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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1173/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. R.G. 1173/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], loc. S'Architeddu, Parte_1
alla via del Rosmarino, 8, C.F. , attrice in primo grado nella sua qualità CodiceFiscale_1
di Amministratrice di sostegno della madre nata a [...] il [...], C.F. Persona_1 [...]
, deceduta in data 27.04.2023, nonché nella presente fase d'appello secondo la C.F._2
sua qualità di figlia ed erede della stessa, elettivamente domiciliata in Oristano alla via Eleonora,
14, presso lo studio legale dell'Avv. Paolo Ruggeri che la rappresenta e difende in virtù di conferita procura alle liti in calce all'atto introduttivo
APPELLANTE
Contro partita iva , in persona dell'Amministratore Unico pro CP_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Nuoro, Via Straullu, 35 e con sede amministrativa in Cagliari, Viale Diaz,
77, elettivamente domiciliata in Cagliari, Viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio e la persona dell'Avv. Giuseppe Macciotta che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale di procura speciale datata 22.10.2021, rogito notaio Dr. , rep. n°8624, Racc. n°5983, Persona_2
registrato a Lanusei il 27.10.2021
APPELLATA
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI:
Nell'interesse dell'appellante
“Voglia il Tribunale di Oristano in funzione d'appello, ogni contraria eccezione o deduzione disattesa, in parziale riforma della Sentenza odiernamente impugnata unicamente per quanto concerne il dispositivo sule spese:
In via principale:
- Accertata e dichiarata la sua totale e/o parziale soccombenza in prime cure, condannare la
Società appellata alle spese del giudizio di primo grado da liquidarsi secondo gli importi che saranno ritenuti di giustizia all'esito della causa tenuto conto dei parcellari;
- Condannare la Società appellata alle spese della presente fase d'appello.
In subordine e sempre in parziale riforma della Sentenza odiernamente impugnata:
- compensare tra le parti le spese del primo grado;
- condannare la Società appellata alle spese della presente fase d'appello
In ogni caso, in via principale come nel subordine, con rifusione di quanto pagato nelle due fasi
a titolo di contributo unificato e marche”.
Nell'interesse dell'appellata
“il Giudice adito voglia, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE
DICHIARARE il gravame inammissibile, ex art. 348-bis c.p.c., non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto.
NEL MERITO
CONFERMARE l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Oristano, n°73/2023 del
29.04.2023 e, per l'effetto,
RIGETTARE l'avverso gravame, in quanto infondato.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, nella sua qualità di amministratrice di sostegno della madre CP_2
intestataria dell'utenza idrica ubicata in Comune di Cuglieri Loc. S'architeddu alla via del
Rosmarino, con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Società
pagina 2 di 10 innanzi al Giudice di Pace di Oristano nell'ambito del procedimento R.G. 271/19, al CP_1
fine di opporsi ad un atto d'ingiunzione di pagamento emesso dalla Società suddetta ai sensi dell'art. 2 R.D. 639/10 per l'importo di euro 4.879,10.
In primo grado, l'opponente ha dedotto: a) l'illegittimità dell'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale da parte dell'opposta; b) l'eccessività dei consumi rilevati in ragione del malfunzionamento delle strutture di controllo di con particolare riferimento al mancato CP_1
funzionamento del disareatore stradale, e delle interruzioni del servizio idrico avvenute nei periodi contestati;
c) il mancato rispetto del principio della buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della società in ragione del lungo arco temporale rispetto al quale erano stati individuati i consumi oggetto della pretesa;
d) l'intervenuta prescrizione.
Costituitasi nel giudizio di primo grado, ha eccepito: a) la propria piena legittimità, CP_1
quale società in house, a emettere atti di ingiunzione fiscale;
b) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sulla base dell'invio delle fatture e dei solleciti di pagamento, regolarmente ricevuti dall'utente; c) l'impossibilità per l'utente di ritenersi esonerato dal pagamento a fronte della mancata sistematicità delle letture da parte del gestore o della mancata regolarità nell'emissione delle fatture;
d) l'obbligo per l'utente di verificare i propri consumi e i propri impianti;
e)
l'impossibilità di escludere che i consumi rilevati fossero dovuti a una perdita idrica occulta nell'impianto privato poi riparata.
Il Giudice di Pace di Oristano, con sentenza n. 73/2023, ha annullato l'ingiunzione opposta, dichiarando l'inesistenza, per intervenuta prescrizione, del diritto di ai corrispettivi per CP_1
la fornitura idrica relativamente al periodo dal 31.12.2006 al 28.3.2009; invece, relativamente ai periodi di consumo 29.3.2009-21.5.2014 e 22.1.2016-19.9.2016, il Giudice di Pace ha condannato l'opponente al pagamento della somma complessiva di euro 1.876,20 per corrispettivi, oltre interessi dalla sentenza al saldo. Le spese di lite sono state compensate per un quinto, con condanna dell'opponente della restante misura in favore dell'opposta, liquidata in euro 964,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese generali al 15%.
Il giudice di primo grado, premesso che a fronte dell'emissione dell'ingiunzione e della successiva opposizione era venuto a instaurarsi tra le parti un giudizio che investiva la questione di merito della debenza o meno del credito e che la sentenza di accertamento costituiva essa stessa titolo esecutivo anche a fronte dell'eventuale illegittimità del provvedimento opposto, ha evidenziato che non sussisteva contestazione sulla funzionalità del contatore e sulla pagina 3 di 10 corrispondenza tra misura letta e trascritta, di talché sarebbe stato onere della somministrata provare che i consumi eccessivi riportati in fattura erano dovuti a cause a lei non imputabili.
