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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/06/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 375/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott.ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 19 Giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 235/2024 del Tribunale di
Como ( giudice dr. Ortore ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. STANCANELLI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE EMANUELE VITO presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato in Milano Corso di Porta Vittoria n. 56
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. DEL GATTO ANTONIO dell'avv. MAIO ROBERTO C.F._3 ( ) elettivamente domiciliato in Milano via Savarè n.1 C.F._4
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 9.4.2025
PER L'APPELLATO
Come da memoria depositata in data 18 Maggio 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 235 / 2024 il Tribunale di Como ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti dell , Parte_1 Controparte_1 compensando le spese di giudizio tra le parti in ragione della particolarità della questione trattata.
Con ricorso depositato il 25.7.2023 la sig.ra deduceva di essere stata Pt_1 dipendente di dal 4.5.1995 come impiegata e che con accordo Controparte_2
sindacale ex art. 47 L. 428/1990 era stato previsto il passaggio dal 1.2.2021 alla di tutti i lavoratori in forza presso la la quale il CP_2 Controparte_2
23.10.2020 aveva concluso con la prima il contratto di affitto d'azienda. Con sentenza del 27.10.2021, il Tribunale di Monza aveva dichiarato il fallimento di
Controparte_2
Il 20.12.2021 il curatore del aveva comunicato alla Controparte_3
lo scioglimento del contratto di affitto di azienda ex art. 79 LF, con CP_2 conseguente retrocessione dei dipendenti all'azienda cedente fallita. Lo stesso giorno, il curatore del fallimento aveva comunicato il recesso dal rapporto di lavoro.
Il 22.3.2022 la sig.ra era stata ammessa al passivo del fallimento per Pt_1
€16.177,44 a titolo di TFR, oltre ad altri importi, tra i quali ulteriori € 21.665,01
“nella categoria privilegiati generali, ante I grado, per crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n.1 c.c. per iscrizione al
Fondo Arco”.
lamentava che, mentre la domanda relativa all'intervento del Fondo di Pt_1
garanzia per il fondo di previdenza complementare Arco era stata accolta dall' CP_4 quella per il pagamento di €16.805,81 a titolo di TFR era stata invece respinta, perché secondo l il TFR è dovuto dalla cessionaria non fallita obbligata in CP_1
solido con la cedente.
Sosteneva che, essendo stato risolto l'affitto d'azienda, con contestuale retrocessione dell'azienda e dei dipendenti al fallimento della Controparte_2
da cui era stata licenziata in data 20.12.2021, sussistevano le condizioni per l'intervento del Fondo di garanzia, previsto a favore dei lavoratori dipendenti che erano tali al momento della presentazione dell'istanza di ammissione al passivo, per cui chiedeva la condanna dell al pagamento di € 16.805,81 a titolo di TFR. CP_4
Si costituiva l che negava il fondamento della domanda, in quanto la risoluzione CP_4 del contratto di affitto di azienda era avvenuta dopo il fallimento della cedente e, in assenza di autorizzazione del Tribunale fallimentare all'esercizio provvisorio dell'attività di impresa, non vi era stata alcuna retrocessione dei lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. alla ormai dissolta impresa della fallita Controparte_2
Il Tribunale ha ritenuto fondati gli assunti dell CP_4
Il Tribunale ha rilevato che, secondo la giurisprudenza, l'art. 2112 c.c. trova applicazione anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purché quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione aziendale .
In caso contrario, la retrocessione dell'azienda assume il carattere di mero atto formale ed il rapporto deve ritenersi proseguito (o cessato, in caso di licenziamento) presso il presunto retrocedente” (Cass. 1861/2022).
Il Tribunale ha ritenuto che , in mancanza di autorizzazione del Tribunale fallimentare all'esercizio provvisorio dell'impresa, l'attività non poteva proseguire e, per tale ragione, il curatore sarebbe stato costretto all'immediato licenziamento dei dipendenti rientrati dalla tra i quali la;
che , attesa CP_2 Pt_1 l'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. , il rapporto di lavoro di è cessato CP_5 quando la lavoratrice era alle dipendenze di CP_2
Secondo il Tribunale ,inoltre , non rileverebbe in senso contrario l'ammissione del credito per il TFR al passivo fallimentare, che non può vincolare l' estraneo alla CP_4 procedura e che perciò deve poter contestare tale credito (Cass. 4897/2021).
Il Tribunale non ha ritenuto dirimente neanche il fatto che il Fondo di garanzia fosse invece intervenuto ex art. 5 d.lgs. 80/1992 per il mancato versamento da parte della società fallita delle quote del TFR maturando al fondo di previdenza scelto dalla ricorrente, trattandosi di un credito di natura diversa, per la costituzione di una prestazione previdenziale specifica, la pensione di vecchiaia.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , l'accoglimento Pt_1 della domanda
Ha resistito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_4
All'udienza del 19 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo
.
°°°°°°°°
L'appello proposto da è fondato per le considerazioni che seguono. Parte_1
I MOTIVO: ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 2112 C.C. IN CASO DI
RETROCESSIONE DELL'AZIENDA AL FALLIMENTO ED ERRATA PRESUNZIONE (IN
ASSENZA DI PROVA) DEL DATORE DI LAVORO
Con la prima censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha ritenuto che la retrocessione dell'azienda al fallimento non può comportare il ritorno dei lavoratori dalla cessionaria alla cedente. Del pari, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, senza alcun supporto documentale né istruttorio, che la mancata prosecuzione dell'attività aziendale dopo la retrocessione avesse quale conseguenza la cessazione del rapporto di lavoro con la cessionaria CP_2
Su tali erronei, o comunque non provati, presupposti, il Giudice avrebbe ritenuto legittima l'esclusione della ricorrente al Fondo di Garanzia.
