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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/10/2025, n. 4885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4885 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 4296/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA TO Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice rel.
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 4296/2025 R.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. BOELLIS LUCA, Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
resistente contumace,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente: come da ricorso e da note di trattazione scritta del 25.9.2025.
Il P.M. è intervenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 18/08/2007 il ricorrente si è unito in matrimonio con Parte_1 CP_1
ed il matrimonio è stato celebrato con rito civile a Guagnano (LE) ed è stato
[...]
trascritto nei registri di stato civile del Comune di Guagnano (LE), alla Parte II, Serie C, n. 9 dell'anno 2007; dal matrimonio è nata la figlia in data 18/08/2001, oggi Per_1
maggiorenne; in data 27/03/2018 i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale di Venezia nella procedura di separazione consensuale iscritta al R.G. n.
12416/2017; nell'accordo di separazione i coniugi hanno dato reciprocamente atto di essere entrambi economicamente autosufficienti, è stato previsto l'affido condiviso della figlia della coppia, allora minorenne, con collocazione prevalente presso la madre ed è stato posto a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
minore mediante il versamento di €300,00 mensili;
sono state, infine, regolate le modalità di estinzione di pendenze economiche nei confronti di terzi, relative a debiti contratti nell'interesse familiare;
la separazione è stata omologata dal Tribunale di Venezia con decreto del 06/04/2018.
Parte ricorrente ha dichiarato che la separazione è proseguita ininterrotta per tutto il periodo.
La causa viene in decisione senza istruzione alcuna, la difesa di parte ricorrente ha precisato le conclusioni tramite note scritte depositate in data 25.9.2025, chiedendo la sola cessazione del vincolo.
Parte resistente è rimasta contumace, non v'è dunque contestazione sul perdurare della separazione: ciò comprova il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sussistono pertanto i requisiti di cui agli artt. 1, 2 e all'art. 3, comma 2, lett. b), della legge n.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge n. 55/2015.
Quanto alla figlia che oggi ha 24 anni e per la quale le parti hanno previsto in sede Per_1
di separazione un assegno di mantenimento indiretto carico del padre, si deve rilevare che nessuna statuizione deve essere presa, dato che il ricorrente non ha formulato domanda di revoca di tale assegno, né la sig.ra , rimanendo contumace, ha dimostrato Controparte_1
il permanere della situazione di non autosufficienza economica della figlia, dato che si deve ricordare che la Corte di Cassazione ha precisato che l'esercizio di tale diritto è condizionato alla proposizione di una domanda da parte di uno dei genitori verso l'altro o, in via concorrente, del figlio stesso, in quanto con il raggiungimento della maggiore età, l'obbligo di mantenimento dei figli non costituisce più un effetto automatico conseguente al vincolo di genitorialità, ma risulta condizionato all'accertamento della peculiare condizione di non indipendenza economica degli stessi (cfr. Cass. 5088 e 10204 del 2018).
Non v'è materia di soccombenza, atteso che non vi è resistenza e lo scioglimento del vincolo necessita di intervento autoritativo.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18/08/2007 tra
[...]
e a Guagnano (LE), trascritto nei registri di stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Guagnano (LE), alla Parte II, Serie C, n. 9 dell'anno.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Giudice estensore dott. Alessandro Cabianca
Il Presidente
Dott.ssa IA TO