Svolte tali considerazioni e rilevato che parte dei consumi pretesi da erano coperti dalla CP_1
prescrizione, il giudice di prime cure ha ritenuto che la prova testimoniale e documentale fornita non fosse sufficiente a dimostrare la fondatezza della tesi attorea, anche in quanto in consumi – pur elevati per un nucleo di tre persone – non erano di per sé abnormi, considerato che l'abitazione aveva un giardino di pertinenza nonché tenuto conto che il mancato funzionamento del disareatore stradale descritto dal tecnico che aveva esaminato l'impianto riguardava verosimilmente un periodo diverso da quello oggetto di contestazione.
Inoltre, in sentenza è stato dato atto della riduzione della pretesa di operata da CP_1
quest'ultima nelle memorie conclusionali mediante ricalcolo degli importi dovuti sulla base del consumo medio dell'utenza in oggetto nei periodi non contestati: l'opposta ha perciò richiesto il pagamento di euro 1.876,20 a fronte dell'originaria somma di euro 4.879,10, considerando anche la decurtazione conseguente alla parziale prescrizione, riconosciuta dal gestore e incidente per euro 330,31.
La domanda così rideterminata, pertanto, è stata accolta, sulla base dell'argomentazione che avrebbe potuto pretendere dall'opponente le maggiori somme oggetto di fattura avendo CP_1
provato la sussistenza del credito.
In punto di spese, il Giudice di Pace ha rilevato che la domanda di accertamento negativo del credito, sulla base delle eccezioni accolte e riconosciute nel corso del giudizio da era CP_1
risultata minimamente fondata rispetto all'eccedenza della somma dovuta, mentre la domanda dell'opposta diretta a ottenere il pagamento era risultata largamente fondata rispetto alla medesima somma: per tali ragioni, il giudice ha ritenuto di dover ripartire le spese nei termini sopra indicati.
Avverso la suddetta sentenza ha svolto appello , quale erede dell'originaria Parte_1
opponente, la quale ha richiesto la riforma della pronuncia di primo grado sull'unico punto relativo alle spese del giudizio.
In particolare, l'appellante ha dedotto che:
• le domande svolte in primo grado devono ritenersi accolte, se non nella integralità almeno nella loro gran parte, e non “in misura assolutamente limitata”;
pagina 4 di 10 • infatti, in primo grado, l'opponente ha ottenuto l'annullamento dell'ingiunzione opposta, la dichiarazione dell'intervenuta prescrizione relativamente a una parte delle pretese riversate nella stessa ingiunzione e, soprattutto, a seguito del riconoscimento effettuato dalla società opposta che prima aveva sempre insistito per il rigetto delle domande, una riduzione di euro 3.002,90 rispetto alle originarie pretese;
• tale riduzione era stata motivata dalla stessa società con la presa d'atto, pur tardiva, delle doglianze di parte opponente e con la verifica effettuata sulle apparecchiature nel suo controllo, evidentemente prima colposamente non effettuata;
• la riduzione degli importi pretesi per euro 3.002,90 era stata paventata da già CP_1
prima del passaggio della causa a decisione e sarebbe stata accettata se la società non avesse richiesto il pagamento degli interessi moratori dal dì del dovuto al saldo, insensata per i motivi addotti in prime cure dall'opponente e fatti propri dal Giudice;
• il riconoscimento delle ragioni della controparte intervenuto in corso di causa non poteva condurre Giudice a sostenere la soccombenza virtuale dell'opponente sulla base del fatto che la Società avrebbe potuto ottenere il pagamento del totale seppur da quest'ultima individuato come non dovuto;
• anche in ragione del fatto che in primo grado era stata richiesto di dichiarare non dovuti gli importi richiesti da o, comunque, rimodularli secondo quanto risultato CP_1
dovuto all'esito del giudizio, erano insussistenti i presupposti per una condanna dell'opponente alle spese.
Si è costituita in appello la quale ha chiesto l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_1
dell'art. 348-bis c.p.c. per assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento o, comunque, il rigetto della domanda.