Siffatta interpretazione non avrebbe considerato la natura autonoma e previdenziale dell'intervento del Fondo rispetto alla disciplina civilistica del trasferimento d'azienda . Inoltre, l'appellante rileva che l'intervento del Fondo di
Garanzia istituito presso l per la corresponsione del trattamento di fine CP_4 rapporto nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito non è subordinato alla previa escussione degli eventuali obbligati solidali che siano tenuti, anche solo pro quota, per il medesimo debito . L'obbligazione dell' che si sostituisce al datore CP_4 di lavoro fallito, avrebbe quindi natura previdenziale autonoma e l'esistenza di altri obbligati solidali del datore non varrebbe ad escludere l'intervento del Fondo.
Altresì, l'appellante sottolinea che le visure camerali dimostrerebbero inequivocabilmente l'identità sostanziale tra la fallita (cedente) Controparte_2
e (cessionaria), da intendersi come unico ed effettivo datore di lavoro. CP_2
Infatti, la era stata costituita il 26.6.2020, poco prima dell'affitto CP_2
d'azienda (23.10.2020), l'oggetto sociale è il medesimo (“fabbricazione di mobili per arredo”), la sede operativa delle due società coincide, tutti gli otto lavoratori sono transitati senza soluzione di continuità e, infine, sarebbero identici i vertici sociali
( è il vicepresidente del CDA della e nonché legale Persona_1 Pt_2
rappresentante (proprietario al 50%) della e oggi liquidatore della CP_2 stessa;
è legale rappresentate della (proprietario del 50%) CP_6 Pt_2 della . CP_2
Tali elementi dimostrerebbero il carattere elusivo dell'operazione, anche alla luce del fatto che la (cessionaria) è in liquidazione volontaria dal CP_2
26.1.2023.
Il rifiuto del Fondo sarebbe illegittimo in relazione all'art. 368, co. 4, lett. d) d.lgs.
14/2019, che ha introdotto il comma 5-bis all'art. 47 L. 428/1990. Quest'ultima disposizione prevede la disapplicazione della responsabilità solidale per i crediti di lavoro nell'ambito delle procedure liquidatorie e l'immediata esigibilità del TFR nei confronti del cedente dell'azienda. La norma dispone anche che il Fondo di Garanzia interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente.
II MOTIVO: ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL FONDO DI
GARANZIA ED OMESSA VALUTAZIONE DEL VALORE INTERPRETATIVO DEI
MESSAGGI INPS Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza poiché la stessa non avrebbe dato alcun rilievo alle fonti in materia. CP_4
A tal riguardo, la sig.ra rileva che il messaggio n. 2272/2019 avrebbe fornito Pt_1
criteri interpretativi uniformi (ribaditi nella circolare 70 del 26.7.2023) per gestire le diverse ipotesi di affitto d'azienda, distinguendo tra: affitto in corso di procedura concorsuale;
fallimento sopravvenuto durante l'esecuzione del contratto;
retrocessione dell'azienda.
Il contenuto dei messaggi sarebbe in sintonia con l'art. . 184 del Codice della Crisi
d'Impresa, il quale disciplina espressamente gli effetti della retrocessione dell'azienda al fallimento, prevedendo che il curatore possa recedere dal contratto di affitto entro 60 giorni.
Il Curatore avrebbe quindi legittimamente esercitato tale facoltà, determinando la retrocessione dell'azienda e la conseguente cessazione dei rapporti di lavoro.
Inoltre, l'appellante sottolinea che la circostanza che il fallimento non potesse proseguire l'attività non impedirebbe l'intervento del Fondo, essendo questo finalizzato a tutelare i lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.
L'intervento del Fondo è subordinato alla sussistenza dei presupposti tassativamente indicati dalla legge, che nel caso di specie sussisterebbero tutti: la dichiarazione di insolvenza del datore di lavoro;
l'ammissione alla procedura concorsuale;
l'esigibilità del TFR per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.
III MOTIVO: OMESSA VALUTAZIONE DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LE
SEDI CP_4
Con la terza censura, la sig.ra rileva il diverso trattamento riservato ai Pt_1
lavoratori da parte dell in casi simili alla vicenda de qua. Infatti, i colleghi CP_4
, e , che condividevano le stesse Parte_3 Parte_4 Parte_5 identiche vicende lavorative, avevano avuto accesso al Fondo di Garanzia.
Tale condotta da parte dell' avrebbe violato il principio di parità di trattamento CP_4 nell'accesso alle prestazioni previdenziali ex art. 30 d.lgs. 198/2006 e il principio del legittimo affidamento, ingenerato tanto dai messaggi quanto dall'accoglimento CP_4 delle istanze degli altri lavoratori da parte di altre sedi dell CP_4 Tali motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro oggettiva connessione , colgono , ad avviso del collegio, nel segno .
Preliminarmente la Corte rileva che nella fattispecie debbono trovare applicazione ratione temporis le disposizioni precedenti all'entrata in vigore ( 15 luglio 2022 ) del codice della crisi d'impresa ( cfr. in particolare gli artt. 389-390 d.ls 14/2019 ) .
In particolare , contrariamente agli assunti dell'appellante , non può pertanto applicarsi, ex art. 368 d.lgs. 14/2019 , il nuovo comma 5 bis dell'art. 47 l. n.
428/1990 che detta “ una disciplina innovativa come tale non applicabile retroattivamenrte “ ( Cass. 16740/2024 con richiamo a Cass. 27789/2022 ) .
