione dell'abuso del processo ex adverso attuato2 e della violazione del giusto processo3; vuoi ai sensi dell'art. 175 c.p.c., in base al quale il giudice esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo (che ovviamente dipende anche
4 dalla mole degli atti delle parti che è tenuto a leggere); vuoi
infine ai sensi del Regolamento per la definizione dei criteri di redazione degli atti giudiziari recentemente elaborato dal
Ministero della Giustizia;
b) in via ulteriormente preliminare affinché la Corte adita voglia accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in comparsa, l'inammissibilità dell'appello avversario relativamente a tutte quelle parti, capi e motivi che esulano dal
thema decidendum come definito dal Primo Giudice (vale a dire l'appalto ), trattandosi di parti, capi e Controparte_3
motivi estranei all'oggetto del giudizio e relativi a doglianze sollevate tardivamente già nel primo grado di giudizio, ed a
fortiori nel presente grado di appello. Il riferimento è in particolare:
alla riproposizione avversaria nel presente grado di giudizio di tesi ed argomenti che NON hanno fatto tempestivo ingresso nel processo di primo relativa all'avvenuta esecuzione dei lavori (non specificatamente contestata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e quindi da ritenersi pacifica ex artt. 115 e 167
c.p.c., restando invece inammissibili poiché tardive tutte le censure successivamente pervenute nel corso del primo grado di giudizio);
alle NUOVE eccezioni sollevate per la prima volta in appello (si pensi all'asserita nullità per mancanza di causa
5 petendi del decreto ingiuntivo, o all'asserita impossibilità di operare una contestazione precisa già in sede di opposizione, o all'assenza degli elementi essenziali del contratto di appalto).
c) in mero subordine si chiede sin d'ora fissarsi udienza
di precisazione delle conclusioni, essendo la vertenza già
abbondantemente e sufficientemente istruita, e risultando in ogni caso le avversarie istanze istruttorie, oltreché palesemente superflue, inammissibili per tutte le ragioni di cui in comparsa e di cui alle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso di il Tribunale di Bolzano emetteva Parte_3
decreto ingiuntivo per l'importo di € 55.000,00.-, oltre accessori, nei confronti di sulla base della fattura Parte_1
n.229/2018 dd. 31.08.2018 emessa dall'istante società.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo PT
contestando la sussistenza di un rapporto contrattuale con
, non avendo l'ingiunta conferito alcun incarico P_
avente ad oggetto le prestazioni portate in fattura.
Si era costituita in giudizio esponendo di aver P_
eseguito tutte le opere di completamento nell'immobile al grezzo oggetto di contratto preliminare di compravendita concluso da con ( ora su incarico della PT CP_4 Controparte_5
stessa promittente acquirente conferito dal suo legale rappresentante nel corso di un incontro con al Controparte_6
quale aveva partecipato anche l'opposta nella persona del geom.
6 ed in occasione del quale era stato concordato il CP_7
corrispettivo “forfettario” di € 55.000,0.-; che eseguite le opere di completamento del grezzo, emetteva fattura P_
n.229 del 31.08.2018 per l'importo di € 55.000,00.- che ,
nonostante vari solleciti, non veniva pagata. L'opposta spiegava,
inoltre, che era rimasta inadempiente anche al Parte_1
contratto preliminare concluso con avente ad CP_4
oggetto l'acquisto del predetto immobile al grezzo, per cui pendeva una causa tra le parti. Chiedeva quindi la reiezione del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
Nel corso di causa veniva concessa la provvisoria esecutorietà
del decreto ingiuntivo per l'importo di € 39.450,00-
corrispondente alla somma delle opere realizzate da P_
da considerarsi ulteriori rispetto alla nozione di “grezzo”
[...]
contenuta nel contratto preliminare di vendita.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prova testimoniale,
in esito alla quale il Tribunale ha ritenuto provato il conferimento dell'incarico per l'esecuzione dei lavori di completamento del grezzo da parte di all'opposta, Parte_1
rilevando, per altro, che l'esecuzione dei lavori non è mai stata espressamente contestata da parte opponente limitandosi ad una genericissima contestazione del prezzo. Con sentenza n.795/2022 dd. 21.02.2022 è stata dunque rigettata l'opposizione con conferma integrale del decreto ingiuntivo
7 opposto e condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta.
La decisione è impugnata da con atto di citazione Parte_1
in appello redatto in lingua tedesca nel quale l'appellante affida a 15 motivi di gravame la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita contestando il contenuto Parte_3
dell'avversaria impugnazione e le relative richieste in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, insistendo per la conferma dell'impugnata sentenza;
ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art.342 c.p.c. oltre all'illecito ampliamento del thema
decidendum; nel merito, ha preso compiuta posizione sulle deduzioni dell'appellante, argomentando in ordine alla loro infondatezza.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
18.12.2024 sulle conclusioni delle parti ivi precisate, nel corso della quale il procuratore di parte appellante ha dichiarato di rinunciare alla redazione della sentenza in lingua tedesca;
la sentenza viene quindi redatta nella sola lingua processuale italiana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Prima di affrontare i motivi di appello, va rilevato in ordine alla eccepita inammissibilità dell'impugnazione per violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 342 c.p.c..
8 Orbene, se da un lato la ripetizione dei medesimi concetti unita ad una tecnica redazionale ridondante che vede trascritti interi atti del primo grado, con una sovrapposizione delle ragioni di gravame e di censure, rende effettivamente di non agile lettura l'atto di appello con conseguente difficoltà di comprensione dei singoli punti e patente inosservanza di canoni di sinteticità e chiarezza espositiva, ciò non di meno può affermarsi che nel contesto, le argomentazioni contenute nell'atto di appello,
consentono di individuare sufficientemente le censure svolte alla sentenza impugnata e le doglianze.
