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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6892/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6892/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORRELLI Controparte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE e dell'avv. ROMANIELLO MICHELE ( ) VIALE C.F._1
OLIMPICO 182 81031 AVERSA;
elettivamente domiciliato in VIA P.M. VERGARA
36 80027 FRATTAMAGGIORE presso il difensore avv. BORRELLI GIUSEPPE.
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NITTI Controparte_2 P.IVA_2 SABINO e dell'avv. DILERMA EMILIA ( ) VIA BERLINO C.F._2
34 70022 ALTAMURA;
elettivamente domiciliato in VIA ANDREA DA BARI 141
70122 BARI presso il difensore avv. NITTI SABINO.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società (di seguito si opponeva al decreto ingiuntivo n. Controparte_3 CP_3
1 di 9 2427/2022 – R.G. n° 5947/2022 emesso dal Tribunale di Modena il 04/10/2022 in favore di (di seguito ) per la somma di € 63.000,00. Controparte_2 CP_2
prospettava, in particolare, che nell'autunno del 2019 aveva pattuito con CP_3
, nelle persone di e un CP_2 Parte_1 Parte_2
progetto finalizzato all'acquisizione ed integrazione di know how e tecnologie per l'implementazione di processi finalizzati al monitoraggio, controllo ed ottimizzazione delle giacenze di magazzino, al fine di giungere alla realizzazione di un applicativo personalizzato, in grado di funzionare sui sistemi già in uso da CP_3
Al contratto era stato apposto termine al 21.11.2020.
Nonostante i dipendenti di si fossero dedicati alla collaborazione con CP_3 CP_2
illustrando il funzionamento del magazzino e le sue criticità, e nonostante
[...]
l'opponente avesse versato gli acconti pattuiti, la società committente non aveva tuttavia mai ricevuto alcun resoconto dall'opposta sul lavoro svolto.
aveva quindi interrotto la corresponsione dei pagamenti dovuti. CP_3
eccepiva, in primo luogo, la nullità/annullabilità del contratto per “inesistenza CP_3 del credito” e in quanto concluso solo a seguito degli artifizi e raggiri posti in essere da e amministratori di , i quali, pur Parte_2 Parte_1 CP_2 consci del fatto che non avesse le capacità per portare a termine l'accordo CP_2
– trattandosi di una società di nuova costituzione, senza pregresse esperienze nel settore
– approfittando dei rapporti intercorrenti tra e i rappresentanti avevano Pt_1 CP_3 determinato l'opponente a porre in essere un contratto che, altrimenti, non avrebbe concluso.
In subordine, opponeva, in ogni caso, l'inadempimento di , la quale non CP_2
avrebbe portato a termine la prestazione dedotta nel titolo del rapporto: infatti, parte opposta non avrebbe svolto alcun tipo di attività documentabile per l'impresa opponente;
conseguentemente, l'omesso versamento delle somme restanti da parte di doveva inquadrarsi come eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. CP_3
In conclusione, chiedeva, in conseguenza della dichiarazione di invalidità o CP_3 dell'accertamento dell'inadempimento di controparte, la restituzione delle somme versate in ragione del contratto, pari ad € 83.401,00. Inoltre, chiedeva la condanna di e, previa autorizzazione alla chiamata di terzi, di e CP_2 Parte_2
2 di 9 – in qualità di amministratori della società, responsabili ex Parte_1
art. 2395 c.c., ciascuno per il proprio titolo ovvero in solido tra loro – al risarcimento in favore di di tutti i danni, patrimoniali e non, da essa subiti e subendi a CP_3
seguito degli artifizi e raggiri posti in essere dagli stessi.
Si costituiva sostenendo la validità del titolo negoziale, posto che nessun CP_2
artifizio era stato realizzato dalle parti.
Evidenziava in particolare che, da un lato, al tempo delle trattative, i rappresentati di
– conoscendo personalmente – fossero ben coscienti del fatto che CP_3 Pt_1
l'impresa doveva ancora costituirsi e, dall'altro lato, come l'inesperienza CP_2
della società nel settore fosse di per sé inconferente. Inoltre, precisava che l'affiancamento fornito da durante le trattative era stato prestato a titolo di Pt_2
mera cortesia. Ne derivava la totale insussistenza della fattispecie di annullabilità del contratto ex art. 1439 c.c.
In secondo luogo, sosteneva l'esatto adempimento delle prestazioni pattuite, posto che il contratto aveva ad oggetto la prototipazione di un modello di ottimizzazione degli spazi di magazzino di prodotti siderurgici e non anche la realizzazione e fornitura di un applicativo. avrebbe, quindi, adempiuto alla prestazione dovuta, CP_2
analizzando i flussi aziendali della opponente, espletando ricerche per la realizzazione del modello oggetto del contratto e realizzando sia una relazione di sintesi che una relazione finale.
Sul punto, evidenziava che, in ogni caso, ex art. 16.3 del contratto, ogni azione verso eventuali inadempienze e responsabilità avrebbe dovuto essere proposta, a pena di nullità, entro sei mesi dal verificarsi dei fatti: la domanda di risoluzione per inadempimento di parte opponente doveva, quindi, in ogni caso, ritenersi tardiva.
In conclusione, eccepiva che, avendo adempiuto alla propria prestazione, CP_2
l'interruzione dei pagamenti da parte di era stata del tutto arbitraria e chiedeva CP_3 pertanto: di confermare il decreto ingiuntivo;
accertare l'adempimento di CP_2
e la decadenza di dalla facoltà di muovere contestazioni e, per l'effetto, CP_3
rigettare ogni domanda di parte opponente.
Non veniva autorizzata la chiamata di terzi nei confronti degli amministratori dell'opposta e veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto per i
3 di 9 motivi indicati nei relativi provvedimenti.
La causa veniva poi istruita mediante CTU, per cui veniva nominato perito l'Ing.
cui era posto il seguente quesito: “Letti gli atti introduttivi, vista la Persona_1 documentazione in atti, dica il CTU: 1) quale era l'oggetto del contratto e le prestazioni promesse dalla convenuta;
2) se, sulla base delle allegazioni e documentazione in atti, l'impresa abbia esattamente eseguito la prestazione promessa
e delimitata come da punto 1, indicando su quali documenti e allegazioni non contestate tale valutazione sia basata. Dica quanto altro utile a fini di giustizia. Tenti la conciliazione tra le parti”.
Preso atto della CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, stante la natura essenzialmente documentale, veniva fissata udienza per p.c. e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Tanto premesso, la domanda di parte opponente è parzialmente fondata.
Alla luce dell'istruttoria svolta, si ritiene che il contratto debba ritenersi nullo ex artt.
1346 e 1418 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto.
La prestazione dedotta all'interno del contratto, infatti, non può ritenersi delineata in modo sufficientemente preciso, né è possibile interpretare l'accordo in modo da farne salvi gli effetti di legge.
Come noto, per il principio di conservazione del contratto, ex art. 1367 c.c., l'accordo tra le parti deve essere fatto salvo avendo cura di interpretarlo in conformità all'intenzione delle parti nel senso che risulta dal complesso dell'atto e secondo buona fede e, nel dubbio, alle clausole deve essere dato un significato nel senso per cui possono avere qualche effetto piuttosto che nessuno.
Ne consegue che il giudice di merito, una volta ritenute oscure ed inidonee a consentire un'inequivoca interpretazione le espressioni contenute nel contratto, deve comunque accertare se le contrapposte versioni delle parti siano corredate da buona fede, valutando il comportamento complessivo delle medesime, nonché verificare, all'esito di eventuale istruttoria, quali effetti la scrittura produca per le parti, anziché ritenere tali espressioni prive di ogni effetto (Cass. civ. Sez. 3, 20/12/2011, n. 27564, Rv.
620866).
4 di 9 Nel caso di specie, tuttavia, non è possibile addivenire in modo chiaro al significato che le parti hanno voluto attribuire all'accordo, in quanto l'oggetto della prestazione è dedotto in modo del tutto generico ed aspecifico.
Dall'analisi peritale emerge che le parti abbiano dedotto in termini estremamente vaghi l'oggetto del loro accordo, rendendosi conto, infatti, solo in itinere di avere inteso in senso diametralmente opposto il contenuto della prestazione, soprattutto in riferimento agli obiettivi attesi dalla controparte (cfr. relazione CTU, pag. 9).
Al riguardo, devono farsi proprie le conclusioni del perito quando evidenzia che “non
è possibile individuare un oggetto contrattuale condiviso tra le parti, né tantomeno le prestazioni previste, in quanto non concordate” (cfr. relazione CTU, pag. 9).
La genericità dell'oggetto si desume già a partire dal titolo della ricerca che avrebbe dovuto essere condotta da , il quale, sebbene soltanto apparentemente CP_2 specifico (cfr. contratto, doc. 3 comparsa di risposta, “Sviluppo del Progetto di ricerca dal titolo “Prototipizzazione di un modello di ottimizzazione degli spazi di un magazzino siderurgici”) appare insufficiente a definire i confini della indagine che avrebbe dovuto essere portata a termine dall'impresa (cfr. relazione CTU, pag. 9 “dal punto di vista tecnico l'indicazione del solo titolo del progetto di ricerca non è sufficiente a definire la ricerca secondo la regola dell'arte”).