Ciò premesso, nella fattispecie , è pacifico, in punto di fatto , alla luce della documentazione prodotta ed alle allegazioni delle parti che : ( Controparte_2 concedente ) e ( affittuaria ) hanno stipulato in data 23.10 2020 un CP_2 contratto di affitto di azienda;
con accordo sindacale ex art. 47 l.428/1990 è stato previsto il passaggio di tutti i lavoratori della concedente presso l'affittuaria a decorrere dal 1.2.2021 ; con sentenza in data 27.10.2021 il Tribunale di Monza ha dichiarato il fallimento della concedente;
con comunicazione Controparte_2
in data 20.12.2021 il curatore del ha comunicato a Controparte_3 il recesso dal contratto di affitto;
nella stessa data del 20.12.2021 il CP_2 curatore ha intimato il licenziamento dei lavatori, compresa . Parte_1
Risulta evidente che , alla luce della disciplina ratione temporis applicabile , il curatore ha correttamente applicato gli artt. 79 e 72 della l.fall. .
Il contratto di affitto costituiva un rapporto pendente alla data del fallimento della società concedente. .
Secondo l'art. 79 della l. fall. il fallimento non detemina lo scioglimento del contratto di affitto ma entrambe le parti possono recedere dal contratto stesso;
in tal senso il curatore del fallimento ha comunicato il recesso dal contratto in data
20.12.2020 . Il recesso dal contratto di affitto effettuato dal curatore ha comportato la retrocessione dell'azienda , compresi i rapporti di lavoro , nuovamente in capo alla società fallita .
In relazione a quei rapporti di lavoro , come è noto : il fallimento dell'imprenditore non integra una causa di risoluzione del contratto di lavoro ( art. 2119 comma 2 c.c.
) ; in seguito alla dichiarazione di fallimento il rapporto di lavoro rimane sospeso ai sensi dell'art. 72 l. ll. , senza che maturino in favore del lavoratore crediti retributivi e contributivi in attesa della dichiarazione del curatore che può scegliere di proseguire nel rapporto di lavoro medesimo ovvero di sciogliersi da esso ( cfr. ex plurimis Cass. Sez. Lav. 7308/2018).
In forza di tale disciplina , ritenendo all'evidenza pacifica la retrocessione, con lo scioglimento del contratto di affitto , anche dei rapporti di lavoro , il curatore in data 20.12.2021 ha intimato il licenziamento dei lavoratori , compresa l'attuale appellante . . Pt_1
si è poi insinuata ed è stata ammessa nello stato passivo del Pt_1 [...] per il pagamento del TFR per euro 16.177,44 . Controparte_7
Ha chiesto quindi l'intervento del Fondo di garanzia per il relativo pagamento dell'importo comprensivo di rivalutazione;
tale intervento è stato negato perché , secondo l' , il TFR è dovuto dalla cessionaria non fallita obbligata in solido con CP_4 la cedente..
Sul punto il Collegio non ignora che , secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità . “ l'art. 2 della legge n. 297 del 1982 (relativo al
TFR) e l'art. 2 del d.lgs n. 82/1990 (relativo alle ultime tre retribuzioni), si riferiscono alla ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta”. ( cfr. ex plurimis Cass. 19277 / 2018 , ,
19278 / 2018 ; 28136/2018 )
In estrema sintesi, in tali sentenze la Corte di Cassazione ha chiarito, da un lato, che l'ammissione allo stato passivo non è mai decisivo e non preclude all' la CP_4
possibilità di contestare la sussistenza dei presupposti per l'accesso al fondo di garanzia e, dall'altro, che, perché si determini l'intervento del Fondo di garanzia, è necessario che l'insolvenza e l'ammissione a procedura concorsuale riguardino il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta.
Tale è appunto il caso di che, secondo la documentazione in atti , alla Pt_1
data di cessazione del rapporto di lavoro, era tornata ad essere dipendente della società fallita e allo stesso modo tale era al momento della domanda di ammissione al passivo poi accolta.
Il Collegio osserva che , in materia proprio di retrocessine di azienda dall'affittuario al concedente fallito , la Corte di Cassazione ha affermato : “ l'intervento del fondo di garanzia istituito presso l per la corresponsione del TFR , nei casi di CP_4
insolvenza del datore di lavoro , configura un diritto alla prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore , diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 , comma 1 della l. n.
297/1982 . Pertanto , ai fini dell'agibilità della copertura assicurativa del fondo di garanzia nell'ambito della vicenda circolatoria dell'azienda , nel caso in cui la cessazione del rapporto sia avvenuta dopo la retrocessione dell'azienda dall'affittuario al concedente fallito , il datore di lavoro attuale insolvente ai sensi del citato art. 2 della l. n. 297 del 1982 , va individuato nel soggetto affittante retrocessionario poi fallito , dovendosi escludere – in ragione della autonomia fra il credito vantato nei confronti del datore di lavoro ed il diritto alla prestazione previdenziale - la configurabilità di una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2112
c.c. con il fondo “ . ( cfr. Cass. Sez. L. 1861 /2022)
Tali principi , affermati in una fattispecie in cui lo scioglimento del contratto di affitto era avvenuto prima del fallimento del concedente , debbono valere anche nel caso , come quello della presente fattispecie , in cui il contratto di affitto si è sciolto , ad opera del curatore , successivamente al fallimento della concedente .
Anche in tal caso infatti appaiono perfezionati , nella considerazione di principi di autonomia della prestazione previdenziale , i due presupposti di intervenrto del
Fondo di garanzia: la sostituzione del “ datore di lavoro attuale“ in caso di insolvenza “ ; il pagamento del trattamento di fine rapporto. ( art. 2 l.297/1982) .
