Decreto cautelare 19 aprile 2025
Ordinanza cautelare 14 maggio 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00314/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00644/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Immacolata Panico, Paolino Napolitano, con domicilio digitale come da PE-OMISSIS- da Registri di-OMISSIS-iustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
-OMISSIS-: informativa interdittiva antimafia e diniego di iscrizione della ricorrente nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. White List).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. OL Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS-ol ricorso in epigrafe, -OMISSIS- impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento -OMISSIS- col quale il Prefetto di Avellino, previo avviso di diniego prot. -OMISSIS- aveva rigettato l’istanza del -OMISSIS- volta all’iscrizione della proponente nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, c.d. white list, ed emesso la conseguente informativa interdittiva antimafia a carico della stessa.
2. Il gravato provvedimento ostativo, emesso a carico della ricorrente, operante nel settore dell’edilizia, con socio e amministratore unico nella persona di -OMISSIS- era argomentato in ragione della pluralità di vicende di reato, le quali avevano investito le posizioni sia del menzionato -OMISSIS- sia dei suoi fratelli ed ex soci -OMISSIS- sia del padre degli stessi -OMISSIS-, negli svariati ‘contatti’ instaurati dai menzionati esponenti aziendali (palesi ed occulti) con soggetti controindicati sotto il profilo antimafia, siccome direttamente o indirettamente collegati ad un noto clan camorristico locale e negli stretti rapporti di contiguità abitativa e di cointeressenza patrimoniale che risultano connettere i componenti della -OMISSIS-. a guisa di unico e coeso centro decisionale di gestione dell’impresa attenzionata.
3. Nell’avversare siffatta determinazione, la ricorrente -OMISSIS- lamentava, in estrema sintesi, che la Prefettura di Avellino: a) in violazione del contraddittorio procedimentale, in sede di adozione del provvedimento definitivo, avrebbe introdotto motivi nuovi rispetto ai contenuti del prodromico preavviso di diniego di iscrizione nella white list; b) avrebbe, poi, valorizzato, le posizioni di soggetti -OMISSIS- bensì attinti da vicende criminose (non aggravate dal metodo mafioso), ma comunque estranei alla compagine verificata ovvero di soggetti interessati da fattispecie di reato isolate e non aggravate dal metodo mafioso -OMISSIS- o minori -OMISSIS-, così come avrebbe valorizzato episodi meramente sporadici di contatto degli esponenti aziendali con soggetti controindicati, nonché il dato, di per sé ininfluente, della condivisione abitativa del medesimo fabbricato da parte dei vari componenti della -OMISSIS-.; c) nel contempo, ai precipui fini dell’applicazione delle misure collaborative ex art. 94 del d.lgs. n. 159/2011, avrebbe obliterato le operazioni di self cleaning poste in essere dalla società (costituite dalla fuoriuscita di soci con precedenti penali e dall’acquisizione delle relative quote da parte dell’amministratore unico).
4. -OMISSIS-ostituitosi l’intimato Ministero dell’Interno, eccepiva l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso.
5. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Priva di pregio è, innanzitutto, la censura di violazione del contraddittorio procedimentale (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.a).
L’impugnato provvedimento del -OMISSIS- non risulta, infatti, aver sostanzialmente innovato, ma ha, piuttosto, corroborato e precisato, ai precipui fini di confutazione delle osservazioni rassegnate dall’interessata il -OMISSIS-, la base argomentativa già compiutamente delineata nel preavviso del -OMISSIS-, senza aver, quindi, vulnerato le garanzie di partecipazione e contraddittorio procedimentale.
In particolare, le integrazioni a cui fa riferimento la ricorrente – tra l’altro, contenute nella nota della Stazione -OMISSIS-arabinieri di -OMISSIS-, espressamente richiamata nel preavviso del -OMISSIS- – non alterano in alcun modo l’essenza e il contenuto della decisione amministrativa perspicuamente e analiticamente preannunciata mediante indicazione delle criticità successivamente poste a fondamento dell’informativa interdittiva antimafia, avuto precipuo riguardo alle problematiche frequentazioni di ciascuno dei componenti la compagine societaria (-OMISSIS- -OMISSIS-.), alle segnalazione di reati aggravati dal metodo mafioso, agli elementi allarmanti sul conto di-OMISSIS-(vicino ai locali gruppi camorristici locali) ed alle cointeressenze economiche e non tra padre-OMISSIS-e figli (-OMISSIS- -OMISSIS-.).
