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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/07/2025, n. 3565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3565 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 775/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE MAURO, elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA LAMARMORA, 44 MILANO contro
Controparte_1
, contumace
[...] con il patrocinio dell'avv. SPOLVERATO GIANLUCA, Controparte_2 dell'avv. MARCHESAN FRANCESCA e dell'avv. PAVANELLO ELISA, elettivamente domiciliato in VIA RISMONDO, 2/E PADOVA
, con il patrocinio dell'avv. ABATI MANLIO, elettivamente Controparte_3 domiciliato in VIA GERMANICO, 203 ROMA
con il patrocinio dell'avv. TOMMASO CIVITELLI, elettivamente CP_4 CP_5 domiciliato in VIA SABN BARNABA, 30 MILANO
Oggetto: pagamento somma
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 20-1-
24, ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_6
e per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_7 Controparte_3
“a) ove occorra, accertare e dichiarare la sussistenza tra il ricorrente e CP_1
pagina 1 di 5 i un rapporto di lavoro “ulteriore” ex Legge 142/2001 di natura Controparte_6 subordinata ed a tempo pieno
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere inquadrato nei seguenti livelli del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni:
in via principale, nel 4° livello S per il periodo di assegnazione al livello 5° o a livello inferiori in subordine, nel 4° livello J per il periodo di assegnazione al livello 5° o a livello inferiori in ulteriore subordine, nel 5° livello per il periodo di assegnazione al livello 6° J in estremo subordine, nel 6° livello S nel periodo di assegnazione al livello 6° J ciò sin dal primo giorno di lavoro ovvero in subordine dalla diversa data che risulterà giudizialmente.
c) in ogni caso, e dunque anche a prescindere dall'accoglimento della domanda di superiore inquadramento, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire:
una retribuzione mensile pari a quella prevista per il lavoro a tempo pieno;
gli aumenti periodici di anzianità ex art. 17 CCNL
un rateo pieno di mensilità per ogni mese di decorrenza contrattuale a titolo di 13ma e
14ma mensilità ed indennità di ferie;
72 ore in ragione di anno di permessi rol e 40 ore in ragione di anno di ex festività, ivi compresa l'inclusione in tutti i predetti istituti degli aumenti periodici di anzianità;
l'indennità di festività secondo quanto previsto dall'art. 60 CCNL;
l'integrazione all'indennità di malattia ex art. 63 CCNL;
Contr
l
l'incidenza delle somme continuativamente corrisposte al ricorrente a titolo di maggiorazione per lavoro notturno sul calcolo di 13ma, 14ma e ferie,
il TFR in misura piena ivi compresa l'incidenza sullo stesso delle somme continuativamente corrisposte a titolo di indennità di mensa
- mezz'ora di pausa retribuita per ogni giornata di lavoro di almeno 8 ore ex art. 9
CCNL
d) accertare e dichiarare che deve essere compreso nell'orario di lavoro il tempo impiegato dal ricorrente per effettuare le operazioni di vestizione prima dell'inizio dell'attività lavorativa e di svestizione dopo la fine dell'attività lavorativa, come dettagliatamente descritte
pagina 2 di 5 in ricorso, per un totale complessivo di almeno 6 minuti per ogni giornata di effettivo lavoro, ovvero per il diverso tempo che risulterà in corso di causa,
e) in relazione ai crediti maturati sino al novembre 2018, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia della conciliazione sottoscritta dal ricorrente il 3.12.2018;
f) condannare la datrice di lavoro
[...]
, in solido con i committenti condebitori Controparte_1 solidali ed ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, in CP_7 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente le somme spettanti in forza degli accertamenti di cui alle precedenti lettere, come quantificate nei conteggi allegati al presente atto e quantificati nel corpo dello stesso, per l'importo complessivo lordo di €
85.948,00, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche con riferimento alle prospettazioni subordinate avanzate e anche laddove dovessero essere accolti solamente taluni degli accertamenti richiesti, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
Con rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del presente atto al saldo effettivo”
Costituendosi ritualmente in giudizio, e hanno CP_7 Controparte_3 contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui hanno il rigetto. ha chiesto la chiamata in causa di e, in subordine, ha CP_7 Controparte_9 chiesto di essere manlevata e tenuta indenne da e da Controparte_1 CP_10 si e' costituito per ed il Giudice, verificata la regolarita'
[...] Controparte_6 della notificazione del ricorso introduttivo, ne ha dichiarato la contumacia.