2. Venendo quindi ai motivi di gravame fatti valere, evidenzia la
Corte come il leitmotiv della contestazione dell'esistenza rapporto contrattuale tra e , seppur , PT P_
come si dirà, avanzata sotto diversi aspetti, attraverso ridondanti quanto ripetitive ed opache argomentazioni, formi la base di tutte le censure.
2.1 L'appellante si duole ( punto 3 dei motivi di gravame) della erronea valutazione dei fatti da parte del Primo Giudice che ha posto a fondamento della sua decisione l'avvenuta conclusione di un contratto tra e senza Parte_1 Parte_3
considerare il difetto di elementi essenziali del contratto quali l'accordo tra le parti e la determinazione o determinabilità
dell'oggetto del contratto. Ribadisce l'appellante di non aver mai conferito alcun incarico all'appellata opposta lamentando ad ogni modo l'incertezza in ordine alle prestazioni da eseguire,
9 alla loro entità e costi.
Sotto altro aspetto, sempre con riferimento alla insussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, l'appellante deduce (al punto 4 dei motivi) violazione del diritto alla difesa e nullità del ricorso monitorio per mancanza di indicazione della causa petendi e del petitum con conseguente incertezza del credito azionato e impossibilità della relativa contestazione per l'opponente; in tale contesto viene censurata l'ordinanza del
07/03/2020 con la quale il GI ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ( punto 5 dei motivi)
nonché la ammissione dei capitoli di prova avversari (punto 6
dei motivi di appello) con contestuale non ammissione di rilevanti prove testimoniali offerte dall'opponete con conseguente erronea individuazione dell'oggetto del giudizio di opposizione (punto 7 dei motivi di appello) ed erronea valutazione delle prove testimoniali (punto 11, 13, 14 dei motivi di appello). Questi sono i temi, in breve così riassunti, delle argomentazioni poste a fondamento del gravame che vengono ripresi con confusa esposizione ed eccessiva sovrabbondanza rendendo poco intelleggibili i rilievi critici mossi alla impugnata sentenza.
2.2 Comunque sia, va chiarito in primis in risposta al dedotto difetto di motivazione del ricorso monitorio che, a prescindere dalla novità della questione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in
10 cui il giudice non si limita al controllo circa la legittimità
dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma deve procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (Cass. 28 maggio 2019, n. 14473). Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, in sostanza, non è limitato alla verifica dei requisiti di ammissibilità e validità del decreto ma ha ad oggetto la fondatezza della domanda.
Nella fattispecie, poi, il ricorso monitorio contiene l'indicazione del titolo, la fattura n.229 del 31.08.2018 allegata, che a sua volta contiene la descrizione delle prestazioni di cui si chiede il pagamento con riferimento all'offerta del 31.07.2018 ossia al consuntivo. Va rilevato che ha ricevuto la fattura con PT
mail del 11.09.2018. L'opponente dunque è stato posto in condizione di prendere compiuta posizione sulla pretesa azionata in via monitoria.
2.3 Il tema viene ripreso al punto 7 dell'atto di appello ( oggetto
del giudizio di opposizione) laddove si lamenta il mancato esame della legittimità del decreto ingiuntivo che, ove effettuato,
avrebbe comportato il riconoscimento della insussistenza di un rapporto contrattuale alla base della fattura portata in ingiunzione e comunque si censura la mancata considerazione da parte del Primo Giudice che l'opposta non ha indicato quali lavori sono stati eseguiti e che non aveva la possibilità PT
11 di accedere all'immobile, per cui in base al principio di vicinanza della prova l'opponente non era in grado di effettuare una specifica contestazione in ordine alla effettuazione delle opere da parte dell'opposta. L'appellante ritorna sull'argomento al punto 8 dell'atto di appello ( thema decidendum).
Con tali mezzi l'appellante ribadisce di non essere stato posto in condizioni di prendere posizione e di contestare la pretesa avversaria per difetto di specifica allegazione in ordine ai lavori eseguiti da nell'immobile de quo, posto che P_
all'epoca l'opponente non aveva alcuna possibilità di accesso all'immobile. Sotto questo profilo non potrebbe trovare applicazione il principio di non contestazione, impedendo il difetto di allegazione nel ricorso monitorio un'adeguata difesa.
2.4 Orbene, si è detto che al ricorso per decreto ingiuntivo è
allegata la fattura azionata che contiene, nella descrizione,
l'indicazione dei lavori aggiuntivi presso l'immobile di Casanova,
“come da Voi richiesti e come da distinta allegata” con riferimento alla offerta del 31.07.2018. In base a tale distinta le opere hanno riguardato l'impianto idraulico, la fornitura e posa in opera del completo impianto elettrico, l'esecuzione di tutte le pavimentazioni e i rivestimenti dei servizi igienici;
esecuzione e posa di tutti i sottofondi del negozio e dei cartgongessi ( “velette
perimetrali con posa di controsoffitto 60x60 in fibra per posa ), la rasatura e tinteggiatura di tutto il negozio e la realizzazione dell'impianto illumino-tecnico; il tutto per un prezzo
12 complessivo a corpo di € 55.000,00.-. per ogni lavorazione eseguita è indicato il relativo prezzo.
L'opponente, dunque, ha avuto già in base al ricorso monitorio conoscenza e contezza dei lavori eseguiti da con PT
conseguente possibilità di contestazione. Non è dunque configurabile alcuna violazione del contraddittorio né
limitazione del diritto alla difesa dell'opponente.
