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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2038/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente rel dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2038/2024 R.G.
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Cristina Sarto, elettivamente domiciliati come in atti,
ricorrenti
e
(C.F. , contumace;
CP_1 C.F._3
resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: dichiarazione di interdizione giudiziale
Conclusioni dei ricorrenti: “dichiarare l'interdizione giudiziale della signora
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3
in Villadose (RO) in via Alcide De Gasperi n. 8, ora domiciliata presso la residenza
Casa del sorriso, in Badia Polesine (RO) alla Via San Nicolò n. 118; - nominare tutore di il figlio (C.F. nato a [...]_1 C.F._1
Rovigo il 28.01.1972 e residente a[...]; autorizzare sin
d'ora il nominando tutore – indicando le specifiche modalità da adottarsi – a porre in vendita l'abitazione della signora , sita in Villadose in Via De Gasperi n. CP_1
8.”
Conclusioni per il PM: parere favorevole alla domanda per l'ipotesi in cui la vendita di quota immobiliare della signora non potesse essere autorizzata per mezzo di sola
Contr assistenza di per i momenti di ridotta lucidità della ”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.12.2024, notificato all'interdicenda nonché agli altri parenti entro il sesto grado, e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
pronuncia della sentenza di interdizione della madre , allegando come CP_3
costei:
- dall'inizio del 2024 abbia iniziato a manifestare problemi fisici e cognitivi sempre più gravi (declino cognitivo moderato, cardiopatia ipertensivo fibrillante, diverticolosi), tali da rendere necessario, a marzo del 2024, il ricovero della medesima in una struttura adeguata a fronteggiare la perdita dell'autonomia individuale e delle capacità mentali, per attendere ai propri affari quotidiani, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ed avente diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnatoria;
- non sia in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi personali e patrimoniali, né in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- sia proprietaria di civile abitazione concessa in comodato gratuito alla figlia e comproprietaria in parti eguali con i figli odierni ricorrenti Pt_2
pag. 2/7 dell'immobile adibito a propria residenza, oltre che titolare di conto corrente bancario sul quale viene regolarmente accreditato il rateo mensile della pensione, e addebitati i costi per farmaci e spese di retta della RSA ospitante la
. CP_1
Instauratosi il contraddittorio, acquisita la documentazione medica prodotta, esperito l'esame dell'interdicenda all'udienza del 26.3.2025, alla presenza del Pubblico
Ministero, nella medesima data il procuratore dei ricorrenti ha precisato le conclusioni rinunciando ai termini per il deposito delle memorie conclusive e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda dei ricorrenti è risultata infondata, non potendosi pronunciare l'interdizione giudiziale di , non ricorrendone tutti i presupposti di legge. CP_3
Pur affetta dalle patologie allegate dai ricorrenti così come comprovate dai docc. 2 e 3 allegati al ricorso, non appare infatti trovarsi in quello stato di incapacità CP_3 di provvedere ai propri interessi preteso dall'art 414 c.c.
Come noto, l'art. 414 c.c. dispone che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. Inoltre, l'art. 404 c.c. stabilisce che “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
Ciò posto, in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la Legge 9 gennaio 2004, n.° 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente. Ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del pag. 3/7 soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie (Cass. civ., Sez. I, 1 marzo 2010, n° 4866).
L'esame dell'interdicenda consente infatti di evidenziare come la signora presenti delle sicure carenze nell'orientamento temporale, ma non tali da impedirle, con l'aiuto necessario, di comprendere il significato delle scelte più importanti della propria vita personale e patrimoniale, e dunque di determinarsi liberamente senza il necessario ed esclusivo intervento esterno di un tutore nominato dal Tribunale.
Dal verbale di esame dell'interdicenda emerge che “la stessa a domanda del giudice risponde dichiarando di avere mal di schiena e di conoscere il motivo per cui la stessa si trova oggi in questo luogo, riferendo che ci sono documenti da fare;
a domanda la stessa dichiara di essere nata il 27 settembre, ma non ricorda l'anno di nascita” dichiarando “ogni tanto cammino, ma non faccio le corse”; e ancora, “forse mio papà è nato nel 1917”. Alla domanda su che giorno fosse, ha dichiarato essere venerdì del mese di dicembre. Alla domanda sulla presenza di fratelli ha risposto: “si, ho due fratelli” e ha fatto riferimento ai nomi dei figli odierni ricorrenti, e poi ha detto il nome della nipote, Per_1
La signora è apparsa, quindi, reattiva alle domande che le sono state poste, capace di sostenere una conversazione, di riconoscere persone a lei vicine e di relazionarsi con persone estranee (com'è stato per il giudice relatore, che ne ha curato l'esame), anche se ha palesato difficoltà ad articolare con precisione le risposte, e ciò a causa delle patologie di cui soffre.
