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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/08/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
RGL n. 1468 /2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 17/07/25), nella causa n. 1468/2021 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to FAIS Parte_1 C.F._1
ETTORE e dall'avv. to CAMPUS GIOVANNI
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di essere titolare Parte_1 di pensione cat. VO (Anzianità a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) n.10044749 erogata dall' con decorrenza 01/02/2006; che tale CP_1 prestazione veniva calcolata al raggiungimento dei 57 anni e 3 mesi di età, con CP_ un'anzianità contributiva di 1900 settimane;
di avere inoltrato all' , una volta raggiunti i limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia, la domanda di ricostituzione della pensione a seguito di neutralizzazione dei contributi per effettivo lavoro e quelli figurativi per disoccupazione indennizzata, accreditati dal 01/01/2001 in poi, in forza di quanto stabilito da sentenze n. 264/1994 e n. CP_ 82/2017 della Corte Costituzionale;
che l' ha rigettato la domanda con la seguente motivazione: “Ai fini dell'applicabilità della sentenza 264/94 nonché della sentenza 82/2017 della Corte Costituzionale, la diminuzione della retribuzione deve essersi verificata nell'ultimo quinquennio di contribuzione o nel corso di esso. Conseguentemente, se la diminuzione della retribuzione ha avuto inizio anteriormente alle 260 settimane di contribuzione, come nel caso di specie, le sentenze in questione non trovano applicazione e pertanto la richiesta di neutralizzazione dei periodi contributivi, di cui alla nota allegata, non può essere accolta”; di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento segnalando di aver domandato la neutralizzazione soltanto delle
1 ultime 260 settimane di contribuzione con conseguente irrilevanza della decorrenza della riduzione della retribuzione;
che il ricorso amministrativo è rimasto senza riscontro;
che la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, dovendo quindi l' operare una neutralizzazione dei periodi CP_1 contributivi con minor retribuzione, essendo irrilevante il fatto che la diminuzione della retribuzione sia iniziata prima o durante il quinquennio antecedente il pensionamento, e ciò in forza dell'interpretazione data dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 264/94 e n.82/17 all'art. 3 comma 8 della L. 297/82; che, in ogni caso, in seguito a rivalutazione, la retribuzione del 2001 risulta inferiore a quella del 2000;
− parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“all'Ill.mo Sig. Giudice di Sassari, nella Sua qualità di Giudice del Lavoro, affinché disponga con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e ne stabilisca il termine per la notifica, previa occorrenda Ctu-contabile che da ora si deduce, valutati e ammessi i mezzi istruttori dedotti, Voglia, in contraddittorio con l' , in persona Controparte_2 del Presidente in carica, elettivamente domiciliato presso la sede Provinciale di Sassari in via Rockefeller n°68:
1) accertare e riconoscere in capo al ricorrente il diritto alla ricostituzione della pensione cat. VO n. 10044749, senza considerare, cioè "neutralizzando" i contributi obbligatori e figurativi accreditati dal 01/01/2001, ovvero da altra successiva data che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
2) conseguentemente, condannare l' a riliquidare a favore di CP_1 [...]
la pensione n. 10044749 Categoria VO, nella misura Parte_1 complessivamente dovuta, fin dalla sua decorrenza originaria o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per le ragioni di cui all'espositiva, con pagamento delle differenze maturate da tale data e con interessi legali sulle stesse fino a saldo;
3) Condannare l' alla rifusione delle spese di lite da distrarre a favore dei CP_1 sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”;
− parte convenuta ha dedotto che le condizioni per avvalersi della CP_1 neutralizzazione sono: 1) la minore retribuzione, dannosa per il calcolo della pensione, verificatasi negli ultimi 5 anni prima della decorrenza della prestazione pensionistica, 2) la contribuzione cancellata dal calcolo non deve influire sul diritto alla pensione, 3) l'importo della pensione, al netto dei contributi neutralizzati, deve essere superiore all'importo della pensione al lordo della stessa contribuzione;
che nel caso di specie, la diminuzione della retribuzione si è verificata già prima del quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di anzianità (1), la neutralizzazione avrebbe comportato il venir meno della pensione di anzianità, erogabile a prescindere dall'età, ma in presenza di almeno 35 anni di contributi, maturati dal ricorrente in prossimità
2 della riconosciuta decorrenza nel 2006 (2), la neutralizzazione comporterebbe la riduzione dell'importo liquidabile secondo i conteggi effettuati con la procedura cd. Unicarpe (3);
− nella sostenuta assenza delle condizioni legittimanti l'applicazione dell'istituto, l'ente ha quindi chiesto di:
“-rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragione tutte esposte in narrativa;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
− la causa è stata istruita mediante l'escussione del funzionario competente CP_1
e del consulente di parte del ricorrente;
− in seguito a discussione in trattazione scritta la causa viene così decisa.