Nello stesso senso la Corte di Cassazione ( Cass. 26021/2018 ) ha chiarito che “
l'intervento del fondo di garanzia istituito presso l' per la corresponsione del CP_4
TFR , nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito, non è subordinato alla previa escussione degli eventuali obbligati solidali che siano tenuti , anche solo pro quota , per il medesimo debito , prevedendo la l. n. 297 del 1982 l'accesso diretto alla prestazione previdenziale , salvo una breve dilazione temporale ( quindici giorni ) dal deposito dello stato passivo , ovvero della sentenza che decide l'opposizione ad esso, e nessun ulteriore requisito ( beneficio d'ordine , beneficio di escussione ) che suffraghi la natura sussidiaria della copertura del fondo ( nella specie è stato escluso che la domanda dell' di corresponsione del TFR fosse condizionata dal CP_4
previo esperimento da parte del lavoratore delle azioni esecutive nei confronti della società affittuaria d'azienda alla quale era stato trasferito durante il rapporto e che lo aveva retrocesso alla curatela , rimanendo coobligata “ pro quota “ai sensi dell'art. 2112 c.c. ) “.
Tenuto conto della ricordate vicende circolatoria dell'azienda inerenti la fattispecie in esame non appare pertinente il richiamo , da parte dell' , a CP_4
pronunce giurisprudenziali ( Cass. 19278/2018 ; Cda Milano sent. n. 657/2019 ) relative a ben differenti casi in cui non vi era stato il licenziamento dei lavoratori (
e conseguentemente non sussisteva l'esigibilità del TFR ) , i rapporti di lavoro erano di fatto sempre proseguiti con l'affittuaria , l'azienda della società fallita era stata infine trasferita alla stessa società già affittuaria a seguito di vendita autorizzata dal giudice delegato .
Il Collegio ritiene di non condividere l''assunto dell' recepito dalla sentenza CP_4 appellata , per il quale lo scioglimento del contratto di affitto da parte del curatore non determina l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. ed in particolare , in assenza di esercizio provvisorio o di continuazione dell'attività da parte del fallimento , la retrocessione dei rapporti di lavoro
Sul punto la già citata Cass. 1861 /2022 ha rilevato che “ se è vero che questa Corte ha affermato , in materia di trasferimento d'azienda , l'applicabilità della disciplina dell'art. 2112 c.c. anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda
e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente , purchè quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza , mediante
l'immutata organizzazione aziendale , ciò è avvenuto nell'ipotesi tutt'affatto peculiare ( Cass. 26 luglio 2011 n. 16255 ) in cui la mancata prosecuzione dell'attività presso il retrocessionario si accompagni alla sua continuazione presso il retrocedente , sicchè , in tali casi , la retrocessione dell'azienda assume il carattere di mero atto formale ed il rapporto di lavoro deve ritenersi proseguito (
o cessato , in caso di licenziamento ) presso il presunto retrocedente ; ovvero nel caso di richiesta di tutela diretta al mantenimento dell'occupazione per i lavoratori trasferiti ed al trattamento già percepito dagli stessi con onere della prova a carico di chi invochi gli effetti dell'avvenuto trasferimento , quale presupposto che anche in tali situazioni sia presente un fenomeno traslativo dell'azienda o di parte di essa (
Cass. 23765/2018 ) . Diverso è invece il caso …in cui la cessazione del rapporto sia avvenuto dopo la retrocessione al datore di lavoro concedente poi fallito …. “.
La Corte dui Cassazione ha quindi rilevato che l'affermazione del principio invocato dall e recepito dal Tribunale è correlata ad ipotesi del tutto peculiari ben CP_4 diverse da quella ora in esame in cui, si ribadisce, gli organi della procedura fallimentare hanno correttamente e puntualmente applicato la già citata disciplina della legge fallimentare , sciogliendo , con atto non certo solo formale , il contratto di affitto pendente e provvedendo, escludendo ogni prosecuzione dell'attività comportante la maturazione di oneri prededucibili , al licenziamento dei lavoratori tornati in carico all'impresa fallita.
Si tratta di decisioni assunte , in forza di espresse disposizioni della legge fallimentare , dagli organi della procedura e che escludono , in quanto tali , un intento frodatorio cui allude anche l nella memoria in appello ( v. pag. 22 CP_4 della memoria ).
Si deve aggiungere che l'art. 79 l. fall. applicato dagli organi della procedura fallimentare della società concedente in relazione al contratto di affitto pendente , non prevede , a seguito della retrocessione dell'azienda conseguente al recesso , una disposizione analoga a quella contenuta nell'ultimo comma dell'art. 104 bis l. fall. . che contempla , in ipotesi di affitto endofallimentare , una esenzione di responsabilità ex art. 2112 e 2560 cod. civ. ; che , inoltre , anche nell'affitto endofallimentare l'esenzione riguarda comunque “ i debiti maturati fino alla retrocessione “ e non certo la continuazione dei rapporti di lavoro con il retrocessionario .
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , in riforma della sentenza appellata , l' va condannato al CP_4 pagamento in favore di di euro 16805,81, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate , in favore di , ex d.m. 55 / 2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, Pt_1 tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , nella misura specificata in dispositivo. ( euro 2000,00 per il primo grado;
euro 2000,00 per il grado di appello ).
PQM
In riforma della sentenza n. 235/2024 del Tribunale di Como , condanna l' al CP_4 pagamento in favore di di euro 16805,81, oltre interessi legali e Parte_6
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che , in CP_4 favore di parte appellata, liquida in complessivi euro 4000,00 , oltre spese generali ed oneri di legge.
