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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/10/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa RI Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1493/24 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Cacopardo CF:
, giustavprocura in atti, ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio legale sito in Augusta via SS Annunziata 6;
- Appellante -
CONTRO
Avv. , nato l'[...] (CF: ) rapp. Controparte_1 C.F._3
e difeso da se stesso e dall'Avv. Ada Salibra del Foro di Siracusa, per procura in atti;
-Appellato-
E
, nata a [...] il [...], ; CP_2 C.F._4
-Appellata contumace-
Con ordinanza del 1/10/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Controparte_1 giudizio e premettendo di essere creditore nei CP_2 Parte_1 confronti di della somma di €. 51.411,33 in forza del decreto CP_2 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
ingiuntivo n. 217 emesso il 19/01/2018, non opposto e dichiarato esecutivo il
03/05/2018.
Il credito era maturato in ragione dell'attività professionale svolta in favore di in diversi procedimenti giudiziari fra il 2014 e il 2016 come da CP_2 fatture del 14/10/2016, cui faceva seguito, in data 20/12/2019 notifica dell'atto di precetto e, in mancanza di adempimento, atto di pignoramento presso terzi senza ottenere soddisfazione del credito.
Esponeva che in data 10/11/2016, la debitrice aveva ceduto alla figlia residente nella stessa abitazione della madre, l'azienda sita Parte_1
a Canicattini Bagni (SR) in Via Vittorio Emanuele III per il prezzo complessivo di €. 62.500,00.
Deduceva che l'azione era stata promossa al solo scopo di recare pregiudizio alle ragioni del creditore, rendendo così più difficoltosa la soddisfazione del credito atteso che, in assenza di altra disponibilità bancaria, si era così spogliata dell'unico bene di cui era proprietaria.
Rilevava, altresì, che la conclusione del negozio traslativo, per un prezzo decisamente irrisorio e relativamente al quale non v'era prova del trasferimento del denaro, era avvenuta nell'assoluta consapevolezza, da parte della figlia, cessionaria, del danno arrecato alle ragioni creditorie, in quanto la stessa doveva ragionevolmente ritenersi a conoscenza dei procedimenti giudiziari di cui era parte la madre, oltre che del fatto di non aver ricevuto alcun compenso pattuito per la cessione.
Tanto premesso, chiedeva di dichiararsi inefficace, nei propri confronti, l'atto di cessione dell'azienda stipulato tra e Con CP_2 Parte_1 vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio deducendo che il credito azionato CP_2 dall'attore non era conosciuto né conoscibile al momento della cessione, e ciò in quanto era già stato corrisposto all'attore, per la prestazione professionale resa, l'importo di €. 15.548,92, non avendo egli richiesto altra somma, ed essendo comunque il credito sorto solo nel gennaio 2018, data a cui risaliva il decreto ingiuntivo. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Contestava la configurabilità della ipotesi di cui all'art. 2901 comma 2 c.c. e, in ogni caso, senza recesso da quanto sopra espresso, deduceva l'insussistenza di un reale ed effettivo pregiudizio alle ragioni creditorie di controparte;
chiedeva quindi il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio , che, riportandosi alle difese della Parte_1 madre, ed evidenziando l'assenza di qualsivoglia rapporto tra la stessa e parte attrice, nonché la mancata conoscenza della sussistenza di ulteriori somme che la madre avrebbe dovuto corrispondere per l'attività espletata.
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n. 891/2024 pubbl. il
15/04/2024, il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda revocatoria del suddetto atto dispositivo, con condanna delle convenute al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 11/11/24, proponeva appello deducendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva , resistendo all'appello, del quale chiedeva il Controparte_1 rigetto, con il favore delle spese.
Con ordinanza in data 19/6/25, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva.
Con ordinanza del 1/10/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di la quale, CP_2 sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
1) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, in violazione degli artt. 2727 e 2729
c.c., ritenuto la partecipatio fraudis della cessionaria con evidente vizio di motivazione ed errata e distorta ricostruzione dei fatti di causa, nonché per carenza di motivazione in punto di non assunzione dei mezzi di prova ammessi con ordinanza del 20.12.2022;
1.1) L'appello è infondato per le ragioni che seguono. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
È orientamento consolidato della Suprema Corte, ritenere integrato il presupposto della partecipatio fraudis del terzo nel caso in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali cioè da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729
c.c..
In linea generale possono essere considerati elementi indiziari dai quali i desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo ( in caso di atto a titolo oneroso) : - peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti lavorativi - le ambigue modalità di pagamento, ovvero se non sia stata data prova del pagamento;
- sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); - anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore;
- concatenazione temporale tra vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una pluralità di beni;
in tale ipotesi si afferma che l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio sono in re ipsa ( ex plurimis Cass n. 22824/2022).
Ed ancora la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente ( ex plurimis Cass. civ., Sez. III,
05/03/2009, n. 5359).