Ritenuto che:
1. il ricorrente chiede l'applicazione dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 264 del 30/6/1994, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 comma 8 L. 297/1982 (secondo cui "la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione") nella parte in cui non prevede che nel caso di esercizio, durante l'ultimo quinquennio di contribuzione, di attività lavorativa meno retribuita da parte del lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, vengano esclusi dal computo i periodi di minore retribuzione non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima, in modo che la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata qualora non sussistessero detti periodi;
2. la Corte Costituzionale è tornata ad occuparsi dell'art. 3 comma 8 della L. 297/1982 con la sentenza n. 388 del 26/7/1995, nella quale ha inteso “ribadire, e per quanto occorra, sottolineare e precisare che, nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (qualunque ne sia la natura: obbligatoria, volontaria o figurativa) è destinata unicamente ad incrementare il livello di pensione già consolidatosi, senza mai poter produrre l'effetto opposto di compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere": ne consegue che la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, ma anche, a contrariis, che la neutralizzazione è inapplicabile ai periodi contributivi che concorrono ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico (Cass. civ. 25/3/2014 n. 6966; Cass. civ. 28/2/2014 n. 4868; Cass. civ. 24/11/2008 n. 27879);
3 3. tali principi sono stati ancor più recentemente ribaditi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 82 del 13/4/2017, che ha rilevato un nuovo profilo di illegittimità costituzionale del medesimo art. 3 comma 8 L. n. 297/1982 nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime 260 settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima;
l'ampiezza del principio è ben delineata nella parte motiva della pronuncia:
“Quando il lavoratore possiede i requisiti assicurativi e contributivi per beneficiare della pensione, la contribuzione acquisita nella fase successiva non può determinare una riduzione della prestazione virtualmente già maturata.
Tale principio è stato enunciato con riguardo alla contribuzione volontaria, sulla scorta della finalità caratteristica di tale forma di contribuzione, che si prefigge di «ovviare agli effetti negativi, ai fini previdenziali, della mancata prestazione di attività lavorativa» e non può risolversi, con «paradossale risultato», in un pregiudizio per il lavoratore (sentenza n. 307 del 1989, punto 2. del Considerato in diritto).
In termini più generali, questa Corte ha in séguito censurato l'irragionevolezza di un meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile, che, pur preordinato a «garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione», correlata all'ultimo scorcio della vita lavorativa, sia foriero di risultati antitetici e incida in senso riduttivo sulla pensione potenzialmente già maturata.
Un meccanismo così strutturato entra in conflitto con i princìpi di proporzionalità fra trattamento pensionistico e quantità e qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo (art. 36, primo comma, Cost.) e di adeguatezza delle prestazioni previdenziali (art. 38, secondo comma, Cost.).
In particolare, chiamata a esaminare l'ipotesi di periodi di contribuzione obbligatoria di importo notevolmente inferiore e non necessari ai fini del perfezionamento della minima anzianità contributiva, questa Corte ha ritenuto «irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione» (sentenza n. 264 del 1994, punto 3. del Considerato in diritto).
Questa Corte ha ripreso tali argomentazioni anche nell'ipotesi di contribuzione figurativa del lavoratore collocato in regime di integrazione salariale, che subisce «la falcidia salariale imposta da eventi esterni alla sua volontà» e, in
4 ragione della norma censurata, accusa tale pregiudizio «anche nel successivo trattamento pensionistico» (sentenza n. 388 del 1995, punto 3. del Considerato in diritto).