In particolare, l'appellata ha eccepito che:
• il Giudice di Pace aveva analiticamente esaminato le argomentazioni addotte tanto dall'opponente , quanto dalla società opposta a dimostrazione della legittimità del Pt_1
proprio comportamento e della sussistenza del proprio diritto di credito, che, in corso di causa, aveva riconosciuto essere parzialmente prescritto;
• dalla disamina della motivazione della sentenza impugnata emergeva la non corrispondenza al vero del convincimento sul quale la ha incentrato il gravame, Pt_1 ossia il “tombale riconoscimento” delle proprie ragioni;
pagina 5 di 10 • invero, il primo Giudice ha ritenuto del tutto infondati: a) il motivo principale dell'opposizione, ossia l'illegittimo utilizzo, da parte di del procedimento di CP_1
ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, dal momento che la motivazione sul punto confermava, oltre all'ammissibilità di detto strumento dalle società c.d. “in house”, che il giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale è un ordinario giudizio di cognizione, che non si esaurisce nell'indagine sulla validità formale del provvedimento impugnato e sulla legittimità del ricorso a questa particolare procedura, ma può estendersi all'accertamento sulla fondatezza nel merito della pretesa creditoria e la pronuncia resa all'esito di tale giudizio ha sempre valore di condanna e costituisce essa stessa titolo esecutivo;
b) il motivo di merito relativo alla pretesa imputabilità ad del consumo anomalo nei CP_1 periodi relativi “ad almeno tre” delle sei fatture poste a base dell'ingiunzione di pagamento, stante il cattivo funzionamento di un componente dell'impianto idrico rientrante nella disponibilità di il c.d. disareatore stradale (valvola di sfiato CP_1
montata sul contatore), posto che l'esito della prova testimoniale e documentale fornita in giudizio non appariva sufficiente a comprovare quanto eccepito dall'opponente;
• con riguardo alla prescrizione – eccepita soltanto per un'unica fattura, quella a saldo n°201302956987 del 31.05.2013, di € 2.218,79 – il Giudice di Pace l'aveva accolta solo parzialmente, ritenendo prescritto il periodo di consumo antecedente al 29.03.2009 (e quindi il periodo 31.12.2006-28.03.2009) mentre il periodo non prescritto risultava compreso dal 29.03.2009 al 31.01.2013, con quantificazione dell'importo prescritto (così come quantificato e riconosciuto da in corso di causa) in euro 330,31; CP_1
• quanto alle argomentazioni di il Giudice di Pace aveva evidenziato che: 1) non CP_1
essendovi contestazione in ordine alla funzionalità del contatore e alla corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura, la somministrata non aveva raggiunto la prova a lei richiesta che i consumi eccessivi riportati nelle fatture fossero dovuti a cause esterne alla sua volontà a lei non imputabili;
2) l'odierna appellata, pur avendo inizialmente richiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 4.879,10 di cui all'ingiunzione di pagamento, nelle note conclusionali datate 19.07.2022 aveva modificato (ridotto) tale domanda, viste le doglianze dell'opponente, operando in un'ottica di conciliazione e di buona fede tra le parti, operando il ricalcolo delle fatture secondo i criteri di cui all'art. B.35.1 del Regolamento
pagina 6 di 10 del S.I.I. ed escluso il periodo prescritto;
3) le conclusioni di erano state accolte CP_1
nel rispetto del principio della domanda essendo risultato, all'esito del giudizio, che l'opposta avrebbe legittimamente potuto pretendere dall'opponente le maggiori somme indicate nelle fatture opposte in questo giudizio avendo fornito in giudizio prova della sussistenza del credito mentre, di contro, l'opponente non aveva fornito in giudizio adeguata prova del fatto che i consumi registrati non fossero totalmente o parzialmente a essa imputabili e rimanendo incontestata la fattura emessa per deposito cauzionale;
• la ripartizione delle spese si era, quindi, rivelata corretta nella parte in cui poneva solo nella misura di 1/5 le stesse a carico di avendo questa assolto al proprio onere CP_1
probatorio di dimostrare la sussistenza del credito, il cui ammontare aveva deciso autonomamente di ridurre con spirito transattivo.
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata infine tenuta a decisione sulle sopra trascritte conclusioni di parte.
***
Innanzitutto, va brevemente premesso che, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello per assenza di probabilità di accoglimento della domanda quando sia stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché ciò evidenzia che sia già stata valutata l'assenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza di inammissibilità predetta e della conseguente necessità di decisione a mezzo di una sentenza (v. Corte appello Potenza,
21/06/2022, n. 382).
Ugualmente, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti in questione, stante la peculiare natura del punto della sentenza impugnato, ossia la ripartizione delle spese di lite in caso di soccombenza virtuale, il quale per sua stessa natura si presta a diverse valutazioni sulla base del peso attribuito alle singole domande formulate e reciprocamente accolte o rigettate.
All'evidenza, pertanto, non era possibile ritenere la domanda priva di probabilità di accoglimento al momento della sua presentazione.
***
Ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c. il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa (…), mentre ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., se vi pagina 7 di 10 è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Su punto, va osservato che la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, con la conseguenza che la correlativa statuizione è insindacabile in sede di legittimità. Ciò non significa però che la compensazione disposta dal giudice di primo grado non possa essere controllata dal giudice di secondo grado che è anch'egli giudice del merito. Il giudice d'appello, perciò, può e deve sindacare il provvedimento di compensazione delle spese processuali disposto dal primo giudice, non solo d'ufficio, ove riformi in tutto od in parte la sentenza impugnata, ma anche quando il relativo capo della decisione sia, come nella specie, reso oggetto di specifico motivo di impugnazione. L'unico vincolo incontrato dal giudice del merito nel regolamento delle spese processuali è rappresentato dal divieto di porre le stesse - quand'anche solo parzialmente - a carico della parte rimasta integralmente vittoriosa (cfr. Corte appello Bari sez. lav., 12/01/2010,
n.4391).
Nel caso di specie, se pur il giudice di prime cure ha correttamente e validamente rilevato la sussistenza di una soccombenza parziale tra le parti, la misura della compensazione disposta non risulta congrua rispetto all'esito delle domande originariamente formulate dalle parti medesime.