2. Sostiene, poi, la ricorrente che la Prefettura di Avellino avrebbe valorizzato, le posizioni di soggetti-OMISSIS-bensì attinti da vicende criminose (non aggravate dal metodo mafioso), ma comunque estranei alla compagine verificata ovvero di soggetti interessati da fattispecie di reato isolate e non aggravate dal metodo mafioso -OMISSIS-o minori (-OMISSIS-, così come avrebbe valorizzato episodi meramente sporadici di contatto degli esponenti aziendali con soggetti controindicati, nonché il dato, di per sé ininfluente, della condivisione abitativa del medesimo fabbricato da parte dei vari componenti della -OMISSIS-. (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.b).
2.1. A ripudio di un simile ordine di doglianze, giova, in primis, rammentare che le singole circostanze denotanti il pericolo di inquinamento mafioso, già di per sé significative, non vanno, in ogni caso, riguardate in termini atomistici, ma vanno ricondotte al quadro inferenziale complessivo che concorrono a formare in reciproca ed organica concatenazione con gli altri elementi indiziari emersi (pluralità di vicende di reato, anche aggravate dal metodo mafioso, rilevate a carico degli esponenti aziendali della -OMISSIS-; ‘contatti’ instaurati da -OMISSIS- -OMISSIS-. con soggetti controindicati; significativa caratura criminale di -OMISSIS-, padre di -OMISSIS- -OMISSIS-. ed ex dipendente della -OMISSIS-; rapporti di contiguità abitativa e di cointeressenza patrimoniale tra i componenti della -OMISSIS-. a guisa di unico e coeso centro decisionale di gestione dell’impresa attenzionata) (sulla necessità di considerare in modo unitario, e non atomistico, gli elementi sintomatico-presuntivi del tentativo di infiltrazione mafiosa, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri, cfr., ex multis, -OMISSIS-ons. Stato, sez. III, n. 2342/2011; n. 5019/2011; n. 5130/2011; n. 254/2012; n. 1240/2012; n. 2678/2012; n. 2806/2012; n. 4208/2012; n. 1329/2013; sez. VI, n. 4119/2013; sez. III, n. 4414/2013; n. 4527/2015; n. 5437/2015; n. 1328/2016; n. 1743/2016; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 1951/2011; TAR --OMISSIS-, Napoli, sez. I, n. 3242/2011; n. 3622/2011; n. 2628/2012; n. 2882/2012; n. 4127/2012; n. 4674/2013; n. 858/2014; n. 4861/2016; TAR -OMISSIS-alabria, Reggio -OMISSIS-alabria, n. 401/2012; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 1875/2012; TAR Basilicata, Potenza, n. 210/2013; TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 1923/2014).