Milano, 19 Giugno 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott.ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 19 Giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 235/2024 del Tribunale di
Como ( giudice dr. Ortore ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. STANCANELLI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE EMANUELE VITO presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato in Milano Corso di Porta Vittoria n. 56
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. DEL GATTO ANTONIO dell'avv. MAIO ROBERTO C.F._3 ( ) elettivamente domiciliato in Milano via Savarè n.1 C.F._4
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 9.4.2025
PER L'APPELLATO
Come da memoria depositata in data 18 Maggio 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 235 / 2024 il Tribunale di Como ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti dell , Parte_1 Controparte_1 compensando le spese di giudizio tra le parti in ragione della particolarità della questione trattata.
Con ricorso depositato il 25.7.2023 la sig.ra deduceva di essere stata Pt_1 dipendente di dal 4.5.1995 come impiegata e che con accordo Controparte_2
sindacale ex art. 47 L. 428/1990 era stato previsto il passaggio dal 1.2.2021 alla di tutti i lavoratori in forza presso la la quale il CP_2 Controparte_2
23.10.2020 aveva concluso con la prima il contratto di affitto d'azienda. Con sentenza del 27.10.2021, il Tribunale di Monza aveva dichiarato il fallimento di
Controparte_2
Il 20.12.2021 il curatore del aveva comunicato alla Controparte_3
lo scioglimento del contratto di affitto di azienda ex art. 79 LF, con CP_2 conseguente retrocessione dei dipendenti all'azienda cedente fallita. Lo stesso giorno, il curatore del fallimento aveva comunicato il recesso dal rapporto di lavoro.
Il 22.3.2022 la sig.ra era stata ammessa al passivo del fallimento per Pt_1
€16.177,44 a titolo di TFR, oltre ad altri importi, tra i quali ulteriori € 21.665,01
“nella categoria privilegiati generali, ante I grado, per crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n.1 c.c. per iscrizione al
Fondo Arco”.
lamentava che, mentre la domanda relativa all'intervento del Fondo di Pt_1
garanzia per il fondo di previdenza complementare Arco era stata accolta dall' CP_4 quella per il pagamento di €16.805,81 a titolo di TFR era stata invece respinta, perché secondo l il TFR è dovuto dalla cessionaria non fallita obbligata in CP_1
solido con la cedente.
Sosteneva che, essendo stato risolto l'affitto d'azienda, con contestuale retrocessione dell'azienda e dei dipendenti al fallimento della Controparte_2
da cui era stata licenziata in data 20.12.2021, sussistevano le condizioni per l'intervento del Fondo di garanzia, previsto a favore dei lavoratori dipendenti che erano tali al momento della presentazione dell'istanza di ammissione al passivo, per cui chiedeva la condanna dell al pagamento di € 16.805,81 a titolo di TFR. CP_4
Si costituiva l che negava il fondamento della domanda, in quanto la risoluzione CP_4 del contratto di affitto di azienda era avvenuta dopo il fallimento della cedente e, in assenza di autorizzazione del Tribunale fallimentare all'esercizio provvisorio dell'attività di impresa, non vi era stata alcuna retrocessione dei lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. alla ormai dissolta impresa della fallita Controparte_2
Il Tribunale ha ritenuto fondati gli assunti dell CP_4
Il Tribunale ha rilevato che, secondo la giurisprudenza, l'art. 2112 c.c. trova applicazione anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purché quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione aziendale .
In caso contrario, la retrocessione dell'azienda assume il carattere di mero atto formale ed il rapporto deve ritenersi proseguito (o cessato, in caso di licenziamento) presso il presunto retrocedente” (Cass. 1861/2022).
Il Tribunale ha ritenuto che , in mancanza di autorizzazione del Tribunale fallimentare all'esercizio provvisorio dell'impresa, l'attività non poteva proseguire e, per tale ragione, il curatore sarebbe stato costretto all'immediato licenziamento dei dipendenti rientrati dalla tra i quali la;
che , attesa CP_2 Pt_1 l'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. , il rapporto di lavoro di è cessato CP_5 quando la lavoratrice era alle dipendenze di CP_2
Secondo il Tribunale ,inoltre , non rileverebbe in senso contrario l'ammissione del credito per il TFR al passivo fallimentare, che non può vincolare l' estraneo alla CP_4 procedura e che perciò deve poter contestare tale credito (Cass. 4897/2021).
Il Tribunale non ha ritenuto dirimente neanche il fatto che il Fondo di garanzia fosse invece intervenuto ex art. 5 d.lgs. 80/1992 per il mancato versamento da parte della società fallita delle quote del TFR maturando al fondo di previdenza scelto dalla ricorrente, trattandosi di un credito di natura diversa, per la costituzione di una prestazione previdenziale specifica, la pensione di vecchiaia.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , l'accoglimento Pt_1 della domanda
Ha resistito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_4
All'udienza del 19 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo
.
°°°°°°°°
L'appello proposto da è fondato per le considerazioni che seguono. Parte_1
I MOTIVO: ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 2112 C.C. IN CASO DI
RETROCESSIONE DELL'AZIENDA AL FALLIMENTO ED ERRATA PRESUNZIONE (IN
ASSENZA DI PROVA) DEL DATORE DI LAVORO
Con la prima censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha ritenuto che la retrocessione dell'azienda al fallimento non può comportare il ritorno dei lavoratori dalla cessionaria alla cedente. Del pari, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, senza alcun supporto documentale né istruttorio, che la mancata prosecuzione dell'attività aziendale dopo la retrocessione avesse quale conseguenza la cessazione del rapporto di lavoro con la cessionaria CP_2
Su tali erronei, o comunque non provati, presupposti, il Giudice avrebbe ritenuto legittima l'esclusione della ricorrente al Fondo di Garanzia.