Invero, non è condivisibile l'affermazione resa del Giudice di Pace per cui la domanda attorea di accertamento negativo del credito sulla base delle eccezioni accolte risulta “minimamente fondata rispetto all'eccedenza della somma dovuta, mentre la domanda dell'opposta diretta a ottenere il pagamento è risultata largamente fondata rispetto alla medesima somma”.
Al riguardo, deve evidenziarsi che nelle proprie memorie conclusionali in primo grado, CP_1
ha modificato la propria pretesa dall'originario importo di euro 4.879,10 in quella nuova di euro
1.876,20 e tale modifica solo formalmente è stata operata sulla base di un mero intento conciliativo.
Difatti, per definizione, l'intento conciliativo è circoscritto a un tentativo di bonaria composizione della vertenza e non comporta alcuna rinuncia alle proprie originarie pretese, di talché in caso di fallimento della transazione queste ultime rimangono intatte e immutate.
Invece, nel caso di specie la società opposta, dando - non a caso - atto dell'effettuazione pregresse verifiche dell'impianto idrico, non si è limitata a formulare una proposta di pagina 8 di 10 conciliazione, ma ha radicalmente mutato le proprie conclusioni, provvedendo spontaneamente al ricalcolo dei consumi sulla base del consumo medio pro die relativo ai periodi non prescritti ed escludendo il picco dei consumi, con condotta da qualificare inequivocabilmente quale parziale rinuncia alla domanda.
Alla luce di ciò, sebbene spettasse all'opponente - a fronte della mancanza di contestazioni sul funzionamento del contatore e sulla corrispondenza tra consumi rilevati e fatturati - l'onere di provare che i consumi abnormi erano riconducibili a causa a lei non imputabile, anche confermando quanto statuito in primo grado circa il mancato pieno assolvimento di tale onere si deve, cionondimeno, ritenere che la condotta del gestore medesimo sia indicativa della quantomeno parziale fondatezza delle doglianze di parte opponente.
Ciò in quanto procedere alla verifica degli impianti sulla base delle osservazioni svolte dall'utente e, in conseguenza di tale controllo, modificare le proprie originarie pretese mediante cospicua rideterminazione degli importi richiesti, laddove sia atteggiamento non limitato alla formulazione di una proposta ma posto alla base di una sostanziale rinuncia a parte della propria pretesa, non può non essere considerata adeguata prova della parziale infondatezza della richiesta creditoria originaria.
Tale conclusione è ulteriormente corroborata dal fatto che il comportamento del creditore si è inserito in una generale ottica di parziale riconoscimento delle contestazioni di controparte, essendo stata riconosciuta dalla stessa la parziale prescrizione dei consumi portati in CP_1
fattura e, successivamente, oggetto di ingiunzione fiscale.
Non è, perciò, seriamente dubitabile che la (per mezzo dell'amministratrice di sostegno Per_1
si fosse opportunamente opposta all'atto di ingiunzione notificatole, non Parte_1
risultando corretto e legittimo l'importo preteso dal gestore per i periodi contestati.
Dall'altro lato, non è nemmeno seriamente dubitabile che, alla luce di quanto emerso nel giudizio di primo grado e riportato dal giudice in sentenza, le ragioni di opposizione fossero solo parzialmente fondate.
Il periodo riconosciuto prescritto, infatti, è risultato essere solo quello ricompreso tra il
31.12.2006 e il 28.03.2009 a fronte del maggiore periodo coperto dalle fatture oggetto di ingiunzione (dal 31.12.2006 al 16.09.2016, seppur con interruzioni).
Inoltre, parte opponente – come sopra già riportato – non è stata in grado di dimostrare sufficientemente le cause dei consumi abnormi a fronte del regolare funzionamento del contatore.
pagina 9 di 10 A ciò si aggiunga che non è mai stata proposta dall'opponente la corresponsione dei minori importi ritenuti dovuti.
Se alla luce di ciò la è risultata parzialmente soccombente, essendo risultata dovuta una Per_1
parte del credito vantata da e da ella ritenuta radicalmente non dovuta, ugualmente è CP_1
risultata parzialmente soccombente la parte opposta, alla luce dell'emersa non correttezza degli importi calcolati in origine (provata dalla rinuncia alla domanda per una rilevante parte delle somme a seguito della verifica degli impianti) e della parziale prescrizione.
La misura della compensazione parziale di 1/5 riconosciuta dal Giudice di Pace, pertanto, non tiene debitamente e sufficientemente conto di tutte tali circostanze, specialmente considerato che la stessa opponente aveva comunque chiesto, subordinatamente, il ricalcolo degli importi dovuti.
In forza di tali considerazioni, si ritiene congruo compensare le spese di lite relative al primo grado nella misura della metà.
Quanto alle spese del presente grado di appello, si ritiene equo disporre la compensazione anche delle medesime, stante la peculiare natura del giudizio, volto sostanzialmente a vagliare la sola congruità del ragionamento svolto dal Giudice di Pace nello stabilire la misura della ripartizione delle spese di lite, per sua natura caratterizzato da ampia discrezionalità. Tale componente valutativa ha, di fatto, giustificato le argomentazioni di ciascuna delle parti nell'odierno giudizio, motivo per cui si ritengono sussistenti i giusti motivi per la compensazione.
PQM
IL TRIBUNALE
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n. 73/2023 emessa dal Giudice di Pace di Oristano
1) dispone la compensazione integrale delle spese di lite relative al primo grado di giudizio;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al secondo grado di giudizio.