E tuttavia pur a fronte di tali difficoltà, la patologia da cui la è affetta e la CP_1 necessità di assistenza comprovata dall'essere ella ricoverata in una struttura di cura, sono circostanze che conducono a ritenere opportuna l'applicazione dell'amministrazione di sostegno, più che la misura della interdizione, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 418, comma 3, c.c. va disposta la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare presso questo Tribunale.
Difatti, come sopra precisato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la scelta tra le diverse misure di protezione non deve dipendere dalla gravità dello stato patologico del soggetto incapace (nel senso che ad un maggiore grado di compromissione corrisponderebbe l'interdizione, mentre ad uno stato di patologia più lieve potrebbe pag. 4/7 corrispondere l'amministrazione di sostegno) quanto essenzialmente dalla complessità delle attività che devono essere compiute per conto del beneficiario, o dalla maggiore o minore possibilità che il beneficiario possa nuocere a se stesso compiendo atti pregiudizievoli. In tale prospettiva, la Suprema Corte ritiene che possa essere applicata l'amministrazione di sostegno ove la gestione richieda un'attività di rilevanza minima, per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile o per la semplicità delle operazioni da svolgere (quale, ad esempio, la gestione ordinaria del reddito da pensione).
Viceversa, si potrà fare ricorso all'interdizione quando è necessario gestire patrimoni complessi o quando la persona incapace corre il rischio di nuocere a sé stessa, come nel caso di soggetti che, essendo in grado di mantenere più frequenti contatti e relazioni con il mondo esterno, sono maggiormente esposti al rischio di compiere atti pregiudizievoli.
Con specifico riferimento al patrimonio della , oltre al già citato rateo del CP_1
trattamento di quiescenza (si vedano i docc. 7 e 8), va rammentato come la stessa sia comproprietaria, unitamente ai figli odierni ricorrenti, della casa familiare e proprietaria esclusiva di un secondo immobile, concesso in comodato alla figlia che ne ha Pt_2
fatto la propria residenza familiare (docc.
4-6 allegati al ricorso).
Orbene, non pare a questo Tribunale che la gestione del patrimonio della CP_1
comporti attività di rilevante entità, alla luce dei modesti redditi e del modesto patrimonio immobiliare, nonostante la sua attuale condizione fisica e mentale.
Ritiene, in buona sostanza, questo collegio di aderire alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, accogliendo il criterio qualitativo dell'attività che il soggetto interessato potrebbe compiere in luogo di quello meramente quantitativo in relazione all'incapacità dal medesimo manifestata.
In particolare, secondo il Giudice di legittimità, la scelta tra amministrazione di sostegno ed interdizione ‹‹non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione. Ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto
- vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - , e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non
pag. 5/7 risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà
l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo. Per converso, ove si tratti - sempre, ovviamente, che il soggetto si trovi "in condizioni di abituale infermità" che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi - di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sè, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il Giudice di merito, con una valutazione che compete a lui solo e che è incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivata, ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona›› (Cass. sez. I, 12/06/2006, n. 13584;
Cass, sez. I Civ. 26 ottobre 2011, n. 22332).
Ritiene in conclusione il tribunale che possa essere applicata l'amministrazione di sostegno ove la gestione richieda un'attività di rilevanza minima, per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile o per la semplicità delle operazioni da svolgere.
Vale evidenziare, infatti, che nel caso di specie non vi sono altre entrate oltre alla pensione ed alla indennità di accompagnatoria (dichiaratamente destinate a far fronte ai costi di soggiorno nella RSA) e che gli oneri conservativi di entrambi gli immobili gravano comunque, per legge, in capo ai comproprietari-ricorrenti oltre che alla figlia comodataria.
Nel complesso, quindi, gli atti di gestione da porre in essere a favore della beneficiaria non consistono in atti complessi, vista la moderata consistenza del patrimonio della stessa e la semplicità delle operazioni da svolgere.
