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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/04/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14108/2024 r.g.v.g., promossa da nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Fughelli ed C.F._2
Elena Gurioli del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori dei ricorrenti concludono chiedendo che il Tribunale di Bologna pronunci la separazione personale dei ricorrenti, alle condizioni concordate nel ricorso e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 25 marzo 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Il Tribunale,
1 osservato che con ricorso congiunto depositato il 15 novembre 2024, Parte_1
e hanno chiesto che sia pronunciata la separazione personale dei Parte_2
coniugi, alle condizioni concordate ed esposte nell'atto introduttivo del procedimento;
rilevato che i coniugi, sentiti all'udienza del 25 marzo 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 13 agosto 1998 a TI (Lecce) e che dall'unione sono nati i figli
(nato a [...] il [...]), studente, maggiorenne economicamente ER_1
non autosufficiente, e (nata a [...] il [...]), in cerca di ER_2
occupazione lavorativa e quindi economicamente non autosufficiente;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato che
fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 25 marzo 2025, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“ m) Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori e intendono Parte_1 Parte_2
effettuare i seguenti trasferimenti immobiliari da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione
Art.1) Consenso ed oggetto
2 Il signor cede e trasferisce alla signora che accetta Parte_1 Parte_2
ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile:
- porzione di fabbricato urbano sito in Baricella (BO), Via XXV aprile 62, costituita da un appartamento al piano primo, con cantina ed autorimessa al piano terreno, il tutto distinto nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune come segue: foglio 33 con il mappale 147, sub 10, cat. A/3, cl. 2, vani 5, superficie catastale totale
95 mq, piano T-1, rendita catastale € 335,70, quanto all'appartamento e alla cantina e foglio 33, mappale 147, sub 6 cat. C/6, cl. 3, consistenza mq 14, superficie catastale totale 16 mq, Piano T, rendita catastale € 69,41, quanto all'autorimessa.
Il tutto in confine con beni Mazza, parti CP_1 ER_3 Pt_3 Parte_4 Parte_5
comuni da più lati, salvo i più veri.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
2) Provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del Notaio Dott.ssa in data 1 dicembre 2003 ERsona_4
Repertorio n. 84469 Fascicolo n. 17560 Registrato al terzo ufficio dell'Agenzia delle
Entrate di Bologna in data 12.12.2003 al n. 5899 serie 1 T e trascritto a Bologna in data
15.12.2003 Registro particolare n. 41178, Registro generale n. 61929.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
3) Garanzie e ipoteca
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
3 La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione dell'ipoteca volontaria di primo grado concessa dai signori e Parte_1
in ragione della quota di un mezzo ciascuno e congiuntamente per Parte_2
l'intero a favore di C.F. , con Controparte_2 P.IVA_1
sede in Bologna, Via Calzoni n. 1/3 (oggi Controparte_3
C.F. , filiale di Baricella (BO)
[...] P.IVA_2
iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bologna in data 15.12.2003 al numero particolare 14743 e al numero generale 61932, per € 250.000,00, in forza di contratto di mutuo fondiario dell'importo di originari € 125.000,00 stipulato da entrambi i coniugi in data 01.12.2003 con atto redatto a ministero Notaio Dott.ssa di Bologna, Rep. N. 84470 Fascicolo N. 17561, registrato al ERsona_4
terzo Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Bologna il 15.12.2023; detta ipoteca, nota e tollerata dalle parti, è stata rinnovata ed iscritta in data 15.11.2023 presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bologna al numero particolare 8800 e numero generale 53549.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che l'impianto elettrico esistente nell'immobile oggetto del presente atto è conforme alla normativa vigente all'epoca della sua ultima modifica o dell'ultimo adeguamento obbligatorio. A tal proposito la parte acquirente dichiara di aver ricevuto dalla parte alienante la documentazione amministrativa e tecnica, relativa al medesimo impianto. La parte acquirente esonera la parte alienante dall'obbligo di prestare la garanzia relativa alla conformità degli ulteriori impianti esistenti negli immobili oggetto del presente atto;
a tal proposito la parte acquirente dichiara di assumere tutte le spese relative all'adeguamento in caso fosse necessaria la messa a norma di questi ultimi, nonché i rischi di incolumità derivanti dall'eventuale non conformità degli stessi.
4) Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente signor Parte_6
4
[...] dichiara che: Pt_1
- i beni in oggetto sono stati edificati in forza della licenza edilizia rilasciata dal
Comune di Baricella in data 29 maggio 1973 prot. N. 4238;
- che a seguito di richiesta del certificato di abitabilità con domanda Prot. N. 639 del 15.02.1975, l'ufficiale sanitario di Baricella in data 24.03.1975 ha rilasciato parere favorevole;
la parte cedente sig. si impegna ad ottenere il certificato Parte_1
di abitabilità e la sig. si dichiara edotta di tutto quanto sopra Parte_2
evidenziato essendo ella già comproprietaria della residua quota di 1/2;
- che successivamente i beni in oggetto non hanno subito altre opere, interventi edilizi o cambiamenti di destinazione d'uso tali da richiedere licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi, denunce di inizio attività, comunicazioni inizio lavori o segnalazioni certificate di inizio attività, anche in sanatoria e che per gli stessi non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori, garantendone pertanto la piena regolarità urbanistica e la giuridica commerciabilità, con pieno esonero per la parte acquirente da ogni spesa o danno in proposito.
5) Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge
122/2010 il cedente signor Parte_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto, a corredo della dichiarazione prot. n. 117 del 21.05.1975 (appartamento e cantina) e prot. n. 127 del
21.05.1975 (autorimessa) che, previa visione dalle parti, si allegano sub A);
- dichiara, e la cessionaria signora ne prende atto, che i dati catastali Parte_2
e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
5 6) Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera B) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, n. 01083-362226-2022 rilasciato in data 15.09.2022 da ER. ND. , tecnico incaricato e valido ERsona_5
fino al 15.09.2022.
La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile e la parte cedente dichiara che alla data del suo rilascio non sono intervenute cause di decadenza.
7) Assenza di mediatore e corrispettivo
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro.
Accollo di mutuo
La parte cessionaria dichiara di accollarsi il pagamento, in via esclusiva, delle residue rate del mutuo fondiario stipulato a favore di Controparte_2
(oggi ) con atto Rep. N. 84470 Fascicolo N. 17561 Controparte_3 CP_3
del 01.12.2003, a ministero Notaio Dott.ssa di Bologna, sopra ERsona_4
citato, dell'ammontare di euro 37.615,87 alla data del 19.02.2025, la cui restituzione è garantita dalla sopra citata ipoteca volontaria. L'accollo avrà effetto e decorrenza a far data dal momento del trasferimento del marito presso altra residenza.
6 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza del fatto che l'accollo di cui al presente atto non comporta la liberazione della Parte cedente nei confronti della Banca Credito
Cooperativo Bolognese S.C.R.L. (oggi ) Controparte_3
ERtanto, la stessa Parte cedente resterà obbligata in solido con la Parte cessionaria al pagamento del mutuo medesimo, salva liberazione espressa concessa dalla Parte creditrice Banca Credito Cooperativo Bolognese S.C.R.L. (oggi Controparte_3
).
[...]
8) Rinuncia all'ipoteca legale
La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
9) Effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
10) Richiesta di esenzioni fiscali
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 Parte_2
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999,
e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
11) Rinuncia alla Relazione Tecnica Integrata
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica
Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
12) Valore dell'immobile
Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 46.790,21 ”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del
7 trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 12 marzo 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi e la mancanza di richieste in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(Lecce) l'8 febbraio 1968 e nata a [...] il [...], i Parte_2
quali hanno contratto matrimonio a TI (Lecce) il 13 agosto 1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 9, parte II, serie A, uff. 3, dell'anno 1998;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di TI di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“ a) la signora continuerà a vivere unitamente ad entrambi i figli, Parte_2
presso l'abitazione coniugale attualmente in comproprietà tra i coniugi, sita in Baricella
(BO), Via XXV Aprile 62 mentre il signor è attualmente in cerca di Parte_1
un'abitazione e lascerà la casa coniugale per trasferire la propria residenza altrove entro il 31 dicembre 2025. Detto termine è convenuto dalle parti attesa la condizione di invalidità della moglie, affetta da anoressia, allo scopo di garantire il sostentamento economico e morale della stessa e del nucleo familiare, in attesa del miglioramento delle condizioni di salute della signora Pt_2
b) fino al momento del trasferimento della propria residenza:
8 - il signor provvederà in via esclusiva al pagamento delle rate di Parte_1
mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare sita in Baricella (BO), Via XXV
Aprile 62;
- la signora provvederà al pagamento delle spese di mantenimento Parte_2
ordinario dei figli;
- i coniugi divideranno nella misura del 50% ciascuno le spese ordinarie di gestione dell'immobile (utenze, manutenzioni, spese condominiali in genere, Tari, luce, acqua e gas) e gli altri servizi attualmente in essere (telefonia, payTV, ecc...). Si precisa che i relativi contratti saranno volturati con intestazione alla signora entro Parte_2
la data di rilascio dell'immobile da parte del marito;
- i coniugi divideranno nella misura del 50% ciascuno le spese di mantenimento straordinario dei figli;
c) In seguito al trasferimento della propria residenza, il signor cesserà di Pt_1
versare le rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare (delle quali si farà carico la signora che ne diventerà proprietaria esclusiva con la sentenza Pt_2
di omologa del presente verbale);
d) Il signor dal momento del proprio trasferimento, corrisponderà a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento ordinario in favore dei figli e sino alla loro autosufficienza economica la somma di €. 250,00 (duecentocinquanta,00) mensili ciascuno, annualmente rivalutabili secondo le variazioni degli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico cu conto corrente intestato alla signora Pt_2
[...]
e) le spese straordinarie scolastiche e formative, mediche non mutuabili, culturali, sportive e/o ricreative e ogni altra e diversa spesa che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ordinarie esigenze di vita dei figli continuerà ad essere ripartita tra i coniugi al 50%;
In particolare, in materia di distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, si richiama il Protocollo sulle spese nei procedimenti in materia di famiglia dell'Osservatorio sulla
Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna che prevede che siano da ritenersi:
9 ⚫ ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita quali vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica, spese per l'ordinaria cura della persona;
⚫ ricomprese tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: le spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori (a causa o dopo lo scioglimento dell'unione) documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese quelle per trattamenti e farmaci prescritti, spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport
(incluse le spese per attrezzature e corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per le relative attrezzature). Sono altresì ricomprese le spese per il conseguimento della patente di guida, per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica, spese per uscite scolastiche senza pernottamento, spese per visite mediche specialistiche prescritte dal medico di medicina generale, ticket sanitari, spese per apparecchi dentistici, spese oculistiche (comprese quelle per l'uso di lenti se prescritte), spese mediche aventi carattere di urgenza ed in generale le spese sostenute per accertamenti e trattamenti medico diagnostici presso strutture del SSN. Tali spese dovranno essere comunque documentate ai fini del rimborso;
⚫ ricomprese tra le spese straordinarie da concordare preventivamente, tutte le altre spese (ad esempio: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, da effettuare presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici erogati in libera professione, compresi gli interventi chirurgici presso strutture private, tasse scolastiche per istituti privati e corsi universitari, di specializzazione, gite scolastiche ed altri viaggi con pernottamento, lezioni private, ecc...). Tali spese dovranno essere concordate tra i genitori secondo le seguenti modalità: il genitore che
10 propone la spesa dovrà informare l'aktro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivando adeguatamente.
Il rimborso delle spese straordinarie, nella quota sopra indicata, avverrà, in favore del genitore che le ha anticipate, entro i quindici giorni successivi all'esibizione della relativa ricevuta fiscale (che dovrà essere intestata al figlio anche ai fini della corretta deducibilità della stessa) o del preventivo concordato;
f) i coniugi si accordano affinché i figli siano posti fiscalmente a carico della signora
Parte_2
g) l'eventuale assegno unico sarà percepito dalla signora Parte_2
h) i coniugi provvederanno ad effettuare i passaggi di proprietà delle automobili affinchè l'automobile attualmente in uso alla signora (FIAT 500L Parte_2
targata EX723ZJ), venga alla stessa esclusivamente intestata e l'automobile attualmente in uso al signor (VOLKWAGEN TOURAN targato Parte_1
CZ881HZ) venga allo stesso esclusivamente intestato;
i) le frequentazioni dei genitori con eventuali nuovi partners si svolgeranno al di fuori dei rispettivi domicili, nel rispetto della privacy dei figli, con assoluto riguardo alla stabilità emotiva, all'interesse morale e materiale degli stessi al fine di evitare qualsiasi forma di pregiudizio e l'inserimento di eventuali nuove figure dovrà essere graduale e svolgersi nel rispetto dei ruoli delle figure genitoriali biologiche;
l) i coniugi dichiarano di non avere allo stato richieste di reciproco mantenimento.
m) Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile”, “il signor cede e trasferisce alla signora Parte_1
che accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), Parte_2
il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile:
11 - porzione di fabbricato urbano sito in Baricella (BO), Via XXV aprile 62, costituita da un appartamento al piano primo, con cantina ed autorimessa al piano terreno, il tutto distinto nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune come segue: foglio 33 con il mappale 147, sub 10, cat. A/3, cl. 2, vani 5, superficie catastale totale 95 mq, piano T-
1, rendita catastale € 335,70, quanto all'appartamento e alla cantina e foglio 33, mappale 147, sub 6 cat. C/6, cl. 3, consistenza mq 14, superficie catastale totale 16 mq,
Piano T, rendita catastale € 69,41, quanto all'autorimessa. Il tutto in confine con beni
Mazza, parti comuni da più lati, salvo i CP_1 ER_3 Pt_3 Parte_4 Parte_5
più veri. All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione”.
“La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione. La
Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione dell'ipoteca volontaria di primo grado concessa dai signori e Parte_1
in ragione della quota di un mezzo ciascuno e congiuntamente per Parte_2
l'intero a favore di C.F. , con Controparte_2 P.IVA_1
sede in Bologna, Via Calzoni n. 1/3 (oggi Controparte_3
C.F. , filiale di Baricella (BO)
[...] P.IVA_2
iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bologna in data 15.12.2003 al numero particolare 14743 e al numero generale 61932, per € 250.000,00, in forza di contratto di mutuo fondiario dell'importo di originari € 125.000,00 stipulato da entrambi i coniugi in data 01.12.2003 con atto redatto a ministero Notaio Dott.ssa di Bologna, Rep. N. 84470 Fascicolo N. 17561, registrato al ERsona_4
terzo Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Bologna il 15.12.2023; detta ipoteca, nota e tollerata dalle parti, è stata rinnovata ed iscritta in data 15.11.2023 presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bologna al numero particolare 8800 e numero generale 53549”. “Le parti” “dichiarano che” “per il presente trasferimento
12 non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro”. “La parte cessionaria dichiara di accollarsi il pagamento, in via esclusiva, delle residue rate del mutuo fondiario stipulato a favore di (oggi Controparte_2 Controparte_3
) con atto Rep. N. 84470 Fascicolo N. 17561 del 01.12.2003, a ministero
[...]
Notaio Dott.ssa di Bologna, sopra citato, dell'ammontare di ERsona_4
euro 37.615,87 alla data del 19.02.2025, la cui restituzione è garantita dalla sopra citata ipoteca volontaria. L'accollo avrà effetto e decorrenza a far data dal momento del trasferimento del marito presso altra residenza. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza del fatto che l'accollo di cui al presente atto non comporta la liberazione della Parte cedente nei confronti della Banca Credito Cooperativo Bolognese S.C.R.L.
(oggi ). ERtanto, la stessa Parte cedente resterà Controparte_3
obbligata in solido con la Parte cessionaria al pagamento del mutuo medesimo, salva liberazione espressa concessa dalla Parte creditrice Banca Credito Cooperativo
Bolognese S.C.R.L. (oggi )”. “La parte cedente Controparte_3
signor rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del Parte_1
presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa”. “Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 46.790,21”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 25 marzo 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“n) I signori e danno atto di aver già regolato ogni Parte_1 Parte_2
ulteriore rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti documenti equipollenti”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
25 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti 13