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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 7.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 4162 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 14/08/2024 ed iscritto al n 4162 - 2024 RG , vertente tra
- (cod. fisc.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Rocco Tallarita con studio in Bovalino, Corso Umberto I, n. 312
– 89034 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- (C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, negli uffici dell'Avvocatura INPS, presso e con l'Avv. Ettore Triolo ( ) e l'Avv. Valeria Grandizio ), C.F._2 C.F._3 dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma Persona_1
(repertorio 37875 – raccolta 7313);
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 14.08.2024, il ricorrente propone opposizione avverso l'Ordinanza – ingiunzione OI – 001656929 atto di acc. anno 2017 - € 3.349,03 e l'Ordinanza – ingiunzione OI – 001775099 atto di acc. Anno 2018 - € 1,414,05, con le quali l'Inps ha contestato la violazione dell'art.2, comma 1-bis del DL 12.9.1983 n.463, convertito in L 638/83, per omesso versamento delle quote di contribuzione a carico dei lavoratori. Eccepisce la prescrizione dei contributi omessi ed allega genericamente il pagamento da parte di . CP_2
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, come in epigrafe indicato, si è costituito l'INPS, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. L'INPS, preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di 30 giorni (articolo 22 della legge n.689/1981, come modificato dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150) dalla notifica delle ordinanze ingiunzione. Infatti sia l'ordinanza ingiunzione OI – 001656929 sia l'ordinanza ingiunzione OI – 001775099 sono state notificata in data 12.06.2024. Tuttavia il ricorso introduttivo in opposizione è stato depositato solo in data 14.08.2024.
§ 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le motivazioni che seguono. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e dell'art.6, c. 6, dello stesso D. Lgs. 150/2011, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza- ingiunzione. Le due ordinanze ingiunzioni opposte sono state notificate in data 12.06.2024, come pacificamente allegato e provato dall'INPS. Il ricorso è stato depositato il 14.08.2024 e, quindi, tardivamente rispetto al termine fissato per legge a pena di inammissibilità.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM55/2014 ma in misura minima in considerazione della semplicità della questione trattata.
p.q.m.
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell'INPS, che liquida in € 884,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, cpa e iva se dovuti come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 07/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
2
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 7.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 4162 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 14/08/2024 ed iscritto al n 4162 - 2024 RG , vertente tra
- (cod. fisc.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Rocco Tallarita con studio in Bovalino, Corso Umberto I, n. 312
– 89034 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- (C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, negli uffici dell'Avvocatura INPS, presso e con l'Avv. Ettore Triolo ( ) e l'Avv. Valeria Grandizio ), C.F._2 C.F._3 dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma Persona_1
(repertorio 37875 – raccolta 7313);
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 14.08.2024, il ricorrente propone opposizione avverso l'Ordinanza – ingiunzione OI – 001656929 atto di acc. anno 2017 - € 3.349,03 e l'Ordinanza – ingiunzione OI – 001775099 atto di acc. Anno 2018 - € 1,414,05, con le quali l'Inps ha contestato la violazione dell'art.2, comma 1-bis del DL 12.9.1983 n.463, convertito in L 638/83, per omesso versamento delle quote di contribuzione a carico dei lavoratori. Eccepisce la prescrizione dei contributi omessi ed allega genericamente il pagamento da parte di . CP_2
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, come in epigrafe indicato, si è costituito l'INPS, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. L'INPS, preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di 30 giorni (articolo 22 della legge n.689/1981, come modificato dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150) dalla notifica delle ordinanze ingiunzione. Infatti sia l'ordinanza ingiunzione OI – 001656929 sia l'ordinanza ingiunzione OI – 001775099 sono state notificata in data 12.06.2024. Tuttavia il ricorso introduttivo in opposizione è stato depositato solo in data 14.08.2024.
§ 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le motivazioni che seguono. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e dell'art.6, c. 6, dello stesso D. Lgs. 150/2011, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza- ingiunzione. Le due ordinanze ingiunzioni opposte sono state notificate in data 12.06.2024, come pacificamente allegato e provato dall'INPS. Il ricorso è stato depositato il 14.08.2024 e, quindi, tardivamente rispetto al termine fissato per legge a pena di inammissibilità.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM55/2014 ma in misura minima in considerazione della semplicità della questione trattata.
p.q.m.
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell'INPS, che liquida in € 884,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, cpa e iva se dovuti come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 07/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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