Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2031/2021
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona del Giudice monocratico Dott. Francesco Provenzano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n°2031/2021, R.G.A.C. promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Sofia (BG), Parte 1
P.IVA 1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Galofaro,BLVD Simeonovsko 110, P.I.
per procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio, in Augusta via Montello n. 1, ha eletto domicilio
ATTRICE -OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Canicattì (AG), C. da
Ponte Bonavia sn, P.I. P.IVA 2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo G. Mirabella, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Acireale (CT), via
Dott. O. Scionti n. 15, ha eletto domicilio
CONVENUTA-OPPOSTA
Conclusioni delle parti: come rassegnate dalle parti all'udienza del 31/01/2024, al cui verbale si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_1 proponeva opposizione al Pt 1 Con atto di citazione notificato il 03.07.2021, la decreto ingiuntivo n. 213/2021 emesso dal Tribunale di Agrigento 1'01.03.2021 (R.G. 419/2021) con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 92.518,10 in favore di Controparte_1 oltre interessi e spese.
In via ulteriormente preliminare, rilevava l'incompetenza territoriale del giudice adito atteso che la pretesa creditoria era sorta ed eseguita presso il porto commerciale di Augusta e la società opponente aveva sede il Bulgaria e, quindi, doveva ritenersi quale giudice competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., il Tribunale di Siracusa o il Tribunale Bulgaro.
Rilevava, altresì, il difetto di rappresentanza processuale atteso che il decreto ingiuntivo notificato risultava sprovvisto di procura alle liti.
Nel merito, rilevava la mancanza dei requisiti per la procedura monitoria e, in particolare, l'assenza di prova scritta del credito. Evidenziava ancora la non conformità della qualità del materiale consegnato rispetto agli accordi assunti, attesochè le consegne del mese di settembre 2020 erano da considerarsi non corrispondenti a quanto previsto nel contratto del 09.02.2020 nonché nell'addendum del 09.07.2020 stipulati tra le parti.
Avanzava, poi, domanda riconvenzionale chiedendo il rimborso dei costi sostenuti per l'affitto Con CP dell'area R13, per l'analisi e lo smaltimento dei rifiuti consegnati dalla società nonché
l'ammenda irrogata dalla Capitaneria di porto e le spese legali del sequestro penale subito, per un totale complessivo di € 56.810,00.
Cont Con comparsa di costituzione risposta del 25.11.2021 si costituiva in giudizio la CP_4 e
chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Innanzitutto, disconosceva la sottoscrizione contenuta nel contratto del 09.02.2020 e nell'addendum del 09.07.2020, contestava quanto ex adverso allegato e rilevava l'infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi di opposizione articolati, chiedendo, in via principale, di ritenere e dichiarare infondata l'opposizione e per l'effetto rigettarla, la conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo e, in via subordinata, anche la condanna della Parte 1 al pagamento della somma di € 92,518,10.
Alla prima udienza, la CP_2 CP_4 avanzava istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, istanza che veniva rigettata dal Giudice procedente.
Concessi termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione in atti e venivano rigettate le altre richieste istruttorie.
All'udienza del 31.01.2024 le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno, in via preliminare, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall'attore sul difetto di giurisdizione e di competenza di questo Tribunale.
Quanto al difetto di giurisdizione in favore del giudice straniero sulla base dell'art.
7.3.1. dell'accordo concluso tra le parti, occorre rilevare che le medesime parti di questo giudizio hanno instaurato un procedimento cautelare (già definito) riferito al medesimo rapporto contrattuale e al medesimo titolo dedotto in sede monitoria e riproposto nel giudizio de quo.
In tal modo, avendo il convenuto (sostanziale) accettato in sede di procedimento cautelare la giurisdizione italiana, tale accettazione produce i suoi effetti anche nel presente giudizo di merito, essendo i due giudizi sterettamente connessi ed anche preordinati.
Il contratto, e quindi la clausola di giurisdizione in esse contenuta, non possono essere più spiegare alcun effetto nel presente giudizio.
(V. art. 5 e art. 7, comma 1, del Reg. (CE) 12/12/2012, n. 1215/2012 Regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), il quale dispone che "Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1).a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;
nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b
Il contratto, e quindi la clausola di giurisdizione in esse contenuta, non possono più spiegare alcun effetto nel presente giudizio e resta la piena giurisdizione dello Stato Italiano.
Riguardo, poi, l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale, nessun dubbio sussiste sulla competenza del Tribunale di Agrigento in ragione dell'applicazione del criterio del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. essendo il territorio di Agrigento quello in cui deve eseguirsi l'obbligazione.
Va quindi statuita la competenza di questo Tribunale.
Nel merito va rilevato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio ordinario di cognizione e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, con la conseguenza che il creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo emesso, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto. Se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova di tali eccezioni sollevate (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n.
12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio
2006, n. 2421).
Ebbene, nel presente giudizio la società convenuta, attrice in senso sostanziale, ha provato il fatto costitutivo del credito mediante la documentazione prodotta, costituente la prova che tutte le fatture oggetto del presente giudizio sono state regolarmente spedite alla Parte 1 attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), non sussistendo alcun ulteriore obbligo di trasmissione in capo al fornitore.
Nel corso dell'istruttoria la CP_1 ha, inoltre, depositato il tracking di ogni fattura dal quale risulta, per ciascuna fattura, l'associazione con il numero del documento, il destinatario dello stesso, la data di invio e consegna nonché l'identificativo SDI.
È emerso che la fattura n. 121/20 è stata inviata e consegnata il 23.09.2020; la fattura n. 131/20 è stata consegnata ed inviata il 03.10.20; la fattura n. 136 è stata consegnata ed inviata il 19.10.20 contestualmente alla fattura n. 139.
Pertanto, tutte le fatture per cui è causa sono state regolarmente inviate alla Parte 1
Sono, poi, stati depositati tutti i documenti di trasporto sottesi alle fatture. La CP 2 ha, poi, dato la prova del pagamento delle precedenti fatture emesse e inviate alla Pt 1 CP
[...] offrendo, così la prova di un consolidato rapporto commerciale tra le parti. Ha, poi, rilevato che l'emissione delle fatture per cui è causa non venivano contestate.
Ora sul punto, costituisce orientamento ormai consolidato quello secondo cui la fattura, in conseguenza della sua accettazione, ha efficacia probatoria non solamente nei confronti dell'emittente, ma anche tra imprenditori relativamente ai rapporti – in particolare quelli aventi natura contrattuale - tra gli stessi intercorsi (Cass. civ. n. 15832/2011; Cass. civ. n. 3990/2010).
La Cassazione, infatti, ha affermato l'idoneità della fattura a costituire piena prova tra imprenditori dell'esistenza del relativo contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione oggetto dello stesso. Accettazione che, peraltro - aggiunge la Corte - non richiede formule sacramentali, potendosi esprimere anche mediante comportamenti concludenti, ove la fattura venga portata a conoscenza del destinatario (Cass. civ. n. 10860/2007).
È, quindi, indubbia la sussistenza di un consolidato rapporto commerciale di fornitura tra le parti.
L'opponente ha riferito di aver effettuato una contestazione alla CP 5 in ordine al materiale consegnato non idoneo all'imbarco allegando una mail in cui, tuttavia, non si evince alcun riferimento alle consegne di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
Anche il verbale dell' Pt 2 e il Decreto di sequestro preventivo che l'opponente riconduce alla vendita del materiale di cui alle fatture oggetto di contestazione non recano alcun riferimento alla vendita di cui alle fatture oggetto di decreto ingiuntivo. Nel verbale dell' Pt 2 si legge infatti che "dal riscontro della planimetria allegata all'autorizzazione si riscontrava una difformità nella gestione delle aree e specificatamente, le aree individuate come settore R13, non risultavano separate né indicate per le diverse tipologie di rifiuti autorizzati. Invece, le stesse, venivano utilizzate come aree di deposito temporaneo di rifiuti di autoproduzione, ed in specifico alcuni di questi rifiuti risultavano miscelati tra loro (plastica, metalli, rifiuti lignei e blocchi motori)".
Il decreto di sequestro preventivo si fonda sul fatto che “l'indagato, quale amministratore unico della società I.T.S.A. srl, ha realizzato una gestione delle aree concesse in concessione difforme rispetto a quanto autorizzato, essendovi sui luoghi una promiscuità tra i materiali lavorati e i rifiuti
(non vi era la segnaletica o pareti divisorie delle aree di lavoro)".
Tra l'altro, il decreto di sequestro preventivo è rivolto ad altra società e non all'odierna opponente.
Ne consegue che le pretese avanzate dalla società opponente con la domanda riconvenzionale, volta alla restituzione dei costi sostenuti per le spese processuali relative al sequestro preventivo, per l'ammenda della Capitaneria di Porto, devono essere rigettate.
La domanda attorea va, quindi, rigettata e il decreto ingiuntivo opposto andrà confermato nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo prendendo a riferimento i valori minimi di cui allo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 e ss.mm. considerando la non elevata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione respinta ovvero assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione.
- Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 213/2021 dichiarandolo esecutivo.
- Condanna parte attrice a rifondere in favore della parte convenuta le spese del presente giudizio che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre le spese forfettarie e accessori come per legge.
Agrigento 2 Aprile 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Provenzano