3. Per quanto concerne il punto centrale della controversia,
ossia la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti,
avente ad oggetto i lavori di completamento dell'immobile oggetto di compravendita tra e , Parte_1 Controparte_6
va in primis evidenziato che dal relativo contratto preliminare e dalla descrizione delle opere allegata ( doc. 4 parte opponente)
risulta chiaro che si è impegnata a consegnare a CP_4
le porzioni materiali de quo al “grezzo” come PT
specificamente indicato all'art.4 del contratto ai sensi del quale
il “Promissario” si impegna a prendere in consegna le porzioni
immobiliari oggetto del presente contratto entro 10 (dieci) giorni
dalla comunicazione scritta della “Promittente” dell'ultimazione
“al grezzo” dell'immobile, assumendosi dalla data della consegna tutti gli oneri gravanti sulle porzioni;
Quanto
all'esecuzione delle opere l'art. 8 del contratto preliminare fa riferimento alla relazione tecnico illustrativa (“descrizione delle opere”) allegata al contratto che contiene le caratteristiche dei
materiali da utilizzarsi e l'elenco delle finiture e degli accessori
13 convenuti e compresi nel prezzo “; tale relazione prevede la predisposizione al grezzo della unità immobiliare e contiene l'elencazione delle opere da realizzarsi dal costruttore promittente venditore comprese nel prezzo di acquisto.
In base al contratto dunque, le opere di completamento dell'unità immobiliare sono state poste a carico della promittente acquirente Vale la pena evidenziare Parte_1
che ai sensi dell'art.12 del contratto preliminare citato, ogni aggiunta o modifica del contratto sarebbe dovuta risultare per iscritto.
Il Primo Giudice ha correttamente ritenuto confermato che oggetto del contratto preliminare fosse l'immobile al grezzo,
senza opere aggiuntive, dal fatto che il prezzo di trasferimento della proprietà è stato indicato nel contratto definitivo di compravendita intervenuto tra e in € CP_4 PT
220.00,00.-, importo dunque inferiore rispetto al prezzo convenuto nel preliminare, rendendo così evidente che il prezzo non comprende le opere aggiuntive.
Infatti, appare evidente che ove avesse incaricato CP_4
dell'esecuzione dei lavori, ne avrebbe pure preteso P_
il pagamento imputandolo al prezzo dell'immobile che per effetto di tali opere è aumentato di valore.
3.1 Siffatta conclusione è impugnata con il punto 9. dell'atto di appello dal titolo “Oggetto del contratto preliminare” ( di cui si anticipa la trattazione per ragioni di chiarezza argomentativa)
14 in cui l'appellante sostiene che in realtà l'immobile in base al contratto di compravendita è stato venduto nello stato attuale di fatto e di diritto comprese dunque le opere eseguite da
. P_
Tale argomentazione non convince, a prescindere dalla novità
della questione, perché è la stessa che nel giudizio CP_4
instaurato contro per l'esecuzione del contratto PT
preliminare ha confermato che l'immobile è stato venduto al grezzo e che l'incarico all'esecuzione delle opere di completamento a fu conferito da P_ Parte_1
Del resto, appare del tutto inverosimile che la venditrice
[...]
pur in sede di transazione, abbia accettato un prezzo CP_4
minore rispetto al contratto preliminare e si sia accollata pure i costi delle opere di completamento dell'immobile.
3.2. Tornando quindi alla questione relativa al conferimento di incarico per l'esecuzione delle opere di finitura dell'unità
immobiliare oggetto del predetto contratto preliminare, alla opposta/appellata da parte di , va rilevato P_ PT
come il Primo Giudice abbia considerato non contestata l'esecuzione dei lavori da parte dell'opposta, dovendosi,
dunque, ritenere raggiunto, sia in base alle evidenze documentali (contratto preliminare di compravendita e allegata relazione tecnico illustrativa) che in base al principio di non contestazione la prova che ha eseguito i lavori di P_
cui ha chiesto il pagamento con la fattura portata dal decreto
15 ingiuntivo.
Tale prospettazione viene contestata dall'appellante sostenendo nuovamente, da un lato, che a causa della mancata allegazione circa le prestazioni eseguite da parte opposta, essa opponente non sarebbe stata messa in condizione di prendere posizione sulle pretese avversarie e di contestarne la fondatezza, dall'altro censurando la mancata ammissione delle prove testimoniali dalla stessa offerte e la valutazione probatoria di quelle avversarie ammesse dal Primo Giudice.
3.2 Per quanto concerne il ricorso per decreto ingiuntivo, si è
già sopra detto che è sufficientemente circostanziato e quindi tale da consentire alla parte ingiunta di comprendere la pretesa posta alla base e di prendere posizione.
Quanto al principio di non contestazione, va evidenziato come la stessa nell'atto di opposizione si limita ad affermare PT
di non aver mai intrattenuto un rapporto negoziale con P_
né di aver con la stessa concluso un contratto
[...]
rispettivamente di aver mai conferito alcun incarico alla stessa,
né di aver conoscenza di quali opere abbia P_
realizzato, richiamando la corrispondenza tra legali dello stesso tenore;
tutta la linea difensiva dell'opponente si fonda dunque sul difetto di legittimazione attiva ( non c'è stato conferimento di incarico a ) e sul difetto di rapporto contrattuale. P_
La stessa impostazione difensiva prosegue nelle memorie ex art.183 c.p.c. in cui, insistendo sul difetto di incarico e di ogni
16 rapporto contrattuale con l'opposta, viene lamentata la mancata indicazione specifica delle lavorazioni effettuate dall'opposta contestando la documentazione avversativamente dimessa, ma non l'esecuzione dei lavori da parte di . P_
La contestazione dell'opponente riguarda dunque esclusivamente il conferimento di incarico all'esecuzione delle opere di finitura da parte di , la quale , seppur messa PT
in condizione, non ha sollevato nessuna contestazione in relazione all'esecuzione stessa delle opere da parte di P_
.
[...]
