CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/09/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei Magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nelle cause civili di appello riunite e iscritte ai nn. 721/2024 e 728/2024 R.G. promosse da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], (C.F. Controparte_1
), digitalmente dom.to ai fini di questo giudizio all'indirizzo pec dell'avv. C.F._1
Raffaele Leone (C.F. ), il quale lo rappresenta e difende, per procura su foglio C.F._2 allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di I grado, rubricato al n. 6606/2018 R.G. Trib. di
Siracusa;
Appellante (nel giudizio iscritto al n. 721/2024 R.G.)
Appellato (nel giudizio riunito) nei confronti di
, nato a [...] il [...], (C.F. , ivi res. in ronco Controparte_2 C.F._3
Simeto 2, e , nata a [...] il [...], res. a Noto (SR) in ronco Simeto 2, (C.F. Parte_1
), entrambi digitalmente dom.ti ai fini di questo giudizio all'indirizzo pec C.F._4 dell'avv. Paola Leone (C.F. ), la quale li rappresenta e difende, per procura su C.F._5 foglio separato, allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di I grado, rubricato al n. 6606/2018
R.G. Trib. di Siracusa;
Appellati (nel giudizio iscritto al n. 721/2024 R.G.)
Appellanti (nel giudizio riunito) e di
(Codice Fiscale/Partita VA , con sede legale in Piazza Municipio, 1, _3 P.IVA_1
96017, Noto (SR), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Dott. , CP_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Russo (C.F. ) del Foro di ZE (fax C.F._6
0586.893134 - pec , ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1 studio in Via Borra, 35, 57123, Livorno, in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n. 109 del 03.07.2024 (doc. 1), e giusta procura alle liti in atti;
Appellato
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza di discussione del 16.09.2025, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 22.12.2018, i coniugi e Controparte_2 Parte_1 in proprio e nella qualità di genitori esercenti la relativa responsabilità sul figlio, all'epoca ancora minorenne, , chiedevano che il fosse condannato: Controparte_1 _3
“1) al risarcimento del danno biologico subito da , quantificabile in € Controparte_1
11.337,87 più una personalizzazione di € 4.535,15, ed alla rifusione delle spese di CTP pari ad €
314,00, o nell'altra misura, maggiore o minore, che il Decidente riterrà più opportuna, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data del fatto da calcolarsi a norma dell'art. 1284, comma 3°,
c.c.;
2) al risarcimento in favore del Sig. del danno al ciclomotore, determinabile in € Controparte_2
385,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data del fatto da calcolarsi a norma dell'art. 1284, comma 3°, c.c.;
3) alle spese tutte di causa.”
A tal fine deducevano che il 28.03.2017 il figlio minore, mentre percorreva la via A. VA , _3 in direzione di Noto bassa, a bordo dello scooter Piaggio Liberty 50 cc., targato X7SC68, all'altezza del secondo tornante (da cui si diparte la strada interpoderale dell'Osciro), rovinava a terra a causa di una estesa macchia di olio presente sul manto stradale. Nel sinistro subiva un trauma del rachide cervicale, un trauma del bacino con escoriazione della cute sovrastante la cresta iliaca destra e un trauma della caviglia destra, mentre lo scooter si danneggiava.
Il si costituiva regolarmente in giudizio con comparsa nella quale preliminarmente _3 negava l'applicabilità del rito sommario e ne chiedeva il mutamento, indi contestava il merito della domanda sia sull'an che sul quantum debeatur, eccependo la carenza di prova del sinistro e del nesso
Pag. 2 di 11 di causalità e la mancanza di responsabilità in capo all'ente convenuto ai sensi degli artt. 2043 e 2051
c.c.; eccepiva, altresì, in subordine il comportamento colposo assorbente o, quantomeno, concorrente del minore conducente il ciclomotore.
Disposto il mutamento del rito ed espletati l'interrogatorio formale di , Controparte_1 nelle more divenuto maggiorenne e costituitosi autonomamente giusta comparsa del 30.01.2021, e le prove testimoniali richieste dalle parti, la causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.01.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le difese conclusive.
Con sentenza n. 958/2024 pubblicata il 22.04.2024, nel giudizio iscritto al n. 6606/2018 R.G., il G.O. della Prima Sezione Civile del Tribunale di Siracusa, rigettava le domande attoree e condannava, in solido, i due genitori e il figlio alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 _3
.
[...]
Avverso detta sentenza, ha proposto appello per i motivi che saranno in Controparte_1 seguito esposti.
Anche e hanno proposto autonomo appello avverso la medesima Controparte_2 Parte_1 sentenza, per i motivi di cui appresso.
Il si è costituito in entrambi i giudizi, poi riuniti ex art. 335 c.p.c. all'udienza del _3
26.11.2024, chiedendone il totale rigetto.
All'udienza di discussione del 16.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note difensive in atti, e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi, comuni ad entrambi gli appelli e strettamente connessi, si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata in relazione alla valutazione dell'interrogatorio formale, delle prove testimoniali e dei documenti acquisiti nel corso del giudizio e alla prova da parte del _3 del caso fortuito in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c.
I motivi sono fondati.
