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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/11/2025, n. 4260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4260 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2114/24
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Gilberto Napolitano
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
Fatto e diritto
Con atto di ricorso in riassunzione depositato in data 18.02.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120230014844128000 emesso dall' e notificato in CP_1 data 10.01.2024, con cui era stato intimato il pagamento della somma di € 4.559,10 relativa a contributi previdenziali non corrisposti e sanzioni civili a titolo di gestione commercianti per il periodo
2021-22, eccependo l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo e la mancata comunicazione del provvedimento di iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti.
Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'avviso di addebito n.
37120230014844128000 nonché del presupposto provvedimento di iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi in giudizio, ha resistito alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, con riguardo alla censura concernente l'omessa comunicazione del provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti, occorre evidenziare che non vi è alcuna norma che dispone la previa notifica dell'avviso di iscrizione a pena di nullità del seguente avviso di addebito.
Nel merito l'opposizione è infondata.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, come del resto l'opposizione a cartella esattoriale, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere per cui l' , convenuto in opposizione, è tenuto a dare piena prova della CP_1 esistenza dei presupposti del credito azionato.
Secondo infatti consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, CP_1 incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. sent. Cass. n. 12108/10).
Non può quindi invocarsi, per sottrarre l'ente previdenziale al generale principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., la presunzione di legittimità degli atti amministrativi di accertamento dell'obbligo contributivo, in quanto tale presunzione non opera di fronte al giudice e non modifica le regole della distribuzione dell'onere della prova.
Nel caso di specie, parte resistente ha rilevato di aver proceduto all'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione commercianti in quanto socio unico della All Stars Consulting srl unipersonale, nonché amministratore unico, sostenendo che, stante la qualifica ricoperta, si presume l'esercizio individuale e prevalente di attività lavorativa di natura commerciale.
In proposito, tuttavia, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha ritenuto “non ... condivisibile l'affermazione per la quale la sola qualità di socio accomandatario sarebbe stata sufficiente per ritenere integrata la prova dell'abitualità e prevalenza dello svolgimento dell'attività commerciale utile ai fini dell'iscrizione alla gestione di cui trattasi. Questa Corte ha, infatti, affermato (Cass. Sez. Lav. n.
3835 del 26.2.2016) che "nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della I. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della I. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della I.
n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore." In- effetti, con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, richiamato nel ricorso, il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività. Anche l'art. 2 della legge n. 1397/1960, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45, tuttora vigente, del seguente tenore: "Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività". Quindi, affinché sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della e detta equiparazione risulta CP_2 senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'art. 2318 c.c., "i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo". Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. In-definitiva, non si può sostenere che il requisito di cui alla lettera c) debba necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poiché, rispetto alle previsioni della legge n.
1397/1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società. In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che
"detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa." (cfr. sent. Cass. n. 5210/17).
Inoltre, la Suprema Corte, con una successiva pronuncia (v. ord. n.
19273/18), ha chiarito che “ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n.
662, art. 1, comma 203, l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso, Cass., n. 5444 del
2013, cit.); che non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza;
che in relazione al concetto di prevalenza, è tuttavia opportuno chiarire che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l'iscrizione alla gestione ed il cui onere della prova è a carico dell' , tenuto a provare i fatti CP_1 costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002;
Cass., n. 23600 del 2009), devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali) dell'impresa”.
L'obbligo contributivo dell'opponente dovrebbe dunque essere ancorato alla verifica in fatto dello svolgimento da parte di quest'ultimo di compiti che esulano da quelli propri dell'amministratore, essendo inerenti ad attività di tipo esecutivo ed operativo, che impegnano, ad esempio, il predetto per la durata dell'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti, così desumendosi, anche in via presuntiva, la sussistenza degli indicati requisiti di abitualità e prevalenza.
Tenuto conto dei principi suesposti, occorre rilevare che la ricorrente, come risulta dai documenti depositati, è socio unico della All Stars Consulting unipersonale srl nonché amministratore unico, società che esercita attività commerciale avendo ad oggetto, tra l'altro, il procacciamento di ordini di prodotti e servizi di pubblica utilità quali energia, gas metano.
La società, nel periodo in contestazione, si è avvalsa dell'apporto della sola dipendente inquadrata tra l'altro quale Parte_2 apprendista-part time.
Inoltre, negli anni in esame, la società ha prodotto regolarmente redditi denunciati nei modelli UNICO relativi agli anni di imposta
2020 e 2021.
Dall'esame del certificato c2 storico e dell'estratto contributivo in atti, è emerso che la sig.ra in tale periodo, non ha svolto Pt_1 altre attività lavorative incompatibili con quella inerente all'oggetto sociale della All Stars Consulting unipersonale.
Tenuto dunque conto degli elementi probatori acquisiti agli atti (in particolare la presenza di una sola dipendente), può ritenersi raggiunta la prova indiziaria dello svolgimento da parte della ricorrente di attività abituale e prevalente in favore della predetta società per il periodo in questione.
La circostanza dedotta e dimostrata dalla ricorrente, secondo cui ella si sarebbe avvalsa di contratti di consulenza per lo svolgimento dell'attività della società, non deve ritenersi incompatibile con lo svolgimento abituale e prevalente di attività lavorativa.
Per i motivi sin qui esposti, il ricorso non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00, oltre accessori se dovuti.