La natura della contribuzione versata, sia essa volontaria, obbligatoria o figurativa, non riveste alcun rilievo distintivo e non giustifica deroghe a un principio provvisto di valenza generale (sentenze n. 433 e n. 201 del 1999, n. 427 del 1997)”;
4. da ultimo, la Corte di Cassazione ha affermato che: “In tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro;
ne consegue che il principio di "neutralizzazione" può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione, il quale - in caso di versamenti in diverse gestioni - va individuato in relazione a ciascuna di esse, dato che i presupposti per la maturazione di ogni pensione afferiscono alle regole della gestione di riferimento” (Cass. n. 29967/22, ma anche Cass. n. 26442/21);
5. in sostanza, la giurisprudenza ha affermato che possono essere neutralizzati i contributi non necessari a raggiungere l'anzianità contributiva minima, nel limite delle ultime 260 settimane;
6. ciò premesso, nel caso di specie risulta innanzitutto controversa l'applicabilità dell'istituto posto che parte resistente sostiene che eliminando la contribuzione in parola verrebbe meno il requisito contributivo minimo da valutarsi rispetto alla tipologia di pensione opzionata, ovvero quella di anzianità (35 anni corrispondenti a 1820 settimane di contributi);
7. ebbene, tale interpretazione non è condivisibile: come ricordato di recente da Cass. n. 30803/24, “la previsione della L. n. 153 del 1969, art. 22, comma 5, secondo cui "la pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia” […] va intesa nel senso che al compimento dell'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia diviene applicabile tutta la disciplina dettata per tale pensione, ivi compresa quella relativa ai requisiti contributivi, con la conseguenza che diviene astrattamente possibile richiedere la neutralizzazione di quella parte della contribuzione finale che si appalesi non più necessaria in relazione al requisito contributivo proprio della pensione di vecchiaia e la cui sterilizzazione appaia invece idonea a garantire all'assicurato un più elevato trattamento di pensione (così Cass. n. 11649 del 2018).
5 Così statuendo, questa Corte si è posta in consapevole linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale che aveva già avuto modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale della L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8, "nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato" (così Corte Cost. n. 428 del 1992): è infatti evidente che in tanto si può predicare l'illegittimità costituzionale della L. n. 297 del 1982 cit., art. 3, in quanto si presupponga che il conseguimento dell'età pensionabile previsto per la pensione di vecchiaia non comporti soltanto l'equiparazione quoad effectum della prestazione di anzianità già conseguita a quella di vecchiaia, ma - ben più radicalmente - il mutamento del titolo in virtù del quale si percepisce la pensione e la conseguente riliquidazione di quest'ultima sulla base del requisito contributivo proprio della pensione di vecchiaia.
Ha però chiarito questa Corte che l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8, non solo può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, restando in specie inapplicabile al montante contributivo relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione, ma soprattutto può operare nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema c.d. retributivo (così da ult. Cass. n. 29667 del 2022): e ciò perché i trattamenti pensionistici liquidati dopo l'1.1.1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla L. n. 421 del 1992 e al D.Lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla ratio di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa, di talché rispetto ad essi non può in alcun modo operare, nemmeno per i lavoratori che, alla predetta data, avessero maturato un'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, un rimedio che, nell'assetto legislativo delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 3, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro, aveva l'opposta finalità di evitare che la prosecuzione dell'attività lavorativa comportasse un decremento della prestazione previdenziale (così già Cass. n. 28025 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 790 e 26442 del 2021 e Cass. n. 29667 del 2022, cit. e da ultimo, in particolare, Cass. n. 4845/23).
