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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7864 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2307/2020 vertente
TRA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con C.F._2 Parte_3 C.F._3
l'avv. EMANUELE GIARE'
Appellanti
E
(C.F. ); (C.F. Controparte_1 C.F._4 Parte_4
), con l'avv. RENATO SCROCCA C.F._5
Appellati
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza 22 ottobre 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato , Parte_1 Parte_2
e hanno impugnato la sentenza n. 275/2020 con
[...] Parte_3 cui il Tribunale ordinario di Tivoli ha rigettato le domande dell'attrice e ha condannato alle spese di lite in solido ed in favore di e Parte_5 Controparte_1 [...] n euro 354,00 per compensi di avvocato (con massima riduzione in ragione della Pt_4
1 evidente non complessità della lite), oltre iva, cpa e spese generali;
ha posto le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_5
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio e Parte_5 Controparte_1 Parte_4 chiedendo:1)dichiarare ex art.873 c.c. la violazione da parte dei convenuti delle distanze legali tramite la messo in opera di una ringhiera ,posta a protezione dello scavo realizzato su suolo pubblico, a fianco della scala di accesso all'appartamento rurale di proprietà dell'attrice sito nel Comune di Cerreto Laziale via dei Milanesi 36/B ,identificato al catasto al foglio 10 part.495/b;2)accertare il pregiudizio arrecato dai convenuti al decoro dell'edificio con la realizzazione dello scavo, della rampa di scale e della ringhiera;
3) ordinare ai convenuti la rimozione della ringhiera, delle scale e dello scavo ed il ripristino dello status quo ante. Allegava in particolare di essere proprietaria di un appartamento rurale sito nel Comune di Cerreto Laziale via dei Milanesi 36/B, identificato al catasto al foglio 10 part.495/b. Deduceva come i convenuti sarebbero stati proprietari del fabbricato confinante, foglio 10 part.494. Lamentava come gli stessi avrebbero realizzato sulla pubblica via uno scavo, ivi ponendo in opera una scala ed una ringhiera di protezione. Lamentava come tale ringhiera sarebbe stata posta ad una distanza inferiore a quella prevista dall'art.873 c.c. Lamentava ancora come tali opere avrebbero compromesso il decoro della costruzione, con violazione dell'art.1122 c.c.. Si costituivano i convenuti, contestando le deduzioni attoree e chiedendo il rigetto della domanda. La causa era istruita documentalmente e tramite CTU”.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “L'azione ex art.873 c.c. proposta dall'attrice con riguardo alla ringhiera è infondata e va dunque rigettata. Sul punto giova rammentare come si sia escluso che costituisca "costruzione" un campo da tennis dato che la rete metallica che normalmente circonda simili campi, non essendo capace di intercettare luce ed aria, non può formare un'intercapedine e come tale non rientra nella previsione dell'art. 873 c.c. (C. 5956/1996). Il principio appare estensibile anche al caso in esame. Ed invero la ringhiera è, al pari di una rete metallica, incapace di intercettare luce ed aria. Nello stesso senso appare d'altronde la giurisprudenza di merito laddove afferma “La tamponatura con pannello a fondo chiuso di una ringhiera posta all'altezza media da terra dim1,30 fino a raggiungere m. 1,80, innestata su muro divisorio, non realizza una costruzione regolata dalla disciplina sulle distanze, ma un muro divisorio, come tale equiparabile a un muro di cinta” (Tribunale Napoli sez. VIII, 04/12/2012, n.13166 ). Infondata è pure l'azione ex art.1122 c.c. Ed invero si tratta di norma che postula l'esistenza di un condominio. Ebbene nel caso in esame la CTU svolta ha espressamente escluso che la proprietà dell'attrice e dei convenuti ,semplicemente adiacenti, formino un condominio. Sul punto invero giova rammentare come “In considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell'edificio alle proprietà singole, la condominialità non è esclusa per il solo fatto che le costruzioni siano realizzate, anziché come porzioni di piano l'una sull'altra (condominio verticale), quali proprietà singole in sequenza (villette a schiera, condominio in orizzontale), poiché la nozione di condominio è configurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio, ove dotati delle strutture e degli impianti essenziali indicati dall'art. 1117 c.c..” (Cassazione civile sez. II, 03/05/2019, n.11729). Orbene nel caso in esame non vi è prova che i due fabbricati siano possiedano in comune le strutture e gli impianti essenziali indicati dall'art. 1117 c.c.. Ne discende dunque come lo scavo, la scala e la ringhiera non possano ritenersi opere realizzate ai danni di beni condominiali. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in solido in favore di e in euro 354,00 per compensi (con massima Controparte_1 Parte_4 riduzione in ragione della evidente non complessità della lite),oltre iva,cpa e spese generali. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di . Parte_5
2 3.- , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi ed aventi causa di hanno proposto appello per i motivi di seguito Parte_5 enunciati.