All'udienza del 12-3-24 e' stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
Controparte_9
A seguito di sentenza non definitiva, ammessa ed espletata c.t.u. contabile, il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza non definitiva, dando lettura del dispositivo.
Motivi della decisione.
Nella sentenza non definitiva e' stato accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel pagina 3 di 5 livello 5° del c.c.n.l. logistica trasporto merci e spedizioni dal 2-5-14 al gennaio 2017; e' stato inoltre accertato che il ricorrente ha svolto il seguente orario di lavoro: da martedi' a venerdi' dalle 3,30 alle 12 e lunedi' e sabato dalle 4 alle 9, con 15 minuti di pausa ogni due ore;
e' stato accertato altresi' il diritto del ricorrente ad una retribuzione mensile pari alla retribuzione per il tempo pieno, agli aumenti periodici di anzianita' ex art. 17 del c.c.n.l., ad un rateo pieno di mensilita' per ogni mese di decorrenza contrattuale a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilita' e di indennita' di ferie, a 72 ore in ragione di anno di permessi rol e a 40 ore in ragione di anno di ex festivita', all'indennita' di festivita' ex art. 60 del c.c.n.l., al trattamento Contr economico di malattia ai sensi dell'art. 63 del c.c.n.l., all' , all'incidenza sul calcolo delle ferie delle somme continuativamente corrisposte a titolo di maggiorazione per lavoro notturno, al t.f.r. includendo l'incidenza delle somme continuativamente corrisposte a titolo di indennita' di mensa;
infine e' stato accerta il diritto del ricorrente alle conseguenti differenze retributive e di t.f.r. ed e' stata accertata la responsabilita' solidale di e CP_7 CP_3
.
[...]
Dalla relazione del c.t.u. contabile -che per chiarezza ed esaustivita' il giudice condivide pienamente- si ricava che il complessivo importo dovuto al ricorrente per i titoli suddetti ammonta al complessivo importo lordo di € 73.691,59: su tale mporto sono dovuti altresi' gli interessi nella misura legale e la rivalutazione, con decorrenza dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo.
Non puo', invece, trovare accoglimento la domanda di riconoscimento degli interessi di mora ex art. 1284 c.c.
Innanzi tutto tale domanda e' semplicemente inserita nelle conclusioni, senza essere supportata in diritto.
Inoltre ai crediti di lavoro si applica la normativa speciale di cui all'art. 429, comma 3, che espressamente prevede la corresponsione degli “interessi nella misura legale”.
Tenute al pagamento degli importi suddetti sono e, nei limiti Controparte_3 della prescrizione quinquennale (vale a dire dal 7-2-19) anche , in via solidale. CP_7
Il regolamento delle spese di lite, comprese le spese di c.t.u, segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, condanna a corrispondere al ricorrente il complessivo Controparte_3 pagina 4 di 5 importo lordo di € 73.691,59, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna al pagamento, in via solidale con , del CP_7 Controparte_3 suddetto importo dovuto al ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale (dal 7-2-19);
condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate Controparte_3 in complessivi € 5.000,00, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
condanna e , in via solidale tra loro, a rimborsare Controparte_3 CP_7 al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00; compensa integralmente tra le parti le ulteriori spese di lite:
condanna e al pagamento delle spese di c.t.u., Controparte_3 CP_7 liquidate in complessivi € 2.800,00, oltre accessori di legge, di cui € 2.000,00 a carico di
[...]