Nella specie, pertanto, va rilevato che la Corte del merito ha accertato dall'estratto contributivo del ricorrente, che lo stesso iniziò a lavorare nel 1965 e che ebbe l'ultimo accredito contributivo nel 2001 (diventando titolare di pensione di anzianità dal settembre 2002, cfr. p. 1 della sentenza impugnata), così che, alla data del 31.12.1995, lo stesso aveva un'anzianità contributiva superiore ai 18 anni, con conseguente diritto alla liquidazione, del trattamento
6 pensionistico di vecchiaia, nel febbraio 2010, con il metodo – integralmente - retributivo, essendo lo stesso ricompreso per intero nella quota A. Stante quanto sopra, al momento del maturare dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, nel febbraio 2010, lo stesso poteva “neutralizzare” l'ultimo quinquennio lavorato (in particolare, gli anni 1997, 1998, 1999 e 2001, quelli maturati in Svizzera) in quanto penalizzanti, per garantirgli il miglior trattamento di quiescenza così come previsto dal sistema interamente retributivo e ciò alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 264/94, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 3 comma 8 della legge n. 297/82 (disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) nella parte in cui tale norma non prevedeva che nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione, di attività lavorativa meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile.
Ciò, si ribadisce, in quanto gli anni 1997, 1998, 1999 e 2001, nella specie si collocano nell'ultimo quinquennio “lavorato”, prima dell'accesso alla pensione di anzianità ed in ragione del disposto dell'art. 22 comma 5 della legge n. 153 del 1969 secondo cui, “la pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia";
8. pertanto, il raggiungimento dell'età pensionabile stabilita per la pensione di vecchiaia comporta il cambiamento del titolo di erogazione della pensione di anzianità con conseguente riliquidazione del trattamento economico sulla base del requisito contributivo proprio della pensione di vecchiaia (20 anni corrispondenti a 1040 settimane contributive) (cfr. in senso conforme C. App. Cagliari, sez. dist. Sassari n. 194/2004 del 11/12/24);
9. nel caso di specie, deve ritenersi pacifico che neutralizzando gli ultimi 5 anni di contribuzione come richiesto dal ricorrente, il requisito contributivo della pensione di vecchiaia sia rispettato;
CP_ 10. l' sostiene, poi, che la facoltà di neutralizzazione dei contributi sia limitata all'ipotesi in cui la diminuzione della retribuzione si sia verificata nelle ultime 260 settimane prima del pensionamento e non ove il calo sia iniziato già in epoca anteriore;
11. invero, la lettura dei principi più volte ribaditi dalla Corte Costituzionale in tema non pare legittimare la tesi restrittiva sostenuta dall' che CP_1 condurrebbe alla neutralizzazione piena dell'ultimo quinquennio solo ove la riduzione retributiva si verificasse esattamente nella 260a settimana antecedente alla decorrenza della pensione, mentre porterebbe alla totale irrilevanza di una modesta riduzione avvenuta anteriormente al quinquennio, poi seguita da un calo rilevante delle retribuzioni con effetti di significativo depauperamento del trattamento pensionistico;
7 12. ciò che rileva, nell'ottica costituzionale di evitare il detrimento di un livello pensionistico già virtualmente conseguito, è che la media retributiva delle ultime 260 settimane antecedenti il conseguimento della pensione porti ad una diminuzione del trattamento pensionistico cui il soggetto avrebbe avuto diritto (in quanto già conseguito il requisito contributivo) ove in tali settimane non avesse lavorato: in tali casi è consentito neutralizzare il periodo, rendendo utili al calcolo del trattamento pensionistico su base retributiva le 260 settimane antecedenti al periodo neutralizzato: è quindi al quinquennio antecedente all'ultimo che deve farsi riferimento per verificare se vi sia stato un calo nel livello retributivo;
13. in sintesi, se escludendo le 260 settimane antecedenti al pensionamento il trattamento pensionistico risulta essere maggiore, allora l'istituto in parola può trovare applicazione;
14. in seguito a ricalcolo da parte dell'ente (cfr. verbale del 4/4/24), tale circostanza deve ritenersi incontestata in relazione ai fatti di causa;
15. censurate le difese di parte resistente, il ricorso deve pertanto trovare pieno accoglimento con rideterminazione del trattamento pensionistico con decorrenza di legge;
16. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55 , oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna l' a rideterminare il trattamento pensionistico cat. VO n.10044749 di CP_1 parte ricorrente mediante neutralizzazione dei contributi relativi al quinquennio antecedente al 1/2/2006;
- condanna l' a liquidare al ricorrente il corrispondete trattamento pensionistico CP_1 con decorrenza di legge, oltre accessori di legge;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Sassari, il 12/8/25.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 17/07/25), nella causa n. 1468/2021 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to FAIS Parte_1 C.F._1