In secondo luogo, manca un qualsiasi documento condiviso dalle parti - come un capitolato tecnico - che integri l'accordo contrattuale e definisca, in modo più preciso,
i confini della ricerca e le prestazioni attese da (cfr. relazione CTU, pag. CP_2
9 “Non esiste un capitolato tecnico condiviso indispensabile in un progetto di ricerca
e parte integrante degli accordi contrattuali. La documentazione di progetto prodotta
è solo sommariamente inerente al progetto di ricerca specifico per la realtà aziendale di per il resto la documentazione è generica e fumosa e non Controparte_1 permette di ricavare l'oggetto contrattuale specifico. Non è possibile risalire al numero di giornate/uomo impiegate nelle attività di ricerca, suddivise per figura progettuale in ordine alla definizione dell'oggetto del contratto e delle prestazioni previste”).
Dall'analisi peritale, gli unici riferimenti che, vagamente, accennano all'oggetto del contratto di ricerca sono gli artt. 2 e 4 del contratto, dove si precisa che “le attività di
5 di 9 sviluppo e realizzazione del progetto saranno descritte nel capitolato tecnico”, e l'art. 3, in cui si specifica che “oggetto della prestazione sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, e che il progetto di ricerca non è scomponibile in più parti” (cfr. relazione
CTU, pag. 4).
Tuttavia, l'assenza di un disciplinare tecnico ha impedito, a monte, alle parti di modulare il proprio comportamento in modo tale da adempiere alle prestazioni dovute e, impedisce al giudice, ex post, di individuare i contorni della prestazione dovuta, proprio perché non adeguatamente pattuita.
Né – come dedotto da parte opposta - il fatto che si trattasse di “contratto di ricerca” ovvero che il progetto si chiamasse “prototipazione” (alludendo così ad un lavoro per step e non alla consegna di un prototipo nel senso di oggetto materiale) ovvero ancora il fatto che il contratto prevedesse la consegna successiva del capitolato, sono circostanze, di per sé, dirimenti: non è ammissibile la validità di un contratto con oggetto determinabile successivamente, in quanto l'esistenza e la determinatezza o la determinabilità dell'oggetto costituiscono un elemento essenziale e strutturale non derogabile dalle parti e che deve sussistere nel momento in cui si incontrano le volontà.
Infatti, se è vero che l'oggetto del contratto può essere determinabile ed anche futuro,
è pur sempre necessario che siano specificatamente indicati – nel momento della conclusione - i criteri in base ai quali avverrà tale determinazione, essendo necessario tutelare la fondamentale esigenza di concretezza dell'atto contrattuale, dovendo le parti conoscere quale sarà l'impegno assunto, esigenza che può essere pregiudicata dalla possibilità che la prestazione sia discrezionalmente fissata e stabilita successivamente da una soltanto delle parti (Cass. 5513/2008).
Deve dunque escludersi la possibilità di determinare l'oggetto con successivo accordo o rimettere la determinazione all'arbitrio di una sola delle parti.
Né risulta rilevante di per sé la copiosa documentazione prodotta da (su cui il CP_2
CTU ha potuto constatare, invero, la sostanziale inconsistenza ovvero non la riferibilità con il rapporto oggetto di giudizio), né rileva l'avvenuto pagamento di acconti da parte di ovvero l'attività (inutilmente) svolta, elementi intervenuti Parte_3
successivamente che nulla aggiungono al difetto di un elemento essenziale, attenendo il vizio di nullità alla fase genetica del rapporto.
6 di 9 A tutto concedere, inoltre, il contratto apparirebbe anche privo di una causa in concreto, in quanto dovrebbe ammettersi che una parte si era obbligata al pagamento di una prestazione del tutto generica e prodromica, cui avrebbe dovuto seguire, mesi dopo, un capitolato e quindi solo successivamente la determinazione specifica delle prestazioni, senza che risulti in modo chiaro tale volontà delle parti e la previsione di un compenso proporzionato (non essendo stato allegato che il compenso pattuito era congruo in relazione ad un'attività di natura soltanto preliminare/prodromica, cui avrebbero dovut seguirne altre).
In altri termini, l'assetto così strutturato appare del tutto squilibrato a favore di una sola parte senza che risulti una volontà e consapevolezza in tal senso in capo all'altra.