Siffatta interpretazione non avrebbe considerato la natura autonoma e previdenziale dell'intervento del Fondo rispetto alla disciplina civilistica del trasferimento d'azienda . Inoltre, l'appellante rileva che l'intervento del Fondo di
Garanzia istituito presso l per la corresponsione del trattamento di fine CP_4 rapporto nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito non è subordinato alla previa escussione degli eventuali obbligati solidali che siano tenuti, anche solo pro quota, per il medesimo debito . L'obbligazione dell' che si sostituisce al datore CP_4 di lavoro fallito, avrebbe quindi natura previdenziale autonoma e l'esistenza di altri obbligati solidali del datore non varrebbe ad escludere l'intervento del Fondo.
Altresì, l'appellante sottolinea che le visure camerali dimostrerebbero inequivocabilmente l'identità sostanziale tra la fallita (cedente) Controparte_2
e (cessionaria), da intendersi come unico ed effettivo datore di lavoro. CP_2
Infatti, la era stata costituita il 26.6.2020, poco prima dell'affitto CP_2
d'azienda (23.10.2020), l'oggetto sociale è il medesimo (“fabbricazione di mobili per arredo”), la sede operativa delle due società coincide, tutti gli otto lavoratori sono transitati senza soluzione di continuità e, infine, sarebbero identici i vertici sociali
( è il vicepresidente del CDA della e nonché legale Persona_1 Pt_2
rappresentante (proprietario al 50%) della e oggi liquidatore della CP_2 stessa;
è legale rappresentate della (proprietario del 50%) CP_6 Pt_2 della . CP_2
Tali elementi dimostrerebbero il carattere elusivo dell'operazione, anche alla luce del fatto che la (cessionaria) è in liquidazione volontaria dal CP_2
26.1.2023.
Il rifiuto del Fondo sarebbe illegittimo in relazione all'art. 368, co. 4, lett. d) d.lgs.
14/2019, che ha introdotto il comma 5-bis all'art. 47 L. 428/1990. Quest'ultima disposizione prevede la disapplicazione della responsabilità solidale per i crediti di lavoro nell'ambito delle procedure liquidatorie e l'immediata esigibilità del TFR nei confronti del cedente dell'azienda. La norma dispone anche che il Fondo di Garanzia interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente.
II MOTIVO: ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL FONDO DI
GARANZIA ED OMESSA VALUTAZIONE DEL VALORE INTERPRETATIVO DEI
MESSAGGI INPS Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza poiché la stessa non avrebbe dato alcun rilievo alle fonti in materia. CP_4
A tal riguardo, la sig.ra rileva che il messaggio n. 2272/2019 avrebbe fornito Pt_1
criteri interpretativi uniformi (ribaditi nella circolare 70 del 26.7.2023) per gestire le diverse ipotesi di affitto d'azienda, distinguendo tra: affitto in corso di procedura concorsuale;
fallimento sopravvenuto durante l'esecuzione del contratto;
retrocessione dell'azienda.
Il contenuto dei messaggi sarebbe in sintonia con l'art. . 184 del Codice della Crisi
d'Impresa, il quale disciplina espressamente gli effetti della retrocessione dell'azienda al fallimento, prevedendo che il curatore possa recedere dal contratto di affitto entro 60 giorni.
Il Curatore avrebbe quindi legittimamente esercitato tale facoltà, determinando la retrocessione dell'azienda e la conseguente cessazione dei rapporti di lavoro.
Inoltre, l'appellante sottolinea che la circostanza che il fallimento non potesse proseguire l'attività non impedirebbe l'intervento del Fondo, essendo questo finalizzato a tutelare i lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.
L'intervento del Fondo è subordinato alla sussistenza dei presupposti tassativamente indicati dalla legge, che nel caso di specie sussisterebbero tutti: la dichiarazione di insolvenza del datore di lavoro;
l'ammissione alla procedura concorsuale;
l'esigibilità del TFR per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.
III MOTIVO: OMESSA VALUTAZIONE DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LE
SEDI CP_4
Con la terza censura, la sig.ra rileva il diverso trattamento riservato ai Pt_1
lavoratori da parte dell in casi simili alla vicenda de qua. Infatti, i colleghi CP_4
, e , che condividevano le stesse Parte_3 Parte_4 Parte_5 identiche vicende lavorative, avevano avuto accesso al Fondo di Garanzia.
Tale condotta da parte dell' avrebbe violato il principio di parità di trattamento CP_4 nell'accesso alle prestazioni previdenziali ex art. 30 d.lgs. 198/2006 e il principio del legittimo affidamento, ingenerato tanto dai messaggi quanto dall'accoglimento CP_4 delle istanze degli altri lavoratori da parte di altre sedi dell CP_4 Tali motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro oggettiva connessione , colgono , ad avviso del collegio, nel segno .
Preliminarmente la Corte rileva che nella fattispecie debbono trovare applicazione ratione temporis le disposizioni precedenti all'entrata in vigore ( 15 luglio 2022 ) del codice della crisi d'impresa ( cfr. in particolare gli artt. 389-390 d.ls 14/2019 ) .
In particolare , contrariamente agli assunti dell'appellante , non può pertanto applicarsi, ex art. 368 d.lgs. 14/2019 , il nuovo comma 5 bis dell'art. 47 l. n.
428/1990 che detta “ una disciplina innovativa come tale non applicabile retroattivamenrte “ ( Cass. 16740/2024 con richiamo a Cass. 27789/2022 ) .