La valutazione operata dalla sentenza impugnata è dunque pienamente coerente con il principio per il quale il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara ed articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115
c.p.c. (Sez. 6-3, n. 9439 del 23 marzo 2022).
3.4 Per quanto concerne lil provvedimento del 07/03/2020 con il quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per l'importo di € 39.450,00.-, oggetto del motivo di gravame punto 5, l'appellante ne lamenta la mancanza dei presupposti sotto il profilo del fumus ribadendo ancora una volta la mancata specificazione da parte dell'opposta delle prestazioni di cui alla fattura di P_
17 posta a base del ricorso monitorio, considerato anche che l'opposta ha omesso di produrre con la sua comparsa di costituzione l'allegato 1 al contratto preliminare di vendita tra
Contr
e , nel quale viene definito l'immobile al “grezzo” PT
con inclusione di determinate opere. Tale documento dimostrerebbe che alcune lavorazioni pretesamente eseguite da
, in realtà erano già comprese nel “grezzo” inquanto P_
elencate all'allegato 1 del contratto preliminare. Qui l'appellante contesta, in sostanza, i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo sulla scorta di una serie di considerazioni che dovrebbero portare a ritenere privo di riscontro probatorio il rapporto contrattuale tra le parti.
Il motivo è inammissibile in quanto aspecifico e inconcludente.
Al riguardo va chiarito che, come già esposto, l'appellante non ha contestato che abbia effettivamente eseguito i P_
lavori indicati nella “offerta” del 31.08.2018, mentre l'indicazione “nostra offerta” anziché consuntivo o conteggio non sposta in alcun modo la questione.
3.5 Ad integrazione di quanto sopra, a prescindere dalla considerazione che mai ha contestato l'avvenuta PT
esecuzione dei lavori da parte dell'opposta, va evidenziato che il raffronto tra le prestazioni elencate alla c.d. “offerta” –
consuntivo del 31.07.2018 di e le prestazioni P_
indicate nel capitolato tecnico allegato 1 al contratto preliminare consente di rilevare come le opere eseguite da
18 – e segnatamente impianto idraulico”; (2) “fornitura P_
e posa in opera del completo impianto elettrico”; (3) esecuzione di
“tutte le pavimentazioni e i rivestimenti dei servizi igienici”; (4)
esecuzione e posa di “tutti i sottofondi del negozio”; (5)
esecuzione di “velette perimetrali con posa di controsoffitto 60x60
in fibra per posa lampade a incasso”; (6) rasatura e tinteggiatura di “tutto il negozio”; (7) realizzazione dell'“impianto illumino-
tecnico”. - sono aggiuntive e specifiche rispetto alle restanti prestazioni contenute nel predetto allegato 1 : Infatti le opere realizzate all'impianto idraulico riguardano la realizzazione di nuove linee aree isolate anticondensa, il posizionamento di ventilconvettori ad incasso, montaggio di radiatori e specifiche modifiche richieste dalla committenza per la predisposizione di una lavanderia commerciale (1) ; ugualmente va detto per quanto riguarda i lavori all'impianto elettrico (2) la posa di isolante sul solaio, adeguato alle esigenze tecniche della committenza , i cartongessi e le pitture e smalto del colore scelto dal committente, l'impianto di illuminazione.
Nell'allegato 1 al contratto preliminare sono, a ben vedere,
elencate proprio le opere al grezzo dell'immobile con alcune prestazioni standard relative alle pavimentazioni e pareti interne, che evidentemente la committente ha ritenuto PT
di modificare stante le specificità dell'attività di lavanderia che intendeva svolgere all'interno del locale.
4. L'appellante censura (sub. 6) da un lato la mancata
19 ammissione dei propri capitoli di prova a mezzo dei testi indicati, dall'altro l'ammissione da parte del Primo Giudice dei testi indicati da controparte sui capitoli di prova formulati nonostante la motivata opposizione della difesa di , PT
riportando per esteso la propria memoria istruttoria ex art. 183
c. 6 n. 2 c.p.c.. Lamenta l'appellante la mancata presa di posizione sull'eccepita inammissibilità della prova offerta dall'opposta da parte del Primo Giudice che ha semplicemente ritenuto la causa matura della decisione nonostante la reiterata opposizione da parte opponente/appellante.
4.1 Con riferimento alla mancata ammissione dei capitoli di prova formulati da va evidenziato che le Parte_1
circostanze ivi dedotte riguardano in principalità l'impossibilità
di realizzare nell'unità immobiliare de quo una lavanderia industriale ed i contatti a tal fine instaurati dal legale rappresentante di con as), PT Pt_4 Controparte_8
Secondo l'appellante nel dicembre 2017
[...] PT
avrebbe accolto l'offerta di che Controparte_8
prevede la fornitura di 10 macchine lavatrici, oltre alla fornitura di pavimento, arredamento, telecamere, serrature temporizzate,
illuminazione cartellonistica e allestimento Speed Queen
Concept completo, insegne interne ed esterne, Impianto
elettrico, idraulico, certificazioni, opere murarie, manodopera e tutto il materiale tecnico necessario al concept Parte_5
chiavi in mano.” Ciò comporterebbe che l'unità
[...]
20 immobiliare de quo era già completata;
siccome , però, venne accertato che l'immobile non poteva essere adibito a lavanderia in quanto non era possibile installare un camino per l'impianto a gas e relative tubazioni, ha dichiarato il proprio PT
Contr recesso dal contratto preliminare di compravendita con con PEC del 23.1.2018.