ETTORE e dall'avv. to CAMPUS GIOVANNI
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di essere titolare Parte_1 di pensione cat. VO (Anzianità a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) n.10044749 erogata dall' con decorrenza 01/02/2006; che tale CP_1 prestazione veniva calcolata al raggiungimento dei 57 anni e 3 mesi di età, con CP_ un'anzianità contributiva di 1900 settimane;
di avere inoltrato all' , una volta raggiunti i limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia, la domanda di ricostituzione della pensione a seguito di neutralizzazione dei contributi per effettivo lavoro e quelli figurativi per disoccupazione indennizzata, accreditati dal 01/01/2001 in poi, in forza di quanto stabilito da sentenze n. 264/1994 e n. CP_ 82/2017 della Corte Costituzionale;
che l' ha rigettato la domanda con la seguente motivazione: “Ai fini dell'applicabilità della sentenza 264/94 nonché della sentenza 82/2017 della Corte Costituzionale, la diminuzione della retribuzione deve essersi verificata nell'ultimo quinquennio di contribuzione o nel corso di esso. Conseguentemente, se la diminuzione della retribuzione ha avuto inizio anteriormente alle 260 settimane di contribuzione, come nel caso di specie, le sentenze in questione non trovano applicazione e pertanto la richiesta di neutralizzazione dei periodi contributivi, di cui alla nota allegata, non può essere accolta”; di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento segnalando di aver domandato la neutralizzazione soltanto delle
1 ultime 260 settimane di contribuzione con conseguente irrilevanza della decorrenza della riduzione della retribuzione;
che il ricorso amministrativo è rimasto senza riscontro;
che la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, dovendo quindi l' operare una neutralizzazione dei periodi CP_1 contributivi con minor retribuzione, essendo irrilevante il fatto che la diminuzione della retribuzione sia iniziata prima o durante il quinquennio antecedente il pensionamento, e ciò in forza dell'interpretazione data dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 264/94 e n.82/17 all'art. 3 comma 8 della L. 297/82; che, in ogni caso, in seguito a rivalutazione, la retribuzione del 2001 risulta inferiore a quella del 2000;
− parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“all'Ill.mo Sig. Giudice di Sassari, nella Sua qualità di Giudice del Lavoro, affinché disponga con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e ne stabilisca il termine per la notifica, previa occorrenda Ctu-contabile che da ora si deduce, valutati e ammessi i mezzi istruttori dedotti, Voglia, in contraddittorio con l' , in persona Controparte_2 del Presidente in carica, elettivamente domiciliato presso la sede Provinciale di Sassari in via Rockefeller n°68:
1) accertare e riconoscere in capo al ricorrente il diritto alla ricostituzione della pensione cat. VO n. 10044749, senza considerare, cioè "neutralizzando" i contributi obbligatori e figurativi accreditati dal 01/01/2001, ovvero da altra successiva data che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
2) conseguentemente, condannare l' a riliquidare a favore di CP_1 [...]
la pensione n. 10044749 Categoria VO, nella misura Parte_1 complessivamente dovuta, fin dalla sua decorrenza originaria o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per le ragioni di cui all'espositiva, con pagamento delle differenze maturate da tale data e con interessi legali sulle stesse fino a saldo;
3) Condannare l' alla rifusione delle spese di lite da distrarre a favore dei CP_1 sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”;
− parte convenuta ha dedotto che le condizioni per avvalersi della CP_1 neutralizzazione sono: 1) la minore retribuzione, dannosa per il calcolo della pensione, verificatasi negli ultimi 5 anni prima della decorrenza della prestazione pensionistica, 2) la contribuzione cancellata dal calcolo non deve influire sul diritto alla pensione, 3) l'importo della pensione, al netto dei contributi neutralizzati, deve essere superiore all'importo della pensione al lordo della stessa contribuzione;
che nel caso di specie, la diminuzione della retribuzione si è verificata già prima del quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di anzianità (1), la neutralizzazione avrebbe comportato il venir meno della pensione di anzianità, erogabile a prescindere dall'età, ma in presenza di almeno 35 anni di contributi, maturati dal ricorrente in prossimità
2 della riconosciuta decorrenza nel 2006 (2), la neutralizzazione comporterebbe la riduzione dell'importo liquidabile secondo i conteggi effettuati con la procedura cd. Unicarpe (3);
− nella sostenuta assenza delle condizioni legittimanti l'applicazione dell'istituto, l'ente ha quindi chiesto di:
“-rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragione tutte esposte in narrativa;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
− la causa è stata istruita mediante l'escussione del funzionario competente CP_1
e del consulente di parte del ricorrente;
− in seguito a discussione in trattazione scritta la causa viene così decisa.
