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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N.1956/2024 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1956/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
e residente in Francavilla al Mare alla contrada Pretaro n.4, C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico LA CIOPPA, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti al viale Benedetto Croce n.147, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 C.F._2
) e residente in [...]al Mare alla contrada Pretaro n.4, rappresentato e
[...] difeso dall'avv. Massimo CIAFRÈ, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara al corso Vittorio Emanuele n.310, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo. MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e , i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in data 8 maggio 2002 in Francavilla al Mare, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 17 marzo 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 4 novembre 2024 e meglio precisate nel verbale di udienza del 17 marzo 2025 in riferimento alla modifica del punto 8) del ricorso, alla luce della quale il pagamento della somma di Euro 900,00 complessivi a titolo di contributo al mantenimento della e dei tre figli verrà effettuato mediante unico bonifico bancario a beneficio Pt_1 della entro il giorno 10 di ogni mese, appaiono conformi alla legge, anche Pt_1 in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e precisate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Francavilla al Mare a margine dell'Atto n.12 – Parte I – Anno 2002).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 22 marzo, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1956/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
e residente in Francavilla al Mare alla contrada Pretaro n.4, C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico LA CIOPPA, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti al viale Benedetto Croce n.147, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 C.F._2
) e residente in [...]al Mare alla contrada Pretaro n.4, rappresentato e
[...] difeso dall'avv. Massimo CIAFRÈ, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara al corso Vittorio Emanuele n.310, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo. MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e , i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in data 8 maggio 2002 in Francavilla al Mare, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 17 marzo 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 4 novembre 2024 e meglio precisate nel verbale di udienza del 17 marzo 2025 in riferimento alla modifica del punto 8) del ricorso, alla luce della quale il pagamento della somma di Euro 900,00 complessivi a titolo di contributo al mantenimento della e dei tre figli verrà effettuato mediante unico bonifico bancario a beneficio Pt_1 della entro il giorno 10 di ogni mese, appaiono conformi alla legge, anche Pt_1 in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e precisate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Francavilla al Mare a margine dell'Atto n.12 – Parte I – Anno 2002).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 22 marzo, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)