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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Marco Campagnolo Consigliere
dott.ssa Elena Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1450/2024 R.G. e promossa con atto di citazione in riassunzione notificato da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- attrice in riassunzione -
elettivamente domiciliata in VERONA, VICOLO GHIAIA n. 7, con il patrocinio degli avv.ti SCAPPINI RENZO FAUSTO e CHIEFFO DAVIDE,
contro
Controparte_1
(C.F. ) C.F._1
Controparte_2
(C.F. ) C.F._2
- convenuti in riassunzione -
pagina 1 di 4 elettivamente domiciliati in CASTELNUOVO DEL GARDA, VIA MARCONI n. 30, con il patrocinio dell'avv. BORGHETTI ALBERTO.
Oggetto della causa:
giudizio di riassunzione a seguito della cassazione della sentenza n. 2747/2021 della Corte
d'Appello di Venezia, depositata in data 29.10.21.
Conclusioni congiunte delle parti:
come da verbale d'udienza del 9.4.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione del giudizio di appello promosso avverso la sentenza n. 852/19 resa dal Tribunale di Verona in data 9.4.19, l' Parte_1
– osservato che la pronuncia di secondo grado n. 2747/2021 del
[...]
29.10.21 era stata oggetto di cassazione da parte della Suprema Corte con sentenza n.
1090/2024 del 15.5.24 – ha convenuto in giudizio e ed Controparte_1 CP_2
al fine di ottenere la riforma della citata pronuncia di primo grado.
[...]
Ritualmente costituiti in giudizio i convenuti e formulata proposta transattiva ex art. 185
bis cpc da parte del Consigliere Istruttore con ordinanza del 20.1.25, poi integrata con successivo provvedimento del 6.3.25, le parti, comparse all'udienza del 9.4.25, hanno concordato apposito verbale di conciliazione chiedendo venisse quindi dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate per tutti i gradi di giudizio.
Tale richiesta può essere accolta dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità
dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr.
Cass. Sezioni Unite n. 368 del 2000, Cass. Sezioni Unite n. 78 del 2003; Cass., n. 1205 e n.
pagina 2 di 4 del 06/07/2005).
A differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce infatti alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3122 del 03/03/2003, Cass. Sez. U,
Sentenza n. 1048 del 28/09/2000, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 3/03/2006).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. S.U. sent. n. 8980 del 2018)
In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tenuto inoltre conto dell'accordo delle parti sul punto, le spese di tutti i gradi di giudizio vanno compensate.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115
del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (cfr. Sez. 3, Ordinanza n.
pagina 3 di 4 34025 del 5/12/2023 e Cass. n. 23175 del 2015), è applicabile solamente qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n. 852/19, pubblicata in data 9.4.19:
1) dichiara cessata fra le parti la materia del contendere;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di tutti i gradi del presente giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17075 del 2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7239 del 16/04/2004, Sez. 1, Sentenza n. 14250
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Marco Campagnolo Consigliere
dott.ssa Elena Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1450/2024 R.G. e promossa con atto di citazione in riassunzione notificato da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- attrice in riassunzione -
elettivamente domiciliata in VERONA, VICOLO GHIAIA n. 7, con il patrocinio degli avv.ti SCAPPINI RENZO FAUSTO e CHIEFFO DAVIDE,
contro
Controparte_1
(C.F. ) C.F._1
Controparte_2
(C.F. ) C.F._2
- convenuti in riassunzione -
pagina 1 di 4 elettivamente domiciliati in CASTELNUOVO DEL GARDA, VIA MARCONI n. 30, con il patrocinio dell'avv. BORGHETTI ALBERTO.
Oggetto della causa:
giudizio di riassunzione a seguito della cassazione della sentenza n. 2747/2021 della Corte
d'Appello di Venezia, depositata in data 29.10.21.
Conclusioni congiunte delle parti:
come da verbale d'udienza del 9.4.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione del giudizio di appello promosso avverso la sentenza n. 852/19 resa dal Tribunale di Verona in data 9.4.19, l' Parte_1
– osservato che la pronuncia di secondo grado n. 2747/2021 del
[...]
29.10.21 era stata oggetto di cassazione da parte della Suprema Corte con sentenza n.
1090/2024 del 15.5.24 – ha convenuto in giudizio e ed Controparte_1 CP_2
al fine di ottenere la riforma della citata pronuncia di primo grado.
[...]
Ritualmente costituiti in giudizio i convenuti e formulata proposta transattiva ex art. 185
bis cpc da parte del Consigliere Istruttore con ordinanza del 20.1.25, poi integrata con successivo provvedimento del 6.3.25, le parti, comparse all'udienza del 9.4.25, hanno concordato apposito verbale di conciliazione chiedendo venisse quindi dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate per tutti i gradi di giudizio.
Tale richiesta può essere accolta dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità
dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr.
Cass. Sezioni Unite n. 368 del 2000, Cass. Sezioni Unite n. 78 del 2003; Cass., n. 1205 e n.
pagina 2 di 4 del 06/07/2005).
A differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce infatti alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3122 del 03/03/2003, Cass. Sez. U,
Sentenza n. 1048 del 28/09/2000, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 3/03/2006).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. S.U. sent. n. 8980 del 2018)
In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tenuto inoltre conto dell'accordo delle parti sul punto, le spese di tutti i gradi di giudizio vanno compensate.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115
del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (cfr. Sez. 3, Ordinanza n.
pagina 3 di 4 34025 del 5/12/2023 e Cass. n. 23175 del 2015), è applicabile solamente qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n. 852/19, pubblicata in data 9.4.19:
1) dichiara cessata fra le parti la materia del contendere;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di tutti i gradi del presente giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17075 del 2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7239 del 16/04/2004, Sez. 1, Sentenza n. 14250