In conclusione, il contratto deve dichiararsi nullo, ex artt. 1325 e 1346 e 1418 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente diritto in capo all'opponente alla restituzione delle somme indebitamente versate, quantificabili in € 83.401,00, come non contestato. Ne deriva anche la non debenza di quanto ingiunto nel provvedimento monitorio opposto, con conseguente diritto alla restituzione a favore dell'opponente di quanto versato in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Per mera completezza, si precisa che il contratto, se non fosse stato dichiarato nullo, avrebbe dovuto, comunque, ritenersi risolto per inadempimento della parte opposta.
Nel caso di specie, , pur fornendo una corposa documentazione delle CP_2
relazioni inviate a non ha di fatto comunque assolto all'onere della prova su CP_3
di sé incombente e cioè dell'esatto adempimento della prestazione dovuta.
Infatti, come è stato possibile soltanto successivamente appurare con la CTU, non tutta la produzione documentale è attinente all'oggetto, pur vagamente individuato, del contratto.
Sul punto, la relazione peritale evidenzia che “il documento n. 139 da pag. 1 a pag.14 presenta informazioni assolutamente di base sull'intelligenza artificiale, recuperabili facilmente su internet. Forse sarà un caso, ma poi a pag.14 la sezione dove si parla di
“logistica smart” sembrerebbe combaciare con quanto riportato sul sito web: https://www.mecalux.it/blog/intelligenza-artificiale-logistica. Ammesso e non concesso che siano frutto dell'attività di ricerca, quanto sono rilevanti ai fini dell'attività di cioè del salto tecnologico sulla gestione del Controparte_1
7 di 9 magazzino atteso da parte attrice? Lo stesso dicasi per il documento 148 sempre tra la documentazione agli atti di datato dicembre 2021 “Relazione di CP_2 sintesi” dove per esempio da pag. 12 e segg. sono presentati algoritmi noti in letteratura da tempo “programmazione lineare e Machine Learning”. Questo solo per dimostrare come anche la corposa documentazione di parte convenuta, pur analizzata, non basta a dimostrare l'esistenza di un oggetto contrattuale condiviso tra le parti in termini tecnici e in grado di soddisfare l'attività di ricerca. Dimostra al contrario come le attività di siano a senso unico e cioè inseguono i propositi di parte CP_2
convenuta, essendo solo in parte contestualizzati nella realtà aziendale di chi ha commissionato la ricerca” (cfr. relazione CTU, pag. 7).
Le relazioni inviate, perciò, non essendo attinenti all'oggetto della ricerca, non possono costituire adempimento della prestazione dovuta.
Al riguardo, infondata è l'eccezione di decadenza mossa da : il termine di CP_2
sei mesi di cui all'art. 16.3 del contratto si riferisce all'azione di inadempimento proposta in via principale e non anche all'eccezione di inadempimento, che, come tale, può sempre essere sollevata nel corso del giudizio, come da principi generali.
Quanto alla domanda in via riconvenzionale proposta da non è provata la CP_3
sussistenza di un danno nei confronti di parte opponente, la quale ha chiesto, genericamente, il risarcimento per tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, a seguito dell'inadempimento di . CP_2
Come noto, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8941 del
18/03/2022, Rv. 664449).
Nel caso di specie, la domanda di risarcimento non può essere accolta in quanto parte opponente non indica con sufficiente chiarezza quali fatti abbiano ingenerato un danno, omette di dare prova della sua stessa esistenza nonché omette di indicarne una, pur generica, quantificazione, laddove il giudizio in via equitativa presuppone comunque la presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice
8 di 9 possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito.
Non può essere accolta la domanda di rivalutazione monetaria, trattandosi di debiti di valuta. Gli interessi sono dovuti come in dispositivo dal giorno della notifica dell'opposizione, non sussistendo prova della mala fede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, osservandosi che ex art. 8 D.M. 55/2014 vanno computati i compensi per un solo avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di CP_1 nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_2
2427/2022, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1. DICHIARA la nullità del contratto di cui in motivazione e, per l'effetto,
CONDANNA alla restituzione a favore di delle Controparte_2 Controparte_1
somme versate in esecuzione del medesimo, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
2. Per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena n.
2427 del 04.10.2022 (R.G. 5947/2022) e dispone la restituzione di quanto versato in esecuzione del medesimo, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal pagamento al soddisfo.
3. CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_2 che si liquidano in € 786,00 per esborsi;
€ 14.103,00 per compensi, oltre cpa CP_3
ed iva come per legge;
oltre alla restituzione delle somme versate al CTU come in atti.