Nel caso che ci occupa, la cessione dell'azienda, da parte della alla CP_2 figlia (10/11/16), è successiva al sorgere del credito, Parte_1 determinato dalle fatture del 14/10/16. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Gli elementi emersi, al fine di potere ritenere sussistente la partecipatio fraudis della sono: in primo luogo, lo stretto vincolo di parentela Pt_1 con la cedente ( madre); tale vincolo, non viene certamente meno ove anche la fosse stata residente all'estero, a maggior ragione considerando Pt_1 che, certamente, prima di acquisire l'azienda, la stessa si sia, quantomeno, informata della situazione economica della madre, non potendosi ritenere che la non conoscesse i numerosi contenziosi, afferenti all'azienda Pt_1 ceduta, patrocinati dall'Avv. . CP_1
Inoltre, è documentalmente provato che, all'epoca della cessione dell'azienda di distribuzione di carburante e della successiva notifica dell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, fosse convivente Parte_1 con la madre e residente in [...].
Altro elemento utile al fine di decidere è la pattuizione, inserita nell'atto di cessione, del pagamento differito del prezzo (entro un anno), nonché la mancanza di prova del detto pagamento;
a tal fine non può ritenersi conducente la ricevuta depositata in uno alla memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. atteso che si tratta di una nota con cui la "Morgan Stanley" attesta che il 6 gennaio 2017 ha ricevuto 62.500,00 EURO dal conto xxx- xxx083 intestato a sul conto interno Controparte_3 C.F._5 intestato ad e , indicando, pertanto, un CP_2 Controparte_4 passaggio di denaro da un conto, intestato a terzi, sul conto corrente cointestato tra la e la ulteriore prova, questa, che madre e CP_2 Pt_1 figlia fossero talmente legate, da avere un conto cointestato.
Per quanto attiene ai mezzi di prova non assunti in primo grado, dalla documentazione in atti risulta che, con ordinanza del 3/5/23, il primo giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione, a seguito dell'espletato interrogatorio formale delle convenute, non essendo necessarie ulteriori prove, atteso, comunque, che all'udienza fissata per l'escussione dei testi, gli stessi non erano presenti.
Giova osservare che, in sede di appello, non è stata reiterata alcuna richiesta di ammissione delle prove non ammesse o non espletate in primo grado. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
2.) Le spese seguono la soccombenza dell'appellante; giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria)
(Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 891/2024 pubbl. il
15/04/2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di , che liquida in complessivi €. Controparte_1
12.154,00, di cui €. 2.977,00 per la fase di studio, €. 1.911,00 fase introduttiva, €. 2.163,00 fase di trattazione ed €. 5.103,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla sulle spese per la parte contumace;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 7 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
Dott.ssa RI Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa RI Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1493/24 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Cacopardo CF:
, giustavprocura in atti, ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio legale sito in Augusta via SS Annunziata 6;
- Appellante -
CONTRO
Avv. , nato l'[...] (CF: ) rapp. Controparte_1 C.F._3
e difeso da se stesso e dall'Avv. Ada Salibra del Foro di Siracusa, per procura in atti;
-Appellato-
E
, nata a [...] il [...], ; CP_2 C.F._4
-Appellata contumace-
Con ordinanza del 1/10/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Controparte_1 giudizio e premettendo di essere creditore nei CP_2 Parte_1 confronti di della somma di €. 51.411,33 in forza del decreto CP_2 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
ingiuntivo n. 217 emesso il 19/01/2018, non opposto e dichiarato esecutivo il
03/05/2018.
Il credito era maturato in ragione dell'attività professionale svolta in favore di in diversi procedimenti giudiziari fra il 2014 e il 2016 come da CP_2 fatture del 14/10/2016, cui faceva seguito, in data 20/12/2019 notifica dell'atto di precetto e, in mancanza di adempimento, atto di pignoramento presso terzi senza ottenere soddisfazione del credito.
Esponeva che in data 10/11/2016, la debitrice aveva ceduto alla figlia residente nella stessa abitazione della madre, l'azienda sita Parte_1
a Canicattini Bagni (SR) in Via Vittorio Emanuele III per il prezzo complessivo di €. 62.500,00.
Deduceva che l'azione era stata promossa al solo scopo di recare pregiudizio alle ragioni del creditore, rendendo così più difficoltosa la soddisfazione del credito atteso che, in assenza di altra disponibilità bancaria, si era così spogliata dell'unico bene di cui era proprietaria.
Rilevava, altresì, che la conclusione del negozio traslativo, per un prezzo decisamente irrisorio e relativamente al quale non v'era prova del trasferimento del denaro, era avvenuta nell'assoluta consapevolezza, da parte della figlia, cessionaria, del danno arrecato alle ragioni creditorie, in quanto la stessa doveva ragionevolmente ritenersi a conoscenza dei procedimenti giudiziari di cui era parte la madre, oltre che del fatto di non aver ricevuto alcun compenso pattuito per la cessione.