A differenza di quanto ritenuto dal primo giudice circa l'assenza di prova dell'effettivo stato dei luoghi al momento del sinistro e del nesso eziologico tra l'evento e la presenza della macchia di olio sull'asfalto, ritiene la Corte che, attraverso la prova testimoniale assunta in primo grado (v. verbale del 14.12.2021), parte appellante abbia ampiamente dimostrato l'esatta dinamica del sinistro e le caratteristiche del luogo in cui si è verificato l'evento lesivo già chiaramente descritto in citazione.
In particolare, il teste , Ispettore della Polizia Municipale del Comune di , ha Testimone_1 _3
Pag. 3 di 11 confermato che:
1) il 28.03.2017 era presente una macchia di olio sulla carreggiata di via Angelo VA a , in _3 curva all'altezza del secondo tornante, perché lui l'aveva personalmente vista in quanto si era trovato a passare di là;
2) che si recava al Comando di Polizia Municipale per informare della presenza della macchia di olio e che il piantone gli rispondeva che la segnalazione era già stata effettuata da altre persone;
3) che, mentre era al Comando di Polizia Municipale, giungeva il sig. per Controparte_2 denunciare il sinistro occorso a suo figlio , caduto con lo scooter per la presenza Controparte_1 della macchia di olio non rimossa, sinistro a causa del quale il minore era dovuto ricorre alle cure ospedaliere;
4) che quindi si recava al Pronto Soccorso dell'ospedale Trigona per sincerarsi delle condizioni di salute del minore e lo trovava in astanteria in attesa di effettuare l'esame radiologico.
, in sede di interrogatorio formale (v. verbale del 14.12.2021) ha risposto Controparte_1 all'interrogatorio formale articolato dalla difesa del in modo chiaro e coerente con _3 quanto dichiarato dall'Ispettore su luogo e data dell'evento, sulla presenza della chiazza Tes_1
d'olio in strada, sul fatto che il padre aveva denunciato il sinistro al Comando dei Vigili Urbani di
, nonché sul suo ricorso alle cure ospedaliere a seguito del sinistro. _3
D'altra parte, l'accesso all'ospedale di intorno alle ore 18:40 e tutti i successivi interventi medico _3
- sanitari hanno trovato ampio riscontro documentale nel verbale di Pronto Soccorso (all. 2 del ricorso introduttivo) e nei referti delle successive visite mediche di controllo sostenute all' Parte_2
(allegati da 3 a 7 del ricorso).
Detta deposizione, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del appellato, anche in _3 ragione della particolare e qualificata posizione lavorativa che riveste il teste, appare precisa, chiara, circostanziata e pienamente attendibile circa le pericolose condizioni della strada nella quale, dopo un'ora e trenta minuti circa, si è verificato il sinistro e sulla verosimile dinamica come descritta in atti.
Dalle risultanze istruttorie e documentali sopra evidenziate, appare certa, quindi, la sussistenza del nesso causale tra la presenza di una estesa macchia di olio sull'asfalto di via Angelo VA a , _3 in prossimità della curva, all'altezza del secondo tornante (da cui si diparte la strada interpoderale dell'Osciro – vedi fotografie allegate), e la caduta (e le conseguenti lesioni subite da Controparte_1
– vedi parere medico – legale del Dott. Giuseppe Caruso) sicché il - quale
[...] _3 ente pubblico proprietario e custode della strada posta all'interno del centro abitato - va ritenuto responsabile dei danni subiti da quest'ultimo sulla base della presunzione legale di cui all'art. 2051
Pag. 4 di 11 c.c., norma che sanziona l'omessa custodia della cosa da parte di colui che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sul bene e può impedire che si verifichino danni a terzi.
Autorevole e recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. VI, 2.5.2022 n. 13729), nel cassare la decisione della Corte di Appello de L'Aquila, ha richiamato una serie di regole e di principi in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. che questa Corte condivide pienamente: “si consideri Cass.,
6-3 ord. 23 gennaio 2019 n. 1725, secondo la quale il custode comunque deve predisporre quanto necessario per prevenire danni attinenti alla cosa custodita;
il caso fortuito, pertanto, sarà integrato dalla condotta del terzo o del danneggiato soltanto se si traduca in una alterazione imprevista e imprevedibile dello stato della cosa.
A sua volta Cass., 3, ord. 29 gennaio 2019 n. 2345 rileva che è necessario tenere conto della natura della cosa per cui quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, quanto di più il possibile pericolo
è prevedibile e superabile dal danneggiato con normali cautele, e quindi quanto più è l'efficienza causale della sua condotta imprudente che giunge, eventualmente, a interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno ovvero a espungere la responsabilità del custode.
Cass., 3, ord. 12 maggio 2020 n. 8811 rileva ancora che la responsabilità ex art. 2051 c.c., impone al custode, presunto responsabile, di provare l'esistenza del caso fortuito, considerato comunque che
i suoi obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gli impongono di adottare tutte le misure idonee per prevenire e impedire la produzione di danni a terzi.
Cass., 2, n. 456 del 2021 da ultimo conferma che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità” (in tal senso anche Cass. Sez. VI, 30.03.2022 n. 10188).
Da ultimo la Suprema Corte a Sezioni Unite (ordinanza del 30.06.2022 n. 20943) ha ribadito alcuni fondamentali principi in materia, pertinenti alla fattispecie in esame, secondo i quali:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la
Pag. 5 di 11 deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Con specifico riferimento al tema che qui viene in rilievo e cioè quello della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode
e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, il precedente appena ricordato ha ritenuto di chiarire che "...prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.".