In altri termini, nonostante la non sia in grado di provvedere ai propri interessi CP_1
di carattere pratico-quotidiano in ragione della patologia che la affligge (necessitando di cura e gestione), si ritiene che lo strumento dell'amministrazione di sostegno sia sufficiente ed idoneo alla gestione e alla cura della stessa, non essendo necessario lo strumento di protezione più rigido e maggiormente incidente sulla capacità di agire.
pag. 6/7 Da tutte le argomentazioni esposte deriva il rigetto della domanda di interdizione e, in applicazione dell'art. 418 co. 3 cc, la trasmissione del procedimento al giudice tutelare, affinché sia valutata l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di
[...]
(c.f. , nata a [...] il [...], residente in CP_3 C.F._3
Villadose (RO) in via Alcide De Gasperi n. 8, ora domiciliata presso la residenza Casa del sorriso, in Badia Polesine (RO) alla Via San Nicolò n. 118.
Il collegio ritiene di dovere rilevare sin d'ora e segnalare al Giudice tutelare la situazione di conflitto d'interessi tra i figli della (odierni ricorrenti nella CP_1 domanda di interdizione dell'anziana madre) e la stessa, in quanto intenzionati CP_1
i primi a cedere le quote di rispettiva proprietà del bene immobile in comproprietà con la madre;
pare opportuno, in conseguenza, che il Giudice tutelare valuti la nomina di un amministratore di sostegno estraneo allo stretto nucleo familiare, alla luce della situazione di conflitto di interessi palesatasi nel corso del giudizio, in cui gli stessi ricorrenti hanno argomentato come fondamento della proposizione del ricorso per interdizione, il timore da parte degli stessi che la madre potesse opporsi alla decisione di vendita della sua quota immobiliare in comproprietà con i figli.
Preso atto di quanto deciso, dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione a porre in vendita l'immobile della . CP_1
Nulla sulle spese di lite, in assenza di opposizione al ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 418 cc, mandando alla Cancelleria per gli incombenti;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Rovigo, alla camera di consiglio dell'8.04.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente rel dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2038/2024 R.G.
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Cristina Sarto, elettivamente domiciliati come in atti,
ricorrenti
e
(C.F. , contumace;
CP_1 C.F._3
resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: dichiarazione di interdizione giudiziale
Conclusioni dei ricorrenti: “dichiarare l'interdizione giudiziale della signora
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3
in Villadose (RO) in via Alcide De Gasperi n. 8, ora domiciliata presso la residenza
Casa del sorriso, in Badia Polesine (RO) alla Via San Nicolò n. 118; - nominare tutore di il figlio (C.F. nato a [...]_1 C.F._1
Rovigo il 28.01.1972 e residente a[...]; autorizzare sin
d'ora il nominando tutore – indicando le specifiche modalità da adottarsi – a porre in vendita l'abitazione della signora , sita in Villadose in Via De Gasperi n. CP_1
8.”
Conclusioni per il PM: parere favorevole alla domanda per l'ipotesi in cui la vendita di quota immobiliare della signora non potesse essere autorizzata per mezzo di sola
Contr assistenza di per i momenti di ridotta lucidità della ”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.12.2024, notificato all'interdicenda nonché agli altri parenti entro il sesto grado, e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
pronuncia della sentenza di interdizione della madre , allegando come CP_3
costei:
- dall'inizio del 2024 abbia iniziato a manifestare problemi fisici e cognitivi sempre più gravi (declino cognitivo moderato, cardiopatia ipertensivo fibrillante, diverticolosi), tali da rendere necessario, a marzo del 2024, il ricovero della medesima in una struttura adeguata a fronteggiare la perdita dell'autonomia individuale e delle capacità mentali, per attendere ai propri affari quotidiani, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ed avente diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnatoria;
- non sia in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi personali e patrimoniali, né in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- sia proprietaria di civile abitazione concessa in comodato gratuito alla figlia e comproprietaria in parti eguali con i figli odierni ricorrenti Pt_2
pag. 2/7 dell'immobile adibito a propria residenza, oltre che titolare di conto corrente bancario sul quale viene regolarmente accreditato il rateo mensile della pensione, e addebitati i costi per farmaci e spese di retta della RSA ospitante la
. CP_1
Instauratosi il contraddittorio, acquisita la documentazione medica prodotta, esperito l'esame dell'interdicenda all'udienza del 26.3.2025, alla presenza del Pubblico
Ministero, nella medesima data il procuratore dei ricorrenti ha precisato le conclusioni rinunciando ai termini per il deposito delle memorie conclusive e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda dei ricorrenti è risultata infondata, non potendosi pronunciare l'interdizione giudiziale di , non ricorrendone tutti i presupposti di legge. CP_3
Pur affetta dalle patologie allegate dai ricorrenti così come comprovate dai docc. 2 e 3 allegati al ricorso, non appare infatti trovarsi in quello stato di incapacità CP_3 di provvedere ai propri interessi preteso dall'art 414 c.c.