Ritenuto che:
1. il ricorrente chiede l'applicazione dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 264 del 30/6/1994, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 comma 8 L. 297/1982 (secondo cui "la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione") nella parte in cui non prevede che nel caso di esercizio, durante l'ultimo quinquennio di contribuzione, di attività lavorativa meno retribuita da parte del lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, vengano esclusi dal computo i periodi di minore retribuzione non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima, in modo che la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata qualora non sussistessero detti periodi;
2. la Corte Costituzionale è tornata ad occuparsi dell'art. 3 comma 8 della L. 297/1982 con la sentenza n. 388 del 26/7/1995, nella quale ha inteso “ribadire, e per quanto occorra, sottolineare e precisare che, nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (qualunque ne sia la natura: obbligatoria, volontaria o figurativa) è destinata unicamente ad incrementare il livello di pensione già consolidatosi, senza mai poter produrre l'effetto opposto di compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere": ne consegue che la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, ma anche, a contrariis, che la neutralizzazione è inapplicabile ai periodi contributivi che concorrono ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico (Cass. civ. 25/3/2014 n. 6966; Cass. civ. 28/2/2014 n. 4868; Cass. civ. 24/11/2008 n. 27879);
3 3. tali principi sono stati ancor più recentemente ribaditi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 82 del 13/4/2017, che ha rilevato un nuovo profilo di illegittimità costituzionale del medesimo art. 3 comma 8 L. n. 297/1982 nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime 260 settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima;
l'ampiezza del principio è ben delineata nella parte motiva della pronuncia:
“Quando il lavoratore possiede i requisiti assicurativi e contributivi per beneficiare della pensione, la contribuzione acquisita nella fase successiva non può determinare una riduzione della prestazione virtualmente già maturata.
Tale principio è stato enunciato con riguardo alla contribuzione volontaria, sulla scorta della finalità caratteristica di tale forma di contribuzione, che si prefigge di «ovviare agli effetti negativi, ai fini previdenziali, della mancata prestazione di attività lavorativa» e non può risolversi, con «paradossale risultato», in un pregiudizio per il lavoratore (sentenza n. 307 del 1989, punto 2. del Considerato in diritto).
In termini più generali, questa Corte ha in séguito censurato l'irragionevolezza di un meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile, che, pur preordinato a «garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione», correlata all'ultimo scorcio della vita lavorativa, sia foriero di risultati antitetici e incida in senso riduttivo sulla pensione potenzialmente già maturata.
Un meccanismo così strutturato entra in conflitto con i princìpi di proporzionalità fra trattamento pensionistico e quantità e qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo (art. 36, primo comma, Cost.) e di adeguatezza delle prestazioni previdenziali (art. 38, secondo comma, Cost.).
In particolare, chiamata a esaminare l'ipotesi di periodi di contribuzione obbligatoria di importo notevolmente inferiore e non necessari ai fini del perfezionamento della minima anzianità contributiva, questa Corte ha ritenuto «irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione» (sentenza n. 264 del 1994, punto 3. del Considerato in diritto).
Questa Corte ha ripreso tali argomentazioni anche nell'ipotesi di contribuzione figurativa del lavoratore collocato in regime di integrazione salariale, che subisce «la falcidia salariale imposta da eventi esterni alla sua volontà» e, in
4 ragione della norma censurata, accusa tale pregiudizio «anche nel successivo trattamento pensionistico» (sentenza n. 388 del 1995, punto 3. del Considerato in diritto).