Oristano, 16.4.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. R.G. 1173/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], loc. S'Architeddu, Parte_1
alla via del Rosmarino, 8, C.F. , attrice in primo grado nella sua qualità CodiceFiscale_1
di Amministratrice di sostegno della madre nata a [...] il [...], C.F. Persona_1 [...]
, deceduta in data 27.04.2023, nonché nella presente fase d'appello secondo la C.F._2
sua qualità di figlia ed erede della stessa, elettivamente domiciliata in Oristano alla via Eleonora,
14, presso lo studio legale dell'Avv. Paolo Ruggeri che la rappresenta e difende in virtù di conferita procura alle liti in calce all'atto introduttivo
APPELLANTE
Contro partita iva , in persona dell'Amministratore Unico pro CP_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Nuoro, Via Straullu, 35 e con sede amministrativa in Cagliari, Viale Diaz,
77, elettivamente domiciliata in Cagliari, Viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio e la persona dell'Avv. Giuseppe Macciotta che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale di procura speciale datata 22.10.2021, rogito notaio Dr. , rep. n°8624, Racc. n°5983, Persona_2
registrato a Lanusei il 27.10.2021
APPELLATA
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI:
Nell'interesse dell'appellante
“Voglia il Tribunale di Oristano in funzione d'appello, ogni contraria eccezione o deduzione disattesa, in parziale riforma della Sentenza odiernamente impugnata unicamente per quanto concerne il dispositivo sule spese:
In via principale:
- Accertata e dichiarata la sua totale e/o parziale soccombenza in prime cure, condannare la
Società appellata alle spese del giudizio di primo grado da liquidarsi secondo gli importi che saranno ritenuti di giustizia all'esito della causa tenuto conto dei parcellari;
- Condannare la Società appellata alle spese della presente fase d'appello.
In subordine e sempre in parziale riforma della Sentenza odiernamente impugnata:
- compensare tra le parti le spese del primo grado;
- condannare la Società appellata alle spese della presente fase d'appello
In ogni caso, in via principale come nel subordine, con rifusione di quanto pagato nelle due fasi
a titolo di contributo unificato e marche”.
Nell'interesse dell'appellata
“il Giudice adito voglia, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE
DICHIARARE il gravame inammissibile, ex art. 348-bis c.p.c., non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto.
NEL MERITO
CONFERMARE l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Oristano, n°73/2023 del
29.04.2023 e, per l'effetto,
RIGETTARE l'avverso gravame, in quanto infondato.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, nella sua qualità di amministratrice di sostegno della madre CP_2
intestataria dell'utenza idrica ubicata in Comune di Cuglieri Loc. S'architeddu alla via del
Rosmarino, con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Società
pagina 2 di 10 innanzi al Giudice di Pace di Oristano nell'ambito del procedimento R.G. 271/19, al CP_1
fine di opporsi ad un atto d'ingiunzione di pagamento emesso dalla Società suddetta ai sensi dell'art. 2 R.D. 639/10 per l'importo di euro 4.879,10.
In primo grado, l'opponente ha dedotto: a) l'illegittimità dell'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale da parte dell'opposta; b) l'eccessività dei consumi rilevati in ragione del malfunzionamento delle strutture di controllo di con particolare riferimento al mancato CP_1
funzionamento del disareatore stradale, e delle interruzioni del servizio idrico avvenute nei periodi contestati;
c) il mancato rispetto del principio della buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della società in ragione del lungo arco temporale rispetto al quale erano stati individuati i consumi oggetto della pretesa;
d) l'intervenuta prescrizione.
Costituitasi nel giudizio di primo grado, ha eccepito: a) la propria piena legittimità, CP_1
quale società in house, a emettere atti di ingiunzione fiscale;
b) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sulla base dell'invio delle fatture e dei solleciti di pagamento, regolarmente ricevuti dall'utente; c) l'impossibilità per l'utente di ritenersi esonerato dal pagamento a fronte della mancata sistematicità delle letture da parte del gestore o della mancata regolarità nell'emissione delle fatture;
d) l'obbligo per l'utente di verificare i propri consumi e i propri impianti;
e)
l'impossibilità di escludere che i consumi rilevati fossero dovuti a una perdita idrica occulta nell'impianto privato poi riparata.
Il Giudice di Pace di Oristano, con sentenza n. 73/2023, ha annullato l'ingiunzione opposta, dichiarando l'inesistenza, per intervenuta prescrizione, del diritto di ai corrispettivi per CP_1
la fornitura idrica relativamente al periodo dal 31.12.2006 al 28.3.2009; invece, relativamente ai periodi di consumo 29.3.2009-21.5.2014 e 22.1.2016-19.9.2016, il Giudice di Pace ha condannato l'opponente al pagamento della somma complessiva di euro 1.876,20 per corrispettivi, oltre interessi dalla sentenza al saldo. Le spese di lite sono state compensate per un quinto, con condanna dell'opponente della restante misura in favore dell'opposta, liquidata in euro 964,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese generali al 15%.
Il giudice di primo grado, premesso che a fronte dell'emissione dell'ingiunzione e della successiva opposizione era venuto a instaurarsi tra le parti un giudizio che investiva la questione di merito della debenza o meno del credito e che la sentenza di accertamento costituiva essa stessa titolo esecutivo anche a fronte dell'eventuale illegittimità del provvedimento opposto, ha evidenziato che non sussisteva contestazione sulla funzionalità del contatore e sulla pagina 3 di 10 corrispondenza tra misura letta e trascritta, di talché sarebbe stato onere della somministrata provare che i consumi eccessivi riportati in fattura erano dovuti a cause a lei non imputabili.