Ciò premesso, nella fattispecie , è pacifico, in punto di fatto , alla luce della documentazione prodotta ed alle allegazioni delle parti che : ( Controparte_2 concedente ) e ( affittuaria ) hanno stipulato in data 23.10 2020 un CP_2 contratto di affitto di azienda;
con accordo sindacale ex art. 47 l.428/1990 è stato previsto il passaggio di tutti i lavoratori della concedente presso l'affittuaria a decorrere dal 1.2.2021 ; con sentenza in data 27.10.2021 il Tribunale di Monza ha dichiarato il fallimento della concedente;
con comunicazione Controparte_2
in data 20.12.2021 il curatore del ha comunicato a Controparte_3 il recesso dal contratto di affitto;
nella stessa data del 20.12.2021 il CP_2 curatore ha intimato il licenziamento dei lavatori, compresa . Parte_1
Risulta evidente che , alla luce della disciplina ratione temporis applicabile , il curatore ha correttamente applicato gli artt. 79 e 72 della l.fall. .
Il contratto di affitto costituiva un rapporto pendente alla data del fallimento della società concedente. .
Secondo l'art. 79 della l. fall. il fallimento non detemina lo scioglimento del contratto di affitto ma entrambe le parti possono recedere dal contratto stesso;
in tal senso il curatore del fallimento ha comunicato il recesso dal contratto in data
20.12.2020 . Il recesso dal contratto di affitto effettuato dal curatore ha comportato la retrocessione dell'azienda , compresi i rapporti di lavoro , nuovamente in capo alla società fallita .
In relazione a quei rapporti di lavoro , come è noto : il fallimento dell'imprenditore non integra una causa di risoluzione del contratto di lavoro ( art. 2119 comma 2 c.c.
) ; in seguito alla dichiarazione di fallimento il rapporto di lavoro rimane sospeso ai sensi dell'art. 72 l. ll. , senza che maturino in favore del lavoratore crediti retributivi e contributivi in attesa della dichiarazione del curatore che può scegliere di proseguire nel rapporto di lavoro medesimo ovvero di sciogliersi da esso ( cfr. ex plurimis Cass. Sez. Lav. 7308/2018).
In forza di tale disciplina , ritenendo all'evidenza pacifica la retrocessione, con lo scioglimento del contratto di affitto , anche dei rapporti di lavoro , il curatore in data 20.12.2021 ha intimato il licenziamento dei lavoratori , compresa l'attuale appellante . . Pt_1
si è poi insinuata ed è stata ammessa nello stato passivo del Pt_1 [...] per il pagamento del TFR per euro 16.177,44 . Controparte_7
Ha chiesto quindi l'intervento del Fondo di garanzia per il relativo pagamento dell'importo comprensivo di rivalutazione;
tale intervento è stato negato perché , secondo l' , il TFR è dovuto dalla cessionaria non fallita obbligata in solido con CP_4 la cedente..
Sul punto il Collegio non ignora che , secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità . “ l'art. 2 della legge n. 297 del 1982 (relativo al
TFR) e l'art. 2 del d.lgs n. 82/1990 (relativo alle ultime tre retribuzioni), si riferiscono alla ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta”. ( cfr. ex plurimis Cass. 19277 / 2018 , ,
19278 / 2018 ; 28136/2018 )
In estrema sintesi, in tali sentenze la Corte di Cassazione ha chiarito, da un lato, che l'ammissione allo stato passivo non è mai decisivo e non preclude all' la CP_4
possibilità di contestare la sussistenza dei presupposti per l'accesso al fondo di garanzia e, dall'altro, che, perché si determini l'intervento del Fondo di garanzia, è necessario che l'insolvenza e l'ammissione a procedura concorsuale riguardino il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta.
Tale è appunto il caso di che, secondo la documentazione in atti , alla Pt_1
data di cessazione del rapporto di lavoro, era tornata ad essere dipendente della società fallita e allo stesso modo tale era al momento della domanda di ammissione al passivo poi accolta.
Il Collegio osserva che , in materia proprio di retrocessine di azienda dall'affittuario al concedente fallito , la Corte di Cassazione ha affermato : “ l'intervento del fondo di garanzia istituito presso l per la corresponsione del TFR , nei casi di CP_4
insolvenza del datore di lavoro , configura un diritto alla prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore , diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 , comma 1 della l. n.
297/1982 . Pertanto , ai fini dell'agibilità della copertura assicurativa del fondo di garanzia nell'ambito della vicenda circolatoria dell'azienda , nel caso in cui la cessazione del rapporto sia avvenuta dopo la retrocessione dell'azienda dall'affittuario al concedente fallito , il datore di lavoro attuale insolvente ai sensi del citato art. 2 della l. n. 297 del 1982 , va individuato nel soggetto affittante retrocessionario poi fallito , dovendosi escludere – in ragione della autonomia fra il credito vantato nei confronti del datore di lavoro ed il diritto alla prestazione previdenziale - la configurabilità di una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2112
c.c. con il fondo “ . ( cfr. Cass. Sez. L. 1861 /2022)
Tali principi , affermati in una fattispecie in cui lo scioglimento del contratto di affitto era avvenuto prima del fallimento del concedente , debbono valere anche nel caso , come quello della presente fattispecie , in cui il contratto di affitto si è sciolto , ad opera del curatore , successivamente al fallimento della concedente .
Anche in tal caso infatti appaiono perfezionati , nella considerazione di principi di autonomia della prestazione previdenziale , i due presupposti di intervenrto del
Fondo di garanzia: la sostituzione del “ datore di lavoro attuale“ in caso di insolvenza “ ; il pagamento del trattamento di fine rapporto. ( art. 2 l.297/1982) .