ed € 800,00 a carico solidale di e Controparte_3 Controparte_3
; CP_7 fissa termine di tre giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 24/07/2025
il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 775/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE MAURO, elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA LAMARMORA, 44 MILANO contro
Controparte_1
, contumace
[...] con il patrocinio dell'avv. SPOLVERATO GIANLUCA, Controparte_2 dell'avv. MARCHESAN FRANCESCA e dell'avv. PAVANELLO ELISA, elettivamente domiciliato in VIA RISMONDO, 2/E PADOVA
, con il patrocinio dell'avv. ABATI MANLIO, elettivamente Controparte_3 domiciliato in VIA GERMANICO, 203 ROMA
con il patrocinio dell'avv. TOMMASO CIVITELLI, elettivamente CP_4 CP_5 domiciliato in VIA SABN BARNABA, 30 MILANO
Oggetto: pagamento somma
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 20-1-
24, ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_6
e per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_7 Controparte_3
“a) ove occorra, accertare e dichiarare la sussistenza tra il ricorrente e CP_1
pagina 1 di 5 i un rapporto di lavoro “ulteriore” ex Legge 142/2001 di natura Controparte_6 subordinata ed a tempo pieno
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere inquadrato nei seguenti livelli del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni:
in via principale, nel 4° livello S per il periodo di assegnazione al livello 5° o a livello inferiori in subordine, nel 4° livello J per il periodo di assegnazione al livello 5° o a livello inferiori in ulteriore subordine, nel 5° livello per il periodo di assegnazione al livello 6° J in estremo subordine, nel 6° livello S nel periodo di assegnazione al livello 6° J ciò sin dal primo giorno di lavoro ovvero in subordine dalla diversa data che risulterà giudizialmente.
c) in ogni caso, e dunque anche a prescindere dall'accoglimento della domanda di superiore inquadramento, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire:
una retribuzione mensile pari a quella prevista per il lavoro a tempo pieno;
gli aumenti periodici di anzianità ex art. 17 CCNL
un rateo pieno di mensilità per ogni mese di decorrenza contrattuale a titolo di 13ma e
14ma mensilità ed indennità di ferie;
72 ore in ragione di anno di permessi rol e 40 ore in ragione di anno di ex festività, ivi compresa l'inclusione in tutti i predetti istituti degli aumenti periodici di anzianità;
l'indennità di festività secondo quanto previsto dall'art. 60 CCNL;
l'integrazione all'indennità di malattia ex art. 63 CCNL;
Contr
l
l'incidenza delle somme continuativamente corrisposte al ricorrente a titolo di maggiorazione per lavoro notturno sul calcolo di 13ma, 14ma e ferie,
il TFR in misura piena ivi compresa l'incidenza sullo stesso delle somme continuativamente corrisposte a titolo di indennità di mensa
- mezz'ora di pausa retribuita per ogni giornata di lavoro di almeno 8 ore ex art. 9
CCNL
d) accertare e dichiarare che deve essere compreso nell'orario di lavoro il tempo impiegato dal ricorrente per effettuare le operazioni di vestizione prima dell'inizio dell'attività lavorativa e di svestizione dopo la fine dell'attività lavorativa, come dettagliatamente descritte
pagina 2 di 5 in ricorso, per un totale complessivo di almeno 6 minuti per ogni giornata di effettivo lavoro, ovvero per il diverso tempo che risulterà in corso di causa,
e) in relazione ai crediti maturati sino al novembre 2018, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia della conciliazione sottoscritta dal ricorrente il 3.12.2018;
f) condannare la datrice di lavoro
[...]
, in solido con i committenti condebitori Controparte_1 solidali ed ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, in CP_7 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente le somme spettanti in forza degli accertamenti di cui alle precedenti lettere, come quantificate nei conteggi allegati al presente atto e quantificati nel corpo dello stesso, per l'importo complessivo lordo di €
85.948,00, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche con riferimento alle prospettazioni subordinate avanzate e anche laddove dovessero essere accolti solamente taluni degli accertamenti richiesti, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
Con rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del presente atto al saldo effettivo”
Costituendosi ritualmente in giudizio, e hanno CP_7 Controparte_3 contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui hanno il rigetto. ha chiesto la chiamata in causa di e, in subordine, ha CP_7 Controparte_9 chiesto di essere manlevata e tenuta indenne da e da Controparte_1 CP_10 si e' costituito per ed il Giudice, verificata la regolarita'
[...] Controparte_6 della notificazione del ricorso introduttivo, ne ha dichiarato la contumacia.