La natura della contribuzione versata, sia essa volontaria, obbligatoria o figurativa, non riveste alcun rilievo distintivo e non giustifica deroghe a un principio provvisto di valenza generale (sentenze n. 433 e n. 201 del 1999, n. 427 del 1997)”;
4. da ultimo, la Corte di Cassazione ha affermato che: “In tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro;
ne consegue che il principio di "neutralizzazione" può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione, il quale - in caso di versamenti in diverse gestioni - va individuato in relazione a ciascuna di esse, dato che i presupposti per la maturazione di ogni pensione afferiscono alle regole della gestione di riferimento” (Cass. n. 29967/22, ma anche Cass. n. 26442/21);
5. in sostanza, la giurisprudenza ha affermato che possono essere neutralizzati i contributi non necessari a raggiungere l'anzianità contributiva minima, nel limite delle ultime 260 settimane;
6. ciò premesso, nel caso di specie risulta innanzitutto controversa l'applicabilità dell'istituto posto che parte resistente sostiene che eliminando la contribuzione in parola verrebbe meno il requisito contributivo minimo da valutarsi rispetto alla tipologia di pensione opzionata, ovvero quella di anzianità (35 anni corrispondenti a 1820 settimane di contributi);
7. ebbene, tale interpretazione non è condivisibile: come ricordato di recente da Cass. n. 30803/24, “la previsione della L. n. 153 del 1969, art. 22, comma 5, secondo cui "la pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia” […] va intesa nel senso che al compimento dell'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia diviene applicabile tutta la disciplina dettata per tale pensione, ivi compresa quella relativa ai requisiti contributivi, con la conseguenza che diviene astrattamente possibile richiedere la neutralizzazione di quella parte della contribuzione finale che si appalesi non più necessaria in relazione al requisito contributivo proprio della pensione di vecchiaia e la cui sterilizzazione appaia invece idonea a garantire all'assicurato un più elevato trattamento di pensione (così Cass. n. 11649 del 2018).
5 Così statuendo, questa Corte si è posta in consapevole linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale che aveva già avuto modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale della L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8, "nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato" (così Corte Cost. n. 428 del 1992): è infatti evidente che in tanto si può predicare l'illegittimità costituzionale della L. n. 297 del 1982 cit., art. 3, in quanto si presupponga che il conseguimento dell'età pensionabile previsto per la pensione di vecchiaia non comporti soltanto l'equiparazione quoad effectum della prestazione di anzianità già conseguita a quella di vecchiaia, ma - ben più radicalmente - il mutamento del titolo in virtù del quale si percepisce la pensione e la conseguente riliquidazione di quest'ultima sulla base del requisito contributivo proprio della pensione di vecchiaia.
Ha però chiarito questa Corte che l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8, non solo può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, restando in specie inapplicabile al montante contributivo relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione, ma soprattutto può operare nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema c.d. retributivo (così da ult. Cass. n. 29667 del 2022): e ciò perché i trattamenti pensionistici liquidati dopo l'1.1.1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla L. n. 421 del 1992 e al D.Lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla ratio di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa, di talché rispetto ad essi non può in alcun modo operare, nemmeno per i lavoratori che, alla predetta data, avessero maturato un'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, un rimedio che, nell'assetto legislativo delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 3, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro, aveva l'opposta finalità di evitare che la prosecuzione dell'attività lavorativa comportasse un decremento della prestazione previdenziale (così già Cass. n. 28025 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 790 e 26442 del 2021 e Cass. n. 29667 del 2022, cit. e da ultimo, in particolare, Cass. n. 4845/23).