4.1.- Con il primo motivo l'appellante lamenta che il giudice di prime cure si sarebbe prodigato nel prendere posizione su due aspetti della domanda assolutamente secondari rispetto alla più rilevante considerazione dello “scavo” effettuato dagli appellati al fine di realizzare una scala interrata che permettesse loro un diverso accesso nella proprietà immobiliare rispetto alla situazione preesistente. Il tribunale avrebbe errato nell'escludere che la ringhiera ed il cordolo di cemento realizzati dagli appellati attorno lo scavo costituissero una costruzione secondo l'articolo 873 del c.c., interpretando un precedente giurisprudenziale del 1996, ritenuto non pertinente, che riguardava le reti metalliche dei campi da gioco da tennis. Gli appellanti sostengono che il concetto di costruzione, secondo una interpretazione della Suprema Corte da preferirsi, si riferirebbe a tutte le opere infisse stabilmente al suolo che emergano in modo non trascurabile, per cui l'opera contestata consistente nel cordolo di cemento e della ringhiera dell'altezza di m.1,30 sarebbe a tutti gli effetti una costruzione. Lamentano inoltre che il tribunale avrebbe ignorato che il manufatto oggetto di causa si troverebbe ad una distanza di 45 cm. dalla scala di accesso degli appellanti e quindi inferiore a quella minima legale prevista dal codice civile e dal D.M.1444/1968, determinando in sostanza una evidente limitazione e difficoltà di accesso alla proprietà.
4.2.- Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano che lo scavo realizzato dagli appellati con la realizzazione della rampa di scale di accesso ex novo ai locali sottostrada e la messa in opera della ringhiera crei un pregiudizio estetico al decoro dello stabile. Lamentano l'errore del tribunale che, concentrandosi su aspetti secondari quali la presunta lesione del decoro dell'edificio ex art. 1122 c.c., avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda fondamentale relativa alla nuova costruzione realizzata in violazione delle distanze ex art. 873 c.c. ed alla richiesta di ripristino dello stato dei luoghi per cui gli appellanti avevano richiesto che venisse disposta la chiusura ed il riempimento dello scavo al fine di eliminare la potenziale fonte di pericolo ed il ripristino della situazione precedente.
5. E si sono costituiti in giudizio ed hanno Controparte_1 Parte_4 chiesto rigettarsi integralmente il gravame, con condanna degli appellanti al pagamento spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
6.- L'appello non è fondato. Ritiene questa Corte che correttamente il Tribunale abbia ritenuto che la ringhiera metallica in esame, alta circa un metro e apposta su un cordolo di 30 cm, adiacente alla scala di accesso di parte attrice, non costituisca una costruzione, agli effetti dell'art. 873 cod. civ., innanzitutto in quanto inidonea, di per sè, a creare intercapedini dannose;
inoltre, in quanto distaccata dalla costruzione, di altezza non superiore a 3 e in quanto assolve la funzione di recinzione e demarcazione, risulta applicabile l'art. 878 cod. civ. e il conseguente esonero dal rispetto delle distanze (Cass. 2129 del 1973 che ha considerato tale uno zoccolo in muratura con rete metallica infissa;
recentemente, Cass. n. 26713 del 2020 ha ribadito il principio stabilendo che “L'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 878 c.c., si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo
3 nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni di tali requisiti, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo).