Principi, quelli appena qui riassunti, che si sono stabilizzati nella giurisprudenza della terza sezione, per effetto di Cass. n. 2477/2018 coeva alle appena ricordate sentenze nn. 2480 e la n. 2481 -, come
è agevole constatare attraverso le indagini ricostruttive, rilevanti ai fini che qui interessano, svolte da Cass. n. 27724/2018 e, più recentemente, da Cass. n. 4588/2022 - in particolare a p.6 e relativi richiami”.
Altra pertinente e condivisibile recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III, 08.07.2024,
Pag. 6 di 11 sentenze nn. 18518 e 18528) ha ritenuto che: “Da quanto precede deriva che "presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", sicché essi, "in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01). "Incombe, invece, sul custode", si è del pari ribadito, "la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso fortuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 66508401), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), "secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile" (cfr., ancora una volta, Cass. Sez.
3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). Se, dunque, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento" (così, ancora una volta, Cass.
Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.)”.
D'altra parte, le predette due analoghe recenti pronunce esonerano il danneggiato da un rigoroso onere probatorio che non incombe sullo stesso: “Alla luce di tali principi, pertanto, erra gravemente la
Pag. 7 di 11 sentenza impugnata là dove afferma che "la presunzione di colpa prevista ex art. 2051 cod. civ. presuppone la dimostrazione ad opera del danneggiato dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, dimostrando che la sua improvvida condotta non abbia dato luogo all'evento dannoso, perché in tal caso il custode non ne risponde". Essa, difatti, accolla al danneggiato un onere che non è a suo carico, così incorrendo in violazione dell'art. 2697 cod. civ., giacché essa è configurabile "nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n.
13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01).
Non è, infatti, il soggetto danneggiato - ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. - a dover provare la "diligenza e prudenza" (id est: l'assenza di colpa) nel relazionarsi con la "res" oggetto di custodia, non trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie”.
In analoga fattispecie la Suprema Corte ha ribadito che: “ la prova della presenza recente di una macchia d'olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte del a cagione del fatto di _3 essersi formata poco prima dell'incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno, grava sul custode medesimo, ossia sull'ente che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di CP_5 presunzioni, tali da consentire di affermare l'incidenza del fortuito nella causazione dell'evento (cfr.
Cass. Sez. III, 15.03.2019 n. 7361).
Ed ancora, sul punto (vedi Cass. Sez. VI, 19.03.2018 n. 6703): "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'Amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (tra le più recenti, v. Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805; Cass., 11/03/2016, n. 4768, Cass.
22/03/2016, n. 5622 e Cass. 23/03/2016, n. 5695, non massimate;
v. in senso conforme, in precedenza:
Cass. 12/03/2013, n. 6101; Cass. 18/10/2011, n. 21508; Cass. 18/07/2011, n. 15720; Cass.
13/07/2011, n. 15389; Cass. 20/11/2009, n. 24529; Cass. 19/11/2009, n. 24419; Cass. 3/04/2009, n.
Pag. 8 di 11 8157, pure richiamata nella sentenza impugnata;
Cass. 25/07/2008, n. 20427; Cass. 6/06/2008, n.
15042, pure richiamata nella sentenza impugnata)”.
Dalla deposizione del teste è emerso che il era a conoscenza della Testimone_1 _3 situazione di pericolo prima ancora che si verificasse il sinistro del giovane Controparte_1
e che non aveva posto in essere alcun tempestivo intervento per evitare che potessero verificarsi incidenti. Non solo la chiazza di olio non era stata rimossa, ma gli operatori del non avevano _3 neppure collocato un cartello che la segnalasse, né avevano transennato l'area.
A differenza di quanto sostenuto dal Tribunale e dalla difesa della parte appellata, alla luce dei superiori condivisibili principi giurisprudenziali, il non ha dimostrato l'esistenza del _3
“caso fortuito”, non essendo a tal fine sufficiente la documentazione prodotta o le poco significative deposizioni dei testi Geom. e del Testimone_2 Controparte_6
In particolare, la nota del settore GGMM (Gestione e Manutenzioni) richiamata dal primo giudice
(Settore IV GG. MM. n. 1058 del 7/07/2017), “attesta che in ordine all'incidente avvenuto in data
28.03.2017 non era mai giunta segnalazione di macchia di olio o di richiesta di intervenire per rimuoverla”.
Il documento è sottoscritto dal Dirigente del Settore IV del Comune di dell'epoca, Geom. _3
, il quale, sentito all'udienza del 14.12.2021, ha riferito che né lui, né il suo ufficio Testimone_2 erano stati messi al corrente della presenza della macchia d'olio su via VA, ma ha anche riferito che il suo Settore non si occupava della rimozione delle macchie di olio sversate e neppure dei detriti da incidente stradale. Ha aggiunto che le attività suddette erano di competenza dei Vigili Urbani.
Evidentemente il IV Settore non era competente ad intervenire e quindi, probabilmente, non era tenuto a conoscere eventuali situazioni di pericolo stradale.