Come noto, l'art. 414 c.c. dispone che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. Inoltre, l'art. 404 c.c. stabilisce che “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
Ciò posto, in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la Legge 9 gennaio 2004, n.° 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente. Ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del pag. 3/7 soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie (Cass. civ., Sez. I, 1 marzo 2010, n° 4866).
L'esame dell'interdicenda consente infatti di evidenziare come la signora presenti delle sicure carenze nell'orientamento temporale, ma non tali da impedirle, con l'aiuto necessario, di comprendere il significato delle scelte più importanti della propria vita personale e patrimoniale, e dunque di determinarsi liberamente senza il necessario ed esclusivo intervento esterno di un tutore nominato dal Tribunale.
Dal verbale di esame dell'interdicenda emerge che “la stessa a domanda del giudice risponde dichiarando di avere mal di schiena e di conoscere il motivo per cui la stessa si trova oggi in questo luogo, riferendo che ci sono documenti da fare;
a domanda la stessa dichiara di essere nata il 27 settembre, ma non ricorda l'anno di nascita” dichiarando “ogni tanto cammino, ma non faccio le corse”; e ancora, “forse mio papà è nato nel 1917”. Alla domanda su che giorno fosse, ha dichiarato essere venerdì del mese di dicembre. Alla domanda sulla presenza di fratelli ha risposto: “si, ho due fratelli” e ha fatto riferimento ai nomi dei figli odierni ricorrenti, e poi ha detto il nome della nipote, Per_1
La signora è apparsa, quindi, reattiva alle domande che le sono state poste, capace di sostenere una conversazione, di riconoscere persone a lei vicine e di relazionarsi con persone estranee (com'è stato per il giudice relatore, che ne ha curato l'esame), anche se ha palesato difficoltà ad articolare con precisione le risposte, e ciò a causa delle patologie di cui soffre.
E tuttavia pur a fronte di tali difficoltà, la patologia da cui la è affetta e la CP_1 necessità di assistenza comprovata dall'essere ella ricoverata in una struttura di cura, sono circostanze che conducono a ritenere opportuna l'applicazione dell'amministrazione di sostegno, più che la misura della interdizione, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 418, comma 3, c.c. va disposta la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare presso questo Tribunale.
Difatti, come sopra precisato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la scelta tra le diverse misure di protezione non deve dipendere dalla gravità dello stato patologico del soggetto incapace (nel senso che ad un maggiore grado di compromissione corrisponderebbe l'interdizione, mentre ad uno stato di patologia più lieve potrebbe pag. 4/7 corrispondere l'amministrazione di sostegno) quanto essenzialmente dalla complessità delle attività che devono essere compiute per conto del beneficiario, o dalla maggiore o minore possibilità che il beneficiario possa nuocere a se stesso compiendo atti pregiudizievoli. In tale prospettiva, la Suprema Corte ritiene che possa essere applicata l'amministrazione di sostegno ove la gestione richieda un'attività di rilevanza minima, per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile o per la semplicità delle operazioni da svolgere (quale, ad esempio, la gestione ordinaria del reddito da pensione).
Viceversa, si potrà fare ricorso all'interdizione quando è necessario gestire patrimoni complessi o quando la persona incapace corre il rischio di nuocere a sé stessa, come nel caso di soggetti che, essendo in grado di mantenere più frequenti contatti e relazioni con il mondo esterno, sono maggiormente esposti al rischio di compiere atti pregiudizievoli.
Con specifico riferimento al patrimonio della , oltre al già citato rateo del CP_1
trattamento di quiescenza (si vedano i docc. 7 e 8), va rammentato come la stessa sia comproprietaria, unitamente ai figli odierni ricorrenti, della casa familiare e proprietaria esclusiva di un secondo immobile, concesso in comodato alla figlia che ne ha Pt_2
fatto la propria residenza familiare (docc.
4-6 allegati al ricorso).
Orbene, non pare a questo Tribunale che la gestione del patrimonio della CP_1
comporti attività di rilevante entità, alla luce dei modesti redditi e del modesto patrimonio immobiliare, nonostante la sua attuale condizione fisica e mentale.
Ritiene, in buona sostanza, questo collegio di aderire alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, accogliendo il criterio qualitativo dell'attività che il soggetto interessato potrebbe compiere in luogo di quello meramente quantitativo in relazione all'incapacità dal medesimo manifestata.
In particolare, secondo il Giudice di legittimità, la scelta tra amministrazione di sostegno ed interdizione ‹‹non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione. Ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto
- vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - , e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non
pag. 5/7 risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà
l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo. Per converso, ove si tratti - sempre, ovviamente, che il soggetto si trovi "in condizioni di abituale infermità" che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi - di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sè, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il Giudice di merito, con una valutazione che compete a lui solo e che è incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivata, ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona›› (Cass. sez. I, 12/06/2006, n. 13584;
Cass, sez. I Civ. 26 ottobre 2011, n. 22332).
Ritiene in conclusione il tribunale che possa essere applicata l'amministrazione di sostegno ove la gestione richieda un'attività di rilevanza minima, per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile o per la semplicità delle operazioni da svolgere.
Vale evidenziare, infatti, che nel caso di specie non vi sono altre entrate oltre alla pensione ed alla indennità di accompagnatoria (dichiaratamente destinate a far fronte ai costi di soggiorno nella RSA) e che gli oneri conservativi di entrambi gli immobili gravano comunque, per legge, in capo ai comproprietari-ricorrenti oltre che alla figlia comodataria.
Nel complesso, quindi, gli atti di gestione da porre in essere a favore della beneficiaria non consistono in atti complessi, vista la moderata consistenza del patrimonio della stessa e la semplicità delle operazioni da svolgere.
In altri termini, nonostante la non sia in grado di provvedere ai propri interessi CP_1
di carattere pratico-quotidiano in ragione della patologia che la affligge (necessitando di cura e gestione), si ritiene che lo strumento dell'amministrazione di sostegno sia sufficiente ed idoneo alla gestione e alla cura della stessa, non essendo necessario lo strumento di protezione più rigido e maggiormente incidente sulla capacità di agire.
pag. 6/7 Da tutte le argomentazioni esposte deriva il rigetto della domanda di interdizione e, in applicazione dell'art. 418 co. 3 cc, la trasmissione del procedimento al giudice tutelare, affinché sia valutata l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di
[...]
(c.f. , nata a [...] il [...], residente in CP_3 C.F._3
Villadose (RO) in via Alcide De Gasperi n. 8, ora domiciliata presso la residenza Casa del sorriso, in Badia Polesine (RO) alla Via San Nicolò n. 118.
Il collegio ritiene di dovere rilevare sin d'ora e segnalare al Giudice tutelare la situazione di conflitto d'interessi tra i figli della (odierni ricorrenti nella CP_1 domanda di interdizione dell'anziana madre) e la stessa, in quanto intenzionati CP_1
i primi a cedere le quote di rispettiva proprietà del bene immobile in comproprietà con la madre;
pare opportuno, in conseguenza, che il Giudice tutelare valuti la nomina di un amministratore di sostegno estraneo allo stretto nucleo familiare, alla luce della situazione di conflitto di interessi palesatasi nel corso del giudizio, in cui gli stessi ricorrenti hanno argomentato come fondamento della proposizione del ricorso per interdizione, il timore da parte degli stessi che la madre potesse opporsi alla decisione di vendita della sua quota immobiliare in comproprietà con i figli.
Preso atto di quanto deciso, dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione a porre in vendita l'immobile della . CP_1
Nulla sulle spese di lite, in assenza di opposizione al ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 418 cc, mandando alla Cancelleria per gli incombenti;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Rovigo, alla camera di consiglio dell'8.04.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 7/7