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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 26/02/2026, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1761/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5538/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6204/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 07/04/2025
Atti impositivi:
- SOLL.PAGAMENTO n. 07120249040860860000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2010
- SOLL.PAGAMENTO n. 07120249040860860000 IRPEF-ALTRO 2011 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TESTESM002102 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TESTESM002427 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 945/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 6204/2025 della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Napoli.
Tale sentenza aveva rigettato il ricorso originario proposto contro un sollecito di pagamento relativo ad avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2010 e 20114.
L'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado, deducendo i seguenti motivi:
Inesistenza del titolo e giudicato esterno: L'appellante evidenzia che il sollecito di pagamento si basa su atti già annullati dalla sentenza n. 12833/2024 della stessa Corte di primo grado.
Tale annullamento è stato confermato in appello con sentenza n. 3223/2025, ormai passata in giudicato, e renderebbe la pretesa tributaria priva di fondamento.
Viene, inoltre, contestata la tesi del primo giudice secondo cui il sollecito non sarebbe autonomamente impugnabile. L'appellante sostiene che la minaccia di azioni esecutive (fermo amministrativo, pignoramento) contenuta nell'atto integri pienamente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Si reitera, inoltre, l'eccezione di nullità per omessa notifica degli avvisi di accertamento e dell'intimazione di pagamento prodromica, vizi che si riflettono sul sollecito impugnato.
L'appellante censura, infine, la condanna al pagamento di € 3.040,60 in primo grado, ritenendola sproporzionata, basata su un calcolo errato delle tabelle ministeriali e priva di riduzione per la natura documentale della causa.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, si è costituita in giudizio chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
L'Ufficio, infatti, dopo avere preso atto della sentenza n. 3223/2023 della CGT di II grado della Campania, divenuta definitiva, che ha visto l'Amministrazione soccombente sulla medesima pretesa, ha provveduto all'annullamento ( sgravio ) degli importi degli importi richiesti nei due avvisi di accertamento presupposti.
L'Ufficio richiede, quindi, la compensazione delle spese di giudizio ai sensi degli artt. 61 e 46 del D.Lgs.
546/1992.
In replica alle controdeduzioni dell'Ufficio, la sig.ra Ricorrente_1 ha depositato memorie illustrative per precisare che l'Amministrazione ha provveduto all'annullamento dell'atto solo in data 01/10/2025, ovvero dopo la notifica dell'appello (avvenuta a luglio 2025) e la costituzione della ricorrente. A causa del ritardo dell'Ufficio nel riconoscere il proprio errore, che ha costretto la parte a proseguire il giudizio, l'appellante insiste per la condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
In data 20.2.2026, a seguito di pubblica udienza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento degli avvisi di accertamento cui si riferisce l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Le parti si dividono, a questo punto , soltanto sul governo delle spese.
Tenuto conto dell'andamento del giudizio ed, in particolare, della circostanza che che la sentenza n.
12833/2024, che ha annullato gli avvisi presupposti , non era ancora definitiva al momento della decisione di prime cure, questa Corte ritiene di dover compensare le spese di giudizio del primo grado.
A diversa conclusione deve giungersi per le spese del secondo grado di giudizio atteso che
Il ricorso in appello è stato notificato il 16/07/2025, mentre lo sgravio è avvenuto solo il 01/10/202527. Questo ritardo ha reso l'attività processuale di secondo grado indispensabile per la tutela del diritto della contribuente, che altrimenti avrebbe potuto subire l'esecuzione forzata di un atto basato su un titolo inesistente.
Ne consegue che , in relazione al presente grado di giudizio, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale dispiegata dalle parti, si condanna parte appellata al pagamemto delle spese processuali che si liquidano in euro 700, oltre accessori di legge con distarzione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere, dichiara compensate le spese del primo grado di giudizio e condanna l'Agenzia Entrate D.P.1 di Napoli al pagamento delle spese che liquida in euro 700 a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5538/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6204/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 07/04/2025
Atti impositivi:
- SOLL.PAGAMENTO n. 07120249040860860000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2010
- SOLL.PAGAMENTO n. 07120249040860860000 IRPEF-ALTRO 2011 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TESTESM002102 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TESTESM002427 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 945/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 6204/2025 della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Napoli.
