Articolo 1 della Legge 3 maggio 1956, n. 401
Versione
1 giugno 1956
Art. 1. Articolo unico.

L' art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 232 , e' cosi' modificato "I sanitari, medici, chirurghi o veterinari che per essere stati licenziati od esonerati dal servizio, o dichiarati decaduti data concorsi espletati e visti, e di conseguenza non nominati nel posto, o non riconfermati nello stesso per cattiva condotta politica o per comportamento contrario al regime fascista, non potettero iscriversi facoltativamente alla. Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari di cui all' art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , ove siano attualmente iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari o vi si iscrivano nei sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno chiedere la retrodatazione della iscrizione al 1 gennaio 1938 se il licenziamento, l'esonero dal servizio o la decadenza dal concorso vinto, con conseguente mancata nomina nel posto, per motivi politici, e' anteriore al 1 gennaio 1938, e dall'epoca in cui fu preso il provvedimento se esso e' posteriore a tale data.
Quando il provvedimento di cui al comma precedente fu anteriore al 1 gennaio 1938, il periodo che va dal giorno in cui esso fu preso al 1 gennaio 1938, e' ammesso al riscatto con domanda considerata come fatta allo stesso 10 gennaio 1938.
Per i servizi ammessi a riscatto e resi prima del licenziamento, dell'esonero, della decadenza dal concorso vinto o della mancata nomina nel posto la domanda di riscatto si considera come fatta all'epoca in cui fu preso il provvedimento se questo fu posteriore al 1 gennaio 1938, ed al 1 gennaio 1938, se il provvedimento fu anteriore a questa data.
Qualora la Cassa per le pensioni ai sanitari avesse provveduto a sistemare in modo diverso la posizione assicurativa ai sanitari di cui ai commi precedenti, su richiesta degli interessati dovra' farsi luogo all'applicazione del presente articolo.
Per l'applicazione del presente articolo, i termini di legge per la presentazione della domanda si intendono riaperti per sei mesi decorrenti dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge".

Entrata in vigore il 1 giugno 1956