Art. 4.
Il decreto del Ministro per l'industria ed il commercio previsto dal primo comma dell'art. 3 e' emanato sentito il parere della Commissione per la tutela della liberta' di concorrenza, integrata, per questi soli fini, da tre membri designati rispettivamente dal Ministro per le finanze, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il bilancio.
Fino a quando non sara' costituita la Commissione di cui al comma precedente, il decreto e' emanato, previo parere di un comitato nominato dal Ministro per la industria, ed il commercio e composto di un consigliere di Stato, con funzioni di presidente, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e del commercio, del tesoro, delle finanze, del bilancio, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali e di tre esperti in materie economiche scelti tra docenti universitari.
Il decreto del Ministro per l'industria ed il commercio previsto dal primo comma dell'art. 3 e' emanato sentito il parere della Commissione per la tutela della liberta' di concorrenza, integrata, per questi soli fini, da tre membri designati rispettivamente dal Ministro per le finanze, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il bilancio.
Fino a quando non sara' costituita la Commissione di cui al comma precedente, il decreto e' emanato, previo parere di un comitato nominato dal Ministro per la industria, ed il commercio e composto di un consigliere di Stato, con funzioni di presidente, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e del commercio, del tesoro, delle finanze, del bilancio, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali e di tre esperti in materie economiche scelti tra docenti universitari.