Aversa 4.11.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2114/24
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Gilberto Napolitano
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
Fatto e diritto
Con atto di ricorso in riassunzione depositato in data 18.02.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120230014844128000 emesso dall' e notificato in CP_1 data 10.01.2024, con cui era stato intimato il pagamento della somma di € 4.559,10 relativa a contributi previdenziali non corrisposti e sanzioni civili a titolo di gestione commercianti per il periodo
2021-22, eccependo l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo e la mancata comunicazione del provvedimento di iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti.
Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'avviso di addebito n.
37120230014844128000 nonché del presupposto provvedimento di iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi in giudizio, ha resistito alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, con riguardo alla censura concernente l'omessa comunicazione del provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti, occorre evidenziare che non vi è alcuna norma che dispone la previa notifica dell'avviso di iscrizione a pena di nullità del seguente avviso di addebito.
Nel merito l'opposizione è infondata.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, come del resto l'opposizione a cartella esattoriale, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere per cui l' , convenuto in opposizione, è tenuto a dare piena prova della CP_1 esistenza dei presupposti del credito azionato.
Secondo infatti consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, CP_1 incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. sent. Cass. n. 12108/10).
Non può quindi invocarsi, per sottrarre l'ente previdenziale al generale principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., la presunzione di legittimità degli atti amministrativi di accertamento dell'obbligo contributivo, in quanto tale presunzione non opera di fronte al giudice e non modifica le regole della distribuzione dell'onere della prova.
Nel caso di specie, parte resistente ha rilevato di aver proceduto all'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione commercianti in quanto socio unico della All Stars Consulting srl unipersonale, nonché amministratore unico, sostenendo che, stante la qualifica ricoperta, si presume l'esercizio individuale e prevalente di attività lavorativa di natura commerciale.
In proposito, tuttavia, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha ritenuto “non ... condivisibile l'affermazione per la quale la sola qualità di socio accomandatario sarebbe stata sufficiente per ritenere integrata la prova dell'abitualità e prevalenza dello svolgimento dell'attività commerciale utile ai fini dell'iscrizione alla gestione di cui trattasi. Questa Corte ha, infatti, affermato (Cass. Sez. Lav. n.
3835 del 26.2.2016) che "nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della I. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della I. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della I.
n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore." In- effetti, con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, richiamato nel ricorso, il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività. Anche l'art. 2 della legge n. 1397/1960, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45, tuttora vigente, del seguente tenore: "Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività". Quindi, affinché sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della e detta equiparazione risulta CP_2 senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'art. 2318 c.c., "i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo". Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. In-definitiva, non si può sostenere che il requisito di cui alla lettera c) debba necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poiché, rispetto alle previsioni della legge n.
1397/1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società. In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che
"detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa." (cfr. sent. Cass. n. 5210/17).
Inoltre, la Suprema Corte, con una successiva pronuncia (v. ord. n.
19273/18), ha chiarito che “ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n.
662, art. 1, comma 203, l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso, Cass., n. 5444 del
2013, cit.); che non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza;
che in relazione al concetto di prevalenza, è tuttavia opportuno chiarire che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l'iscrizione alla gestione ed il cui onere della prova è a carico dell' , tenuto a provare i fatti CP_1 costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002;
Cass., n. 23600 del 2009), devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali) dell'impresa”.
L'obbligo contributivo dell'opponente dovrebbe dunque essere ancorato alla verifica in fatto dello svolgimento da parte di quest'ultimo di compiti che esulano da quelli propri dell'amministratore, essendo inerenti ad attività di tipo esecutivo ed operativo, che impegnano, ad esempio, il predetto per la durata dell'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti, così desumendosi, anche in via presuntiva, la sussistenza degli indicati requisiti di abitualità e prevalenza.
Tenuto conto dei principi suesposti, occorre rilevare che la ricorrente, come risulta dai documenti depositati, è socio unico della All Stars Consulting unipersonale srl nonché amministratore unico, società che esercita attività commerciale avendo ad oggetto, tra l'altro, il procacciamento di ordini di prodotti e servizi di pubblica utilità quali energia, gas metano.
La società, nel periodo in contestazione, si è avvalsa dell'apporto della sola dipendente inquadrata tra l'altro quale Parte_2 apprendista-part time.
Inoltre, negli anni in esame, la società ha prodotto regolarmente redditi denunciati nei modelli UNICO relativi agli anni di imposta
2020 e 2021.
Dall'esame del certificato c2 storico e dell'estratto contributivo in atti, è emerso che la sig.ra in tale periodo, non ha svolto Pt_1 altre attività lavorative incompatibili con quella inerente all'oggetto sociale della All Stars Consulting unipersonale.
Tenuto dunque conto degli elementi probatori acquisiti agli atti (in particolare la presenza di una sola dipendente), può ritenersi raggiunta la prova indiziaria dello svolgimento da parte della ricorrente di attività abituale e prevalente in favore della predetta società per il periodo in questione.
La circostanza dedotta e dimostrata dalla ricorrente, secondo cui ella si sarebbe avvalsa di contratti di consulenza per lo svolgimento dell'attività della società, non deve ritenersi incompatibile con lo svolgimento abituale e prevalente di attività lavorativa.
Per i motivi sin qui esposti, il ricorso non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00, oltre accessori se dovuti.
Aversa 4.11.2025
Il Giudice