Nella specie, pertanto, va rilevato che la Corte del merito ha accertato dall'estratto contributivo del ricorrente, che lo stesso iniziò a lavorare nel 1965 e che ebbe l'ultimo accredito contributivo nel 2001 (diventando titolare di pensione di anzianità dal settembre 2002, cfr. p. 1 della sentenza impugnata), così che, alla data del 31.12.1995, lo stesso aveva un'anzianità contributiva superiore ai 18 anni, con conseguente diritto alla liquidazione, del trattamento
6 pensionistico di vecchiaia, nel febbraio 2010, con il metodo – integralmente - retributivo, essendo lo stesso ricompreso per intero nella quota A. Stante quanto sopra, al momento del maturare dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, nel febbraio 2010, lo stesso poteva “neutralizzare” l'ultimo quinquennio lavorato (in particolare, gli anni 1997, 1998, 1999 e 2001, quelli maturati in Svizzera) in quanto penalizzanti, per garantirgli il miglior trattamento di quiescenza così come previsto dal sistema interamente retributivo e ciò alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 264/94, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 3 comma 8 della legge n. 297/82 (disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) nella parte in cui tale norma non prevedeva che nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione, di attività lavorativa meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile.
Ciò, si ribadisce, in quanto gli anni 1997, 1998, 1999 e 2001, nella specie si collocano nell'ultimo quinquennio “lavorato”, prima dell'accesso alla pensione di anzianità ed in ragione del disposto dell'art. 22 comma 5 della legge n. 153 del 1969 secondo cui, “la pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia";
8. pertanto, il raggiungimento dell'età pensionabile stabilita per la pensione di vecchiaia comporta il cambiamento del titolo di erogazione della pensione di anzianità con conseguente riliquidazione del trattamento economico sulla base del requisito contributivo proprio della pensione di vecchiaia (20 anni corrispondenti a 1040 settimane contributive) (cfr. in senso conforme C. App. Cagliari, sez. dist. Sassari n. 194/2004 del 11/12/24);
9. nel caso di specie, deve ritenersi pacifico che neutralizzando gli ultimi 5 anni di contribuzione come richiesto dal ricorrente, il requisito contributivo della pensione di vecchiaia sia rispettato;
CP_ 10. l' sostiene, poi, che la facoltà di neutralizzazione dei contributi sia limitata all'ipotesi in cui la diminuzione della retribuzione si sia verificata nelle ultime 260 settimane prima del pensionamento e non ove il calo sia iniziato già in epoca anteriore;
11. invero, la lettura dei principi più volte ribaditi dalla Corte Costituzionale in tema non pare legittimare la tesi restrittiva sostenuta dall' che CP_1 condurrebbe alla neutralizzazione piena dell'ultimo quinquennio solo ove la riduzione retributiva si verificasse esattamente nella 260a settimana antecedente alla decorrenza della pensione, mentre porterebbe alla totale irrilevanza di una modesta riduzione avvenuta anteriormente al quinquennio, poi seguita da un calo rilevante delle retribuzioni con effetti di significativo depauperamento del trattamento pensionistico;
7 12. ciò che rileva, nell'ottica costituzionale di evitare il detrimento di un livello pensionistico già virtualmente conseguito, è che la media retributiva delle ultime 260 settimane antecedenti il conseguimento della pensione porti ad una diminuzione del trattamento pensionistico cui il soggetto avrebbe avuto diritto (in quanto già conseguito il requisito contributivo) ove in tali settimane non avesse lavorato: in tali casi è consentito neutralizzare il periodo, rendendo utili al calcolo del trattamento pensionistico su base retributiva le 260 settimane antecedenti al periodo neutralizzato: è quindi al quinquennio antecedente all'ultimo che deve farsi riferimento per verificare se vi sia stato un calo nel livello retributivo;
13. in sintesi, se escludendo le 260 settimane antecedenti al pensionamento il trattamento pensionistico risulta essere maggiore, allora l'istituto in parola può trovare applicazione;
14. in seguito a ricalcolo da parte dell'ente (cfr. verbale del 4/4/24), tale circostanza deve ritenersi incontestata in relazione ai fatti di causa;
15. censurate le difese di parte resistente, il ricorso deve pertanto trovare pieno accoglimento con rideterminazione del trattamento pensionistico con decorrenza di legge;
16. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55 , oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna l' a rideterminare il trattamento pensionistico cat. VO n.10044749 di CP_1 parte ricorrente mediante neutralizzazione dei contributi relativi al quinquennio antecedente al 1/2/2006;
- condanna l' a liquidare al ricorrente il corrispondete trattamento pensionistico CP_1 con decorrenza di legge, oltre accessori di legge;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Sassari, il 12/8/25.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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