Da tale circostanza l'appellante deduce che aveva già PT
conferito un incarico scritto a per Controparte_8
cui non avrebbe avuto senso conferirne un altro anche a
. P_
A ben vedere dalla stessa offerta di , Controparte_8
di data successiva al 21 novembre 2017, momento in cui si colloca il conferimento di incarico a , si evince che P_
la fornitura riguardava quanto necessario “al concept
[...]
chiavi in mano” e quindi alle peculiari opere Parte_5
richieste per installazione del concept store. Ciò non contraddice il fatto che l'immobile oggetto del contratto di compravendita con era previsto al grezzo e che CP_4
fossero necessarie le opere di completamento indicate nella
“offerta” di del 31.07.2018. P_
Ne consegue che la prova offerta dall'appellante/opponente,
non ammessa dal Primo Giudice, non solo non risulta idonea a dimostrare la tesi difensiva di (insussistenza rapporto PT
negoziale con ), ma neppure si riferisce a P_
circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non
21 di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie sulle quali fonda la ratio decidendi della impugnata sentenza.
La prova offerta non è, in sostanza, decisiva, non avendo attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere.
Correttamente, quindi, il Primo Giudice non ha ammesso i capitoli di prova orale formulati dall'opponente in quanto, oltre ad essere tutti documentali od irrilevanti, quanto del tutto
esulanti dal thema decidendum ac probandum.
4.2 Per quanto concerne le prove offerte da parte opposta ed assunte a mezzo dei testi dalla stessa indicati, P_
l'eccezione di inammissibilità ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2721 c.c. e ss. va respinta.
In primo luogo, va rilevato che il contratto di appalto non necessita di forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, sicché, può essere concluso anche per fatti concludenti con la conseguenza che l'avvenuta stipula di tale contratto può essere provata tramite presunzioni e prove testimoniali.
In secondo luogo, l'art. 2721 c.c., comma 2 consente al giudice l'ammissione della prova testimoniale del contratto, in deroga al limite fissato dal comma 1, per il valore eccedente quello di
Euro 2,58, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata.
22 Nella fattispecie, l'opponente come detto, non ha Parte_1
contestato l'esecuzione dei lavori da parte di , il P_
contratto preliminare di compravendita tra e CP_4
aveva ad oggetto l'unità immobiliare a grezzo;
Parte_1
nell'atto di citazione di ( già nel CP_5 Controparte_6
procedimento da questa instaurato nei confronti di PT
per l'adempimento del contratto preliminare di
[...]
compravendita dell'unità immobiliare de quo, l'attrice deduce,
per quanto qui di interesse, che le parti hanno concordato che l'immobile sarebbe stato venduto allo stato grezzo e che ha chiesto di eseguire i lavori di finitura prima di PT
procedere con la consegna e, avendo ottenuto la disponibilità di a procedere in tal senso, per l'esecuzione dei predetti CP_5
lavori ha incaricato l'impresa che ha poi Parte_3
operato con il coordinamento in cantiere di CP_5
La tesi di parte opponente /appellante, per cui nel prezzo di compravendita sarebbero incluse le opere di completamento dell'immobile, del resto, contrasta con la lettera del contratto che a sua volta prevede che ogni modifica dello stesso debba avvenire per iscritto.
Sotto diverso aspetto va anche rilevato come in base al codice
ATECO l'attività svolta dalla venditrice (società Controparte_6
cooperativa lavoratori edili) ha ad oggetto solo costruzioni al grezzo di immobili, restando escluse le opere di completamento,
mentre è un consorzio per lavori chiavi in mano, P_
23 avendo a disposizione le varie professionalità, come dichiarato dal teste all'udienza del 19 maggio 2021. CP_7
Può dunque rilevarsi una concordanza di elementi presuntivi in ordine alla conclusione del contratto orale di appalto tra e , presunzioni che hanno trovato PT P_
oggettivo riscontro nelle prove testimoniali assunte.
4.3 Quanto, poi, alla dedotta incapacità a testimoniare del teste
, va rilevato che non è ravvisabile in capo allo stesso CP_7
alcun interesse concreto legittimante la sua partecipazione a giudizio posto che, contritamente a quanto sostiene l'appellante, egli non è socio né fa parte del consiglio di amministrazione di né di OA (LE), bensì P_
come risulta dalla visura camerale, la società Zorzi geom. Mario
s.r.l. di cui è dipendente, è socia di;
a CP_7 P_
sua volta fa parte del consiglio di amministrazione CP_7
di Controparte_5
Sotto il profilo dell'attendibilità le sue dichiarazioni sono coerenti con il quadro probatorio delineatosi in base alla documentazione dimessa (contratto preliminare di compravendita LE Group/Nikocam; allegato 1 allo stesso contratto;
atto di citazione ) e trovano Parte_6
riscontro nelle testimonianze dei collaboratori di . P_
Priva di rilevanza appare, poi, la deduzione per cui il teste CP_7
non essendo legale rappresentante di non avrebbe P_
potuto impegnare la stessa, atteso che è la stessa condotta
24 dell'appellata/opposta a segnare evidentemente eventuale ratifica dell'operato del teste.
4.4 Sempre sotto il profilo dell'inammissibilità della prova testimoniale, l'appellante, riproducendo nell'atto di appello l'intera comparsa ex art.183 c. 6 c.p.c. e la verbalizzazione effettuata all'udienza del 01/10/2020, contesta ogni capitolo di prova ammesso, secondo la sua prospettazione, in violazione delle regole di ammissibilità della prova testimoniale in particolare dell'art.2721 c.c.. Sul punto si rimanda alle già
svolte argomentazioni.
Va ad ogni modo precisato che non sono stati ammessi i capitoli
5 e 11 della memoria istruttoria, né i capitoli di prova formulati da in memoria di replica. CP_9
In risposta alle contestazioni di parte appellante, va considerato che le circostanze dedotte nei capitoli di parte opposta/appellata non riguardano pattuizioni o modifiche al
Contr contratto preliminare tra e , bensì circostanze PT
relative al conferimento dell'incarico dell'esecuzione delle opere di completamento del grezzo da parte di a PT P_
.