6.2.- Anche il secondo motivo è infondato dal momento che la Ctu ha accertato che: “Le due unità immobiliari tra loro adiacenti hanno in comune il muro di confine, la fondazione sottostante ad esso e la porzione di terreno su cui poggia la stessa. Per quanto concerne il resto delle fondazioni e la porzione di suolo dove sorgono i due stabili, [….] le reputa porzioni indipendenti e non comuni sia per il fatto che catastalmente, la porzione di parte convenuta è identificata fin dall'accertamento catastale eseguito d'ufficio, riconducibile alla fine degli anni “40”, come unità indipendente disposta su due piani e identificata con un proprio numero di particella. A seguito della demolizione e ricostruzione con permesso di costruire n. 417/2008 e successiva DIA in variante prot. 608 del 19/03/2010, il muro di confine ha assunto almeno per quanto riguarda la porzione di parte convenuta, solo la funzione di muro di confine, in quanto la funzione di struttura portante è assolta dal telaio in calcestruzzo armato realizzato con la ristrutturazione, lo stesso è riferibile al solaio intermedio ed al tetto che risultano totalmente indipendenti staticamente”.
Gli edifici sono risultati, difatti, immobili adiacenti ma posti in fabbricati distinti con diverse fondamenta, strutture portanti e tetto, così come sono distinti gli impianti e i servizi di essi, mentre la nozione di condominio è sì configurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio, purché dotati delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dall'art. 1117 c.c. (Sentenza n. 27360 del 29/12/2016).
7.- La consequenzialità delle ulteriore domande rispetto a quelle già esaminate comporta l'assorbimento delle stesse.
8.-In conclusione, l'appello è infondato.
9.- Le spese di lite del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , Parte_1
e , avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3 275/2020 del Tribunale Ordinario di Tivoli così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna , e Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_3
che liquida in Euro 1200 per compensi, oltre Parte_6 spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
4 Così deciso in Roma, 23 dicembre 2025
Il Consigliere Estensore
Dr. Anna Maria Giampaolino
5
Il Presidente
Dr. Franco Petrolati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2307/2020 vertente
TRA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con C.F._2 Parte_3 C.F._3
l'avv. EMANUELE GIARE'
Appellanti
E
(C.F. ); (C.F. Controparte_1 C.F._4 Parte_4
), con l'avv. RENATO SCROCCA C.F._5
Appellati
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza 22 ottobre 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato , Parte_1 Parte_2
e hanno impugnato la sentenza n. 275/2020 con
[...] Parte_3 cui il Tribunale ordinario di Tivoli ha rigettato le domande dell'attrice e ha condannato alle spese di lite in solido ed in favore di e Parte_5 Controparte_1 [...] n euro 354,00 per compensi di avvocato (con massima riduzione in ragione della Pt_4
1 evidente non complessità della lite), oltre iva, cpa e spese generali;
ha posto le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_5
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio e Parte_5 Controparte_1 Parte_4 chiedendo:1)dichiarare ex art.873 c.c. la violazione da parte dei convenuti delle distanze legali tramite la messo in opera di una ringhiera ,posta a protezione dello scavo realizzato su suolo pubblico, a fianco della scala di accesso all'appartamento rurale di proprietà dell'attrice sito nel Comune di Cerreto Laziale via dei Milanesi 36/B ,identificato al catasto al foglio 10 part.495/b;2)accertare il pregiudizio arrecato dai convenuti al decoro dell'edificio con la realizzazione dello scavo, della rampa di scale e della ringhiera;
3) ordinare ai convenuti la rimozione della ringhiera, delle scale e dello scavo ed il ripristino dello status quo ante. Allegava in particolare di essere proprietaria di un appartamento rurale sito nel Comune di Cerreto Laziale via dei Milanesi 36/B, identificato al catasto al foglio 10 part.495/b. Deduceva come i convenuti sarebbero stati proprietari del fabbricato confinante, foglio 10 part.494. Lamentava come gli stessi avrebbero realizzato sulla pubblica via uno scavo, ivi ponendo in opera una scala ed una ringhiera di protezione. Lamentava come tale ringhiera sarebbe stata posta ad una distanza inferiore a quella prevista dall'art.873 c.c. Lamentava ancora come tali opere avrebbero compromesso il decoro della costruzione, con violazione dell'art.1122 c.c.. Si costituivano i convenuti, contestando le deduzioni attoree e chiedendo il rigetto della domanda. La causa era istruita documentalmente e tramite CTU”.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “L'azione ex art.873 c.c. proposta dall'attrice con riguardo alla ringhiera è infondata e va dunque rigettata. Sul punto giova rammentare come si sia escluso che costituisca "costruzione" un campo da tennis dato che la rete metallica che normalmente circonda simili campi, non essendo capace di intercettare luce ed aria, non può formare un'intercapedine e come tale non rientra nella previsione dell'art. 873 c.c. (C. 5956/1996). Il principio appare estensibile anche al caso in esame. Ed invero la ringhiera è, al pari di una rete metallica, incapace di intercettare luce ed aria. Nello stesso senso appare d'altronde la giurisprudenza di merito laddove afferma “La tamponatura con pannello a fondo chiuso di una ringhiera posta all'altezza media da terra dim1,30 fino a raggiungere m. 1,80, innestata su muro divisorio, non realizza una costruzione regolata dalla disciplina sulle distanze, ma un muro divisorio, come tale equiparabile a un muro di cinta” (Tribunale Napoli sez. VIII, 04/12/2012, n.13166 ). Infondata è pure l'azione ex art.1122 c.c. Ed invero si tratta di norma che postula l'esistenza di un condominio. Ebbene nel caso in esame la CTU svolta ha espressamente escluso che la proprietà dell'attrice e dei convenuti ,semplicemente adiacenti, formino un condominio. Sul punto invero giova rammentare come “In considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell'edificio alle proprietà singole, la condominialità non è esclusa per il solo fatto che le costruzioni siano realizzate, anziché come porzioni di piano l'una sull'altra (condominio verticale), quali proprietà singole in sequenza (villette a schiera, condominio in orizzontale), poiché la nozione di condominio è configurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio, ove dotati delle strutture e degli impianti essenziali indicati dall'art. 1117 c.c..” (Cassazione civile sez. II, 03/05/2019, n.11729). Orbene nel caso in esame non vi è prova che i due fabbricati siano possiedano in comune le strutture e gli impianti essenziali indicati dall'art. 1117 c.c.. Ne discende dunque come lo scavo, la scala e la ringhiera non possano ritenersi opere realizzate ai danni di beni condominiali. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in solido in favore di e in euro 354,00 per compensi (con massima Controparte_1 Parte_4 riduzione in ragione della evidente non complessità della lite),oltre iva,cpa e spese generali. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di . Parte_5
2 3.- , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi ed aventi causa di hanno proposto appello per i motivi di seguito Parte_5 enunciati.
4.1.- Con il primo motivo l'appellante lamenta che il giudice di prime cure si sarebbe prodigato nel prendere posizione su due aspetti della domanda assolutamente secondari rispetto alla più rilevante considerazione dello “scavo” effettuato dagli appellati al fine di realizzare una scala interrata che permettesse loro un diverso accesso nella proprietà immobiliare rispetto alla situazione preesistente. Il tribunale avrebbe errato nell'escludere che la ringhiera ed il cordolo di cemento realizzati dagli appellati attorno lo scavo costituissero una costruzione secondo l'articolo 873 del c.c., interpretando un precedente giurisprudenziale del 1996, ritenuto non pertinente, che riguardava le reti metalliche dei campi da gioco da tennis. Gli appellanti sostengono che il concetto di costruzione, secondo una interpretazione della Suprema Corte da preferirsi, si riferirebbe a tutte le opere infisse stabilmente al suolo che emergano in modo non trascurabile, per cui l'opera contestata consistente nel cordolo di cemento e della ringhiera dell'altezza di m.1,30 sarebbe a tutti gli effetti una costruzione. Lamentano inoltre che il tribunale avrebbe ignorato che il manufatto oggetto di causa si troverebbe ad una distanza di 45 cm. dalla scala di accesso degli appellanti e quindi inferiore a quella minima legale prevista dal codice civile e dal D.M.1444/1968, determinando in sostanza una evidente limitazione e difficoltà di accesso alla proprietà.