Il Tribunale ha posto altresì a sostegno della sua decisione la nota prot. 23531 (prodotta in giudizio dal resistente) avente il seguente oggetto: “sinistro del 28/03/2017 – _3 Controparte_1
”. Il testo riporta: “Con la presente si comunica che agli atti di questo Ufficio non risulta
[...] depositata alcuna relazione in merito ai fatti segnalati in oggetto”. Il documento, a firma del
Comandante della Polizia Municipale di , riferisce che il suo Ufficio non era in possesso di alcuna _3
“relazione sul sinistro”. Circostanza confermata dallo stesso Comandante Controparte_6 all'udienza del 19.07.2022, quando è stato sentito come testimone del . Ciò non _3 esclude che l'ente comunale sia stato messo al corrente della situazione seppure nessuno sia intervento sui luoghi.
Il teste ha confermato quanto precedentemente riferito dal Geom. (cioè che la CP_6 Tes_2
Pag. 9 di 11 rimozione dell'olio e dei detriti dal sedime stradale era curata dalla Polizia Municipale attraverso la ditta denominata “Sicurezza e Ambiente”), ma nulla ha saputo riferire sulla circostanza se all'epoca dei fatti per cui è causa il Corpo fu chiamato per effettuare un intervento, per accertare il sinistro o per la segnalazione della sostanza oleosa sulla via VA. Alle relative domande (capitoli indicati ai nn.
15, 16 e 17 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del ha risposto “Nulla so dire”. _3
A differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, non può ritenersi raggiunta la prova - neppure per presunzioni - del “caso fortuito” da parte del né sotto il profilo della mancata conoscenza _3 del rischio/insidia, né sotto quello che l'anomalia dell'asfalto, generatrice della situazione di pericolo, si era verificata in un momento molto ravvicinato rispetto al sinistro in oggetto.
Non sussiste, d'altra parte, alcuna concorrente responsabilità in capo all'appellante conducente dello scooter Piaggio Liberty 50, targato X7SC68, il quale, a differenza di quanto genericamente dedotto dalla difesa del , non ha tenuto alcun comportamento colposo e/o non diligente. _3
Parte appellata ha genericamente riproposto in comparsa delle richieste istruttorie (richiamando le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6, numeri 2 e 3 c.p.c.).
Aldilà della inammissibilità e genericità della richiesta, senza che sul punto sia stata formulata alcuna censura e/o uno specifico motivo di appello incidentale, la stessa non può comunque trovare accoglimento atteso che la difesa del in sede di udienza di precisazione delle _3 conclusioni innanzi al Tribunale di Siracusa (v. verbali di udienza del 4.7.2023 e del 9.1.2024), non ha reiterato le proprie istanze istruttorie.
La parte che si sia vista rigettare espressamente o implicitamente dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 31/05/2019, n.15029;
Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5741; Corte appello Roma sez. II 16 settembre 2010 n. 3614 in
Redazione Giuffrè 2010).
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, ciò non si pone in contrasto con le norme di rango costituzionale (Cass. civ. sez. VI 27 giugno 2012 n. 10748), atteso che l'interpretazione degli art. 189, 345
e 346 c.p.c., secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli art. 47 e
52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, né con gli art. 2 e 6 dal trattato di Lisbona del
13 dicembre 2007 (ratificato con l. 2 agosto 2008 n. 130), né con gli art. 24 e 111 cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo.
Pag. 10 di 11 Alla luce delle superiori considerazioni e delle contestazioni mosse dal circa la natura e _3
l'entità delle lesioni subite da e le sue pretese di natura economica, occorre Controparte_1 rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di accertare - attraverso idonea c.t.u. - la natura e l'entità delle conseguenze psicofisiche subite dall'odierno appellante a seguito del sinistro per cui
è causa e la congruità e la necessità delle spese medico – sanitarie (laddove documentate in primo grado).
Con il terzo motivo inerente al “quantum debeatur”, richiama a sostegno delle Controparte_1 sue pretese la documentazione medico – sanitaria e la consulenza medico – legale di parte, nonché i criteri di liquidazione del danno di cui alle Tabelle di Milano con adeguata personalizzazione.
Con il terzo motivo, gli altri due appellanti deducono di avere adeguatamente dimostrato in giudizio il danno subito dallo scooter di loro proprietà (pari a euro 385,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali) attraverso il preventivo di spesa allegato agli atti e la deposizione testimoniale di . Testimone_3
Entrambi i motivi, inerenti alle pretese risarcitorie avanzate rispettivamente dalle due parti appellanti, saranno esaminati e decisi con la sentenza definitiva del giudizio, anche all'esito della CTU medico - legale che sarà espletata.
Sul regolamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento degli appelli riuniti e rispettivamente proposti da e dai genitori e nei confronti del Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
in persona del pro tempore, avverso la sentenza n. 958/2024 pubblicata il _3 CP_7
22.04.2024, nel giudizio di primo grado iscritto al n. 6606/2018 R.G., dal G.O. della Prima Sez. Civile del
Tribunale di Siracusa, dichiara il , in persona del Sindaco pro tempore, responsabile del _3 sinistro occorso in data 28.03.2017 a in via A. VA di Noto e, per l'effetto, Controparte_1 condanna detto ente al risarcimento dei danni dallo stesso subiti da quantificarsi con la sentenza definitiva.
Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza e rinvia alla sentenza definitiva ogni ulteriore decisione sugli altri motivi di appello e sulla regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Catania il 25.09.2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei Magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nelle cause civili di appello riunite e iscritte ai nn. 721/2024 e 728/2024 R.G. promosse da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], (C.F. Controparte_1
), digitalmente dom.to ai fini di questo giudizio all'indirizzo pec dell'avv. C.F._1
Raffaele Leone (C.F. ), il quale lo rappresenta e difende, per procura su foglio C.F._2 allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di I grado, rubricato al n. 6606/2018 R.G. Trib. di
Siracusa;
Appellante (nel giudizio iscritto al n. 721/2024 R.G.)
Appellato (nel giudizio riunito) nei confronti di
, nato a [...] il [...], (C.F. , ivi res. in ronco Controparte_2 C.F._3
Simeto 2, e , nata a [...] il [...], res. a Noto (SR) in ronco Simeto 2, (C.F. Parte_1
), entrambi digitalmente dom.ti ai fini di questo giudizio all'indirizzo pec C.F._4 dell'avv. Paola Leone (C.F. ), la quale li rappresenta e difende, per procura su C.F._5 foglio separato, allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di I grado, rubricato al n. 6606/2018
R.G. Trib. di Siracusa;
Appellati (nel giudizio iscritto al n. 721/2024 R.G.)
Appellanti (nel giudizio riunito) e di
(Codice Fiscale/Partita VA , con sede legale in Piazza Municipio, 1, _3 P.IVA_1
96017, Noto (SR), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Dott. , CP_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Russo (C.F. ) del Foro di ZE (fax C.F._6
0586.893134 - pec , ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1 studio in Via Borra, 35, 57123, Livorno, in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n. 109 del 03.07.2024 (doc. 1), e giusta procura alle liti in atti;
Appellato
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza di discussione del 16.09.2025, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 22.12.2018, i coniugi e Controparte_2 Parte_1 in proprio e nella qualità di genitori esercenti la relativa responsabilità sul figlio, all'epoca ancora minorenne, , chiedevano che il fosse condannato: Controparte_1 _3
“1) al risarcimento del danno biologico subito da , quantificabile in € Controparte_1
11.337,87 più una personalizzazione di € 4.535,15, ed alla rifusione delle spese di CTP pari ad €
314,00, o nell'altra misura, maggiore o minore, che il Decidente riterrà più opportuna, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data del fatto da calcolarsi a norma dell'art. 1284, comma 3°,
c.c.;
2) al risarcimento in favore del Sig. del danno al ciclomotore, determinabile in € Controparte_2
385,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data del fatto da calcolarsi a norma dell'art. 1284, comma 3°, c.c.;
3) alle spese tutte di causa.”
A tal fine deducevano che il 28.03.2017 il figlio minore, mentre percorreva la via A. VA , _3 in direzione di Noto bassa, a bordo dello scooter Piaggio Liberty 50 cc., targato X7SC68, all'altezza del secondo tornante (da cui si diparte la strada interpoderale dell'Osciro), rovinava a terra a causa di una estesa macchia di olio presente sul manto stradale. Nel sinistro subiva un trauma del rachide cervicale, un trauma del bacino con escoriazione della cute sovrastante la cresta iliaca destra e un trauma della caviglia destra, mentre lo scooter si danneggiava.
Il si costituiva regolarmente in giudizio con comparsa nella quale preliminarmente _3 negava l'applicabilità del rito sommario e ne chiedeva il mutamento, indi contestava il merito della domanda sia sull'an che sul quantum debeatur, eccependo la carenza di prova del sinistro e del nesso
Pag. 2 di 11 di causalità e la mancanza di responsabilità in capo all'ente convenuto ai sensi degli artt. 2043 e 2051
c.c.; eccepiva, altresì, in subordine il comportamento colposo assorbente o, quantomeno, concorrente del minore conducente il ciclomotore.
Disposto il mutamento del rito ed espletati l'interrogatorio formale di , Controparte_1 nelle more divenuto maggiorenne e costituitosi autonomamente giusta comparsa del 30.01.2021, e le prove testimoniali richieste dalle parti, la causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.01.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le difese conclusive.
Con sentenza n. 958/2024 pubblicata il 22.04.2024, nel giudizio iscritto al n. 6606/2018 R.G., il G.O. della Prima Sezione Civile del Tribunale di Siracusa, rigettava le domande attoree e condannava, in solido, i due genitori e il figlio alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 _3
.
[...]
Avverso detta sentenza, ha proposto appello per i motivi che saranno in Controparte_1 seguito esposti.
Anche e hanno proposto autonomo appello avverso la medesima Controparte_2 Parte_1 sentenza, per i motivi di cui appresso.
Il si è costituito in entrambi i giudizi, poi riuniti ex art. 335 c.p.c. all'udienza del _3
26.11.2024, chiedendone il totale rigetto.
All'udienza di discussione del 16.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note difensive in atti, e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi, comuni ad entrambi gli appelli e strettamente connessi, si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata in relazione alla valutazione dell'interrogatorio formale, delle prove testimoniali e dei documenti acquisiti nel corso del giudizio e alla prova da parte del _3 del caso fortuito in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c.
I motivi sono fondati.