Svolte tali considerazioni e rilevato che parte dei consumi pretesi da erano coperti dalla CP_1
prescrizione, il giudice di prime cure ha ritenuto che la prova testimoniale e documentale fornita non fosse sufficiente a dimostrare la fondatezza della tesi attorea, anche in quanto in consumi – pur elevati per un nucleo di tre persone – non erano di per sé abnormi, considerato che l'abitazione aveva un giardino di pertinenza nonché tenuto conto che il mancato funzionamento del disareatore stradale descritto dal tecnico che aveva esaminato l'impianto riguardava verosimilmente un periodo diverso da quello oggetto di contestazione.
Inoltre, in sentenza è stato dato atto della riduzione della pretesa di operata da CP_1
quest'ultima nelle memorie conclusionali mediante ricalcolo degli importi dovuti sulla base del consumo medio dell'utenza in oggetto nei periodi non contestati: l'opposta ha perciò richiesto il pagamento di euro 1.876,20 a fronte dell'originaria somma di euro 4.879,10, considerando anche la decurtazione conseguente alla parziale prescrizione, riconosciuta dal gestore e incidente per euro 330,31.
La domanda così rideterminata, pertanto, è stata accolta, sulla base dell'argomentazione che avrebbe potuto pretendere dall'opponente le maggiori somme oggetto di fattura avendo CP_1
provato la sussistenza del credito.
In punto di spese, il Giudice di Pace ha rilevato che la domanda di accertamento negativo del credito, sulla base delle eccezioni accolte e riconosciute nel corso del giudizio da era CP_1
risultata minimamente fondata rispetto all'eccedenza della somma dovuta, mentre la domanda dell'opposta diretta a ottenere il pagamento era risultata largamente fondata rispetto alla medesima somma: per tali ragioni, il giudice ha ritenuto di dover ripartire le spese nei termini sopra indicati.
Avverso la suddetta sentenza ha svolto appello , quale erede dell'originaria Parte_1
opponente, la quale ha richiesto la riforma della pronuncia di primo grado sull'unico punto relativo alle spese del giudizio.
In particolare, l'appellante ha dedotto che:
• le domande svolte in primo grado devono ritenersi accolte, se non nella integralità almeno nella loro gran parte, e non “in misura assolutamente limitata”;
pagina 4 di 10 • infatti, in primo grado, l'opponente ha ottenuto l'annullamento dell'ingiunzione opposta, la dichiarazione dell'intervenuta prescrizione relativamente a una parte delle pretese riversate nella stessa ingiunzione e, soprattutto, a seguito del riconoscimento effettuato dalla società opposta che prima aveva sempre insistito per il rigetto delle domande, una riduzione di euro 3.002,90 rispetto alle originarie pretese;
• tale riduzione era stata motivata dalla stessa società con la presa d'atto, pur tardiva, delle doglianze di parte opponente e con la verifica effettuata sulle apparecchiature nel suo controllo, evidentemente prima colposamente non effettuata;
• la riduzione degli importi pretesi per euro 3.002,90 era stata paventata da già CP_1
prima del passaggio della causa a decisione e sarebbe stata accettata se la società non avesse richiesto il pagamento degli interessi moratori dal dì del dovuto al saldo, insensata per i motivi addotti in prime cure dall'opponente e fatti propri dal Giudice;
• il riconoscimento delle ragioni della controparte intervenuto in corso di causa non poteva condurre Giudice a sostenere la soccombenza virtuale dell'opponente sulla base del fatto che la Società avrebbe potuto ottenere il pagamento del totale seppur da quest'ultima individuato come non dovuto;
• anche in ragione del fatto che in primo grado era stata richiesto di dichiarare non dovuti gli importi richiesti da o, comunque, rimodularli secondo quanto risultato CP_1
dovuto all'esito del giudizio, erano insussistenti i presupposti per una condanna dell'opponente alle spese.
Si è costituita in appello la quale ha chiesto l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_1
dell'art. 348-bis c.p.c. per assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento o, comunque, il rigetto della domanda.