4.2.- Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano che lo scavo realizzato dagli appellati con la realizzazione della rampa di scale di accesso ex novo ai locali sottostrada e la messa in opera della ringhiera crei un pregiudizio estetico al decoro dello stabile. Lamentano l'errore del tribunale che, concentrandosi su aspetti secondari quali la presunta lesione del decoro dell'edificio ex art. 1122 c.c., avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda fondamentale relativa alla nuova costruzione realizzata in violazione delle distanze ex art. 873 c.c. ed alla richiesta di ripristino dello stato dei luoghi per cui gli appellanti avevano richiesto che venisse disposta la chiusura ed il riempimento dello scavo al fine di eliminare la potenziale fonte di pericolo ed il ripristino della situazione precedente.
5. E si sono costituiti in giudizio ed hanno Controparte_1 Parte_4 chiesto rigettarsi integralmente il gravame, con condanna degli appellanti al pagamento spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
6.- L'appello non è fondato. Ritiene questa Corte che correttamente il Tribunale abbia ritenuto che la ringhiera metallica in esame, alta circa un metro e apposta su un cordolo di 30 cm, adiacente alla scala di accesso di parte attrice, non costituisca una costruzione, agli effetti dell'art. 873 cod. civ., innanzitutto in quanto inidonea, di per sè, a creare intercapedini dannose;
inoltre, in quanto distaccata dalla costruzione, di altezza non superiore a 3 e in quanto assolve la funzione di recinzione e demarcazione, risulta applicabile l'art. 878 cod. civ. e il conseguente esonero dal rispetto delle distanze (Cass. 2129 del 1973 che ha considerato tale uno zoccolo in muratura con rete metallica infissa;
recentemente, Cass. n. 26713 del 2020 ha ribadito il principio stabilendo che “L'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 878 c.c., si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo
3 nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni di tali requisiti, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo).
6.2.- Anche il secondo motivo è infondato dal momento che la Ctu ha accertato che: “Le due unità immobiliari tra loro adiacenti hanno in comune il muro di confine, la fondazione sottostante ad esso e la porzione di terreno su cui poggia la stessa. Per quanto concerne il resto delle fondazioni e la porzione di suolo dove sorgono i due stabili, [….] le reputa porzioni indipendenti e non comuni sia per il fatto che catastalmente, la porzione di parte convenuta è identificata fin dall'accertamento catastale eseguito d'ufficio, riconducibile alla fine degli anni “40”, come unità indipendente disposta su due piani e identificata con un proprio numero di particella. A seguito della demolizione e ricostruzione con permesso di costruire n. 417/2008 e successiva DIA in variante prot. 608 del 19/03/2010, il muro di confine ha assunto almeno per quanto riguarda la porzione di parte convenuta, solo la funzione di muro di confine, in quanto la funzione di struttura portante è assolta dal telaio in calcestruzzo armato realizzato con la ristrutturazione, lo stesso è riferibile al solaio intermedio ed al tetto che risultano totalmente indipendenti staticamente”.
Gli edifici sono risultati, difatti, immobili adiacenti ma posti in fabbricati distinti con diverse fondamenta, strutture portanti e tetto, così come sono distinti gli impianti e i servizi di essi, mentre la nozione di condominio è sì configurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio, purché dotati delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dall'art. 1117 c.c. (Sentenza n. 27360 del 29/12/2016).
7.- La consequenzialità delle ulteriore domande rispetto a quelle già esaminate comporta l'assorbimento delle stesse.
8.-In conclusione, l'appello è infondato.
9.- Le spese di lite del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , Parte_1
e , avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3 275/2020 del Tribunale Ordinario di Tivoli così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna , e Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_3
che liquida in Euro 1200 per compensi, oltre Parte_6 spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
4 Così deciso in Roma, 23 dicembre 2025
Il Consigliere Estensore
Dr. Anna Maria Giampaolino
5
Il Presidente
Dr. Franco Petrolati