Articolo 8 della Legge 22 giugno 2016, n. 112
Articolo 7Articolo 9
Versione
25 giugno 2016
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Versione
15 agosto 2018
Art. 8. Relazione alle Camere 1. ((Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' trasmettono)) alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione illustra altresi' l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.
Entrata in vigore il 15 agosto 2018
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