In particolare, l'appellata ha eccepito che:
• il Giudice di Pace aveva analiticamente esaminato le argomentazioni addotte tanto dall'opponente , quanto dalla società opposta a dimostrazione della legittimità del Pt_1
proprio comportamento e della sussistenza del proprio diritto di credito, che, in corso di causa, aveva riconosciuto essere parzialmente prescritto;
• dalla disamina della motivazione della sentenza impugnata emergeva la non corrispondenza al vero del convincimento sul quale la ha incentrato il gravame, Pt_1 ossia il “tombale riconoscimento” delle proprie ragioni;
pagina 5 di 10 • invero, il primo Giudice ha ritenuto del tutto infondati: a) il motivo principale dell'opposizione, ossia l'illegittimo utilizzo, da parte di del procedimento di CP_1
ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, dal momento che la motivazione sul punto confermava, oltre all'ammissibilità di detto strumento dalle società c.d. “in house”, che il giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale è un ordinario giudizio di cognizione, che non si esaurisce nell'indagine sulla validità formale del provvedimento impugnato e sulla legittimità del ricorso a questa particolare procedura, ma può estendersi all'accertamento sulla fondatezza nel merito della pretesa creditoria e la pronuncia resa all'esito di tale giudizio ha sempre valore di condanna e costituisce essa stessa titolo esecutivo;
b) il motivo di merito relativo alla pretesa imputabilità ad del consumo anomalo nei CP_1 periodi relativi “ad almeno tre” delle sei fatture poste a base dell'ingiunzione di pagamento, stante il cattivo funzionamento di un componente dell'impianto idrico rientrante nella disponibilità di il c.d. disareatore stradale (valvola di sfiato CP_1
montata sul contatore), posto che l'esito della prova testimoniale e documentale fornita in giudizio non appariva sufficiente a comprovare quanto eccepito dall'opponente;
• con riguardo alla prescrizione – eccepita soltanto per un'unica fattura, quella a saldo n°201302956987 del 31.05.2013, di € 2.218,79 – il Giudice di Pace l'aveva accolta solo parzialmente, ritenendo prescritto il periodo di consumo antecedente al 29.03.2009 (e quindi il periodo 31.12.2006-28.03.2009) mentre il periodo non prescritto risultava compreso dal 29.03.2009 al 31.01.2013, con quantificazione dell'importo prescritto (così come quantificato e riconosciuto da in corso di causa) in euro 330,31; CP_1
• quanto alle argomentazioni di il Giudice di Pace aveva evidenziato che: 1) non CP_1
essendovi contestazione in ordine alla funzionalità del contatore e alla corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura, la somministrata non aveva raggiunto la prova a lei richiesta che i consumi eccessivi riportati nelle fatture fossero dovuti a cause esterne alla sua volontà a lei non imputabili;
2) l'odierna appellata, pur avendo inizialmente richiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 4.879,10 di cui all'ingiunzione di pagamento, nelle note conclusionali datate 19.07.2022 aveva modificato (ridotto) tale domanda, viste le doglianze dell'opponente, operando in un'ottica di conciliazione e di buona fede tra le parti, operando il ricalcolo delle fatture secondo i criteri di cui all'art. B.35.1 del Regolamento
pagina 6 di 10 del S.I.I. ed escluso il periodo prescritto;
3) le conclusioni di erano state accolte CP_1
nel rispetto del principio della domanda essendo risultato, all'esito del giudizio, che l'opposta avrebbe legittimamente potuto pretendere dall'opponente le maggiori somme indicate nelle fatture opposte in questo giudizio avendo fornito in giudizio prova della sussistenza del credito mentre, di contro, l'opponente non aveva fornito in giudizio adeguata prova del fatto che i consumi registrati non fossero totalmente o parzialmente a essa imputabili e rimanendo incontestata la fattura emessa per deposito cauzionale;
• la ripartizione delle spese si era, quindi, rivelata corretta nella parte in cui poneva solo nella misura di 1/5 le stesse a carico di avendo questa assolto al proprio onere CP_1
probatorio di dimostrare la sussistenza del credito, il cui ammontare aveva deciso autonomamente di ridurre con spirito transattivo.
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata infine tenuta a decisione sulle sopra trascritte conclusioni di parte.
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Innanzitutto, va brevemente premesso che, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello per assenza di probabilità di accoglimento della domanda quando sia stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché ciò evidenzia che sia già stata valutata l'assenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza di inammissibilità predetta e della conseguente necessità di decisione a mezzo di una sentenza (v. Corte appello Potenza,
21/06/2022, n. 382).
Ugualmente, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti in questione, stante la peculiare natura del punto della sentenza impugnato, ossia la ripartizione delle spese di lite in caso di soccombenza virtuale, il quale per sua stessa natura si presta a diverse valutazioni sulla base del peso attribuito alle singole domande formulate e reciprocamente accolte o rigettate.
All'evidenza, pertanto, non era possibile ritenere la domanda priva di probabilità di accoglimento al momento della sua presentazione.
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Ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c. il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa (…), mentre ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., se vi pagina 7 di 10 è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Su punto, va osservato che la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, con la conseguenza che la correlativa statuizione è insindacabile in sede di legittimità. Ciò non significa però che la compensazione disposta dal giudice di primo grado non possa essere controllata dal giudice di secondo grado che è anch'egli giudice del merito. Il giudice d'appello, perciò, può e deve sindacare il provvedimento di compensazione delle spese processuali disposto dal primo giudice, non solo d'ufficio, ove riformi in tutto od in parte la sentenza impugnata, ma anche quando il relativo capo della decisione sia, come nella specie, reso oggetto di specifico motivo di impugnazione. L'unico vincolo incontrato dal giudice del merito nel regolamento delle spese processuali è rappresentato dal divieto di porre le stesse - quand'anche solo parzialmente - a carico della parte rimasta integralmente vittoriosa (cfr. Corte appello Bari sez. lav., 12/01/2010,
n.4391).
Nel caso di specie, se pur il giudice di prime cure ha correttamente e validamente rilevato la sussistenza di una soccombenza parziale tra le parti, la misura della compensazione disposta non risulta congrua rispetto all'esito delle domande originariamente formulate dalle parti medesime.
