Articolo 2 della Legge 8 agosto 1977, n. 606
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 settembre 1977
Art. 2.
Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore del Fondo africano, delle somme all'uopo necessarie ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento, fino alla concorrenza del controvalore in lire italiane del predetto importo complessivo di 20 milioni di unita' di conto.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977