Tale sentenza aveva rigettato il ricorso originario proposto contro un sollecito di pagamento relativo ad avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2010 e 20114.
L'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado, deducendo i seguenti motivi:
Inesistenza del titolo e giudicato esterno: L'appellante evidenzia che il sollecito di pagamento si basa su atti già annullati dalla sentenza n. 12833/2024 della stessa Corte di primo grado.
Tale annullamento è stato confermato in appello con sentenza n. 3223/2025, ormai passata in giudicato, e renderebbe la pretesa tributaria priva di fondamento.
Viene, inoltre, contestata la tesi del primo giudice secondo cui il sollecito non sarebbe autonomamente impugnabile. L'appellante sostiene che la minaccia di azioni esecutive (fermo amministrativo, pignoramento) contenuta nell'atto integri pienamente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Si reitera, inoltre, l'eccezione di nullità per omessa notifica degli avvisi di accertamento e dell'intimazione di pagamento prodromica, vizi che si riflettono sul sollecito impugnato.
L'appellante censura, infine, la condanna al pagamento di € 3.040,60 in primo grado, ritenendola sproporzionata, basata su un calcolo errato delle tabelle ministeriali e priva di riduzione per la natura documentale della causa.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, si è costituita in giudizio chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
L'Ufficio, infatti, dopo avere preso atto della sentenza n. 3223/2023 della CGT di II grado della Campania, divenuta definitiva, che ha visto l'Amministrazione soccombente sulla medesima pretesa, ha provveduto all'annullamento ( sgravio ) degli importi degli importi richiesti nei due avvisi di accertamento presupposti.
L'Ufficio richiede, quindi, la compensazione delle spese di giudizio ai sensi degli artt. 61 e 46 del D.Lgs.
546/1992.
In replica alle controdeduzioni dell'Ufficio, la sig.ra Ricorrente_1 ha depositato memorie illustrative per precisare che l'Amministrazione ha provveduto all'annullamento dell'atto solo in data 01/10/2025, ovvero dopo la notifica dell'appello (avvenuta a luglio 2025) e la costituzione della ricorrente. A causa del ritardo dell'Ufficio nel riconoscere il proprio errore, che ha costretto la parte a proseguire il giudizio, l'appellante insiste per la condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
In data 20.2.2026, a seguito di pubblica udienza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento degli avvisi di accertamento cui si riferisce l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Le parti si dividono, a questo punto , soltanto sul governo delle spese.
Tenuto conto dell'andamento del giudizio ed, in particolare, della circostanza che che la sentenza n.
12833/2024, che ha annullato gli avvisi presupposti , non era ancora definitiva al momento della decisione di prime cure, questa Corte ritiene di dover compensare le spese di giudizio del primo grado.
A diversa conclusione deve giungersi per le spese del secondo grado di giudizio atteso che
Il ricorso in appello è stato notificato il 16/07/2025, mentre lo sgravio è avvenuto solo il 01/10/202527. Questo ritardo ha reso l'attività processuale di secondo grado indispensabile per la tutela del diritto della contribuente, che altrimenti avrebbe potuto subire l'esecuzione forzata di un atto basato su un titolo inesistente.
Ne consegue che , in relazione al presente grado di giudizio, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale dispiegata dalle parti, si condanna parte appellata al pagamemto delle spese processuali che si liquidano in euro 700, oltre accessori di legge con distarzione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere, dichiara compensate le spese del primo grado di giudizio e condanna l'Agenzia Entrate D.P.1 di Napoli al pagamento delle spese che liquida in euro 700 a favore del difensore dichiaratosi antistatario.