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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/11/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa EL BERTILLO all'udienza del 27 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1262 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti, dagli avv.ti dagli Avv.ti Parte_1
AO AR e ZI AR
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12 giugno 2024, parte ricorrente ha chiesto al
Tribunale di:
« - Accertare e dichiarare che fra quale datore di lavoro, e il Controparte_1
Sig. , quale lavoratore, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 02.04.2023 al Parte_1
13.09.2023 come in premessa descritto ovvero della diversa durata che emergerà nel corso del presente giudizio;
- Condannare la società – c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. e socia accomandataria Sig.ra nonché la Sig.ra – c.f. Controparte_1 Controparte_1
in qualità di socia accomandataria della società C.F._1 Controparte_1
– in via tra loro solidale, al pagamento in favore del ricorrente di un importo pari ad euro
[...]
10.881,43 come analiticamente indicato nel conteggio che fa parte integrante del presente ricorso o in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di Giustizia, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
sulle somme rivalutate, per tutte le ragioni esposte in premessa e specificate nell'allegato conteggio, liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ..
Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.».
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2003, n. 3251 ha, invero, precisato che «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte».
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. - dichiara improcedibile il ricorso;
2. - nulla per le spese di lite.
Civitavecchia, 27 novembre 2025
IL GIUDICE
EL BE
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa EL BERTILLO all'udienza del 27 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1262 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti, dagli avv.ti dagli Avv.ti Parte_1
AO AR e ZI AR
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12 giugno 2024, parte ricorrente ha chiesto al
Tribunale di:
« - Accertare e dichiarare che fra quale datore di lavoro, e il Controparte_1
Sig. , quale lavoratore, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 02.04.2023 al Parte_1
13.09.2023 come in premessa descritto ovvero della diversa durata che emergerà nel corso del presente giudizio;
- Condannare la società – c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. e socia accomandataria Sig.ra nonché la Sig.ra – c.f. Controparte_1 Controparte_1
in qualità di socia accomandataria della società C.F._1 Controparte_1
– in via tra loro solidale, al pagamento in favore del ricorrente di un importo pari ad euro
[...]
10.881,43 come analiticamente indicato nel conteggio che fa parte integrante del presente ricorso o in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di Giustizia, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
sulle somme rivalutate, per tutte le ragioni esposte in premessa e specificate nell'allegato conteggio, liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ..
Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.».
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2003, n. 3251 ha, invero, precisato che «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte».
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. - dichiara improcedibile il ricorso;
2. - nulla per le spese di lite.
Civitavecchia, 27 novembre 2025
IL GIUDICE
EL BE
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