Spese della consulenza d'ufficio definitivamente in capo a . CP_2
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 13 marzo 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6892/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORRELLI Controparte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE e dell'avv. ROMANIELLO MICHELE ( ) VIALE C.F._1
OLIMPICO 182 81031 AVERSA;
elettivamente domiciliato in VIA P.M. VERGARA
36 80027 FRATTAMAGGIORE presso il difensore avv. BORRELLI GIUSEPPE.
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NITTI Controparte_2 P.IVA_2 SABINO e dell'avv. DILERMA EMILIA ( ) VIA BERLINO C.F._2
34 70022 ALTAMURA;
elettivamente domiciliato in VIA ANDREA DA BARI 141
70122 BARI presso il difensore avv. NITTI SABINO.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società (di seguito si opponeva al decreto ingiuntivo n. Controparte_3 CP_3
1 di 9 2427/2022 – R.G. n° 5947/2022 emesso dal Tribunale di Modena il 04/10/2022 in favore di (di seguito ) per la somma di € 63.000,00. Controparte_2 CP_2
prospettava, in particolare, che nell'autunno del 2019 aveva pattuito con CP_3
, nelle persone di e un CP_2 Parte_1 Parte_2
progetto finalizzato all'acquisizione ed integrazione di know how e tecnologie per l'implementazione di processi finalizzati al monitoraggio, controllo ed ottimizzazione delle giacenze di magazzino, al fine di giungere alla realizzazione di un applicativo personalizzato, in grado di funzionare sui sistemi già in uso da CP_3
Al contratto era stato apposto termine al 21.11.2020.
Nonostante i dipendenti di si fossero dedicati alla collaborazione con CP_3 CP_2
illustrando il funzionamento del magazzino e le sue criticità, e nonostante
[...]
l'opponente avesse versato gli acconti pattuiti, la società committente non aveva tuttavia mai ricevuto alcun resoconto dall'opposta sul lavoro svolto.
aveva quindi interrotto la corresponsione dei pagamenti dovuti. CP_3
eccepiva, in primo luogo, la nullità/annullabilità del contratto per “inesistenza CP_3 del credito” e in quanto concluso solo a seguito degli artifizi e raggiri posti in essere da e amministratori di , i quali, pur Parte_2 Parte_1 CP_2 consci del fatto che non avesse le capacità per portare a termine l'accordo CP_2
– trattandosi di una società di nuova costituzione, senza pregresse esperienze nel settore
– approfittando dei rapporti intercorrenti tra e i rappresentanti avevano Pt_1 CP_3 determinato l'opponente a porre in essere un contratto che, altrimenti, non avrebbe concluso.
In subordine, opponeva, in ogni caso, l'inadempimento di , la quale non CP_2
avrebbe portato a termine la prestazione dedotta nel titolo del rapporto: infatti, parte opposta non avrebbe svolto alcun tipo di attività documentabile per l'impresa opponente;
conseguentemente, l'omesso versamento delle somme restanti da parte di doveva inquadrarsi come eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. CP_3
In conclusione, chiedeva, in conseguenza della dichiarazione di invalidità o CP_3 dell'accertamento dell'inadempimento di controparte, la restituzione delle somme versate in ragione del contratto, pari ad € 83.401,00. Inoltre, chiedeva la condanna di e, previa autorizzazione alla chiamata di terzi, di e CP_2 Parte_2
2 di 9 – in qualità di amministratori della società, responsabili ex Parte_1
art. 2395 c.c., ciascuno per il proprio titolo ovvero in solido tra loro – al risarcimento in favore di di tutti i danni, patrimoniali e non, da essa subiti e subendi a CP_3
seguito degli artifizi e raggiri posti in essere dagli stessi.
Si costituiva sostenendo la validità del titolo negoziale, posto che nessun CP_2
artifizio era stato realizzato dalle parti.
Evidenziava in particolare che, da un lato, al tempo delle trattative, i rappresentati di
– conoscendo personalmente – fossero ben coscienti del fatto che CP_3 Pt_1
l'impresa doveva ancora costituirsi e, dall'altro lato, come l'inesperienza CP_2
della società nel settore fosse di per sé inconferente. Inoltre, precisava che l'affiancamento fornito da durante le trattative era stato prestato a titolo di Pt_2
mera cortesia. Ne derivava la totale insussistenza della fattispecie di annullabilità del contratto ex art. 1439 c.c.
In secondo luogo, sosteneva l'esatto adempimento delle prestazioni pattuite, posto che il contratto aveva ad oggetto la prototipazione di un modello di ottimizzazione degli spazi di magazzino di prodotti siderurgici e non anche la realizzazione e fornitura di un applicativo. avrebbe, quindi, adempiuto alla prestazione dovuta, CP_2
analizzando i flussi aziendali della opponente, espletando ricerche per la realizzazione del modello oggetto del contratto e realizzando sia una relazione di sintesi che una relazione finale.