Nello stesso senso la Corte di Cassazione ( Cass. 26021/2018 ) ha chiarito che “
l'intervento del fondo di garanzia istituito presso l' per la corresponsione del CP_4
TFR , nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito, non è subordinato alla previa escussione degli eventuali obbligati solidali che siano tenuti , anche solo pro quota , per il medesimo debito , prevedendo la l. n. 297 del 1982 l'accesso diretto alla prestazione previdenziale , salvo una breve dilazione temporale ( quindici giorni ) dal deposito dello stato passivo , ovvero della sentenza che decide l'opposizione ad esso, e nessun ulteriore requisito ( beneficio d'ordine , beneficio di escussione ) che suffraghi la natura sussidiaria della copertura del fondo ( nella specie è stato escluso che la domanda dell' di corresponsione del TFR fosse condizionata dal CP_4
previo esperimento da parte del lavoratore delle azioni esecutive nei confronti della società affittuaria d'azienda alla quale era stato trasferito durante il rapporto e che lo aveva retrocesso alla curatela , rimanendo coobligata “ pro quota “ai sensi dell'art. 2112 c.c. ) “.
Tenuto conto della ricordate vicende circolatoria dell'azienda inerenti la fattispecie in esame non appare pertinente il richiamo , da parte dell' , a CP_4
pronunce giurisprudenziali ( Cass. 19278/2018 ; Cda Milano sent. n. 657/2019 ) relative a ben differenti casi in cui non vi era stato il licenziamento dei lavoratori (
e conseguentemente non sussisteva l'esigibilità del TFR ) , i rapporti di lavoro erano di fatto sempre proseguiti con l'affittuaria , l'azienda della società fallita era stata infine trasferita alla stessa società già affittuaria a seguito di vendita autorizzata dal giudice delegato .
Il Collegio ritiene di non condividere l''assunto dell' recepito dalla sentenza CP_4 appellata , per il quale lo scioglimento del contratto di affitto da parte del curatore non determina l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. ed in particolare , in assenza di esercizio provvisorio o di continuazione dell'attività da parte del fallimento , la retrocessione dei rapporti di lavoro
Sul punto la già citata Cass. 1861 /2022 ha rilevato che “ se è vero che questa Corte ha affermato , in materia di trasferimento d'azienda , l'applicabilità della disciplina dell'art. 2112 c.c. anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda
e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente , purchè quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza , mediante
l'immutata organizzazione aziendale , ciò è avvenuto nell'ipotesi tutt'affatto peculiare ( Cass. 26 luglio 2011 n. 16255 ) in cui la mancata prosecuzione dell'attività presso il retrocessionario si accompagni alla sua continuazione presso il retrocedente , sicchè , in tali casi , la retrocessione dell'azienda assume il carattere di mero atto formale ed il rapporto di lavoro deve ritenersi proseguito (
o cessato , in caso di licenziamento ) presso il presunto retrocedente ; ovvero nel caso di richiesta di tutela diretta al mantenimento dell'occupazione per i lavoratori trasferiti ed al trattamento già percepito dagli stessi con onere della prova a carico di chi invochi gli effetti dell'avvenuto trasferimento , quale presupposto che anche in tali situazioni sia presente un fenomeno traslativo dell'azienda o di parte di essa (
Cass. 23765/2018 ) . Diverso è invece il caso …in cui la cessazione del rapporto sia avvenuto dopo la retrocessione al datore di lavoro concedente poi fallito …. “.
La Corte dui Cassazione ha quindi rilevato che l'affermazione del principio invocato dall e recepito dal Tribunale è correlata ad ipotesi del tutto peculiari ben CP_4 diverse da quella ora in esame in cui, si ribadisce, gli organi della procedura fallimentare hanno correttamente e puntualmente applicato la già citata disciplina della legge fallimentare , sciogliendo , con atto non certo solo formale , il contratto di affitto pendente e provvedendo, escludendo ogni prosecuzione dell'attività comportante la maturazione di oneri prededucibili , al licenziamento dei lavoratori tornati in carico all'impresa fallita.
Si tratta di decisioni assunte , in forza di espresse disposizioni della legge fallimentare , dagli organi della procedura e che escludono , in quanto tali , un intento frodatorio cui allude anche l nella memoria in appello ( v. pag. 22 CP_4 della memoria ).
Si deve aggiungere che l'art. 79 l. fall. applicato dagli organi della procedura fallimentare della società concedente in relazione al contratto di affitto pendente , non prevede , a seguito della retrocessione dell'azienda conseguente al recesso , una disposizione analoga a quella contenuta nell'ultimo comma dell'art. 104 bis l. fall. . che contempla , in ipotesi di affitto endofallimentare , una esenzione di responsabilità ex art. 2112 e 2560 cod. civ. ; che , inoltre , anche nell'affitto endofallimentare l'esenzione riguarda comunque “ i debiti maturati fino alla retrocessione “ e non certo la continuazione dei rapporti di lavoro con il retrocessionario .
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , in riforma della sentenza appellata , l' va condannato al CP_4 pagamento in favore di di euro 16805,81, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate , in favore di , ex d.m. 55 / 2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, Pt_1 tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , nella misura specificata in dispositivo. ( euro 2000,00 per il primo grado;
euro 2000,00 per il grado di appello ).
PQM
In riforma della sentenza n. 235/2024 del Tribunale di Como , condanna l' al CP_4 pagamento in favore di di euro 16805,81, oltre interessi legali e Parte_6
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che , in CP_4 favore di parte appellata, liquida in complessivi euro 4000,00 , oltre spese generali ed oneri di legge.
Milano, 19 Giugno 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau