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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/12/2025, n. 33334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33334 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14326/2019 R.G. proposto da: SO UI, SO MA AN, in proprio e quale procuratrice speciale di LV SO, rappresentati e difesi dagli Avvocati FABRIZIO PAVAROTTI, PIETRO RESCIGNO, ATTILIO DORIA, ROMANO EL -ricorrenti- contro REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dagli Avvocati FABRIZIO NICEFORO e CORRADO GRANDE - controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 686/2019 depositata il 08/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/07/2025 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Civile Sent. Sez. 2 Num. 33334 Anno 2025 Presidente: MANNA FELICE Relatore: GIANNACCARI ROSSANA Data pubblicazione: 20/12/2025 2 FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dalla domanda con la quale UI IM, AR IM, IU MA, IA IN, RL DA, in proprio e quale procuratore di DO CE TR, di AL TR, di AN M. TR, di ED ES TR e di NI DA, EF DA, RI DA, ND DA, UD IM, in proprio e quale procuratrice di AR SA IM, Patrizia IM, IL IM ed Elisabeth Croonenberghs, OV IM, quale procuratrice di AR IM MO, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Regione Campania, per chiedere la risoluzione della disposizione testamentaria contenuta nel testamento olografo di NN OL TI per inadempimento dell’onere imposto dal testatore. In conseguenza della risoluzione della disposizione testamentaria, gli attori chiesero l’apertura della successione legittima in loro favore, in quanto parenti entro il sesto grado del defunto, la restituzione dei beni oggetto della disposizione mortis causa, i relativi frutti, l’obbligo di rendiconto e il risarcimento dei danni morali subiti. Gli attori esposero che il de cuius NN OL TI, con testamento olografo del 22 aprile 1962, pubblicato il 9 settembre 1970, aveva istituito quale unico erede universale il Patronato RE GH per i ciechi Istituto OL CO di Napoli, cui era subentrata la Regione Campania a seguito della soppressione dell’Istituto CO, avvenuta con la Legge n. 641 del 1978. Il testamento disponeva che tutta l’eredità fosse destinata “all’assistenza, istruzione, educazione e beneficenza dei ciechi ricoverati nell’Istituto medesimo”; l’adempimento dell’onere imposto dal testatore, secondo gli attori, costituiva il solo motivo determinante della disposizione testamentaria. 3 Essi lamentarono che dopo la soppressione dell’Istituto CO, avvenuta con la Legge n. 641 del 1978, la Regione Campania, cui era stato trasferito il patrimonio dell’ente soppresso, aveva tenuto comportamenti negligenti ed omissivi, che integravano un grave inadempimento dell’onere modale. La Regione Campania si costituì in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione, l’estinzione del diritto per prescrizione e, nel merito, contestò la fondatezza della domanda. Il Tribunale di Napoli rigettò la domanda per intervenuta prescrizione. Secondo il Tribunale, l’inadempimento del modus si era verificato sin dal momento del subentro della Regione Campania all’Istituto OL CO, come si evinceva dai bilanci degli anni 1980/1981 pubblicati sul BURC e, pertanto, conosciuti o conoscibili dagli eredi. Il dies a quo della prescrizione relativa all’esercizio della domanda di risoluzione decorreva da tale data ed il termine decennale era già trascorso al momento della notifica dell’atto di citazione, avvenuta in data 16/5/2002. Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, gli originari attori proposero appello, resistito dalla Regione Campania, che propose impugnazione incidentale. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 18 gennaio 2019, rigettò il gravame, confermando la statuizione del primo giudice in ordine alla prescrizione del diritto. La Corte distrettuale ritenne che la prescrizione decorresse dal momento in cui la Regione Campania era subentrata all’Istituto CO perché gli stessi attori, nell’atto di citazione, avevano lamentato che da quella data la Regione aveva trascurato di amministrare o aveva amministrato male i beni della eredità 4 TI, sottraendoli, in tutto o in parte, alla destinazione voluta dal testatore. Il grave inadempimento della convenuta si collocava temporalmente alla fine degli anni ’70, epoca cui risaliva la vicenda estintiva dell’ente originariamente beneficiato. L’inadempimento aveva riguardato sia gli stanziamenti da destinare ai ciechi della struttura operativa dell’Istituto CO, del tutto esigui rispetto alla consistenza patrimoniale del lascito ed alla potenziale redditività dell’immobile, sia rispetto alla conservazione e gestione del patrimonio, secondo quanto risultava dai bilanci dal 1980 al 1999. Erano stati, dunque, gli stessi attori ad allegare l’esistenza di un inadempimento legittimante la risoluzione della disposizione testamentaria, già grave all’epoca del subentro all’ente e conosciuto, o comunque conoscibile, fin dal 1980, periodo in cui i predetti ebbero conoscenza dei bilanci prodotti della Regione Campania. La Corte d’appello valorizzò le dichiarazioni difensive degli attori nella parte in cui avevano affermato di aver costantemente vigilato sull’adempimento dell’onere da parte dell’Istituto CO e, successivamente, della Regione Campania che ad esso era succeduta. Escluso che vi fosse stata, da parte della Regione una rinuncia tacita alla prescrizione, la Corte d’appello aderì alle argomentazioni del primo giudice, che aveva ricostruito gli elementi probatori offerti dagli attori in ordine all’inadempimento del modus da parte della Regione. Un ulteriore aspetto esaminato dalla Corte d’appello riguardò l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione. Secondo la Corte d’appello, le missive prodotte dagli attori non costituivano validi atti interruttivi della prescrizione, in quanto non manifestavano una corretta costituzione in mora e un’esplicita intimazione di adempimento dell’onere, ma si sostanziavano in mere 5 comunicazioni in ordine ai furti commessi nelle proprietà del de cuius, riservandosi ogni iniziativa giudiziaria in caso di mala gestio;
in essi difettava la chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora. La Corte d’appello ritenne che l’eccezione di sospensione della prescrizione costituisse un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in grado d’appello e che la prospettazione, da parte degli attori della configurabilità di un illecito permanente costituisse una mera difesa all’eccezione di prescrizione. Riguardo alla qualificazione dell’illecito, la Corte distrettuale escluse trattarsi di illecito permanente, perché la Regione Campania, sin dall’epoca della successione all’Istituto CO, aveva espresso la volontà di non adempiere, che si era manifestata nella confusione dei patrimoni e nella circostanza, emersa dalla consulenza tecnica d’ufficio, del mancato collegamento tra le spese di gestione del soppresso Istituto CO ed i beni dell’eredità TI. Non era ravvisabile la causa di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n.8 c.c., perché la Regione non aveva tenuto un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, che derivava dalla confusione del patrimonio dell’ente CO con quello della Regione Campania;
né il comportamento della Regione comportava per il creditore una vera e propria impossibilità di agire quanto, piuttosto, una mera difficoltà nell’accertamento del credito. UI IM, AR SA IM, in proprio e nella qualità di procuratrice generale di IL IM, hanno proposto ricorso per 6 cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di cinque motivi. La Regione Campania ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato, anch’esso articolato in cinque motivi. Il Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. Aldo Ceniccola ha chiesto l’inammissibilità del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Con ordinanza interlocutoria dell’1.4.2025, il collegio ha rilevato d’ufficio e sottoposto al contraddittorio delle parti la questione relativa al difetto di legittimazione passiva della Regione, ai sensi dell’art.101, comma 2 c.p.c., rilevando che le passività del Patronato RE GH per i ciechi Istituto OL CO di Napoli, compreso nella tabella B) allegata al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono poste a carico dell'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro. I ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria illustrativa. La causa è stata decisa in data 22 luglio 2025 a seguito di riconvocazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Deve essere esaminato con priorità il primo motivo del ricorso incidentale condizionato proposto dalla Regione Campania, con il quale è stato dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs n.80 del 1998, come novellato dall’art.7 della Legge n. 205 del 2000, nonché dell’art.133 del c.p.a., approvato con D.Lgs n.104 del 2010. Osserva la Regione Campania che la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario era stata rigettata dal giudice di primo grado sul rilievo che la causa petendi - la risoluzione dell’onere testamentario per inadempimento della Regione – implicasse non la 7 necessità di un sindacato sull’esercizio del potere amministrativo, ma unicamente la valutazione del comportamento della Regione. La ricorrente incidentale lamenta che la Corte d’appello di Napoli non si era pronunciata sulla questione di giurisdizione ed osserva come la soppressione ope legis dell’Istituto CO, gravato dall’onere modale di assistenza a soggetti ipovedenti, secondo le disposizioni testamentarie del de cuius NN OL TI, abbia comportato l’assegnazione dei beni ereditari alla Regione Campania. Trattandosi di ente pubblico, l’utilizzo dei beni ereditari sarebbe avvenuto secondo i propri fini istituzionali per il perseguimento di finalità pubbliche rientranti nell’ambito della discrezionalità dell’attività amministrativa, non sindacabile dal giudice ordinario. L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario proposta con appello condizionato subordinato all’accoglimento dell’appello principale deve essere esaminata con priorità perché avente ad oggetto la questione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, rilevabile d’ufficio, sulla quale la Corte d’appello non si è pronunciata. Va data continuità al consolidato principio di diritto secondo cui il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, deve essere esaminato con priorità se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito (Cass., Sez.U., n. 5993/2025 e Cass., Sez. U., n. 24750/2022; Cass., n. 4619/2015, Cass. Sez. U., n. 7381/2013). 1.1. - Il motivo è infondato. Come noto, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte a S.U. (il che rende applicabile l’art. 374, primo comma, ultima parte, c.p.c.), la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda 8 e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del petitum sostanziale, cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima (ex multis, Cass. civ., S.U., n.362/2023; Cass., S.U., n. 20852/2022). Nel caso di specie, la domanda degli attori aveva ad oggetto non la legittimità dei provvedimenti amministrativi della Regione Campania, ma il comportamento dell’ente regionale con riferimento all’esecuzione del modus, essendone stata chiesta la risoluzione per inadempimento. La causa petendi era, pertanto, fondata sull’inadempimento dell’obbligo posto a carico dell’erede di dare esecuzione alla volontà del testatore, che aveva inteso devolvere il proprio patrimonio all’Istituto CO perché provvedesse all’assistenza, istruzione e beneficenza in favore dei ciechi. Tale accertamento ha carattere privatistico e non incide sulle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione o su atti autoritativi cui erano sottese finalità non insindacabili in sede ordinaria. 2. - Con il primo motivo di ricorso, si deduce la falsa applicazione dell’art. 648 c.c. in relazione agli artt. 1218, 1453 e 1455 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con riferimento all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione;
i ricorrenti sostengono che la confusione del patrimonio dell’IS CO con quello della Regione Campania ed il mancato collegamento tra le spese per la 9 gestione del soppresso Istituto ed i proventi del patrimonio del de cuius in esso confluito non costituiva inadempimento dell’onere modale, ai fini della decorrenza della prescrizione. Di conseguenza, la confusione dei patrimoni non configurerebbe un ritardo del debitore quale espressione della volontà di non adempiere, dal momento che la disposizione testamentaria non prevederebbe alcuna distinzione tra il patrimonio del de cuius e quello dell’Istituto CO al quale l’eredità era stata devoluta, né, tanto meno, alcuna distinzione tra il patrimonio del beneficiario e quello dei suoi successori. La confusione dei patrimoni non configurerebbe, pertanto, una condotta del soggetto passivo dell’obbligazione modale, ma una conseguenza del fenomeno successorio. I ricorrenti osservano che, per un verso, il testatore non aveva previsto la necessità di una contabilità separata destinata all’adempimento dell’onere modale e, dall’altro, che la mancata tenuta di una contabilità separata non esprimerebbe un ritardo sintomatico della volontà di non adempiere da parte dell’onerato. Poiché l’inadempimento dovrebbe essere caratterizzato da dolo o colpa grave, esso non potrebbe configurarsi per il mancato collegamento fra le spese per la gestione del soppresso Istituto CO e i proventi provenienti dal patrimonio TI, perché non esprimerebbe l’intenzione di non adempiere il modus da parte della Regione Campania, trattandosi di dato di carattere meramente contabile. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione o, comunque, la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 648 c.c. e agli artt. 1218, 1453 e 1455 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; con tale motivo, si censura il ragionamento presuntivo della Corte territoriale per aver ritenuto che la Regione 10 Campania, fin dal subentro all’Istituto CO, fosse incorsa in un inadempimento assoluto e definitivo. La Corte d’Appello, partendo da due fatti noti, la confusione dei patrimoni e il mancato collegamento tra spese sostenute dall’Istituto ed i proventi, ha desunto il fatto ignoto della volontà di non adempiere della Regione Campania. I ricorrenti sostengono che mancano i requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari per fondare le presunzioni semplici, ai sensi dell’art 2729 c.c. Il ragionamento inferenziale della Corte d’appello sarebbe errato perché la confusione dei patrimoni costituirebbe un effetto legale del fenomeno successorio e non una conseguenza della decisione dell’onerato. L’ulteriore fatto noto costituito dal mancato collegamento tra le spese di gestione del Consorzio ed i proventi del patrimonio derivante dall’eredità di OL TI, attraverso la tenuta di una contabilità separata, non sarebbe stata imposta dal testatore. Entrambi i fatti noti sarebbero, quindi, equivoci ove posti in relazione all’inadempimento dell’obbligazione modale al momento del subentro della Regione. La prescrizione dovrebbe decorrere dal 1993, data in cui si erano verificati dei furti dei beni ereditari, a riprova che essi sarebbero stati mal custoditi, oppure dal momento in cui la Regione aveva concesso i beni in comodato, violando la destinazione che era stata impressa dal testatore. Con il terzo motivo, si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con riferimento alla data di inadempimento, che non sarebbe coincidente con la confusione nel patrimonio della Regione con il patrimonio dell’Istituto CO. 11 Sulla premessa che non si era in presenza di una doppia conforme – perché le ragioni su cui si fondava la sentenza del Tribunale erano diverse rispetto a quelle della Corte d’appello – i ricorrenti trascrivono un estratto del Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 19.12.2002, allegato alla relazione peritate, il numero speciale del 9.11.2024 del Bollettino Ufficiale della Regione Campania depositata il 15.12.2005 nel giudizio di primo grado, la CTU e la CTP. Da tale documentazione si evincerebbe che la Regione aveva tenuto un inventario dei beni del patrimonio TI, indicandovi i proventi e le spese sicché i beni ereditari sarebbero individuabili e ben distinti rispetto al patrimonio della Regione. Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c., nonché per violazione dell’art. 113, comma 1, prima parte, c.p.c., in relazione agli artt. 648, 1218, 1453 e 1455 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., con conseguente falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione alla deduzione e alla prova del dies a quo della prescrizione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello ha posto a fondamento della decisione dichiarazioni defensionali contenute nell’atto introduttivo del primo grado di giudizio che sarebbero state contestate dalla Regione, sia con riferimento al dies a quo della prescrizione, sia con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta della Regione. Con il quinto motivo si deduce la falsa applicazione degli artt. 2729 e 2730 c.c. con riferimento all’individuazione del dies a quo della prescrizione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., oltre all’omesso esame di fatti decisivi risultanti dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado e dalla sentenza di primo grado. 12 I ricorrenti contestano che le dichiarazioni defensionali, contenute nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, avessero valore confessorio mentre ad esse andrebbe attribuito valore indiziario in ordine al tempo di verificazione dell’adempimento, e conseguentemente del dies a quo della prescrizione. In particolare, la Corte d’appello avrebbe aderito in modo acritico alla ricostruzione effettuata dal primo giudice, senza svolgere una verifica autonoma della condotta della Regione, al fine di verificare se e quando si fosse verificato l’inesatto adempimento o l’inadempimento. Nonostante fosse stata svolta una ponderosa ed articolata consulenza tecnica, la Corte d’appello avrebbe fatto riferimento, nell’individuazione del dies a quo, alle affermazioni contenute nell’atto di citazione. 2.1. - Il quinto motivo è fondato con assorbimento dei restanti. La Corte d’appello ha correttamente qualificato come onere modale la disposizione testamentaria con cui il de cuius, in assenza di parenti con diritto a legittima, aveva lasciato il proprio patrimonio al Patronato RE GH per i Ciechi Istituto OL CO perché o purché fossero devoluti all’assistenza, istruzione, educazione e beneficenza dei ciechi ricoverati nell’Istituto medesimo. A differenza di quanto affermato dalla Corte d’appello, si tratta di un’obbligazione modale non istantanea ma di durata, in quanto non si esaurisce in una singola prestazione ma in una serie continuativa di attività volte all’istruzione, educazione e beneficenza dei ciechi ricoverati nell’Istituto medesimo. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, occorre distinguere, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale fra illecito istantaneo con effetti permanenti – caratterizzato da un’azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro 13 permanere i suoi effetti nel tempo – e illecito permanente, nel quale, cioè, la condotta illecita si protrae nel tempo. Mentre nel primo caso, in base all’art. 2935 cod. civ., la prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il danno, cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata, nel secondo, la prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dalla data di cessazione della condotta illecita (Cass. Civ, n. 1520/1998; Cass. Civ., n. 3498/2004, entrambe in motivazione;
Cass. Civ., n. 6515/2004). È applicabile alla fattispecie, quindi, l'art. 2948 c.c., n. 4, che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, termine applicabile alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo (Cass. Civ., n. 19487/2011; Cass. Civ., n. 2086/2008; Cass. Civ., n. 18951/2013; Cass. Civ., n. 17197/2012). Poiché l’obbligazione modale di prestare assistenza e educazione ai ciechi non si esaurisce in una singola prestazione ma in prestazioni continuative, si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ (Cass. Civ., n.28060/2023; Cass. Civ., n.6877/2015). Ed infatti, il protrarsi nel tempo della condotta illecita determina lo spostamento della decorrenza del termine prescrizionale all’epoca della definitiva cessazione della medesima (Cass. Civ., n. 21500/2005). Dette prestazioni maturano con il decorso del tempo in ragione sia della continuità del rapporto, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta. 14 Essendo le prestazioni di assistenza strutturate come prestazioni periodiche, la prescrizione quinquennale è maturata in relazione alle frazioni pregresse del credito antecedenti alla domanda, ben potendo gli attori chiedere, nel termine quinquennale dalla domanda proposta con atto di citazione, l’adempimento della prestazione ed il risarcimento del danno o la risoluzione per inadempimento del modus. In tema di legato modale, infatti, l'inadempimento del modus da parte del legatario legittima i prossimi congiunti del de cuius a proporre sia l'azione di adempimento, sia quella di risoluzione, giusta il disposto dell'art. 648 cod. civ. (e ciò tanto se essi cumulino la qualità di prossimi congiunti con quella di eredi del testatore, quanto se facciano valere esclusivamente la prima qualità). Le azioni predette sono funzionali alla tutela del medesimo diritto all'esecuzione della prestazione modale (pur nella incontestabile diversità del relativo petitum), sicché la proposizione della domanda di adempimento ha efficacia interruttiva della prescrizione anche con riferimento al diritto di chiedere, successivamente, la risoluzione della disposizione modale, diritto che potrà essere, pertanto, legittimamente esercitato sino a quando il termine prescrizionale non sia nuovamente decorso per l'intero; difatti, l'attribuzione, ad un soggetto, da parte dell'ordinamento, di una pluralità di mezzi di tutela - lasciando al predetto, nel contempo, la facoltà di scelta tra essi - non può risolversi nella negazione di fatto dei rimedi non azionati se, nel tempo necessario per far valere l'uno, gli altri risultino suscettibili di venir meno per prescrizione (Cass. Civ., n. 2487/1999). A tali principi non si è conformata la Corte d’appello che, nell’individuare il dies a quo della prescrizione, ha considerato l’obbligazione nascente dal modus come obbligazione istantanea, 15 facendo decorrere il termine di prescrizione dal primo atto di inadempimento coincidente con il subentro della Regione Campania o, comunque in un’epoca di poco successiva, essendosi determinata la confusione dei patrimoni dei due enti (pag.13 della sentenza impugnata); da tale data era cessata, secondo la prospettazione degli stessi ricorrenti, ogni forma di collegamento tra le spese per la gestione del soppresso Istituto CO ed i proventi del patrimonio TI confluito in quello del predetto istituto. Trattandosi di obbligazione di durata, continuava, invece, a sussistere l’obbligo della prestazione di assistenza da parte della Regione, alla quale era correlata la facoltà degli attori di richiedere la prestazione o la risoluzione dell’onere. 3. - L’accoglimento del quinto motivo del ricorso principale determina l’assorbimento degli altri motivi e l’esame del ricorso incidentale della Regione Campania, condizionato all’accoglimento del ricorso principale. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 117 del DPR n. 616/1977 e dell’art.1 bis del D.L. n. 481 del 18.8.1978 convertito nella Legge n. 641/1978; la Regione ribadisce la tesi dell’assoluta inesistenza di un rapporto successorio, di natura privatistica, tra l’Ente OL CO e la Regione Campania. Sostiene la Regione che, con la soppressione dell’Istituto CO, avvenuta con D. L. n.481 del 19.8.1978, convertito nella Legge n.641/1978, e la messa in liquidazione dei beni relitti dell’ente, le funzioni dell’ente soppresso erano state trasferite alla Regione Campania, cui spetterebbe ex lege l’assistenza dei non vedenti. Peraltro, non tutti i beni dell’ente soppresso sarebbero stati trasferiti 16 alla Regione Campania, dal momento che beni mobili ed immobili per un valore di € 5.000.000,00 sarebbero stati trasferiti allo Stato. La soppressione dell’ente avrebbe, quindi, reciso ogni collegamento tra la Regione Campania ed il precedente intestatario dei beni, con la conseguenza che non sarebbe sopravvissuta l’obbligazione modale, a seguito dell’acquisto a titolo originario ed autonomo di diritto pubblico da parte della Regione. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, la Regione Campania deduce la violazione degli artt. 100 c.p.c. e 480 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per insussistenza dell’interesse ad agire da parte degli eredi per non aver accettato l’eredità nel termine decennale dall’apertura della successione ex art. 480 c.p.c. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione degli artt. 647 c.c. e 1375 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il testamento olografo non sarebbe gravato da onere. Con il quinto motivo, si deduce la violazione degli artt. 648, 2945 e 2964 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che gli atti stragiudiziali posti in essere dagli attori non sarebbero idonei ad interrompere la prescrizione. 3.1. - Il secondo motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione e sono assorbiti i restanti motivi del ricorso incidentale. La domanda degli attori ha ad oggetto la risoluzione per inadempimento del modus testamentario, apposto all’istituzione di erede a favore dell’Ente Patronato RE GH pro-ciechi “OL CO di Napoli” per inadempimento della Regione Campania, succeduta ex lege a tale ente. Tale domanda dà per presupposto che la successione abbia riguardato anche l’obbligazione modale. Del che occorre verificare la 17 fondatezza, in base al coordinamento tra le norme privatistiche e gli aspetti pubblicistici che connotano la fattispecie in esame. Va premesso che, in assenza di una successione a titolo particolare negoziata tra L’Istituto CO e la Regione Campania, in materia di successione tra enti pubblici, assumono rilievo prioritario le disposizioni legislative o i provvedimenti amministrativi che la disciplinano;
solo in assenza di indicazioni provenienti dalla legge o da altri provvedimenti, è, quindi, necessario il richiamo ai principi generali che disciplinano il fenomeno successorio ed i suoi risvolti nei rapporti privatistici. È, altresì, opportuna una premessa sulla cornice legislativa che ha riguardato il patronato RE GH pro-ciechi OL CO, con riferimento alla natura giuridica e alla normativa che ha portato alla sua soppressione ed alla successione ex lege della Regione Campania. La norma di riferimento è costituita dall’art. 113, comma 1, del DPR n. 616/1977, che testualmente prevede: “Gli enti nazionali ed interregionali, che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal presente decreto e per le quali le funzioni amministrative sono trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi degli articoli precedenti indicati nella tabella B, compresa l'annotazione finale, allegata al presente decreto, sono sottoposti alla seguente procedura, rivolta preliminarmente anche ad accertare se siano pubblici o privati”. Il patronato RE GH OL CO è indicato nella tabella B allegata al DPR n. 616/1977, che detta anche la procedura speciale volta al trasferimento integrale alle Regioni o agli enti locali dei beni e del relativo personale. 18 Il procedimento prevede che, acquisite le osservazioni della Commissione parlamentare, nominata ad hoc per il procedimento di liquidazione, il Governo adotta, su conforme parere della commissione distinti decreti per ciascun ente. Il decreto attribuisce, altresì, alle regioni i beni e il personale ad esse spettanti. Nel caso di enti pubblici per i quali sia stata accertata l'insussistenza di funzioni residue il decreto ne dichiara l'estinzione. Il decreto dichiara, altresì, l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni residue all'amministrazione diretta dello Stato o ad enti similari, allorché la commissione tecnica e la commissione parlamentare per le questioni regionali, abbiano accertato: 1) la non economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro compiti residui in relazione anche alle esigenze di riqualificazione e selezione della spesa pubblica;
2) la non convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri enti similari. L’art.
1-bis del D.L. n. 481/78, introdotto dalla legge di conversione n. 641/78 ha espressamente disposto la soppressione e messa in liquidazione, fra gli altri, dell’Ente patronato RE GH pro- ciechi "OL CO" di Napoli. Il comma quinto del D.L. n. 481/78 prevedeva che entro il 31 marzo 1979 dovesse provvedersi, ai sensi e con le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del DPR 24 luglio 1977, n. 16, al trasferimento alle regioni dei beni e del personale dei predetti enti, nonché all'attribuzione alle regioni e agli enti locali delle relative entrate. 19 A seguito della soppressione dell’"Ente Patronato RE GH pro-ciechi OL CO" di Napoli, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18, 38, ultimo comma, 42 e 43 Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
1-bis della legge 21 agosto 1978, n. 641, nella parte in cui sopprime e pone in liquidazione l'ente citato, prevedendo il trasferimento alle Regioni dei beni e del personale;
ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata, nel disporre direttamente l'estinzione dell'ente, senza alcun riferimento ai criteri ispiratori che hanno presieduto a tale determinazione e senza l'osservanza dello speciale procedimento previsto, ai fini dell'estinzione, per altri enti, dall'art. 113 del d.P.R. n. 616 del 1977, si poneva in contrasto con l'art. 3 Cost. perché avrebbe prodotto una inspiegabile ed immotivata discriminazione nei confronti di tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza comprese nella tab. B del DPR n. 616 del 1977. Nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 313/88, ha dato indicazioni sulla natura giuridica dell’Ente Patronato RE GH pro-ciechi OL CO di Napoli, affermando che non si trattava di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza infraregionale, cui si riferiscono le previsioni dell'art. 25 del DPR n. 616 del 1977, ma di ente interregionale operante nella materia della assistenza pubblica e, in quanto tale, rientrante nella categoria di quelli già sottoponibili alla speciale procedura prevista dall'art. 113 e seguenti dello stesso decreto delegato n. 616 del 1977, diretta al trasferimento integrale alle Regioni o agli enti locali dei beni e del relativo personale. Dalla normativa citata, si evince in modo inequivocabile che l’Ente "OL CO" è stato soppresso, previa messa in liquidazione, con 20 conseguente attribuzione dei beni patrimoniali e del personale alla Regione Campania. Al fine di stabilire se la successione sia avvenuta a titolo particolare o a titolo universale, soccorrono i principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. In tema di soppressione di enti pubblici, è stato affermato che il fenomeno successorio si attua in maniera diversa a seconda che la legge o l'atto amministrativo, che hanno disposto la soppressione, abbiano considerato il permanere delle finalità dell'ente soppresso ed il loro trasferimento ad altro ente, unitamente al passaggio sia pure parziale delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al primo ente, ovvero abbiano disposto la soppressione “previa liquidazione”. Nel primo caso, la successione si attua in universum ius, con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente soppresso passano all'ente sottentrante. Nel secondo caso, poiché manca la contemplazione del permanere degli scopi dell'ente soppresso, non avrebbe senso una successione a titolo universale nelle strutture organizzative, che fosse attuata ai soli fini del loro dissolvimento, e, pertanto, la successione avviene a titolo particolare, limitata ai soli beni che residuino alla procedura di liquidazione (Cass. nn. 8377/2016, 535/2002, 5971/1983 e, da ultimo, la Cass. n. 12136/25, non massimata). Quando la successione avviene a titolo particolare, l'ente liquidatore non solo non si sostituisce nella titolarità della sfera giuridica originaria, ma non assume, neppure, alcuna diretta responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'ente estinto e che già risultavano all'atto della liquidazione. 21 Nel caso di specie, una serie di elementi induce a ritenere che la successione tra l’ente CO e la Regione Campania sia avvenuta a titolo particolare. Come già evidenziato, ai sensi dell’art. 17 D.P.R. n. 616/77 sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 (tra cui gli enti interregionali, come l’Istituto CO) nelle materie «polizia locale urbana e rurale», «beneficenza pubblica», «assistenza sanitaria ed ospedaliera», «istruzione artigiana e professionale», «assistenza scolastica», «musei e biblioteche di enti locali», come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione. Si tratta di materie che non riguardano, in modo specifico, le finalità dell’Istituto CO, quale ente interregionale operante nella materia della assistenza pubblica;
invero, il sintagma “assistenza pubblica” – nel cui generale ambito si collocava l’attività dell’Istituto CO – è richiamato due volte nel D.P.R. n. 616/77, e cioè negli artt. 24 e 25, riguardanti le IPAB. Come dianzi precisato, tali norme che non trovano applicazione con riferimento all’Istituto CO, come espressamente affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 313/88, che ritiene inconferente il riferimento all'art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977; in tal senso si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 1981, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, perché sia detta disposizione normativa che la richiamata sentenza riguardavano le I.P.A.B. infraregionali, nelle quali non è certamente compreso l'Ente patronato RE GH pro-ciechi "OL CO" di Napoli. Del resto, come osservato dal giudice delle leggi, una cosa è la materia nel cui ambito si inscrive l’attività dell’ente pubblico 22 soppresso, altra è la contemplazione della finalità perseguita dall’ente soppresso e il trasferimento di essa finalità ad altro ente pubblico unitamente al passaggio, sia pure parziale, delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al primo. Nel caso di specie, né la legge, né alcun atto amministrativo hanno disposto in ordine al trasferimento delle finalità del Patronato RE GH pro-ciechi OL CO alla Regione Campania, ciò in quanto la legge è univocamente finalizzata ad evitare che le Regioni si facciano carico dei debiti degli enti soppressi. È dirimente, infatti, il tenore letterale degli artt. 113 e 117 D.P.R. n. 616/77 e 1-bis D.L. n. 481/78, che prevedono l’attribuzione dei beni patrimoniali e del personale alla Regione, e non la generica successione di quest’ultima nel patrimonio dell’ente soppresso. In tal senso si è pronunciata anche questa Corte in relazione ai patrimoni mobiliari ed immobiliari degli enti compresi nella tabella B) allegata al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e, considerato che l'art.
1- novies del D.L. 18 agosto 1978 n. 481 pone le passività dei predetti enti a carico dell'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, ha precisato che le norme speciali prevalgono sui principi generali relativi alla successione fra enti pubblici, nonché sulla disciplina privatistica dei singoli contratti con i quali gli enti soppressi hanno acquistato i propri beni, proprio al fine di evitare che le obbligazioni inerenti a tali contratti vengano a gravare sulle regioni (Cass. Civile, sez. lav., n.1777/1992). L’esigenza di evitare che le regioni si facciano carico dei debiti degli enti soppressi era stata, peraltro, avvertita anche per le IPAB. La Corte Costituzionale, con sentenza del 6/07/2020, n.135, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 2, l. reg. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, nella parte in cui prevedeva che le IPAB, 23 in caso di mancata fusione con altre IPAB aventi strutture utilizzabili o riconvertibili, fossero estinte e che i beni patrimoniali fossero devoluti al comune, quale ente che assorbiva anche il personale dipendente, disponendo una successione a titolo universale. Il giudice delle leggi ha osservato che, qualora ai comuni fossero trasferiti non solo i beni immobili e il personale, ma anche tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle estinte IPAB, l’accollo delle ingenti posizioni debitorie delle IPAB diventerebbe insostenibile nei casi dei Comuni più piccoli, per i quali l'effetto quasi fisiologico della successione è quello dell'attivazione delle procedure di dissesto, determinando la violazione dei princìpi di autonomia finanziaria degli enti locali, di corrispondenza tra risorse e funzioni, dell'equilibrio di bilancio e di buon andamento della pubblica amministrazione. Sotto altro profilo – ha osservato la Corte Costituzionale – l'assorbimento totalitario del personale proveniente dalle IPAB con conseguente immissione nei ruoli organici dei Comuni, incidendo sui vincoli relativi alle assunzioni negli anni successivi, comprime le scelte organizzative degli enti locali, impedendo di assumere figure che possono essere necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni. Sebbene, come detto, IPAB ed enti interregionali di assistenza non coincidano tra loro, i principi che il giudice delle leggi ha affermato per le IPAB appaiono in parte qua estensibili, per identità di ratio, anche alla successione degli enti soppressi, ai sensi dell’art. 117 del DPR n.616/1977 e dell’art.1 bis del D.L. N. 481/78, sicché non sarebbe conforme ad una interpretazione costituzionalmente orientata di dette norme una soluzione di segno diverso. Tutto ciò lascia intendere che, nella specie, la successione dall’ente CO alla Regione sia avvenuta non a titolo universale, ma a 24 titolo particolare, e che essa sia stata limitata al trasferimento dei beni e del personale dipendente, non anche dei restanti rapporti contrattuali e delle obbligazioni. Ciò posto, è incontroverso che tra i beni trasferiti dall’ente CO alla Regione vi sono anche quelli che il primo ha acquistato con l’istituzione ereditaria munita di clausola modale. Ed è certo che non vi sono disposizioni di diritto pubblico relative alla sorte delle attribuzioni modali in caso di successione tra enti pubblici. Si tratta, allora, di verificare, in ultima analisi, se ricorra un’ipotesi di “sopravvivenza” dell’onere modale, alla stregua di quanto è previsto dalle norme operanti in regime privatistico. In quest’ultimo, l’ambulatorietà del modus è desumibile dagli artt. 676 e 677 c.c. Il primo dispone, al secondo comma, che i coeredi o legatari a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo si tratti di obblighi di carattere personale. Il secondo prevede che gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale (secondo comma); e che le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere (terzo comma). Queste ultime, tuttavia, sono disposizioni tanto inestensibili in via interpretativa quanto inapplicabili analogicamente. Tutte interne alla successione mortis causa, esse presuppongono la mancanza (per rinuncia o altra causa) dell’erede o del legatario onerato, e dunque mirano a regolare una situazione di iniziale vacanza del lato passivo di un’obbligazione, applicando regole – l’accrescimento o devoluzione legittima – proprie della materia ereditaria, al fine di attribuire singole componenti patrimoniali attive e/o passive. Per contro, la successione 25 a titolo (universale o) particolare tra enti pubblici risponde ad una logica affatto diversa, poiché è chiamata a confrontarsi con elementi – il territorio e i gruppi sociali di riferimento – estranei alle categorie del diritto ereditario e irriducibili ad esso (non a caso, i primi tentativi di organizzare a livello dogmatico regole e principi della successione tra enti furono effettuati dalla dottrina internazionalistica, avendo riguardo al fenomeno della successione tra Stati). Deve, pertanto, escludersi che, una volta verificatasi una successione ex lege tra enti pubblici, l’obbligazione in cui consiste il modus testamentario gravante sull’ente soppresso possa trasferirsi, mediante l’applicazione dei citati artt. 676 e 677 c.c., all’ente succeduto. È solo la normativa pubblicistica che può prevederlo e che, nella specie e per le superiori ragioni esposte, non l’ha previsto. Nel caso in esame, pertanto, deve ritenersi inverata un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta ex lege della prestazione oggetto dell’onere modale derivante dalla legge, impossibilità consistente nella soppressione dell’Istituto CO, ente onerato. Alla Regione Campania, come s’è detto, sono stati trasferiti i beni patrimoniali e il personale, e non già il patrimonio tout court dell’ente soppresso. Come osservato in precedenza, la Regione Campania ha acquistato ex lege i beni patrimoniali dell’Ente Patronato RE GH pro- ciechi OL CO di Napoli, inclusi quelli pervenuti per successione mortis causa, in relazione ai quali il DPR n. 619/1977 e l’art.
1-bis del D.L. n. 481 del 18.8.1978 nulla dispongono al fine di consentire la sopravvivenza del modus che accedeva a detto acquisto. L’art.117 del DPR n. 616/1977, nel disciplinare il trasferimento dei patrimoni degli enti soppressi, non contempla, infatti, la permanenza degli scopi dell'ente soppresso, ma si limita a regolare il procedimento di liquidazione delle loro passività. 26 Le finalità di carattere generale dell’ente subentrante, quali si evincono dalla collocazione costituzionale delle Regioni, sono altro rispetto alla finalità dell’ente soppresso, limitate all’assistenza dei ciechi. È dirimente osservare che i beni acquisiti ex lege al patrimonio della Regione sono stati inventariati ed inclusi nel Demanio Regionale. Nel prevedere l’acquisto ex lege della Regione Campania dei beni patrimoniali dell’Ente Patronato RE GH pro-ciechi OL CO di Napoli, il DPR n. 616/1977 non ha inteso gravarli di alcun peso e nemmeno, dunque, dell’onere modale. La Regione Campania non è tenuta, pertanto, a adempiere l’onere gravante sui beni ereditari acquisiti dall’Istituto CO, perché ciò non rientra nelle finalità perseguite dal legislatore. L’estinzione della stessa obbligazione modale non è, peraltro, estranea ai principi generali in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione, che con riferimento all’onere modale, è stata ravvisata dalla giurisprudenza di questa Corte nelle ipotesi di rifiuto del beneficiario di ricevere la prestazione, a seguito di costituzione in mora (cfr. Cass. n. 11906/13). Anche nel settore lavoristico, si è affermata l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità giuridica della prestazione dovuta alla sopravvenienza di disposizioni normative;
questa Corte ha affermato che laddove la procedura di rinnovo della carica di direttore generale dell'ENAM non risulti perfezionata con la stipula del contratto e si verifichi, ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis, d.l. n. 78 del 2010, la soppressione dell'ente con conseguente subentro dell'INPDAP, è legittima la determinazione di mancato rinnovo dell'incarico, giacché la normativa sopravvenuta determina l'impossibilità giuridica della prestazione oggetto del contratto e la sua conseguente risoluzione, 27 per ragioni dovute alla diversa organizzazione dell'amministrazione subentrante e al venir meno della pregressa funzione apicale (Cass. Civ., n.11942/2025; Cass. Civ. SU, n.16728/2012). 4. - In definitiva, deve essere accolto il quinto motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale;
deve essere rigettato il primo motivo del ricorso incidentale e vanno dichiarati assorbiti i restanti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito e, alla luce dei principi di diritto enunciati, la domanda deve essere rigettata per ragioni diverse da quelle indicate nella sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità e delle fasi di merito devono essere integralmente compensate per l’assoluta novità della questione.
P.Q.M.
Accoglie il quinto motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e delle fasi di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione, in data 22 luglio 2025 a seguito di riconvocazione. Il Consigliere estensore Il Presidente SA NA LI MA 28
in essi difettava la chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora. La Corte d’appello ritenne che l’eccezione di sospensione della prescrizione costituisse un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in grado d’appello e che la prospettazione, da parte degli attori della configurabilità di un illecito permanente costituisse una mera difesa all’eccezione di prescrizione. Riguardo alla qualificazione dell’illecito, la Corte distrettuale escluse trattarsi di illecito permanente, perché la Regione Campania, sin dall’epoca della successione all’Istituto CO, aveva espresso la volontà di non adempiere, che si era manifestata nella confusione dei patrimoni e nella circostanza, emersa dalla consulenza tecnica d’ufficio, del mancato collegamento tra le spese di gestione del soppresso Istituto CO ed i beni dell’eredità TI. Non era ravvisabile la causa di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n.8 c.c., perché la Regione non aveva tenuto un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, che derivava dalla confusione del patrimonio dell’ente CO con quello della Regione Campania;
né il comportamento della Regione comportava per il creditore una vera e propria impossibilità di agire quanto, piuttosto, una mera difficoltà nell’accertamento del credito. UI IM, AR SA IM, in proprio e nella qualità di procuratrice generale di IL IM, hanno proposto ricorso per 6 cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di cinque motivi. La Regione Campania ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato, anch’esso articolato in cinque motivi. Il Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. Aldo Ceniccola ha chiesto l’inammissibilità del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Con ordinanza interlocutoria dell’1.4.2025, il collegio ha rilevato d’ufficio e sottoposto al contraddittorio delle parti la questione relativa al difetto di legittimazione passiva della Regione, ai sensi dell’art.101, comma 2 c.p.c., rilevando che le passività del Patronato RE GH per i ciechi Istituto OL CO di Napoli, compreso nella tabella B) allegata al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono poste a carico dell'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro. I ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria illustrativa. La causa è stata decisa in data 22 luglio 2025 a seguito di riconvocazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Deve essere esaminato con priorità il primo motivo del ricorso incidentale condizionato proposto dalla Regione Campania, con il quale è stato dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs n.80 del 1998, come novellato dall’art.7 della Legge n. 205 del 2000, nonché dell’art.133 del c.p.a., approvato con D.Lgs n.104 del 2010. Osserva la Regione Campania che la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario era stata rigettata dal giudice di primo grado sul rilievo che la causa petendi - la risoluzione dell’onere testamentario per inadempimento della Regione – implicasse non la 7 necessità di un sindacato sull’esercizio del potere amministrativo, ma unicamente la valutazione del comportamento della Regione. La ricorrente incidentale lamenta che la Corte d’appello di Napoli non si era pronunciata sulla questione di giurisdizione ed osserva come la soppressione ope legis dell’Istituto CO, gravato dall’onere modale di assistenza a soggetti ipovedenti, secondo le disposizioni testamentarie del de cuius NN OL TI, abbia comportato l’assegnazione dei beni ereditari alla Regione Campania. Trattandosi di ente pubblico, l’utilizzo dei beni ereditari sarebbe avvenuto secondo i propri fini istituzionali per il perseguimento di finalità pubbliche rientranti nell’ambito della discrezionalità dell’attività amministrativa, non sindacabile dal giudice ordinario. L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario proposta con appello condizionato subordinato all’accoglimento dell’appello principale deve essere esaminata con priorità perché avente ad oggetto la questione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, rilevabile d’ufficio, sulla quale la Corte d’appello non si è pronunciata. Va data continuità al consolidato principio di diritto secondo cui il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, deve essere esaminato con priorità se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito (Cass., Sez.U., n. 5993/2025 e Cass., Sez. U., n. 24750/2022; Cass., n. 4619/2015, Cass. Sez. U., n. 7381/2013). 1.1. - Il motivo è infondato. Come noto, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte a S.U. (il che rende applicabile l’art. 374, primo comma, ultima parte, c.p.c.), la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda 8 e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del petitum sostanziale, cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima (ex multis, Cass. civ., S.U., n.362/2023; Cass., S.U., n. 20852/2022). Nel caso di specie, la domanda degli attori aveva ad oggetto non la legittimità dei provvedimenti amministrativi della Regione Campania, ma il comportamento dell’ente regionale con riferimento all’esecuzione del modus, essendone stata chiesta la risoluzione per inadempimento. La causa petendi era, pertanto, fondata sull’inadempimento dell’obbligo posto a carico dell’erede di dare esecuzione alla volontà del testatore, che aveva inteso devolvere il proprio patrimonio all’Istituto CO perché provvedesse all’assistenza, istruzione e beneficenza in favore dei ciechi. Tale accertamento ha carattere privatistico e non incide sulle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione o su atti autoritativi cui erano sottese finalità non insindacabili in sede ordinaria. 2. - Con il primo motivo di ricorso, si deduce la falsa applicazione dell’art. 648 c.c. in relazione agli artt. 1218, 1453 e 1455 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con riferimento all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione;
i ricorrenti sostengono che la confusione del patrimonio dell’IS CO con quello della Regione Campania ed il mancato collegamento tra le spese per la 9 gestione del soppresso Istituto ed i proventi del patrimonio del de cuius in esso confluito non costituiva inadempimento dell’onere modale, ai fini della decorrenza della prescrizione. Di conseguenza, la confusione dei patrimoni non configurerebbe un ritardo del debitore quale espressione della volontà di non adempiere, dal momento che la disposizione testamentaria non prevederebbe alcuna distinzione tra il patrimonio del de cuius e quello dell’Istituto CO al quale l’eredità era stata devoluta, né, tanto meno, alcuna distinzione tra il patrimonio del beneficiario e quello dei suoi successori. La confusione dei patrimoni non configurerebbe, pertanto, una condotta del soggetto passivo dell’obbligazione modale, ma una conseguenza del fenomeno successorio. I ricorrenti osservano che, per un verso, il testatore non aveva previsto la necessità di una contabilità separata destinata all’adempimento dell’onere modale e, dall’altro, che la mancata tenuta di una contabilità separata non esprimerebbe un ritardo sintomatico della volontà di non adempiere da parte dell’onerato. Poiché l’inadempimento dovrebbe essere caratterizzato da dolo o colpa grave, esso non potrebbe configurarsi per il mancato collegamento fra le spese per la gestione del soppresso Istituto CO e i proventi provenienti dal patrimonio TI, perché non esprimerebbe l’intenzione di non adempiere il modus da parte della Regione Campania, trattandosi di dato di carattere meramente contabile. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione o, comunque, la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 648 c.c. e agli artt. 1218, 1453 e 1455 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; con tale motivo, si censura il ragionamento presuntivo della Corte territoriale per aver ritenuto che la Regione 10 Campania, fin dal subentro all’Istituto CO, fosse incorsa in un inadempimento assoluto e definitivo. La Corte d’Appello, partendo da due fatti noti, la confusione dei patrimoni e il mancato collegamento tra spese sostenute dall’Istituto ed i proventi, ha desunto il fatto ignoto della volontà di non adempiere della Regione Campania. I ricorrenti sostengono che mancano i requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari per fondare le presunzioni semplici, ai sensi dell’art 2729 c.c. Il ragionamento inferenziale della Corte d’appello sarebbe errato perché la confusione dei patrimoni costituirebbe un effetto legale del fenomeno successorio e non una conseguenza della decisione dell’onerato. L’ulteriore fatto noto costituito dal mancato collegamento tra le spese di gestione del Consorzio ed i proventi del patrimonio derivante dall’eredità di OL TI, attraverso la tenuta di una contabilità separata, non sarebbe stata imposta dal testatore. Entrambi i fatti noti sarebbero, quindi, equivoci ove posti in relazione all’inadempimento dell’obbligazione modale al momento del subentro della Regione. La prescrizione dovrebbe decorrere dal 1993, data in cui si erano verificati dei furti dei beni ereditari, a riprova che essi sarebbero stati mal custoditi, oppure dal momento in cui la Regione aveva concesso i beni in comodato, violando la destinazione che era stata impressa dal testatore. Con il terzo motivo, si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con riferimento alla data di inadempimento, che non sarebbe coincidente con la confusione nel patrimonio della Regione con il patrimonio dell’Istituto CO. 11 Sulla premessa che non si era in presenza di una doppia conforme – perché le ragioni su cui si fondava la sentenza del Tribunale erano diverse rispetto a quelle della Corte d’appello – i ricorrenti trascrivono un estratto del Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 19.12.2002, allegato alla relazione peritate, il numero speciale del 9.11.2024 del Bollettino Ufficiale della Regione Campania depositata il 15.12.2005 nel giudizio di primo grado, la CTU e la CTP. Da tale documentazione si evincerebbe che la Regione aveva tenuto un inventario dei beni del patrimonio TI, indicandovi i proventi e le spese sicché i beni ereditari sarebbero individuabili e ben distinti rispetto al patrimonio della Regione. Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c., nonché per violazione dell’art. 113, comma 1, prima parte, c.p.c., in relazione agli artt. 648, 1218, 1453 e 1455 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., con conseguente falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione alla deduzione e alla prova del dies a quo della prescrizione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello ha posto a fondamento della decisione dichiarazioni defensionali contenute nell’atto introduttivo del primo grado di giudizio che sarebbero state contestate dalla Regione, sia con riferimento al dies a quo della prescrizione, sia con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta della Regione. Con il quinto motivo si deduce la falsa applicazione degli artt. 2729 e 2730 c.c. con riferimento all’individuazione del dies a quo della prescrizione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., oltre all’omesso esame di fatti decisivi risultanti dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado e dalla sentenza di primo grado. 12 I ricorrenti contestano che le dichiarazioni defensionali, contenute nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, avessero valore confessorio mentre ad esse andrebbe attribuito valore indiziario in ordine al tempo di verificazione dell’adempimento, e conseguentemente del dies a quo della prescrizione. In particolare, la Corte d’appello avrebbe aderito in modo acritico alla ricostruzione effettuata dal primo giudice, senza svolgere una verifica autonoma della condotta della Regione, al fine di verificare se e quando si fosse verificato l’inesatto adempimento o l’inadempimento. Nonostante fosse stata svolta una ponderosa ed articolata consulenza tecnica, la Corte d’appello avrebbe fatto riferimento, nell’individuazione del dies a quo, alle affermazioni contenute nell’atto di citazione. 2.1. - Il quinto motivo è fondato con assorbimento dei restanti. La Corte d’appello ha correttamente qualificato come onere modale la disposizione testamentaria con cui il de cuius, in assenza di parenti con diritto a legittima, aveva lasciato il proprio patrimonio al Patronato RE GH per i Ciechi Istituto OL CO perché o purché fossero devoluti all’assistenza, istruzione, educazione e beneficenza dei ciechi ricoverati nell’Istituto medesimo. A differenza di quanto affermato dalla Corte d’appello, si tratta di un’obbligazione modale non istantanea ma di durata, in quanto non si esaurisce in una singola prestazione ma in una serie continuativa di attività volte all’istruzione, educazione e beneficenza dei ciechi ricoverati nell’Istituto medesimo. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, occorre distinguere, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale fra illecito istantaneo con effetti permanenti – caratterizzato da un’azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro 13 permanere i suoi effetti nel tempo – e illecito permanente, nel quale, cioè, la condotta illecita si protrae nel tempo. Mentre nel primo caso, in base all’art. 2935 cod. civ., la prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il danno, cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata, nel secondo, la prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dalla data di cessazione della condotta illecita (Cass. Civ, n. 1520/1998; Cass. Civ., n. 3498/2004, entrambe in motivazione;
Cass. Civ., n. 6515/2004). È applicabile alla fattispecie, quindi, l'art. 2948 c.c., n. 4, che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, termine applicabile alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo (Cass. Civ., n. 19487/2011; Cass. Civ., n. 2086/2008; Cass. Civ., n. 18951/2013; Cass. Civ., n. 17197/2012). Poiché l’obbligazione modale di prestare assistenza e educazione ai ciechi non si esaurisce in una singola prestazione ma in prestazioni continuative, si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ (Cass. Civ., n.28060/2023; Cass. Civ., n.6877/2015). Ed infatti, il protrarsi nel tempo della condotta illecita determina lo spostamento della decorrenza del termine prescrizionale all’epoca della definitiva cessazione della medesima (Cass. Civ., n. 21500/2005). Dette prestazioni maturano con il decorso del tempo in ragione sia della continuità del rapporto, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta. 14 Essendo le prestazioni di assistenza strutturate come prestazioni periodiche, la prescrizione quinquennale è maturata in relazione alle frazioni pregresse del credito antecedenti alla domanda, ben potendo gli attori chiedere, nel termine quinquennale dalla domanda proposta con atto di citazione, l’adempimento della prestazione ed il risarcimento del danno o la risoluzione per inadempimento del modus. In tema di legato modale, infatti, l'inadempimento del modus da parte del legatario legittima i prossimi congiunti del de cuius a proporre sia l'azione di adempimento, sia quella di risoluzione, giusta il disposto dell'art. 648 cod. civ. (e ciò tanto se essi cumulino la qualità di prossimi congiunti con quella di eredi del testatore, quanto se facciano valere esclusivamente la prima qualità). Le azioni predette sono funzionali alla tutela del medesimo diritto all'esecuzione della prestazione modale (pur nella incontestabile diversità del relativo petitum), sicché la proposizione della domanda di adempimento ha efficacia interruttiva della prescrizione anche con riferimento al diritto di chiedere, successivamente, la risoluzione della disposizione modale, diritto che potrà essere, pertanto, legittimamente esercitato sino a quando il termine prescrizionale non sia nuovamente decorso per l'intero; difatti, l'attribuzione, ad un soggetto, da parte dell'ordinamento, di una pluralità di mezzi di tutela - lasciando al predetto, nel contempo, la facoltà di scelta tra essi - non può risolversi nella negazione di fatto dei rimedi non azionati se, nel tempo necessario per far valere l'uno, gli altri risultino suscettibili di venir meno per prescrizione (Cass. Civ., n. 2487/1999). A tali principi non si è conformata la Corte d’appello che, nell’individuare il dies a quo della prescrizione, ha considerato l’obbligazione nascente dal modus come obbligazione istantanea, 15 facendo decorrere il termine di prescrizione dal primo atto di inadempimento coincidente con il subentro della Regione Campania o, comunque in un’epoca di poco successiva, essendosi determinata la confusione dei patrimoni dei due enti (pag.13 della sentenza impugnata); da tale data era cessata, secondo la prospettazione degli stessi ricorrenti, ogni forma di collegamento tra le spese per la gestione del soppresso Istituto CO ed i proventi del patrimonio TI confluito in quello del predetto istituto. Trattandosi di obbligazione di durata, continuava, invece, a sussistere l’obbligo della prestazione di assistenza da parte della Regione, alla quale era correlata la facoltà degli attori di richiedere la prestazione o la risoluzione dell’onere. 3. - L’accoglimento del quinto motivo del ricorso principale determina l’assorbimento degli altri motivi e l’esame del ricorso incidentale della Regione Campania, condizionato all’accoglimento del ricorso principale. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 117 del DPR n. 616/1977 e dell’art.1 bis del D.L. n. 481 del 18.8.1978 convertito nella Legge n. 641/1978; la Regione ribadisce la tesi dell’assoluta inesistenza di un rapporto successorio, di natura privatistica, tra l’Ente OL CO e la Regione Campania. Sostiene la Regione che, con la soppressione dell’Istituto CO, avvenuta con D. L. n.481 del 19.8.1978, convertito nella Legge n.641/1978, e la messa in liquidazione dei beni relitti dell’ente, le funzioni dell’ente soppresso erano state trasferite alla Regione Campania, cui spetterebbe ex lege l’assistenza dei non vedenti. Peraltro, non tutti i beni dell’ente soppresso sarebbero stati trasferiti 16 alla Regione Campania, dal momento che beni mobili ed immobili per un valore di € 5.000.000,00 sarebbero stati trasferiti allo Stato. La soppressione dell’ente avrebbe, quindi, reciso ogni collegamento tra la Regione Campania ed il precedente intestatario dei beni, con la conseguenza che non sarebbe sopravvissuta l’obbligazione modale, a seguito dell’acquisto a titolo originario ed autonomo di diritto pubblico da parte della Regione. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, la Regione Campania deduce la violazione degli artt. 100 c.p.c. e 480 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per insussistenza dell’interesse ad agire da parte degli eredi per non aver accettato l’eredità nel termine decennale dall’apertura della successione ex art. 480 c.p.c. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione degli artt. 647 c.c. e 1375 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il testamento olografo non sarebbe gravato da onere. Con il quinto motivo, si deduce la violazione degli artt. 648, 2945 e 2964 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che gli atti stragiudiziali posti in essere dagli attori non sarebbero idonei ad interrompere la prescrizione. 3.1. - Il secondo motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione e sono assorbiti i restanti motivi del ricorso incidentale. La domanda degli attori ha ad oggetto la risoluzione per inadempimento del modus testamentario, apposto all’istituzione di erede a favore dell’Ente Patronato RE GH pro-ciechi “OL CO di Napoli” per inadempimento della Regione Campania, succeduta ex lege a tale ente. Tale domanda dà per presupposto che la successione abbia riguardato anche l’obbligazione modale. Del che occorre verificare la 17 fondatezza, in base al coordinamento tra le norme privatistiche e gli aspetti pubblicistici che connotano la fattispecie in esame. Va premesso che, in assenza di una successione a titolo particolare negoziata tra L’Istituto CO e la Regione Campania, in materia di successione tra enti pubblici, assumono rilievo prioritario le disposizioni legislative o i provvedimenti amministrativi che la disciplinano;
solo in assenza di indicazioni provenienti dalla legge o da altri provvedimenti, è, quindi, necessario il richiamo ai principi generali che disciplinano il fenomeno successorio ed i suoi risvolti nei rapporti privatistici. È, altresì, opportuna una premessa sulla cornice legislativa che ha riguardato il patronato RE GH pro-ciechi OL CO, con riferimento alla natura giuridica e alla normativa che ha portato alla sua soppressione ed alla successione ex lege della Regione Campania. La norma di riferimento è costituita dall’art. 113, comma 1, del DPR n. 616/1977, che testualmente prevede: “Gli enti nazionali ed interregionali, che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal presente decreto e per le quali le funzioni amministrative sono trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi degli articoli precedenti indicati nella tabella B, compresa l'annotazione finale, allegata al presente decreto, sono sottoposti alla seguente procedura, rivolta preliminarmente anche ad accertare se siano pubblici o privati”. Il patronato RE GH OL CO è indicato nella tabella B allegata al DPR n. 616/1977, che detta anche la procedura speciale volta al trasferimento integrale alle Regioni o agli enti locali dei beni e del relativo personale. 18 Il procedimento prevede che, acquisite le osservazioni della Commissione parlamentare, nominata ad hoc per il procedimento di liquidazione, il Governo adotta, su conforme parere della commissione distinti decreti per ciascun ente. Il decreto attribuisce, altresì, alle regioni i beni e il personale ad esse spettanti. Nel caso di enti pubblici per i quali sia stata accertata l'insussistenza di funzioni residue il decreto ne dichiara l'estinzione. Il decreto dichiara, altresì, l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni residue all'amministrazione diretta dello Stato o ad enti similari, allorché la commissione tecnica e la commissione parlamentare per le questioni regionali, abbiano accertato: 1) la non economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro compiti residui in relazione anche alle esigenze di riqualificazione e selezione della spesa pubblica;
2) la non convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri enti similari. L’art.
1-bis del D.L. n. 481/78, introdotto dalla legge di conversione n. 641/78 ha espressamente disposto la soppressione e messa in liquidazione, fra gli altri, dell’Ente patronato RE GH pro- ciechi "OL CO" di Napoli. Il comma quinto del D.L. n. 481/78 prevedeva che entro il 31 marzo 1979 dovesse provvedersi, ai sensi e con le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del DPR 24 luglio 1977, n. 16, al trasferimento alle regioni dei beni e del personale dei predetti enti, nonché all'attribuzione alle regioni e agli enti locali delle relative entrate. 19 A seguito della soppressione dell’"Ente Patronato RE GH pro-ciechi OL CO" di Napoli, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18, 38, ultimo comma, 42 e 43 Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
1-bis della legge 21 agosto 1978, n. 641, nella parte in cui sopprime e pone in liquidazione l'ente citato, prevedendo il trasferimento alle Regioni dei beni e del personale;
ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata, nel disporre direttamente l'estinzione dell'ente, senza alcun riferimento ai criteri ispiratori che hanno presieduto a tale determinazione e senza l'osservanza dello speciale procedimento previsto, ai fini dell'estinzione, per altri enti, dall'art. 113 del d.P.R. n. 616 del 1977, si poneva in contrasto con l'art. 3 Cost. perché avrebbe prodotto una inspiegabile ed immotivata discriminazione nei confronti di tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza comprese nella tab. B del DPR n. 616 del 1977. Nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 313/88, ha dato indicazioni sulla natura giuridica dell’Ente Patronato RE GH pro-ciechi OL CO di Napoli, affermando che non si trattava di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza infraregionale, cui si riferiscono le previsioni dell'art. 25 del DPR n. 616 del 1977, ma di ente interregionale operante nella materia della assistenza pubblica e, in quanto tale, rientrante nella categoria di quelli già sottoponibili alla speciale procedura prevista dall'art. 113 e seguenti dello stesso decreto delegato n. 616 del 1977, diretta al trasferimento integrale alle Regioni o agli enti locali dei beni e del relativo personale. Dalla normativa citata, si evince in modo inequivocabile che l’Ente "OL CO" è stato soppresso, previa messa in liquidazione, con 20 conseguente attribuzione dei beni patrimoniali e del personale alla Regione Campania. Al fine di stabilire se la successione sia avvenuta a titolo particolare o a titolo universale, soccorrono i principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. In tema di soppressione di enti pubblici, è stato affermato che il fenomeno successorio si attua in maniera diversa a seconda che la legge o l'atto amministrativo, che hanno disposto la soppressione, abbiano considerato il permanere delle finalità dell'ente soppresso ed il loro trasferimento ad altro ente, unitamente al passaggio sia pure parziale delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al primo ente, ovvero abbiano disposto la soppressione “previa liquidazione”. Nel primo caso, la successione si attua in universum ius, con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente soppresso passano all'ente sottentrante. Nel secondo caso, poiché manca la contemplazione del permanere degli scopi dell'ente soppresso, non avrebbe senso una successione a titolo universale nelle strutture organizzative, che fosse attuata ai soli fini del loro dissolvimento, e, pertanto, la successione avviene a titolo particolare, limitata ai soli beni che residuino alla procedura di liquidazione (Cass. nn. 8377/2016, 535/2002, 5971/1983 e, da ultimo, la Cass. n. 12136/25, non massimata). Quando la successione avviene a titolo particolare, l'ente liquidatore non solo non si sostituisce nella titolarità della sfera giuridica originaria, ma non assume, neppure, alcuna diretta responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'ente estinto e che già risultavano all'atto della liquidazione. 21 Nel caso di specie, una serie di elementi induce a ritenere che la successione tra l’ente CO e la Regione Campania sia avvenuta a titolo particolare. Come già evidenziato, ai sensi dell’art. 17 D.P.R. n. 616/77 sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 (tra cui gli enti interregionali, come l’Istituto CO) nelle materie «polizia locale urbana e rurale», «beneficenza pubblica», «assistenza sanitaria ed ospedaliera», «istruzione artigiana e professionale», «assistenza scolastica», «musei e biblioteche di enti locali», come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione. Si tratta di materie che non riguardano, in modo specifico, le finalità dell’Istituto CO, quale ente interregionale operante nella materia della assistenza pubblica;
invero, il sintagma “assistenza pubblica” – nel cui generale ambito si collocava l’attività dell’Istituto CO – è richiamato due volte nel D.P.R. n. 616/77, e cioè negli artt. 24 e 25, riguardanti le IPAB. Come dianzi precisato, tali norme che non trovano applicazione con riferimento all’Istituto CO, come espressamente affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 313/88, che ritiene inconferente il riferimento all'art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977; in tal senso si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 1981, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, perché sia detta disposizione normativa che la richiamata sentenza riguardavano le I.P.A.B. infraregionali, nelle quali non è certamente compreso l'Ente patronato RE GH pro-ciechi "OL CO" di Napoli. Del resto, come osservato dal giudice delle leggi, una cosa è la materia nel cui ambito si inscrive l’attività dell’ente pubblico 22 soppresso, altra è la contemplazione della finalità perseguita dall’ente soppresso e il trasferimento di essa finalità ad altro ente pubblico unitamente al passaggio, sia pure parziale, delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al primo. Nel caso di specie, né la legge, né alcun atto amministrativo hanno disposto in ordine al trasferimento delle finalità del Patronato RE GH pro-ciechi OL CO alla Regione Campania, ciò in quanto la legge è univocamente finalizzata ad evitare che le Regioni si facciano carico dei debiti degli enti soppressi. È dirimente, infatti, il tenore letterale degli artt. 113 e 117 D.P.R. n. 616/77 e 1-bis D.L. n. 481/78, che prevedono l’attribuzione dei beni patrimoniali e del personale alla Regione, e non la generica successione di quest’ultima nel patrimonio dell’ente soppresso. In tal senso si è pronunciata anche questa Corte in relazione ai patrimoni mobiliari ed immobiliari degli enti compresi nella tabella B) allegata al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e, considerato che l'art.
1- novies del D.L. 18 agosto 1978 n. 481 pone le passività dei predetti enti a carico dell'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, ha precisato che le norme speciali prevalgono sui principi generali relativi alla successione fra enti pubblici, nonché sulla disciplina privatistica dei singoli contratti con i quali gli enti soppressi hanno acquistato i propri beni, proprio al fine di evitare che le obbligazioni inerenti a tali contratti vengano a gravare sulle regioni (Cass. Civile, sez. lav., n.1777/1992). L’esigenza di evitare che le regioni si facciano carico dei debiti degli enti soppressi era stata, peraltro, avvertita anche per le IPAB. La Corte Costituzionale, con sentenza del 6/07/2020, n.135, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 2, l. reg. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, nella parte in cui prevedeva che le IPAB, 23 in caso di mancata fusione con altre IPAB aventi strutture utilizzabili o riconvertibili, fossero estinte e che i beni patrimoniali fossero devoluti al comune, quale ente che assorbiva anche il personale dipendente, disponendo una successione a titolo universale. Il giudice delle leggi ha osservato che, qualora ai comuni fossero trasferiti non solo i beni immobili e il personale, ma anche tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle estinte IPAB, l’accollo delle ingenti posizioni debitorie delle IPAB diventerebbe insostenibile nei casi dei Comuni più piccoli, per i quali l'effetto quasi fisiologico della successione è quello dell'attivazione delle procedure di dissesto, determinando la violazione dei princìpi di autonomia finanziaria degli enti locali, di corrispondenza tra risorse e funzioni, dell'equilibrio di bilancio e di buon andamento della pubblica amministrazione. Sotto altro profilo – ha osservato la Corte Costituzionale – l'assorbimento totalitario del personale proveniente dalle IPAB con conseguente immissione nei ruoli organici dei Comuni, incidendo sui vincoli relativi alle assunzioni negli anni successivi, comprime le scelte organizzative degli enti locali, impedendo di assumere figure che possono essere necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni. Sebbene, come detto, IPAB ed enti interregionali di assistenza non coincidano tra loro, i principi che il giudice delle leggi ha affermato per le IPAB appaiono in parte qua estensibili, per identità di ratio, anche alla successione degli enti soppressi, ai sensi dell’art. 117 del DPR n.616/1977 e dell’art.1 bis del D.L. N. 481/78, sicché non sarebbe conforme ad una interpretazione costituzionalmente orientata di dette norme una soluzione di segno diverso. Tutto ciò lascia intendere che, nella specie, la successione dall’ente CO alla Regione sia avvenuta non a titolo universale, ma a 24 titolo particolare, e che essa sia stata limitata al trasferimento dei beni e del personale dipendente, non anche dei restanti rapporti contrattuali e delle obbligazioni. Ciò posto, è incontroverso che tra i beni trasferiti dall’ente CO alla Regione vi sono anche quelli che il primo ha acquistato con l’istituzione ereditaria munita di clausola modale. Ed è certo che non vi sono disposizioni di diritto pubblico relative alla sorte delle attribuzioni modali in caso di successione tra enti pubblici. Si tratta, allora, di verificare, in ultima analisi, se ricorra un’ipotesi di “sopravvivenza” dell’onere modale, alla stregua di quanto è previsto dalle norme operanti in regime privatistico. In quest’ultimo, l’ambulatorietà del modus è desumibile dagli artt. 676 e 677 c.c. Il primo dispone, al secondo comma, che i coeredi o legatari a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo si tratti di obblighi di carattere personale. Il secondo prevede che gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale (secondo comma); e che le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere (terzo comma). Queste ultime, tuttavia, sono disposizioni tanto inestensibili in via interpretativa quanto inapplicabili analogicamente. Tutte interne alla successione mortis causa, esse presuppongono la mancanza (per rinuncia o altra causa) dell’erede o del legatario onerato, e dunque mirano a regolare una situazione di iniziale vacanza del lato passivo di un’obbligazione, applicando regole – l’accrescimento o devoluzione legittima – proprie della materia ereditaria, al fine di attribuire singole componenti patrimoniali attive e/o passive. Per contro, la successione 25 a titolo (universale o) particolare tra enti pubblici risponde ad una logica affatto diversa, poiché è chiamata a confrontarsi con elementi – il territorio e i gruppi sociali di riferimento – estranei alle categorie del diritto ereditario e irriducibili ad esso (non a caso, i primi tentativi di organizzare a livello dogmatico regole e principi della successione tra enti furono effettuati dalla dottrina internazionalistica, avendo riguardo al fenomeno della successione tra Stati). Deve, pertanto, escludersi che, una volta verificatasi una successione ex lege tra enti pubblici, l’obbligazione in cui consiste il modus testamentario gravante sull’ente soppresso possa trasferirsi, mediante l’applicazione dei citati artt. 676 e 677 c.c., all’ente succeduto. È solo la normativa pubblicistica che può prevederlo e che, nella specie e per le superiori ragioni esposte, non l’ha previsto. Nel caso in esame, pertanto, deve ritenersi inverata un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta ex lege della prestazione oggetto dell’onere modale derivante dalla legge, impossibilità consistente nella soppressione dell’Istituto CO, ente onerato. Alla Regione Campania, come s’è detto, sono stati trasferiti i beni patrimoniali e il personale, e non già il patrimonio tout court dell’ente soppresso. Come osservato in precedenza, la Regione Campania ha acquistato ex lege i beni patrimoniali dell’Ente Patronato RE GH pro- ciechi OL CO di Napoli, inclusi quelli pervenuti per successione mortis causa, in relazione ai quali il DPR n. 619/1977 e l’art.
1-bis del D.L. n. 481 del 18.8.1978 nulla dispongono al fine di consentire la sopravvivenza del modus che accedeva a detto acquisto. L’art.117 del DPR n. 616/1977, nel disciplinare il trasferimento dei patrimoni degli enti soppressi, non contempla, infatti, la permanenza degli scopi dell'ente soppresso, ma si limita a regolare il procedimento di liquidazione delle loro passività. 26 Le finalità di carattere generale dell’ente subentrante, quali si evincono dalla collocazione costituzionale delle Regioni, sono altro rispetto alla finalità dell’ente soppresso, limitate all’assistenza dei ciechi. È dirimente osservare che i beni acquisiti ex lege al patrimonio della Regione sono stati inventariati ed inclusi nel Demanio Regionale. Nel prevedere l’acquisto ex lege della Regione Campania dei beni patrimoniali dell’Ente Patronato RE GH pro-ciechi OL CO di Napoli, il DPR n. 616/1977 non ha inteso gravarli di alcun peso e nemmeno, dunque, dell’onere modale. La Regione Campania non è tenuta, pertanto, a adempiere l’onere gravante sui beni ereditari acquisiti dall’Istituto CO, perché ciò non rientra nelle finalità perseguite dal legislatore. L’estinzione della stessa obbligazione modale non è, peraltro, estranea ai principi generali in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione, che con riferimento all’onere modale, è stata ravvisata dalla giurisprudenza di questa Corte nelle ipotesi di rifiuto del beneficiario di ricevere la prestazione, a seguito di costituzione in mora (cfr. Cass. n. 11906/13). Anche nel settore lavoristico, si è affermata l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità giuridica della prestazione dovuta alla sopravvenienza di disposizioni normative;
questa Corte ha affermato che laddove la procedura di rinnovo della carica di direttore generale dell'ENAM non risulti perfezionata con la stipula del contratto e si verifichi, ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis, d.l. n. 78 del 2010, la soppressione dell'ente con conseguente subentro dell'INPDAP, è legittima la determinazione di mancato rinnovo dell'incarico, giacché la normativa sopravvenuta determina l'impossibilità giuridica della prestazione oggetto del contratto e la sua conseguente risoluzione, 27 per ragioni dovute alla diversa organizzazione dell'amministrazione subentrante e al venir meno della pregressa funzione apicale (Cass. Civ., n.11942/2025; Cass. Civ. SU, n.16728/2012). 4. - In definitiva, deve essere accolto il quinto motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale;
deve essere rigettato il primo motivo del ricorso incidentale e vanno dichiarati assorbiti i restanti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito e, alla luce dei principi di diritto enunciati, la domanda deve essere rigettata per ragioni diverse da quelle indicate nella sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità e delle fasi di merito devono essere integralmente compensate per l’assoluta novità della questione.
P.Q.M.
Accoglie il quinto motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e delle fasi di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione, in data 22 luglio 2025 a seguito di riconvocazione. Il Consigliere estensore Il Presidente SA NA LI MA 28