A differenza di quanto ritenuto dal primo giudice circa l'assenza di prova dell'effettivo stato dei luoghi al momento del sinistro e del nesso eziologico tra l'evento e la presenza della macchia di olio sull'asfalto, ritiene la Corte che, attraverso la prova testimoniale assunta in primo grado (v. verbale del 14.12.2021), parte appellante abbia ampiamente dimostrato l'esatta dinamica del sinistro e le caratteristiche del luogo in cui si è verificato l'evento lesivo già chiaramente descritto in citazione.
In particolare, il teste , Ispettore della Polizia Municipale del Comune di , ha Testimone_1 _3
Pag. 3 di 11 confermato che:
1) il 28.03.2017 era presente una macchia di olio sulla carreggiata di via Angelo VA a , in _3 curva all'altezza del secondo tornante, perché lui l'aveva personalmente vista in quanto si era trovato a passare di là;
2) che si recava al Comando di Polizia Municipale per informare della presenza della macchia di olio e che il piantone gli rispondeva che la segnalazione era già stata effettuata da altre persone;
3) che, mentre era al Comando di Polizia Municipale, giungeva il sig. per Controparte_2 denunciare il sinistro occorso a suo figlio , caduto con lo scooter per la presenza Controparte_1 della macchia di olio non rimossa, sinistro a causa del quale il minore era dovuto ricorre alle cure ospedaliere;
4) che quindi si recava al Pronto Soccorso dell'ospedale Trigona per sincerarsi delle condizioni di salute del minore e lo trovava in astanteria in attesa di effettuare l'esame radiologico.
, in sede di interrogatorio formale (v. verbale del 14.12.2021) ha risposto Controparte_1 all'interrogatorio formale articolato dalla difesa del in modo chiaro e coerente con _3 quanto dichiarato dall'Ispettore su luogo e data dell'evento, sulla presenza della chiazza Tes_1
d'olio in strada, sul fatto che il padre aveva denunciato il sinistro al Comando dei Vigili Urbani di
, nonché sul suo ricorso alle cure ospedaliere a seguito del sinistro. _3
D'altra parte, l'accesso all'ospedale di intorno alle ore 18:40 e tutti i successivi interventi medico _3
- sanitari hanno trovato ampio riscontro documentale nel verbale di Pronto Soccorso (all. 2 del ricorso introduttivo) e nei referti delle successive visite mediche di controllo sostenute all' Parte_2
(allegati da 3 a 7 del ricorso).
Detta deposizione, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del appellato, anche in _3 ragione della particolare e qualificata posizione lavorativa che riveste il teste, appare precisa, chiara, circostanziata e pienamente attendibile circa le pericolose condizioni della strada nella quale, dopo un'ora e trenta minuti circa, si è verificato il sinistro e sulla verosimile dinamica come descritta in atti.
Dalle risultanze istruttorie e documentali sopra evidenziate, appare certa, quindi, la sussistenza del nesso causale tra la presenza di una estesa macchia di olio sull'asfalto di via Angelo VA a , _3 in prossimità della curva, all'altezza del secondo tornante (da cui si diparte la strada interpoderale dell'Osciro – vedi fotografie allegate), e la caduta (e le conseguenti lesioni subite da Controparte_1
– vedi parere medico – legale del Dott. Giuseppe Caruso) sicché il - quale
[...] _3 ente pubblico proprietario e custode della strada posta all'interno del centro abitato - va ritenuto responsabile dei danni subiti da quest'ultimo sulla base della presunzione legale di cui all'art. 2051
Pag. 4 di 11 c.c., norma che sanziona l'omessa custodia della cosa da parte di colui che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sul bene e può impedire che si verifichino danni a terzi.
Autorevole e recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. VI, 2.5.2022 n. 13729), nel cassare la decisione della Corte di Appello de L'Aquila, ha richiamato una serie di regole e di principi in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. che questa Corte condivide pienamente: “si consideri Cass.,
6-3 ord. 23 gennaio 2019 n. 1725, secondo la quale il custode comunque deve predisporre quanto necessario per prevenire danni attinenti alla cosa custodita;
il caso fortuito, pertanto, sarà integrato dalla condotta del terzo o del danneggiato soltanto se si traduca in una alterazione imprevista e imprevedibile dello stato della cosa.
A sua volta Cass., 3, ord. 29 gennaio 2019 n. 2345 rileva che è necessario tenere conto della natura della cosa per cui quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, quanto di più il possibile pericolo
è prevedibile e superabile dal danneggiato con normali cautele, e quindi quanto più è l'efficienza causale della sua condotta imprudente che giunge, eventualmente, a interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno ovvero a espungere la responsabilità del custode.
Cass., 3, ord. 12 maggio 2020 n. 8811 rileva ancora che la responsabilità ex art. 2051 c.c., impone al custode, presunto responsabile, di provare l'esistenza del caso fortuito, considerato comunque che
i suoi obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gli impongono di adottare tutte le misure idonee per prevenire e impedire la produzione di danni a terzi.
Cass., 2, n. 456 del 2021 da ultimo conferma che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità” (in tal senso anche Cass. Sez. VI, 30.03.2022 n. 10188).
Da ultimo la Suprema Corte a Sezioni Unite (ordinanza del 30.06.2022 n. 20943) ha ribadito alcuni fondamentali principi in materia, pertinenti alla fattispecie in esame, secondo i quali:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la
Pag. 5 di 11 deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Con specifico riferimento al tema che qui viene in rilievo e cioè quello della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode
e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, il precedente appena ricordato ha ritenuto di chiarire che "...prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.".