Tanto premesso, chiedeva di dichiararsi inefficace, nei propri confronti, l'atto di cessione dell'azienda stipulato tra e Con CP_2 Parte_1 vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio deducendo che il credito azionato CP_2 dall'attore non era conosciuto né conoscibile al momento della cessione, e ciò in quanto era già stato corrisposto all'attore, per la prestazione professionale resa, l'importo di €. 15.548,92, non avendo egli richiesto altra somma, ed essendo comunque il credito sorto solo nel gennaio 2018, data a cui risaliva il decreto ingiuntivo. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Contestava la configurabilità della ipotesi di cui all'art. 2901 comma 2 c.c. e, in ogni caso, senza recesso da quanto sopra espresso, deduceva l'insussistenza di un reale ed effettivo pregiudizio alle ragioni creditorie di controparte;
chiedeva quindi il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio , che, riportandosi alle difese della Parte_1 madre, ed evidenziando l'assenza di qualsivoglia rapporto tra la stessa e parte attrice, nonché la mancata conoscenza della sussistenza di ulteriori somme che la madre avrebbe dovuto corrispondere per l'attività espletata.
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n. 891/2024 pubbl. il
15/04/2024, il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda revocatoria del suddetto atto dispositivo, con condanna delle convenute al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 11/11/24, proponeva appello deducendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva , resistendo all'appello, del quale chiedeva il Controparte_1 rigetto, con il favore delle spese.
Con ordinanza in data 19/6/25, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva.
Con ordinanza del 1/10/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di la quale, CP_2 sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
1) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, in violazione degli artt. 2727 e 2729
c.c., ritenuto la partecipatio fraudis della cessionaria con evidente vizio di motivazione ed errata e distorta ricostruzione dei fatti di causa, nonché per carenza di motivazione in punto di non assunzione dei mezzi di prova ammessi con ordinanza del 20.12.2022;
1.1) L'appello è infondato per le ragioni che seguono. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
È orientamento consolidato della Suprema Corte, ritenere integrato il presupposto della partecipatio fraudis del terzo nel caso in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali cioè da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729
c.c..
In linea generale possono essere considerati elementi indiziari dai quali i desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo ( in caso di atto a titolo oneroso) : - peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti lavorativi - le ambigue modalità di pagamento, ovvero se non sia stata data prova del pagamento;
- sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); - anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore;
- concatenazione temporale tra vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una pluralità di beni;
in tale ipotesi si afferma che l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio sono in re ipsa ( ex plurimis Cass n. 22824/2022).
Ed ancora la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente ( ex plurimis Cass. civ., Sez. III,
05/03/2009, n. 5359).
Nel caso che ci occupa, la cessione dell'azienda, da parte della alla CP_2 figlia (10/11/16), è successiva al sorgere del credito, Parte_1 determinato dalle fatture del 14/10/16. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Gli elementi emersi, al fine di potere ritenere sussistente la partecipatio fraudis della sono: in primo luogo, lo stretto vincolo di parentela Pt_1 con la cedente ( madre); tale vincolo, non viene certamente meno ove anche la fosse stata residente all'estero, a maggior ragione considerando Pt_1 che, certamente, prima di acquisire l'azienda, la stessa si sia, quantomeno, informata della situazione economica della madre, non potendosi ritenere che la non conoscesse i numerosi contenziosi, afferenti all'azienda Pt_1 ceduta, patrocinati dall'Avv. . CP_1
Inoltre, è documentalmente provato che, all'epoca della cessione dell'azienda di distribuzione di carburante e della successiva notifica dell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, fosse convivente Parte_1 con la madre e residente in [...].
Altro elemento utile al fine di decidere è la pattuizione, inserita nell'atto di cessione, del pagamento differito del prezzo (entro un anno), nonché la mancanza di prova del detto pagamento;
a tal fine non può ritenersi conducente la ricevuta depositata in uno alla memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. atteso che si tratta di una nota con cui la "Morgan Stanley" attesta che il 6 gennaio 2017 ha ricevuto 62.500,00 EURO dal conto xxx- xxx083 intestato a sul conto interno Controparte_3 C.F._5 intestato ad e , indicando, pertanto, un CP_2 Controparte_4 passaggio di denaro da un conto, intestato a terzi, sul conto corrente cointestato tra la e la ulteriore prova, questa, che madre e CP_2 Pt_1 figlia fossero talmente legate, da avere un conto cointestato.
Per quanto attiene ai mezzi di prova non assunti in primo grado, dalla documentazione in atti risulta che, con ordinanza del 3/5/23, il primo giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione, a seguito dell'espletato interrogatorio formale delle convenute, non essendo necessarie ulteriori prove, atteso, comunque, che all'udienza fissata per l'escussione dei testi, gli stessi non erano presenti.
Giova osservare che, in sede di appello, non è stata reiterata alcuna richiesta di ammissione delle prove non ammesse o non espletate in primo grado. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
2.) Le spese seguono la soccombenza dell'appellante; giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria)
(Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 891/2024 pubbl. il
15/04/2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di , che liquida in complessivi €. Controparte_1
12.154,00, di cui €. 2.977,00 per la fase di studio, €. 1.911,00 fase introduttiva, €. 2.163,00 fase di trattazione ed €. 5.103,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla sulle spese per la parte contumace;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 7 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
Dott.ssa RI Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro