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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/09/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1785 / 2022 Ruolo gen
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art
127 ter c.p.c. del 15.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. giusta procura in atti dagli Avv Michela Paola Parte_1
Ricciardone e Giovanni Buonamano;
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rapp. e dif. dall'Avv CARILE CARLO
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/03/2022 parte ricorrente si è opposto all'intimazione di pagamento recante n., 02820199000450043/000 notificata in data 01/02/2022 con la quale gli è stato ingiunto il pagamento del credito portato dalla cartella n. 32820130006980669000, ed ha eccepito la nullità
1 dell'intimazione di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto e nel merito la prescrizione quinquennale del credito ingiunto;
instauratosi il contraddittorio si è costituita per eccepire Controparte_1
il proprio difetto di legittimazione passiva ed in ogni caso l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione; la causa è stata trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti;
L'opposizione, nella parte in cui è stata dedotta la mancata notifica dell'atto presupposto, va qualificata come opposizione ex art 617 c.p.c. e va pertanto dichiarata inammissibile considerando che l'atto impugnato è stato ricevuto in data 1.2.2022 e l'opposizione è stata proposta oltre i 20 giorni (ovvero in data 9.3.2022)
L'opposizione, nella parte in cui è stata eccepita la prescrizione del credito ingiunto, va invece dichiarata improponibile atteso il difetto di legittimazione passiva dell (cfr Cass Civ 7514/2022); Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia e della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg 1785 / 2022
Rigetta l'opposizione e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da che liquida Controparte_1
in euro 300,00 per compensi oltre accessori
Santa Maria Capua Vetere ,16/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art
127 ter c.p.c. del 15.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. giusta procura in atti dagli Avv Michela Paola Parte_1
Ricciardone e Giovanni Buonamano;
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rapp. e dif. dall'Avv CARILE CARLO
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/03/2022 parte ricorrente si è opposto all'intimazione di pagamento recante n., 02820199000450043/000 notificata in data 01/02/2022 con la quale gli è stato ingiunto il pagamento del credito portato dalla cartella n. 32820130006980669000, ed ha eccepito la nullità
1 dell'intimazione di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto e nel merito la prescrizione quinquennale del credito ingiunto;
instauratosi il contraddittorio si è costituita per eccepire Controparte_1
il proprio difetto di legittimazione passiva ed in ogni caso l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione; la causa è stata trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti;
L'opposizione, nella parte in cui è stata dedotta la mancata notifica dell'atto presupposto, va qualificata come opposizione ex art 617 c.p.c. e va pertanto dichiarata inammissibile considerando che l'atto impugnato è stato ricevuto in data 1.2.2022 e l'opposizione è stata proposta oltre i 20 giorni (ovvero in data 9.3.2022)
L'opposizione, nella parte in cui è stata eccepita la prescrizione del credito ingiunto, va invece dichiarata improponibile atteso il difetto di legittimazione passiva dell (cfr Cass Civ 7514/2022); Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia e della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg 1785 / 2022
Rigetta l'opposizione e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da che liquida Controparte_1
in euro 300,00 per compensi oltre accessori
Santa Maria Capua Vetere ,16/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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