[...]
Le contestazioni sulla ammissibilità dei capitoli di prova di parte opposta non sono sostanziate limitandosi l'appellante a rilevarne la contrarietà alla propria tesi difensiva, mentre i capitoli ammessi sono pertinenti al thema decidendum, e sono formulati in modo chiaro e comunque tale da porre
25 l'opponente/appellante in grado di formulare un'adeguata prova contraria.
5. Con il mezzo sub 10 l'appellante denuncia la indeterminatezza dell'oggetto del contratto di appalto e del prezzo delle prestazioni dedotte, ribadendo che le parti non hanno raggiunto alcun accordo né sull'oggetto dell'incarico né
sul prezzo.
In realtà, il teste ha confermato che ha CP_7 P_
completato la costruzione a grezzo eseguita a CP_4
provvedendo a renderla finita con l'esecuzione dell'impianto idraulico ed elettrico, degli intonaci, sottofondi, pavimenti e rivestimenti in ceramica , cartongessi e pittore. Ha spiegato il teste che, il consorzio in occasione del P_
conferimento dell'incarico da parte di aveva fatto un PT
preventivo sommario per le opere di completamento negli uffici della non avendo all'epoca “… un'idea CP_4 PT
certa di quante macchine andavano messe nel negozio, che
doveva diventare una lavanderia, abbiamo fatto una cosa
sommaria e avevamo detto che il range era tra i 50.000 e gli
80.000 € e a consuntivo avremmo fatto il conteggio completo.
Abbiamo fatto tre o quattro sopralluoghi con diversi tecnici,
perché il problema principale era legato al fabbisogno energetico
del negozio e dopo sono stati iniziati i lavori in base alla
personalizzazione richiesta dalla con i loro tecnici che PT
venivano ai sopralluoghi.
26 Contr Il giorno dell'accordo con era presente il sig.
[...]
oggi anche presente, che ha firmato il preliminare Persona_2
Contr con e che, se non ricordo male, aveva anche dato un
acconto. Siccome non erano chiari ancora i lavori da fare
concretamente, con noi non ha firmato nulla, perché dovevano
ancora essere i discussi i dettagli, come poi è stato fatto nei
sopralluoghi”.
Alla luce di tale testimonianza, appare chiaro che l'incarico dato a avvenuto lo stesso giorno della sottoscrizione del P_
contratto preliminare di compravendita da parte del legale rappresentante di , riguardava i principali lavori di PT
completamento necessari alla predisposizione dell'attività di lavanderia che aveva intenzione di svolgere all'interno PT
del locale e che il prezzo in quel momento non poteva che essere indicato a forfait, come convenuto tra le parti.
5.1 Con ulteriore censura (sub11) l'appellante contesta nuovamente la testimonianza di , sempre sotto il CP_7
profilo dell'inammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2721 c.c. e della incapacità ovvero inattendibilità del teste in quanto socio della Zorzi s.r.l., lamentando altresì
erronea valutazione della sua testimonianza da parte del Primo
Giudice.
Qui viene inoltre ripresa la tematica della mancanza in capo al teste dei poteri rappresentativi di , per affermare P_
che egli non era legittimato a concludere un valido contratto
27 con che non era in grado di riconoscere in capo a PT CP_7
alcun potere di rappresentanza della società . P_
Sull'argomento si è già presa posizione sopra sub.
4.3 con argomentazione da intendersi qui richiamata al fine di evitare inutili ripetizioni.
5.2 Sempre nel tentativo di smontare il quadro probatorio delineatosi in esito alla prova testimoniale, confermativo di un accordo in ordine al conferimento dell'incarico da parte di a , l'appellante estrapola dalla PT P_
testimonianza di singoli passaggi per affermare che CP_7
non era chiaro quali prestazioni avrebbe dovuto P_
eseguire, tanto che il prezzo non era definito. In realtà, la lettura dell'intera dichiarazione del teste sopra riportata,
smentisce la tesi dell'appellante, chiarendo il teste che il range di spesa dipendeva da variabili rimesse alla scelta di ( PT
quali ad esempio impianto a gas o elettricità).
Il fatto che in data 23.01.2018 abbia avuto contezza di P_0
non poter realizzare una lavanderia industriale nell'unità
immobiliare de quo e di essere receduta dal contratto preliminare in data 12.07.2018 non interferisce in alcun modo con la circostanza riportata dal teste che l'incarico a P_
venne conferito in occasione della sottoscrizione del
[...]
Contr contratto preliminare tra e in data 21.11.2017, PT
laddove appare evidente che il riferimento alla “nostra offerta del 31.07.2018” contenuto nella descrizione della fattura
28 portata in ingiunzione debba intendersi come conteggio,
considerato che i lavori a quel momento erano stati già
completati.
5.1 L'appellante riprende la critica alla testimonianza di CP_7
ritenendo non potersi fondare sulla stessa l'esistenza di
[...]
accordi contrattuali tra le parti, in mancanza di qualsiasi documento a conferma. Il motivo si sostanzia in una ripetizione e commistione delle argomentazioni già svolte nei precedenti motivi a sostegno dall'inattendibilità del teste.
Valga quanto sul punto già esposto.
6. Art.12 del contratto preliminare viene richiamato ( sub punto
12 dell'atto di appello) per censurarne l'interpretazione datane dal Primo Giudice in relazione all'assunzione del coordinamento
Contr dei lavori di completamento da parte di da considerarsi patto aggiuntivo o modifica del contratto preliminare. Secondo
la tesi dell'appellante il coordinamento dei lavori da parte di
Contr
dimostrerebbe che in realtà il rapporto contrattuale
Contr sussisteva tra e . PT
La censura è destituita di fondamento.
