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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2389/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2389/2022 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SANT'ANTONIO Parte_1 C.F._1
DA PADOVA, 4 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. CARENA RAFFAELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuto decesso del sig. . Pt_1
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in il Parte_1 CP_1 Per_1
11/12/2014.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 08/02/2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge.
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_1
pagina 1 di 2 Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta non compariva e non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione ed il Presidente, con ordinanza dell'1.06.2022, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, senza l'assunzione di provvedimenti provvisori.
Avanti al G.I. nominato, la parte ricorrente di costituiva ed integrava le proprie difese.
All'udienza del 7.02.2023 innanzi al G.I., il procuratore di parte ricorrente chiedeva l'assegnazione dei termini 183 co. 6 c.p.c.
Dopo aver svolto attività istruttoria con l'escussione di testi e l'interpello della parte resistente, perveniva comunicazione da parte del difensore dell'intervenuto decesso del ricorrente , ed il Parte_1
Giudice assegnava alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni.
Entro il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. la parte ricorrente provvedeva al deposito delle note scritte d'udienza e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
È cessata la materia del contendere essendo stato depositato, dal difensore della parte ricorrente, certificato di morte di . Parte_1
Nel procedimento di separazione e in quello di divorzio non si produce l'effetto interruttivo del processo previsto dalla disciplina contenuta negli artt. 299 e seg. c.p.c. in quanto la causa non potrebbe essere utilmente riassunta dagli eredi.
Infatti, è orientamento consolidato della Suprema Corte che “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, determinando, ai sensi dell'art. 149 cod. civ., lo scioglimento del matrimonio, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici” (cfr. Cass. n. 2944/1997, n. 9689/2006 e n. 18130/2013).
La conseguenza della morte della parte sul presente procedimento è, quindi, la cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente,
DICHARA cessata la materia del contendere.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2389/2022 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SANT'ANTONIO Parte_1 C.F._1
DA PADOVA, 4 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. CARENA RAFFAELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuto decesso del sig. . Pt_1
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in il Parte_1 CP_1 Per_1
11/12/2014.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 08/02/2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge.
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_1
pagina 1 di 2 Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta non compariva e non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione ed il Presidente, con ordinanza dell'1.06.2022, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, senza l'assunzione di provvedimenti provvisori.
Avanti al G.I. nominato, la parte ricorrente di costituiva ed integrava le proprie difese.
All'udienza del 7.02.2023 innanzi al G.I., il procuratore di parte ricorrente chiedeva l'assegnazione dei termini 183 co. 6 c.p.c.
Dopo aver svolto attività istruttoria con l'escussione di testi e l'interpello della parte resistente, perveniva comunicazione da parte del difensore dell'intervenuto decesso del ricorrente , ed il Parte_1
Giudice assegnava alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni.
Entro il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. la parte ricorrente provvedeva al deposito delle note scritte d'udienza e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
È cessata la materia del contendere essendo stato depositato, dal difensore della parte ricorrente, certificato di morte di . Parte_1
Nel procedimento di separazione e in quello di divorzio non si produce l'effetto interruttivo del processo previsto dalla disciplina contenuta negli artt. 299 e seg. c.p.c. in quanto la causa non potrebbe essere utilmente riassunta dagli eredi.
Infatti, è orientamento consolidato della Suprema Corte che “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, determinando, ai sensi dell'art. 149 cod. civ., lo scioglimento del matrimonio, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici” (cfr. Cass. n. 2944/1997, n. 9689/2006 e n. 18130/2013).
La conseguenza della morte della parte sul presente procedimento è, quindi, la cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente,
DICHARA cessata la materia del contendere.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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