Principi, quelli appena qui riassunti, che si sono stabilizzati nella giurisprudenza della terza sezione, per effetto di Cass. n. 2477/2018 coeva alle appena ricordate sentenze nn. 2480 e la n. 2481 -, come
è agevole constatare attraverso le indagini ricostruttive, rilevanti ai fini che qui interessano, svolte da Cass. n. 27724/2018 e, più recentemente, da Cass. n. 4588/2022 - in particolare a p.6 e relativi richiami”.
Altra pertinente e condivisibile recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III, 08.07.2024,
Pag. 6 di 11 sentenze nn. 18518 e 18528) ha ritenuto che: “Da quanto precede deriva che "presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", sicché essi, "in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01). "Incombe, invece, sul custode", si è del pari ribadito, "la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso fortuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 66508401), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), "secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile" (cfr., ancora una volta, Cass. Sez.
3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). Se, dunque, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento" (così, ancora una volta, Cass.
Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.)”.
D'altra parte, le predette due analoghe recenti pronunce esonerano il danneggiato da un rigoroso onere probatorio che non incombe sullo stesso: “Alla luce di tali principi, pertanto, erra gravemente la
Pag. 7 di 11 sentenza impugnata là dove afferma che "la presunzione di colpa prevista ex art. 2051 cod. civ. presuppone la dimostrazione ad opera del danneggiato dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, dimostrando che la sua improvvida condotta non abbia dato luogo all'evento dannoso, perché in tal caso il custode non ne risponde". Essa, difatti, accolla al danneggiato un onere che non è a suo carico, così incorrendo in violazione dell'art. 2697 cod. civ., giacché essa è configurabile "nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n.
13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01).
Non è, infatti, il soggetto danneggiato - ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. - a dover provare la "diligenza e prudenza" (id est: l'assenza di colpa) nel relazionarsi con la "res" oggetto di custodia, non trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie”.
In analoga fattispecie la Suprema Corte ha ribadito che: “ la prova della presenza recente di una macchia d'olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte del a cagione del fatto di _3 essersi formata poco prima dell'incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno, grava sul custode medesimo, ossia sull'ente che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di CP_5 presunzioni, tali da consentire di affermare l'incidenza del fortuito nella causazione dell'evento (cfr.
Cass. Sez. III, 15.03.2019 n. 7361).
Ed ancora, sul punto (vedi Cass. Sez. VI, 19.03.2018 n. 6703): "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'Amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (tra le più recenti, v. Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805; Cass., 11/03/2016, n. 4768, Cass.
22/03/2016, n. 5622 e Cass. 23/03/2016, n. 5695, non massimate;
v. in senso conforme, in precedenza:
Cass. 12/03/2013, n. 6101; Cass. 18/10/2011, n. 21508; Cass. 18/07/2011, n. 15720; Cass.
13/07/2011, n. 15389; Cass. 20/11/2009, n. 24529; Cass. 19/11/2009, n. 24419; Cass. 3/04/2009, n.
Pag. 8 di 11 8157, pure richiamata nella sentenza impugnata;
Cass. 25/07/2008, n. 20427; Cass. 6/06/2008, n.
15042, pure richiamata nella sentenza impugnata)”.
Dalla deposizione del teste è emerso che il era a conoscenza della Testimone_1 _3 situazione di pericolo prima ancora che si verificasse il sinistro del giovane Controparte_1
e che non aveva posto in essere alcun tempestivo intervento per evitare che potessero verificarsi incidenti. Non solo la chiazza di olio non era stata rimossa, ma gli operatori del non avevano _3 neppure collocato un cartello che la segnalasse, né avevano transennato l'area.
A differenza di quanto sostenuto dal Tribunale e dalla difesa della parte appellata, alla luce dei superiori condivisibili principi giurisprudenziali, il non ha dimostrato l'esistenza del _3
“caso fortuito”, non essendo a tal fine sufficiente la documentazione prodotta o le poco significative deposizioni dei testi Geom. e del Testimone_2 Controparte_6
In particolare, la nota del settore GGMM (Gestione e Manutenzioni) richiamata dal primo giudice
(Settore IV GG. MM. n. 1058 del 7/07/2017), “attesta che in ordine all'incidente avvenuto in data
28.03.2017 non era mai giunta segnalazione di macchia di olio o di richiesta di intervenire per rimuoverla”.
Il documento è sottoscritto dal Dirigente del Settore IV del Comune di dell'epoca, Geom. _3
, il quale, sentito all'udienza del 14.12.2021, ha riferito che né lui, né il suo ufficio Testimone_2 erano stati messi al corrente della presenza della macchia d'olio su via VA, ma ha anche riferito che il suo Settore non si occupava della rimozione delle macchie di olio sversate e neppure dei detriti da incidente stradale. Ha aggiunto che le attività suddette erano di competenza dei Vigili Urbani.
Evidentemente il IV Settore non era competente ad intervenire e quindi, probabilmente, non era tenuto a conoscere eventuali situazioni di pericolo stradale.
Il Tribunale ha posto altresì a sostegno della sua decisione la nota prot. 23531 (prodotta in giudizio dal resistente) avente il seguente oggetto: “sinistro del 28/03/2017 – _3 Controparte_1
”. Il testo riporta: “Con la presente si comunica che agli atti di questo Ufficio non risulta
[...] depositata alcuna relazione in merito ai fatti segnalati in oggetto”. Il documento, a firma del
Comandante della Polizia Municipale di , riferisce che il suo Ufficio non era in possesso di alcuna _3
“relazione sul sinistro”. Circostanza confermata dallo stesso Comandante Controparte_6 all'udienza del 19.07.2022, quando è stato sentito come testimone del . Ciò non _3 esclude che l'ente comunale sia stato messo al corrente della situazione seppure nessuno sia intervento sui luoghi.
Il teste ha confermato quanto precedentemente riferito dal Geom. (cioè che la CP_6 Tes_2
Pag. 9 di 11 rimozione dell'olio e dei detriti dal sedime stradale era curata dalla Polizia Municipale attraverso la ditta denominata “Sicurezza e Ambiente”), ma nulla ha saputo riferire sulla circostanza se all'epoca dei fatti per cui è causa il Corpo fu chiamato per effettuare un intervento, per accertare il sinistro o per la segnalazione della sostanza oleosa sulla via VA. Alle relative domande (capitoli indicati ai nn.
15, 16 e 17 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del ha risposto “Nulla so dire”. _3
A differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, non può ritenersi raggiunta la prova - neppure per presunzioni - del “caso fortuito” da parte del né sotto il profilo della mancata conoscenza _3 del rischio/insidia, né sotto quello che l'anomalia dell'asfalto, generatrice della situazione di pericolo, si era verificata in un momento molto ravvicinato rispetto al sinistro in oggetto.
Non sussiste, d'altra parte, alcuna concorrente responsabilità in capo all'appellante conducente dello scooter Piaggio Liberty 50, targato X7SC68, il quale, a differenza di quanto genericamente dedotto dalla difesa del , non ha tenuto alcun comportamento colposo e/o non diligente. _3
Parte appellata ha genericamente riproposto in comparsa delle richieste istruttorie (richiamando le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6, numeri 2 e 3 c.p.c.).
Aldilà della inammissibilità e genericità della richiesta, senza che sul punto sia stata formulata alcuna censura e/o uno specifico motivo di appello incidentale, la stessa non può comunque trovare accoglimento atteso che la difesa del in sede di udienza di precisazione delle _3 conclusioni innanzi al Tribunale di Siracusa (v. verbali di udienza del 4.7.2023 e del 9.1.2024), non ha reiterato le proprie istanze istruttorie.
La parte che si sia vista rigettare espressamente o implicitamente dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 31/05/2019, n.15029;
Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5741; Corte appello Roma sez. II 16 settembre 2010 n. 3614 in
Redazione Giuffrè 2010).
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, ciò non si pone in contrasto con le norme di rango costituzionale (Cass. civ. sez. VI 27 giugno 2012 n. 10748), atteso che l'interpretazione degli art. 189, 345
e 346 c.p.c., secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli art. 47 e
52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, né con gli art. 2 e 6 dal trattato di Lisbona del
13 dicembre 2007 (ratificato con l. 2 agosto 2008 n. 130), né con gli art. 24 e 111 cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo.
Pag. 10 di 11 Alla luce delle superiori considerazioni e delle contestazioni mosse dal circa la natura e _3
l'entità delle lesioni subite da e le sue pretese di natura economica, occorre Controparte_1 rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di accertare - attraverso idonea c.t.u. - la natura e l'entità delle conseguenze psicofisiche subite dall'odierno appellante a seguito del sinistro per cui
è causa e la congruità e la necessità delle spese medico – sanitarie (laddove documentate in primo grado).
Con il terzo motivo inerente al “quantum debeatur”, richiama a sostegno delle Controparte_1 sue pretese la documentazione medico – sanitaria e la consulenza medico – legale di parte, nonché i criteri di liquidazione del danno di cui alle Tabelle di Milano con adeguata personalizzazione.
Con il terzo motivo, gli altri due appellanti deducono di avere adeguatamente dimostrato in giudizio il danno subito dallo scooter di loro proprietà (pari a euro 385,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali) attraverso il preventivo di spesa allegato agli atti e la deposizione testimoniale di . Testimone_3
Entrambi i motivi, inerenti alle pretese risarcitorie avanzate rispettivamente dalle due parti appellanti, saranno esaminati e decisi con la sentenza definitiva del giudizio, anche all'esito della CTU medico - legale che sarà espletata.
Sul regolamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento degli appelli riuniti e rispettivamente proposti da e dai genitori e nei confronti del Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
in persona del pro tempore, avverso la sentenza n. 958/2024 pubblicata il _3 CP_7
22.04.2024, nel giudizio di primo grado iscritto al n. 6606/2018 R.G., dal G.O. della Prima Sez. Civile del
Tribunale di Siracusa, dichiara il , in persona del Sindaco pro tempore, responsabile del _3 sinistro occorso in data 28.03.2017 a in via A. VA di Noto e, per l'effetto, Controparte_1 condanna detto ente al risarcimento dei danni dallo stesso subiti da quantificarsi con la sentenza definitiva.
Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza e rinvia alla sentenza definitiva ogni ulteriore decisione sugli altri motivi di appello e sulla regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Catania il 25.09.2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
Pag. 11 di 11