Sul punto, evidenziava che, in ogni caso, ex art. 16.3 del contratto, ogni azione verso eventuali inadempienze e responsabilità avrebbe dovuto essere proposta, a pena di nullità, entro sei mesi dal verificarsi dei fatti: la domanda di risoluzione per inadempimento di parte opponente doveva, quindi, in ogni caso, ritenersi tardiva.
In conclusione, eccepiva che, avendo adempiuto alla propria prestazione, CP_2
l'interruzione dei pagamenti da parte di era stata del tutto arbitraria e chiedeva CP_3 pertanto: di confermare il decreto ingiuntivo;
accertare l'adempimento di CP_2
e la decadenza di dalla facoltà di muovere contestazioni e, per l'effetto, CP_3
rigettare ogni domanda di parte opponente.
Non veniva autorizzata la chiamata di terzi nei confronti degli amministratori dell'opposta e veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto per i
3 di 9 motivi indicati nei relativi provvedimenti.
La causa veniva poi istruita mediante CTU, per cui veniva nominato perito l'Ing.
cui era posto il seguente quesito: “Letti gli atti introduttivi, vista la Persona_1 documentazione in atti, dica il CTU: 1) quale era l'oggetto del contratto e le prestazioni promesse dalla convenuta;
2) se, sulla base delle allegazioni e documentazione in atti, l'impresa abbia esattamente eseguito la prestazione promessa
e delimitata come da punto 1, indicando su quali documenti e allegazioni non contestate tale valutazione sia basata. Dica quanto altro utile a fini di giustizia. Tenti la conciliazione tra le parti”.
Preso atto della CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, stante la natura essenzialmente documentale, veniva fissata udienza per p.c. e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Tanto premesso, la domanda di parte opponente è parzialmente fondata.
Alla luce dell'istruttoria svolta, si ritiene che il contratto debba ritenersi nullo ex artt.
1346 e 1418 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto.
La prestazione dedotta all'interno del contratto, infatti, non può ritenersi delineata in modo sufficientemente preciso, né è possibile interpretare l'accordo in modo da farne salvi gli effetti di legge.
Come noto, per il principio di conservazione del contratto, ex art. 1367 c.c., l'accordo tra le parti deve essere fatto salvo avendo cura di interpretarlo in conformità all'intenzione delle parti nel senso che risulta dal complesso dell'atto e secondo buona fede e, nel dubbio, alle clausole deve essere dato un significato nel senso per cui possono avere qualche effetto piuttosto che nessuno.
Ne consegue che il giudice di merito, una volta ritenute oscure ed inidonee a consentire un'inequivoca interpretazione le espressioni contenute nel contratto, deve comunque accertare se le contrapposte versioni delle parti siano corredate da buona fede, valutando il comportamento complessivo delle medesime, nonché verificare, all'esito di eventuale istruttoria, quali effetti la scrittura produca per le parti, anziché ritenere tali espressioni prive di ogni effetto (Cass. civ. Sez. 3, 20/12/2011, n. 27564, Rv.
620866).
4 di 9 Nel caso di specie, tuttavia, non è possibile addivenire in modo chiaro al significato che le parti hanno voluto attribuire all'accordo, in quanto l'oggetto della prestazione è dedotto in modo del tutto generico ed aspecifico.
Dall'analisi peritale emerge che le parti abbiano dedotto in termini estremamente vaghi l'oggetto del loro accordo, rendendosi conto, infatti, solo in itinere di avere inteso in senso diametralmente opposto il contenuto della prestazione, soprattutto in riferimento agli obiettivi attesi dalla controparte (cfr. relazione CTU, pag. 9).
Al riguardo, devono farsi proprie le conclusioni del perito quando evidenzia che “non
è possibile individuare un oggetto contrattuale condiviso tra le parti, né tantomeno le prestazioni previste, in quanto non concordate” (cfr. relazione CTU, pag. 9).
La genericità dell'oggetto si desume già a partire dal titolo della ricerca che avrebbe dovuto essere condotta da , il quale, sebbene soltanto apparentemente CP_2 specifico (cfr. contratto, doc. 3 comparsa di risposta, “Sviluppo del Progetto di ricerca dal titolo “Prototipizzazione di un modello di ottimizzazione degli spazi di un magazzino siderurgici”) appare insufficiente a definire i confini della indagine che avrebbe dovuto essere portata a termine dall'impresa (cfr. relazione CTU, pag. 9 “dal punto di vista tecnico l'indicazione del solo titolo del progetto di ricerca non è sufficiente a definire la ricerca secondo la regola dell'arte”).
In secondo luogo, manca un qualsiasi documento condiviso dalle parti - come un capitolato tecnico - che integri l'accordo contrattuale e definisca, in modo più preciso,
i confini della ricerca e le prestazioni attese da (cfr. relazione CTU, pag. CP_2
9 “Non esiste un capitolato tecnico condiviso indispensabile in un progetto di ricerca
e parte integrante degli accordi contrattuali. La documentazione di progetto prodotta
è solo sommariamente inerente al progetto di ricerca specifico per la realtà aziendale di per il resto la documentazione è generica e fumosa e non Controparte_1 permette di ricavare l'oggetto contrattuale specifico. Non è possibile risalire al numero di giornate/uomo impiegate nelle attività di ricerca, suddivise per figura progettuale in ordine alla definizione dell'oggetto del contratto e delle prestazioni previste”).
Dall'analisi peritale, gli unici riferimenti che, vagamente, accennano all'oggetto del contratto di ricerca sono gli artt. 2 e 4 del contratto, dove si precisa che “le attività di
5 di 9 sviluppo e realizzazione del progetto saranno descritte nel capitolato tecnico”, e l'art. 3, in cui si specifica che “oggetto della prestazione sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, e che il progetto di ricerca non è scomponibile in più parti” (cfr. relazione
CTU, pag. 4).
Tuttavia, l'assenza di un disciplinare tecnico ha impedito, a monte, alle parti di modulare il proprio comportamento in modo tale da adempiere alle prestazioni dovute e, impedisce al giudice, ex post, di individuare i contorni della prestazione dovuta, proprio perché non adeguatamente pattuita.
Né – come dedotto da parte opposta - il fatto che si trattasse di “contratto di ricerca” ovvero che il progetto si chiamasse “prototipazione” (alludendo così ad un lavoro per step e non alla consegna di un prototipo nel senso di oggetto materiale) ovvero ancora il fatto che il contratto prevedesse la consegna successiva del capitolato, sono circostanze, di per sé, dirimenti: non è ammissibile la validità di un contratto con oggetto determinabile successivamente, in quanto l'esistenza e la determinatezza o la determinabilità dell'oggetto costituiscono un elemento essenziale e strutturale non derogabile dalle parti e che deve sussistere nel momento in cui si incontrano le volontà.
Infatti, se è vero che l'oggetto del contratto può essere determinabile ed anche futuro,
è pur sempre necessario che siano specificatamente indicati – nel momento della conclusione - i criteri in base ai quali avverrà tale determinazione, essendo necessario tutelare la fondamentale esigenza di concretezza dell'atto contrattuale, dovendo le parti conoscere quale sarà l'impegno assunto, esigenza che può essere pregiudicata dalla possibilità che la prestazione sia discrezionalmente fissata e stabilita successivamente da una soltanto delle parti (Cass. 5513/2008).
Deve dunque escludersi la possibilità di determinare l'oggetto con successivo accordo o rimettere la determinazione all'arbitrio di una sola delle parti.
Né risulta rilevante di per sé la copiosa documentazione prodotta da (su cui il CP_2
CTU ha potuto constatare, invero, la sostanziale inconsistenza ovvero non la riferibilità con il rapporto oggetto di giudizio), né rileva l'avvenuto pagamento di acconti da parte di ovvero l'attività (inutilmente) svolta, elementi intervenuti Parte_3
successivamente che nulla aggiungono al difetto di un elemento essenziale, attenendo il vizio di nullità alla fase genetica del rapporto.
6 di 9 A tutto concedere, inoltre, il contratto apparirebbe anche privo di una causa in concreto, in quanto dovrebbe ammettersi che una parte si era obbligata al pagamento di una prestazione del tutto generica e prodromica, cui avrebbe dovuto seguire, mesi dopo, un capitolato e quindi solo successivamente la determinazione specifica delle prestazioni, senza che risulti in modo chiaro tale volontà delle parti e la previsione di un compenso proporzionato (non essendo stato allegato che il compenso pattuito era congruo in relazione ad un'attività di natura soltanto preliminare/prodromica, cui avrebbero dovut seguirne altre).
In altri termini, l'assetto così strutturato appare del tutto squilibrato a favore di una sola parte senza che risulti una volontà e consapevolezza in tal senso in capo all'altra.