2.2. In dettaglio, come enunciato nella nota della Stazione dei -OMISSIS-arabinieri di -OMISSIS-, così richiamata dal qui gravato provvedimento del -OMISSIS-
«- sul conto del predetto -OMISSIS-… amministratore unico e socio al -OMISSIS- della -OMISSIS-, risultano i seguenti precedenti penali e/o di polizia: -- in data -OMISSIS-con c.n.r. -OMISSIS- veniva deferito in s.l. in concorso con i fratelli -OMISSIS-. per il reato di cui all'art. 612 (minaccia); -- in data -OMISSIS- deferito in s.l. per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, abuso edilizio ed inquinamento ambientale (Rif. -OMISSIS-); relativamente al pp-OMISSIS- era notificato avviso di conclusione delle indagini preliminari; -- in data -OMISSIS- con c.n.r. -OMISSIS- deferito in s.l. dal -OMISSIS-omando-OMISSIS-azione -OMISSIS-arabinieri di carbonara di -OMISSIS- per violazione di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152/2006 (gestione illecita dei rifiuti; per tali fatti veniva iscritto il p.p. n.-OMISSIS- r.g.n.r. della Procura della Repubblica di -OMISSIS- e n. -OMISSIS- r.g.--OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-); - nel corso del tempo, sottoposto a controlli da parte delle Forze di Polizia veniva identificato in compagnia di soggetti controindicati: -- in data -OMISSIS- personale del -OMISSIS-omando -OMISSIS-arabinieri di -OMISSIS- lo notava in -OMISSIS- via -OMISSIS-in compagnia di tale-OMISSIS-… soggetto ritenuto partecipe al clan-OMISSIS- per aver prestato assistenza e ausilio all'organizzazione – attualmente destinatario di ordinanza di misura cautelare coercitiva personale emessa dal Tribunale di Napoli con provvedimento n.-OMISSIS- r.g..--OMISSIS- – Tribunale di Napoli e n. -OMISSIS- r.g.n.r. della Procura di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia; -- in data-OMISSIS- controllato in -OMISSIS- in compagnia di [omissis], positivo per reati finanziari;
- sul conto di-OMISSIS- -OMISSIS- … socio al -OMISSIS-, risultano i seguenti precedenti penali e/o di polizia: -- -OMISSIS-con c.n.r. -OMISSIS- veniva deferito in s.l. in concorso con i fratelli-OMISSIS- per il reato di cui all'art. 612 (minaccia); -- in data -OMISSIS-deferito in s.l. in concorso con-OMISSIS- -OMISSIS-., [omissis] e [omissis] per i delitti di cui agli artt. 582 e 583 del c.p.; -- in data -OMISSIS-sottoposto a fermo del Pubblico Ministero per i reati di cui all'art. 110, 56, 81 cpv, 629 c.p. con l'aggravante di aver agito con metodologia mafiosa art. 416 bis del c.p. – procedimento penale -OMISSIS- mod. 21 della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia - fatti commessi in concorso con il padre -OMISSIS-; -- in data -OMISSIS- condannato dalla -OMISSIS-orte di Appello di Napoli per i fatti di cui al precedente punto ad anni uno e -OMISSIS- concedendo allo stesso il beneficio della pena sospesa; - nel corso del tempo, sottoposto a controlli da parte delle Forze di Polizia veniva identificato in compagnia di soggetti controindicati: -- in data -OMISSIS- notato in -OMISSIS- via -OMISSIS- a conversare con tale [omissis], consigliere di maggioranza dell'amministrazione -OMISSIS-omunale di -OMISSIS-; -- in data-OMISSIS-notato in -OMISSIS- via Per -OMISSIS- a conversare con tale [omissis], consigliere di maggioranza dell'amministrazione -OMISSIS-omunale di -OMISSIS-; - si evidenzia il predetto [omissis] risulta essere il cugino di primo grado di -OMISSIS-, -OMISSIS-e-OMISSIS--OMISSIS-, rispettivamente moglie e cognati di -OMISSIS-, destinatari di ordinanza di misura cautelare coercitiva personale emessa dal Tribunale di Napoli con provvedimento n.-OMISSIS- r.g..--OMISSIS- e n. -OMISSIS- r.g.n.r. della Procura di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia …;
- sul conto di-OMISSIS- -OMISSIS-. … socio al -OMISSIS-, risultano i seguenti precedenti penali e/o di polizia: -- in data -OMISSIS-con c.n.r. -OMISSIS- veniva deferito in s. 1 . in concorso con i fratelli L. e -OMISSIS- per il reato di cui all'art. 612 (minaccia); -- in data -OMISSIS-deferito in s. 1 . in concorso con il fratello-OMISSIS- -OMISSIS-, [omissis] e [omissis], per i delitti di cui agli ara. 582 e 583 del c.p.; -- in data 25 luglio 2020, veniva notificato l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. emesso nell'ambio del procedimento penale n. -OMISSIS- iscritto presso la Procura della Repubblica di Avellino per i reati di cui agli art. 624 e 625 per i fatti commessi in-OMISSIS-in data -OMISSIS-; - nel corso del tempo, sottoposto a controlli da parte delle Forze di Polizia veniva identificato in compagnia di soggetti con piccoli precedenti penale e/o di polizia;
- sul conto -OMISSIS-, alias "-OMISSIS-" … padre dei soci della-OMISSIS--OMISSIS-, dipendente con mansioni impiegatizie, risulta: -- essere di dubbia condotta morale e civile e sul suo conto figurano diversi e copiosi precedenti di carattere penale; dalla citata nota risulta che lo stesso sia vicino alle locali organizzazioni camorristiche operanti nel territorio agro-nolano e nel territorio del vallo di -OMISSIS-. La sua sintomatica spiccata attitudine a delinquere è attestata nelle condanne penali a lui inflitte e dagli innumerevoli precedenti di polizia; il suo sostentamento economico è da ritenersi che vada caratterizzandosi con "manovre edilizie" nelle quali figura solo "fattivamente" ma mai legalmente come ad esempio un controllo effettuato in data-OMISSIS- la cui concessione a costruire è stata concessa all'impresa-OMISSIS- per la quale sono legali rappresentanti il figlio -OMISSIS-e -OMISSIS-; - a carico di-OMISSIS-risultano i precedenti di carattere penale: -- -OMISSIS-, sentenza della Pretura di -OMISSIS- diventata irrevocabile il-OMISSIS- per violazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria; ---OMISSIS-veniva denunciato alla Pretura di -OMISSIS- per falso in cambiali; -- -OMISSIS- decreto penale da parte della Pretura di-OMISSIS-nt'Anastasia per trasporti abusivi; -- -OMISSIS- veniva tratto in arresto poiché resosi responsabile di omicidi ai danni di-OMISSIS- -OMISSIS- per detenzione e porto abusivo e sparo in luogo pubblico; -- -OMISSIS- deferito alla Pretura di -OMISSIS- su querela sporta da -OMISSIS-. per violenza privata, violazione di domicilio, circonvenzione di incapaci, minaccia grave nei confronti di un soggetto in stato di incapacità procurata mediante violenza, ingiuria e minaccia, estorsione, peculato usura e calunnia; ---OMISSIS-di quest'Arma veniva tratto in arresto poiché resosi responsabile di rapina, associazione per delinquere 416 c.p., lesioni personali a danni di -OMISSIS-.; -- -OMISSIS-della -OMISSIS-ompagnia -OMISSIS--OMISSIS- di -OMISSIS- veniva denunciato per ricettazione di un motociclo; ---OMISSIS- sentenza della -OMISSIS-orte d'Appello di Napoli diventata irrevocabile i1-OMISSIS-in relazione agli artt. 585, 576, 61 bis cod. pen.; ---OMISSIS-, gli veniva notificato la misura di prevenzione personale dell'avviso orale emesso dalla Questura di Napoli; - sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti diventata irrevocabile in relazione ad inquinamento dell'aria; -- -OMISSIS- denunciato poiché resosi responsabile della violazione l. n. 47/1985 per aver eseguito lavori edili senza la dovuta concessione; -- -OMISSIS- tratto in arresto poiché resosi responsabile della violazione dell'art. 349, co. 2, poiché nominato custode di un capannone, perché realizzato senza la prescritta concessione edilizia, violava i sigilli; 20 l. n. 47/1985, 81 cpv poiché continuava i lavori di costruzione in assenza della prescritta concessione edilizia; l. n. 1086/1971, 81 cpv c.p. perché realizzava la struttura non in base al progetto esecutivo, senza previa la denuncia dei lavori al-OMISSIS-enio -OMISSIS-ivile e senza la direzione di un tecnico competente; -- -OMISSIS-del -OMISSIS-omando-OMISSIS-azione -OMISSIS--OMISSIS- di-OMISSIS-hiava veniva denunciato alla Procura della Repubblica di -OMISSIS- per minacce; -- -OMISSIS-, sentenza del Tribunale di -OMISSIS- in composizione monocratica divenuta irrevocabile in data -OMISSIS- in merito alla violazione sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; -- -OMISSIS-, carico pendente in relazione all'art. 575 cod. pen., omicidio commesso in Palma --OMISSIS-; -- -OMISSIS- denunciato per furto di energia elettrica; -- -OMISSIS-denunciato per violazioni leggi urbanistiche; -- in data -OMISSIS-sottoposto a fermo del Pubblico Ministero per i reati di cui all'art. 110, 56, 81 cpv, 629 c.p. con l'aggravante di aver agito con metodologia mafiosa art. 416 bis c.p. – procedimento penale -OMISSIS- mod. 21 della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia - fatti commessi in concorso con il figlio-OMISSIS- -OMISSIS-; -- in data -OMISSIS-, condannato dalla -OMISSIS-orte di Appello di Napoli per i fatti di cui al precedente punto ad -OMISSIS-ed -OMISSIS-di multa concedendo allo stesso la sostituzione degli arresti domiciliari alla misura dell'obbligo di presentazione alla p.g; -- in data -OMISSIS-il Tribunale di-OMISSIS-rveglianza di Napoli nell'ambito del procedimento-OMISSIS-US -OMISSIS-concedeva a-OMISSIS-la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (condannato con sentenza -OMISSIS- dalla -OMISSIS-orte di Appello di Napoli divenuta definitiva fa data -OMISSIS- -pena mesi 6 di reclusione per furto di energia elettrica); - … lo stesso veniva segnalato, tra le altre, in compagnia delle sottonotate persone: ---OMISSIS-… boss insieme al fratello dell'omonima consorteria criminale, pluripregiudicato e destinatario di ordinanza di misura cautelare coercitiva personale emessa dal Tribunale di Napoli con provvedimento n.-OMISSIS- r.g..--OMISSIS- – Tribunale di Napoli e n. -OMISSIS- r.g.n.r. della Procura di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia; ---OMISSIS-… soggetto ritenuto partecipe al clan-OMISSIS- per aver prestato assistenza e ausilio all'organizzazione - attualmente destinatario di ordinanza di misura cautelare coercitiva personale emessa dal Tribunale di Napoli con provvedimento n.-OMISSIS- r.g..--OMISSIS- – Tribunale di Napoli e n. -OMISSIS- r.g.n.r. della Procura di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia;
… la -OMISSIS-. vive m un complesso abitativo composto da quattro unità immobiliari, ubicato in via -OMISSIS- “ove peraltro è stabilito il centro degli interessi della società -OMISSIS-”;
… -OMISSIS-, sebbene risulta essere inquadrato alle dipendenze della società in parola, in realtà anch'egli coordina e dirige l'attività dell'impresa … a riscontro di quanto anzidetto, si sottolinea che da accertamenti patrimoniali effettuati dai -OMISSIS-arabinieri, emergeva che l'intero patrimonio della -OMISSIS-. risulta intestato a tale -OMISSIS-. L. … moglie convivente di -OMISSIS-».
2.3. L’analitico quadro inferenziale dianzi illustrato ritrae, dunque, in primis, una serie di vicende criminose che, al di là della relativa portata e dei relativi esiti sul piano degli instaurati procedimenti penali, assumono senz’altro rilievo ai fini della valutazione del valutare il rischio di inquinamento mafioso secondo il criterio del ‘più probabile che non’.
Ed invero, «è estranea al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio … poiché simile logica vanificherebbe la finalità anticipatoria dell'informativa, che è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante. Occorre invece valutare il rischio di inquinamento mafioso in base all'ormai consolidato criterio del ‘più probabile che non’, alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali, qual è, anzitutto, anche quello mafioso. Per questo gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione. I fatti che l'autorità prefettizia deve valorizzare prescindono, infatti, dall'atteggiamento antigiuridico della volontà mostrato dai singoli e finanche da condotte penalmente rilevanti, non necessarie per la sua emissione … ma sono rilevanti nel loro valore oggettivo, storico, sintomatico, perché rivelatori del condizionamento che la mafia, in molteplici, cangianti e sempre nuovi modi, può esercitare sull'impresa anche al di là e persino contro la volontà del singolo» (-OMISSIS-ons. Stato, sez. III, n. 1743/2016; cfr. anche, in tal senso, -OMISSIS-ons. Stato, sez. III, n. 3208/2014; n. 4286/2017; n. 6707/2018; n. 4587/2023; n. 4733/2923; n. 3265/2024; TAR Sicilia, -OMISSIS-atania, sez. IV, n. 2866/2016; TAR Emilia Romagna, Parma, n. 7/2017).