Contr Va, infatti, contestualizzata la circostanza che era responsabile della gestione dell'intero cantiere e, come riferito dal teste il cantiere era unico, di proprietà di un altro CP_7
Contr committente, cioè . La corrente era loro e i piani di sicurezza li
formulavamo con loro e che in base agli accordi tra e PT
Contr
, aveva proceduto alla realizzazione delle opere P_
29 di complemento prima ancora che l'immobile passasse di proprietà di . PT
Sul punto l'impugnata sentenza ha preso compiuta posizione.
7. Ulteriore mezzo (sub punto 13 dell'atto di appello) riguarda sempre la testimonianza di . Viene ribadita la sua CP_7
inammissibilità, ritenendo l'appellante incomprensibile come il
Primo Giudice abbia potuto attribuire alla sua dichiarazione forza probatoria della sussistenza dell'incarico di a PT
, quando manca una prova scritta, financo una P_
corrispondenza anche via whatsapp o sms della sussistenza di contatti tra le parti e men che meno di un contratto;
non sarebbe chiaro quali lavori siano stati commissionati a P_
.
[...]
L'appellante, riporta, qui, brani della comparsa di costituzione di parte opposta per evidenziare incongruenze tra la tesi difensiva di e la testimonianza di . In P_ CP_7
particolare, si sottolinea che assume essere stata P_
incarica da in data 21.11.2017 in occasione della PT
Contr sottoscrizione del contratto preliminare con la quale avrebbe finito il grezzo in data 01.02.18, mentre P_
avrebbe ultimato i lavori di completamento in data 30.06.2018.
Ne conseguirebbe che i lavori di ultimazione del grezzo e di completamento non sono stati eseguiti contemporaneamente come affermato dal teste ed in sentenza per cui LE non avrebbe potuto coordinare i lavori.
30 La censura è di non facile decifrabilità in quanto costruita su un'atomistica lettura degli atti e delle testimonianze saltando da un argomento ad altro ripetendo censure già svolte negli altri motivi di gravame. Ciò non di meno, in base alla richiesta di modifica della impugnata sentenza, si comprende che secondo l'appellante dalle dichiarazioni del teste CP_7
risulterebbe, in contrasto con la tesi difensiva esposta da in comparsa di costituzione, che il rapporto P_
contrattuale tra e non sarebbe potuto PT P_
sorgere in occasione della sottoscrizione del contratto
Contr preliminare tra e e che anche le relative PT
prestazioni e prezzo non furono definite.
La lettura unitaria della testimonianza di , senza CP_7
estrapolarne passaggi dal contesto della dichiarazione,
smentisce la censura.
Ed invero, come esaustivamente esposto nella impugnata sentenza che riporta testualmente la dichiarazione del teste sul punto, risulta confermata la tesi difensiva di del P_
conferimento dell'incarico per l'esecuzione dei lavori di completamento da parte di , del fatto che Controparte_11
Contr
fosse coordinatrice di cantiere anche in considerazione delle responsabilità di cantiere su di lei gravanti considerato (
come già detto) che il contratto di compravendita definitivo con non era ancora stato stipulato;
che il prezzo era stato PT
indicato in linea di massima tra € 50.000 e 80.000 in attesa di
31 più specifiche indicazioni che doveva fornire. PT
Contr Il fatto, poi, che avesse finito l'immobile al grezzo in data
01.02.2018 non significa che avesse abbandonato il cantiere,
considerato anche che l'immobile conta di diverse unità
immobiliari.
8. Per quanto concerne la testimonianza di , Testimone_1
direttore tecnico di , ( punto 14 dell'atto di appello), P_
contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è stato indicato da parte opposta/appellata sin dalla memoria ex art.183 c. 6 c.p.c. dd. 08.07.2020 e pertanto nessuna violazione del contraddittorio o inammissibilità è riscontrabile.
Con riferimento alla dedotta errata interpretazione della sua testimonianza da parte del primo Giudice, l'appellante enuclea dalla sua dichiarazione il passaggio nel quale il teste afferma
“Di fare queste opere di completamento siamo stati incaricati
dalla , che aveva detto alla di eseguire i CP_4 P_
Contr lavori.” a dimostrazione del fatto che fu ad incaricare dell'esecuzione dei lavori di completamento. PT
Anche in questo caso, l'appellante estrae dal contesto della dichiarazione la frase per sostenere la propria tesi difensiva,
smentita, però, dalla integrale dichiarazione testimoniale.
Va allora evidenziato che l'affermazione del teste segue la dichiarazione “Io non so i termini precisi degli accordi. So che
abbiamo fatto delle opere di completamento come P_
Contr sull'immobile di ” e prosegue:
32 “Io andavo anche sul cantiere. Mi incontrai una o più volte con il
rappresentante legale della sul cantiere, che mi sembra PT
di riconoscere qui oggi presente. In uno di questi incontri si
doveva valutare la fattibilità di un'alimentazione a gas alla sua
lavanderia, però fu scartata perché il non dava il gas. P_2
Poi siamo passati ad un discorso di alimentazione elettrica, ed
abbiamo discusso anche di alcuni allacci idraulici.
Contr Preciso che il via ai lavori ci venne dato da , ma poi sulle
questioni tecniche e le modalità di realizzazione parlavamo con il
rappresentante legale di . Agli incontri qualche volta PT
Contr c'era anche un rappresentante di e anche il geom. , P_3
così mi sembra di ricordare.
Preciso che io l'ordine di procedere l'ho ricevuto direttamente dai
Contr miei superiori, non avevo rapporti diretti con .
Preciso che non so che rapporti ci fossero tra e PT [...]
e neanche tra e . “ CP_4 PT P_
La completa lettura contestualizzata consente in primo luogo di affermare che il teste, non avendo presenziato all'incontro del
27.11.2017 in occasione del quale ha conferito PT
l'incarico a , non essendo in questa fase ancora P_
coinvolto, non era a conoscenza dei rapporti tra le parti ed i termini precisi degli accordi, ed avendo eseguito i P_
Contr lavori di completamento su un immobile di proprietà di che pure era in cantiere, ha affermato che aveva dato CP_4
l'incarico alla in quanto le aveva detto di eseguire i P_
33 lavori. Senonché è lo stesso teste a chiarire nel proseguo della
Contr sua dichiarazione di non aver avuto rapporti diretti con ,
ricevendo gli ordini dai suoi diretti superiori e di essersi più
volte incontrato in cantiere con il legale rappresentante di per valutare la fattibilità di un'alimentazione a gas PT
della lavanderia che voleva installare nell'unità, PT
immobiliare, aggiungendo che le questioni tecniche e le modalità di realizzazione venivano discusse con il legale rappresentante di . PT
Per quanto sin qui esposto, le censure alla testimonianza di risultano infondate. Testimone_2
9. L'appellante censura la gravata sentenza ( ( sub punto 12 ,
pag. 102dell'atto di appello) laddove come ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, vengono richiamate le allegazioni svolte dalla venditrice
Contr
nel procedimento instaurato nei confronti di per PT
l'adempimento del contratto preliminare, per cui , P_
in un momento precedente la consegna dell'immobile, era stata incaricata da all'esecuzione dei lavori di PT
Contr completamento del grezzo ( oggetto del contratto tra e
), opere effettivamente eseguite. PT
La censura si limita ad affermare la non attendibilità delle
Contr affermazioni di in quanto, trovandosi in fase di fallimento,
avrebbe avuto interesse a non risultare debitrice. Per altro le due società avrebbero in parte la medesima compagine per cui
34 non potrebbe escludersi un “idea opportunistica”.
Siffatte asserzioni restano prive di qualsiasi fondamento,
Contr mentre le allegazioni contenute nell'atto di citazione di nel distinto procedimento instaurato contro , trovando PT
riscontro nelle prove testimoniali e documentali, fondano un preciso e (appunto) concordante elemento circa il conferimento dell'incarico all'esecuzione dei lavori di completamento da parte di . PT
10. contesta ( sub punto 15 dell'atto di appello) in PT
questo grado del giudizio l'an ed il quantum, censurando la statuizione del Primo Giudice di non contestazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori elencati da parte opposta (
per altro confermata in sede testimoniale) e del relativo prezzo (
limitato ad una genericissima contestazione).
L'appellante ripropone anche qui il tema della mancata specificazione nel ricorso per decreto ingiuntivo del rapporto e delle prestazioni dedotte nella fattura portata in monitoria e della mancanza di vicinanza della prova con conseguente impossibilità di prendere chiara posizione sulle deduzioni avversarie.
Sul punto si è già più sopra ( sub 2) argomentato.
Qui basti rilevare che nell'atto di opposizione si limita PT
a contestare il conferimento di incarico a , P_
richiamando una missiva del proprio legale dello stesso tenore ed affermando di essere receduta dal contratto preliminare di
35 compravendita con in data 12.07.2018 per cui il CP_5
riferimento all'offerta del 31.07.2018 non potrebbe riferirsi a
; contesta quindi la fattura portata in ingiunzione in PT
quanto priva di fondamento sia con riferimento alla sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti che nell'ammontare.
Va ribadito che la fattura inviata da a in P_ PT
data 11.09.2018 e allegata al ricorso per decreto ingiuntivo contiene la dicitura “lavori aggiuntivi presso Vostro immobile
….come da Voi richiesti e come da distinta allegata” –
“Riferimento nostra offerta del 31.07.2018”. Ne consegue che l'opponente era a conoscenza dei termini della pretesa avversaria e quindi messa in condizione di contestarne non solo la debbenza, e quindi l'an, bensì anche l'ammontare essendo nella cd. ”offerta” del 31.07.2018 elencate singolarmente le lavorazioni con corrispondente prezzo.
Ferma restando la genericità assoluta della contestazione di
- pur in possesso di tutti gli elementi necessari per a PT
confutare la pretesa avversaria- va rimarcato che vi è la prova della pattuizione del prezzo delle lavorazioni eseguite avendo le parti, come riferito dal teste , convenuto un range di CP_7
spesa da € 50.000, a € 80.000,00.-; il fatto che il prezzo fosse indicato entro una forbice è dovuto, come spiegato dal teste, dal fatto che non era all'epoca ancora in grado di PT
specificare con precisione di quali opere necessitasse.
11. Per le sin qui esposte ragioni, l'appello va respinto,
36 confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del grado vanno poste a carico di parte appellante in forza del principio di soccombenza.
Le spese di lite vanno determinate in base ai criteri di cui al DM
55/2014, per lo scaglione da € 52.000 a € 260.001.-, valori medi.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sull'appello avanzato da in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di
[...]
stabile in persona del legale Controparte_14
rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 795/2022
pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 21.02.2022,
respinge
l'appello
condanna
a rifondere a le spese del Parte_1 Parte_3
presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €
16.464,55.-, di cui € 2.977,00.- per la fase di studio, €
37 1.911,00.- per la fase introduttiva, €4.326,00.- per la fase istruttoria/trattazione ed € 5.103,00.-per la fase decisionale,
oltre € 2.147,55.- per spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e Cap come per legge;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone che, per il caso di pubblicazione/riproduzione o diffusione del presente provvedimento, vengano omessi i dati personali e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati ai sensi dell'art.52 D.Lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 14 maggio 2025
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
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