In conclusione, il contratto deve dichiararsi nullo, ex artt. 1325 e 1346 e 1418 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente diritto in capo all'opponente alla restituzione delle somme indebitamente versate, quantificabili in € 83.401,00, come non contestato. Ne deriva anche la non debenza di quanto ingiunto nel provvedimento monitorio opposto, con conseguente diritto alla restituzione a favore dell'opponente di quanto versato in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Per mera completezza, si precisa che il contratto, se non fosse stato dichiarato nullo, avrebbe dovuto, comunque, ritenersi risolto per inadempimento della parte opposta.
Nel caso di specie, , pur fornendo una corposa documentazione delle CP_2
relazioni inviate a non ha di fatto comunque assolto all'onere della prova su CP_3
di sé incombente e cioè dell'esatto adempimento della prestazione dovuta.
Infatti, come è stato possibile soltanto successivamente appurare con la CTU, non tutta la produzione documentale è attinente all'oggetto, pur vagamente individuato, del contratto.
Sul punto, la relazione peritale evidenzia che “il documento n. 139 da pag. 1 a pag.14 presenta informazioni assolutamente di base sull'intelligenza artificiale, recuperabili facilmente su internet. Forse sarà un caso, ma poi a pag.14 la sezione dove si parla di
“logistica smart” sembrerebbe combaciare con quanto riportato sul sito web: https://www.mecalux.it/blog/intelligenza-artificiale-logistica. Ammesso e non concesso che siano frutto dell'attività di ricerca, quanto sono rilevanti ai fini dell'attività di cioè del salto tecnologico sulla gestione del Controparte_1
7 di 9 magazzino atteso da parte attrice? Lo stesso dicasi per il documento 148 sempre tra la documentazione agli atti di datato dicembre 2021 “Relazione di CP_2 sintesi” dove per esempio da pag. 12 e segg. sono presentati algoritmi noti in letteratura da tempo “programmazione lineare e Machine Learning”. Questo solo per dimostrare come anche la corposa documentazione di parte convenuta, pur analizzata, non basta a dimostrare l'esistenza di un oggetto contrattuale condiviso tra le parti in termini tecnici e in grado di soddisfare l'attività di ricerca. Dimostra al contrario come le attività di siano a senso unico e cioè inseguono i propositi di parte CP_2
convenuta, essendo solo in parte contestualizzati nella realtà aziendale di chi ha commissionato la ricerca” (cfr. relazione CTU, pag. 7).
Le relazioni inviate, perciò, non essendo attinenti all'oggetto della ricerca, non possono costituire adempimento della prestazione dovuta.
Al riguardo, infondata è l'eccezione di decadenza mossa da : il termine di CP_2
sei mesi di cui all'art. 16.3 del contratto si riferisce all'azione di inadempimento proposta in via principale e non anche all'eccezione di inadempimento, che, come tale, può sempre essere sollevata nel corso del giudizio, come da principi generali.
Quanto alla domanda in via riconvenzionale proposta da non è provata la CP_3
sussistenza di un danno nei confronti di parte opponente, la quale ha chiesto, genericamente, il risarcimento per tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, a seguito dell'inadempimento di . CP_2
Come noto, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8941 del
18/03/2022, Rv. 664449).
Nel caso di specie, la domanda di risarcimento non può essere accolta in quanto parte opponente non indica con sufficiente chiarezza quali fatti abbiano ingenerato un danno, omette di dare prova della sua stessa esistenza nonché omette di indicarne una, pur generica, quantificazione, laddove il giudizio in via equitativa presuppone comunque la presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice
8 di 9 possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito.
Non può essere accolta la domanda di rivalutazione monetaria, trattandosi di debiti di valuta. Gli interessi sono dovuti come in dispositivo dal giorno della notifica dell'opposizione, non sussistendo prova della mala fede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, osservandosi che ex art. 8 D.M. 55/2014 vanno computati i compensi per un solo avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di CP_1 nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_2
2427/2022, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1. DICHIARA la nullità del contratto di cui in motivazione e, per l'effetto,
CONDANNA alla restituzione a favore di delle Controparte_2 Controparte_1
somme versate in esecuzione del medesimo, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
2. Per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena n.
2427 del 04.10.2022 (R.G. 5947/2022) e dispone la restituzione di quanto versato in esecuzione del medesimo, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal pagamento al soddisfo.
3. CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_2 che si liquidano in € 786,00 per esborsi;
€ 14.103,00 per compensi, oltre cpa CP_3
ed iva come per legge;
oltre alla restituzione delle somme versate al CTU come in atti.
Spese della consulenza d'ufficio definitivamente in capo a . CP_2
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 13 marzo 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
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