Non solo. Le vicende penali in parola, soprattutto se riguardate nel loro complesso, lasciano trasparire un contesto radicato di illegalità e abusivismo (cfr. -OMISSIS-ons. Stato, sez. III, n. 2652/2020) connotante il modus operandi degli amministratori e soci (palesi e occulti) della compagine attenzionata.
2.4. Il medesimo quadro indiziario ricostruito dall’autorità prefettizia restituisce, altresì, un’attitudine alla frequentazione tutt’altro che episodica dei predetti amministratori e soci con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata locale (segnatamente, al cennato clan-OMISSIS-).
2.5. Denota, infine, una rete di relazioni e cointeressenze intrafamiliari, che inducono a ricondurre la -OMISSIS- al medesimo nucleo parentale, costituito dai germani -OMISSIS- -OMISSIS-. (spesso coinvolti nelle medesime vicende penali e frequentazioni), nonché dal padre-OMISSIS-(residente insieme ai primi nello stesso edificio), figura di «significativa caratura criminale» e riconosciuto nel ruolo di direzione e coordinamento dell’impresa dietro lo schermo del rapporto di lavoro dipendente.
In argomento, -OMISSIS-ons. Stato, sez. III, n. 614/2024 ha statuito che: «Quanto alla rilevanza di rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose … l'amministrazione può dare loro rilievo laddove tali rapporti, per la loro natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, per la logica del "più probabile che non", che l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia si può verificare una "influenza reciproca" di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch'egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della 'famiglia', sicché in una 'famiglia' mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l'influenza del 'capofamiglia' e dell'associazione. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l'amministrazione evidenziare come sia stata accertata l'esistenza – su un'area più o meno estesa – del controllo di una 'famiglia' e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti. In altri termini, tale influenza può essere desunta dalla doverosa constatazione che l'organizzazione mafiosa tende a strutturarsi secondo un modello "clanico", che si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, sicché in una famiglia mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l'influenza, diretta o indiretta, del capofamiglia e dell'associazione».
3. Infondato è anche il motivo di impugnazione secondo cui, ai precipui fini dell’applicazione delle misure collaborative ex art. 94 del d.lgs. n. 159/2011, la Prefettura di Avellino avrebbe obliterato le operazioni di self cleaning poste in essere dalla società (costituite dalla fuoriuscita di soci con precedenti penali e dall’acquisizione delle relative quote da parte dell’amministratore unico) (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.c).
Ed invero, le iniziative poste in essere per la bonifica della compagine societaria non risultano sufficientemente efficaci per giustificare l’applicazione delle cennate misure collaborative.
-OMISSIS-iò, segnatamente, tenuto conto che esse figurano assunte, mediante cessione delle quote partecipative di -OMISSIS-. in favore di -OMISSIS- soltanto in data 3 dicembre 2024, ossia soltanto all’indomani del preavviso di diniego di iscrizione nella white list prot. n.-OMISSIS-; e tenuto conto che detta cessione è avvenuta verso corrispettivo ampiamente sottostimato (cfr. nota della-OMISSIS-uardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Avellino prot. n. -OMISSIS-), a smentita, cioè, di una effettiva ed apprezzabile discontinuità rispetto alla precedente gestione aziendale.
4. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza di tutte le censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.
5. Sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della delicatezza della vicenda contenziosa, per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della --OMISSIS-, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del -OMISSIS-onsiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i nominativi indicati in epigrafe e in motivazione.
-OMISSIS-osì deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER US, Presidente
OL Di PO, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL Di PO | ER US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.