Invero, non è condivisibile l'affermazione resa del Giudice di Pace per cui la domanda attorea di accertamento negativo del credito sulla base delle eccezioni accolte risulta “minimamente fondata rispetto all'eccedenza della somma dovuta, mentre la domanda dell'opposta diretta a ottenere il pagamento è risultata largamente fondata rispetto alla medesima somma”.
Al riguardo, deve evidenziarsi che nelle proprie memorie conclusionali in primo grado, CP_1
ha modificato la propria pretesa dall'originario importo di euro 4.879,10 in quella nuova di euro
1.876,20 e tale modifica solo formalmente è stata operata sulla base di un mero intento conciliativo.
Difatti, per definizione, l'intento conciliativo è circoscritto a un tentativo di bonaria composizione della vertenza e non comporta alcuna rinuncia alle proprie originarie pretese, di talché in caso di fallimento della transazione queste ultime rimangono intatte e immutate.
Invece, nel caso di specie la società opposta, dando - non a caso - atto dell'effettuazione pregresse verifiche dell'impianto idrico, non si è limitata a formulare una proposta di pagina 8 di 10 conciliazione, ma ha radicalmente mutato le proprie conclusioni, provvedendo spontaneamente al ricalcolo dei consumi sulla base del consumo medio pro die relativo ai periodi non prescritti ed escludendo il picco dei consumi, con condotta da qualificare inequivocabilmente quale parziale rinuncia alla domanda.
Alla luce di ciò, sebbene spettasse all'opponente - a fronte della mancanza di contestazioni sul funzionamento del contatore e sulla corrispondenza tra consumi rilevati e fatturati - l'onere di provare che i consumi abnormi erano riconducibili a causa a lei non imputabile, anche confermando quanto statuito in primo grado circa il mancato pieno assolvimento di tale onere si deve, cionondimeno, ritenere che la condotta del gestore medesimo sia indicativa della quantomeno parziale fondatezza delle doglianze di parte opponente.
Ciò in quanto procedere alla verifica degli impianti sulla base delle osservazioni svolte dall'utente e, in conseguenza di tale controllo, modificare le proprie originarie pretese mediante cospicua rideterminazione degli importi richiesti, laddove sia atteggiamento non limitato alla formulazione di una proposta ma posto alla base di una sostanziale rinuncia a parte della propria pretesa, non può non essere considerata adeguata prova della parziale infondatezza della richiesta creditoria originaria.
Tale conclusione è ulteriormente corroborata dal fatto che il comportamento del creditore si è inserito in una generale ottica di parziale riconoscimento delle contestazioni di controparte, essendo stata riconosciuta dalla stessa la parziale prescrizione dei consumi portati in CP_1
fattura e, successivamente, oggetto di ingiunzione fiscale.
Non è, perciò, seriamente dubitabile che la (per mezzo dell'amministratrice di sostegno Per_1
si fosse opportunamente opposta all'atto di ingiunzione notificatole, non Parte_1
risultando corretto e legittimo l'importo preteso dal gestore per i periodi contestati.
Dall'altro lato, non è nemmeno seriamente dubitabile che, alla luce di quanto emerso nel giudizio di primo grado e riportato dal giudice in sentenza, le ragioni di opposizione fossero solo parzialmente fondate.
Il periodo riconosciuto prescritto, infatti, è risultato essere solo quello ricompreso tra il
31.12.2006 e il 28.03.2009 a fronte del maggiore periodo coperto dalle fatture oggetto di ingiunzione (dal 31.12.2006 al 16.09.2016, seppur con interruzioni).
Inoltre, parte opponente – come sopra già riportato – non è stata in grado di dimostrare sufficientemente le cause dei consumi abnormi a fronte del regolare funzionamento del contatore.
pagina 9 di 10 A ciò si aggiunga che non è mai stata proposta dall'opponente la corresponsione dei minori importi ritenuti dovuti.
Se alla luce di ciò la è risultata parzialmente soccombente, essendo risultata dovuta una Per_1
parte del credito vantata da e da ella ritenuta radicalmente non dovuta, ugualmente è CP_1
risultata parzialmente soccombente la parte opposta, alla luce dell'emersa non correttezza degli importi calcolati in origine (provata dalla rinuncia alla domanda per una rilevante parte delle somme a seguito della verifica degli impianti) e della parziale prescrizione.
La misura della compensazione parziale di 1/5 riconosciuta dal Giudice di Pace, pertanto, non tiene debitamente e sufficientemente conto di tutte tali circostanze, specialmente considerato che la stessa opponente aveva comunque chiesto, subordinatamente, il ricalcolo degli importi dovuti.
In forza di tali considerazioni, si ritiene congruo compensare le spese di lite relative al primo grado nella misura della metà.
Quanto alle spese del presente grado di appello, si ritiene equo disporre la compensazione anche delle medesime, stante la peculiare natura del giudizio, volto sostanzialmente a vagliare la sola congruità del ragionamento svolto dal Giudice di Pace nello stabilire la misura della ripartizione delle spese di lite, per sua natura caratterizzato da ampia discrezionalità. Tale componente valutativa ha, di fatto, giustificato le argomentazioni di ciascuna delle parti nell'odierno giudizio, motivo per cui si ritengono sussistenti i giusti motivi per la compensazione.
PQM
IL TRIBUNALE
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n. 73/2023 emessa dal Giudice di Pace di Oristano
1) dispone la compensazione integrale delle spese di lite relative al primo grado di giudizio;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al secondo grado di giudizio.
Oristano, 16.4.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
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