All'udienza del 12-3-24 e' stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
Controparte_9
A seguito di sentenza non definitiva, ammessa ed espletata c.t.u. contabile, il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza non definitiva, dando lettura del dispositivo.
Motivi della decisione.
Nella sentenza non definitiva e' stato accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel pagina 3 di 5 livello 5° del c.c.n.l. logistica trasporto merci e spedizioni dal 2-5-14 al gennaio 2017; e' stato inoltre accertato che il ricorrente ha svolto il seguente orario di lavoro: da martedi' a venerdi' dalle 3,30 alle 12 e lunedi' e sabato dalle 4 alle 9, con 15 minuti di pausa ogni due ore;
e' stato accertato altresi' il diritto del ricorrente ad una retribuzione mensile pari alla retribuzione per il tempo pieno, agli aumenti periodici di anzianita' ex art. 17 del c.c.n.l., ad un rateo pieno di mensilita' per ogni mese di decorrenza contrattuale a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilita' e di indennita' di ferie, a 72 ore in ragione di anno di permessi rol e a 40 ore in ragione di anno di ex festivita', all'indennita' di festivita' ex art. 60 del c.c.n.l., al trattamento Contr economico di malattia ai sensi dell'art. 63 del c.c.n.l., all' , all'incidenza sul calcolo delle ferie delle somme continuativamente corrisposte a titolo di maggiorazione per lavoro notturno, al t.f.r. includendo l'incidenza delle somme continuativamente corrisposte a titolo di indennita' di mensa;
infine e' stato accerta il diritto del ricorrente alle conseguenti differenze retributive e di t.f.r. ed e' stata accertata la responsabilita' solidale di e CP_7 CP_3
.
[...]
Dalla relazione del c.t.u. contabile -che per chiarezza ed esaustivita' il giudice condivide pienamente- si ricava che il complessivo importo dovuto al ricorrente per i titoli suddetti ammonta al complessivo importo lordo di € 73.691,59: su tale mporto sono dovuti altresi' gli interessi nella misura legale e la rivalutazione, con decorrenza dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo.
Non puo', invece, trovare accoglimento la domanda di riconoscimento degli interessi di mora ex art. 1284 c.c.
Innanzi tutto tale domanda e' semplicemente inserita nelle conclusioni, senza essere supportata in diritto.
Inoltre ai crediti di lavoro si applica la normativa speciale di cui all'art. 429, comma 3, che espressamente prevede la corresponsione degli “interessi nella misura legale”.
Tenute al pagamento degli importi suddetti sono e, nei limiti Controparte_3 della prescrizione quinquennale (vale a dire dal 7-2-19) anche , in via solidale. CP_7
Il regolamento delle spese di lite, comprese le spese di c.t.u, segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, condanna a corrispondere al ricorrente il complessivo Controparte_3 pagina 4 di 5 importo lordo di € 73.691,59, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna al pagamento, in via solidale con , del CP_7 Controparte_3 suddetto importo dovuto al ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale (dal 7-2-19);
condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate Controparte_3 in complessivi € 5.000,00, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
condanna e , in via solidale tra loro, a rimborsare Controparte_3 CP_7 al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00; compensa integralmente tra le parti le ulteriori spese di lite:
condanna e al pagamento delle spese di c.t.u., Controparte_3 CP_7 liquidate in complessivi € 2.800,00, oltre accessori di legge, di cui € 2.000,00 a carico di
[...]
ed € 800,00 a carico solidale di e Controparte_3 Controparte_3
; CP_7 fissa termine di tre giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 24/07/2025
il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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