CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/11/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 157/2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Minori - Volontaria CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott. Bruno Ronconi Esperto
Dott. Dania Lombardo Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 157/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in CORSO BUENOS AIRES 8/24 16129 C.F._2
GENOVA, presso lo studio dell'avv. FOSSATI CESARE, (C.F. ) che li C.F._3 rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
E CONTRO
Controparte_2
PARTE APPELLATA
E nei confronti di: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO -SEDE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie meglio viste, In virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 299 c.c. In via principale: in accoglimento, per i motivi dedotti in narrativa, del proposto reclamo, riformare la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Genova, n. 137/2025, pronunciata inter partes il 26 maggio 2025, pubblicata il 5 giugno 2025, notificata mediante consegna a mani il 6 giugno 2025 nel procedimento recante R.G. n. 746/2023 e per l'effetto, Ferma l'adozione ai sensi dell'art. 44, lett d) Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm. ii. del minore
[...]
disporre che il minore assuma il solo cognome in luogo di Ove Per_1 Pt_1 Persona_2 ritenuto indispensabile, previa sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 295 c.c. affinché Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova sollevare, nanti la Corte Costituzionale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, c.c. nella parte in cui dispone che l'adottato assuma il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio, senza consentire all'adottato, a seconda delle situazioni concrete e nell'interesse del minore, la scelta tra l'uso del cognome originario e quello dell'adottante, anche sostituendo il secondo al primo. In via istruttoria Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia incaricare il Centro Sovrazonale Integrato Adozioni di svolgere un'indagine psicosociale supplettiva sul minore in ordine al suo interesse e volontà di sostituire il cognome del padre biologico con quello del padre adottivo, disponendo l'ascolto del minore alla presenza della Dott.ssa – psicologa - e alla Dott.ssa Testimone_1 Tes_2
– assistente sociale – del Centro Sovrazonale Integrato Adozioni che hanno condotto
[...] l'indagine psicosociale su incarico del Tribunale per i Minorenni di Genova. Con vittoria di spese e compensi di avvocato nel solo caso di opposizione”.
PER IL PROCURATORE GENERALE: “CHIEDE Allo stato l'esperimento dell'integrazione istruttoria indicata;
in mero subordine il rigetto dell'appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale per Parte_1 Parte_2
i Minorenni di Genova n. 137/2025 pronunciata in data 5/6/2025 che ha dichiarato la adozione del minore da parte dei ricorrenti, limitatamente alla parte in cui ha disposto che il Persona_1
minore assumesse il cognome di Persona_2
In particolare, deducevano che il T.M. aveva applicato in modo rigoroso l'art. 299 c. 1 c.c. anteponendo il cognome degli adottanti a quello del padre naturale del minore in violazione dell'interesse del minore, sul presupposto del consenso manifestato sia dagli adottanti che dal minore all'udienza avanti il G.O. Delegato, senza tenere in considerazione che tale consenso era stato rilasciato in considerazione del disposto della norma;
che in realtà gli adottanti nella domanda di adozione in data 25/9/2023 esprimevano la preferenza del solo cognome;
che Pt_1
occorreva applicare la norma secondo una interpretazione costituzionalmente orientata e aggiornata all'evoluzione delle esigenze della famiglia;
che il padre naturale del minore, persona pregiudicata ed irreperibile, decaduto dalla potestà genitoriale, non aveva mai avuto alcun rapporto con il Per_1
quale non lo aveva mai conosciuto;
che il minore identifica il proprio cognome con quello della famiglia adottiva ed esprime disagio nel mantenere il cognome originario;
che l'identità giuridica e sociale della persona, diritto costituzionalmente garantito, può essere tutelato mediante il solo cognome del padre adottivo;
che è pendente questione di legittimità costituzionale dell'art. 299 c. 1
c.c. in merito all'automatismo imposto dalla norma “per violazione degli articoli 2, 3 e 117 della
Costituzione, in relazione all'art. 8 della CEDU, nella parte in cui non consente, attraverso la sentenza di adozione in casi particolari, di derogare alla previsione che prevede di anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato minorenne, consentendone anche la sostituzione, così escludendo la valutazione in concreto del preminente interesse del minore alla tutela dell'identità personale e della sua vita privata e familiare” sollevata dal T.M. di Bari (ordinanza n. 69/2025 del
15/1/2025).
Concludevano quindi come in epigrafe, previo ascolto del minore da parte da parte del Centro
Sovrazonale Integrato Adozioni.
2. e non si costituivano in giudizio pur se ritualmente Controparte_1 Controparte_2
citati.
3. Le parti precisavano richieste e conclusioni all'udienza del 25/9/2025, sostituita dal deposito di note scritte ed all'esito la Corte decideva il procedimento con camera di consiglio telematica.
4. L'appello è inammissibile.
4.1 La domanda di attribuzione al minore adottato del solo cognome del padre adottante è domanda nuova proposta per prima volta nel giudizio di appello.
4.2 Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado, infatti, non è dato rinvenire in capo agli adottanti la formulazione di tale domanda al T.M.
Tale non può considerarsi l'istanza di adozione del minore in data 25/9/2023 Persona_1
nella quale gli adottanti esprimevano la preferenza del cognome paterno in luogo di quello materno in applicazione dell'art. 262 c.c. come interpretato dagli interventi della Corte Costituzionale.
4.3 Va altresì rilevato, che come indicato nella sentenza impugnata, dal verbale di audizione degli adottanti e dell'adottato in data 24/3/2025, tutti e tre avevano indicato il cognome da attribuire al minore in “ ossia di anteporre il cognome del padre adottante. Persona_2
4.4 Va peraltro evidenziato che la questione della attribuzione del doppio cognome era stato affrontato in epoca precedente l'udienza, come risulta dalla relazione del Servizio Sociale del
6/2/2025, durante una visita domiciliare, in occasione della quale il minore si era dichiarato favorevole alla acquisizione del cognome e che gli adottanti erano stati messi a conoscenza Pt_1
della possibilità di “richiedere alla la cancellazione del cognome . CP_3 Per_2
4.5 Pertanto, alla luce di quanto sopra risulta che gli appellanti avanti il T.M. non hanno formulato alcuna domanda, neppure in via subordinata, di attribuzione al minore del solo cognome dell'adottante con la conseguenza che la domanda è nuova ed inammissibile nel presente grado di giudizio.
4.6 Ciò posto va tuttavia rilevato che la Corte Costituzionale si è già espressa in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, rinviando all'art. 299 del codice civile per l'attribuzione del cognome al minore adottato in casi particolari, non consente che il minore, o i suoi legali rappresentanti, o gli adottanti possano ottenere, sempre nell'interesse del minore, che questi mantenga il suo precedente cognome, ovvero lo anteponga o lo aggiunga a quello dell'adottante, o ancora sostituisca il cognome dell'adottante, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, rigettandola.
5. Nulla va disposto sulle spese in mancanza di opposizione.
6. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinta:
1) Dichiara inammissibile l'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Genova n. 137/2025 del
[...]
5/6/2025.
2) Nulla sulle spese. 3) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Genova, 21/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Minori - Volontaria CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott. Bruno Ronconi Esperto
Dott. Dania Lombardo Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 157/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in CORSO BUENOS AIRES 8/24 16129 C.F._2
GENOVA, presso lo studio dell'avv. FOSSATI CESARE, (C.F. ) che li C.F._3 rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
E CONTRO
Controparte_2
PARTE APPELLATA
E nei confronti di: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO -SEDE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie meglio viste, In virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 299 c.c. In via principale: in accoglimento, per i motivi dedotti in narrativa, del proposto reclamo, riformare la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Genova, n. 137/2025, pronunciata inter partes il 26 maggio 2025, pubblicata il 5 giugno 2025, notificata mediante consegna a mani il 6 giugno 2025 nel procedimento recante R.G. n. 746/2023 e per l'effetto, Ferma l'adozione ai sensi dell'art. 44, lett d) Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm. ii. del minore
[...]
disporre che il minore assuma il solo cognome in luogo di Ove Per_1 Pt_1 Persona_2 ritenuto indispensabile, previa sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 295 c.c. affinché Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova sollevare, nanti la Corte Costituzionale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, c.c. nella parte in cui dispone che l'adottato assuma il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio, senza consentire all'adottato, a seconda delle situazioni concrete e nell'interesse del minore, la scelta tra l'uso del cognome originario e quello dell'adottante, anche sostituendo il secondo al primo. In via istruttoria Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia incaricare il Centro Sovrazonale Integrato Adozioni di svolgere un'indagine psicosociale supplettiva sul minore in ordine al suo interesse e volontà di sostituire il cognome del padre biologico con quello del padre adottivo, disponendo l'ascolto del minore alla presenza della Dott.ssa – psicologa - e alla Dott.ssa Testimone_1 Tes_2
– assistente sociale – del Centro Sovrazonale Integrato Adozioni che hanno condotto
[...] l'indagine psicosociale su incarico del Tribunale per i Minorenni di Genova. Con vittoria di spese e compensi di avvocato nel solo caso di opposizione”.
PER IL PROCURATORE GENERALE: “CHIEDE Allo stato l'esperimento dell'integrazione istruttoria indicata;
in mero subordine il rigetto dell'appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale per Parte_1 Parte_2
i Minorenni di Genova n. 137/2025 pronunciata in data 5/6/2025 che ha dichiarato la adozione del minore da parte dei ricorrenti, limitatamente alla parte in cui ha disposto che il Persona_1
minore assumesse il cognome di Persona_2
In particolare, deducevano che il T.M. aveva applicato in modo rigoroso l'art. 299 c. 1 c.c. anteponendo il cognome degli adottanti a quello del padre naturale del minore in violazione dell'interesse del minore, sul presupposto del consenso manifestato sia dagli adottanti che dal minore all'udienza avanti il G.O. Delegato, senza tenere in considerazione che tale consenso era stato rilasciato in considerazione del disposto della norma;
che in realtà gli adottanti nella domanda di adozione in data 25/9/2023 esprimevano la preferenza del solo cognome;
che Pt_1
occorreva applicare la norma secondo una interpretazione costituzionalmente orientata e aggiornata all'evoluzione delle esigenze della famiglia;
che il padre naturale del minore, persona pregiudicata ed irreperibile, decaduto dalla potestà genitoriale, non aveva mai avuto alcun rapporto con il Per_1
quale non lo aveva mai conosciuto;
che il minore identifica il proprio cognome con quello della famiglia adottiva ed esprime disagio nel mantenere il cognome originario;
che l'identità giuridica e sociale della persona, diritto costituzionalmente garantito, può essere tutelato mediante il solo cognome del padre adottivo;
che è pendente questione di legittimità costituzionale dell'art. 299 c. 1
c.c. in merito all'automatismo imposto dalla norma “per violazione degli articoli 2, 3 e 117 della
Costituzione, in relazione all'art. 8 della CEDU, nella parte in cui non consente, attraverso la sentenza di adozione in casi particolari, di derogare alla previsione che prevede di anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato minorenne, consentendone anche la sostituzione, così escludendo la valutazione in concreto del preminente interesse del minore alla tutela dell'identità personale e della sua vita privata e familiare” sollevata dal T.M. di Bari (ordinanza n. 69/2025 del
15/1/2025).
Concludevano quindi come in epigrafe, previo ascolto del minore da parte da parte del Centro
Sovrazonale Integrato Adozioni.
2. e non si costituivano in giudizio pur se ritualmente Controparte_1 Controparte_2
citati.
3. Le parti precisavano richieste e conclusioni all'udienza del 25/9/2025, sostituita dal deposito di note scritte ed all'esito la Corte decideva il procedimento con camera di consiglio telematica.
4. L'appello è inammissibile.
4.1 La domanda di attribuzione al minore adottato del solo cognome del padre adottante è domanda nuova proposta per prima volta nel giudizio di appello.
4.2 Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado, infatti, non è dato rinvenire in capo agli adottanti la formulazione di tale domanda al T.M.
Tale non può considerarsi l'istanza di adozione del minore in data 25/9/2023 Persona_1
nella quale gli adottanti esprimevano la preferenza del cognome paterno in luogo di quello materno in applicazione dell'art. 262 c.c. come interpretato dagli interventi della Corte Costituzionale.
4.3 Va altresì rilevato, che come indicato nella sentenza impugnata, dal verbale di audizione degli adottanti e dell'adottato in data 24/3/2025, tutti e tre avevano indicato il cognome da attribuire al minore in “ ossia di anteporre il cognome del padre adottante. Persona_2
4.4 Va peraltro evidenziato che la questione della attribuzione del doppio cognome era stato affrontato in epoca precedente l'udienza, come risulta dalla relazione del Servizio Sociale del
6/2/2025, durante una visita domiciliare, in occasione della quale il minore si era dichiarato favorevole alla acquisizione del cognome e che gli adottanti erano stati messi a conoscenza Pt_1
della possibilità di “richiedere alla la cancellazione del cognome . CP_3 Per_2
4.5 Pertanto, alla luce di quanto sopra risulta che gli appellanti avanti il T.M. non hanno formulato alcuna domanda, neppure in via subordinata, di attribuzione al minore del solo cognome dell'adottante con la conseguenza che la domanda è nuova ed inammissibile nel presente grado di giudizio.
4.6 Ciò posto va tuttavia rilevato che la Corte Costituzionale si è già espressa in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, rinviando all'art. 299 del codice civile per l'attribuzione del cognome al minore adottato in casi particolari, non consente che il minore, o i suoi legali rappresentanti, o gli adottanti possano ottenere, sempre nell'interesse del minore, che questi mantenga il suo precedente cognome, ovvero lo anteponga o lo aggiunga a quello dell'adottante, o ancora sostituisca il cognome dell'adottante, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, rigettandola.
5. Nulla va disposto sulle spese in mancanza di opposizione.
6. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinta:
1) Dichiara inammissibile l'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Genova n. 137/2025 del
[...]
5/6/2025.
2) Nulla sulle spese. 3) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Genova, 21/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione