Art. 3.
All'onere di lire 1.028.571.430 derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte come segue:
per lire 128.571.430 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63;
per lire 900.000.000 con riduzione del fondo istituito nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 per sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 1.028.571.430 derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte come segue:
per lire 128.571.430 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63;
per lire 900.000.000 con riduzione del fondo istituito nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 per sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.