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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/09/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2089/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Inglese Irene); Parte_1
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Inglese Irene); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza dell'8/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 25/08/2003 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza dell'8/09/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 1588/2024 del 13/03/2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“
1. La casa coniugale, sita in Palermo in Via San Lorenzo n. 211, rimane assegnata alla Sig.ra in cui vivrà con i figli e;
CP_1 Per_1 Per_2
2. Il Sig. corrisponderà mensilmente - entro il 5 di ogni mese- per il mantenimento Pt_1 ordinario dei figli, la somma globale di € 200,00 (duecento/00): € 100,00 per ed € Per_1
100,00 per , rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
mentre concorrerà nella Per_2 misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per figli, da concordarsi preventivamente;
3. L'assegno unico in favore dei figli e verrà erogato nella misura del 100% alla Per_1 Per_2 sig.ra CP_1
4. I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
5. I coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 25/08/2003, da , nato a Parte_1
Palermo (PA) il 29/07/1977, e da nata a [...] il [...], Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 84, parte II, serie A, dell'anno 2003, alle condizioni riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, l'8/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2089/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Inglese Irene); Parte_1
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Inglese Irene); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza dell'8/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 25/08/2003 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza dell'8/09/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 1588/2024 del 13/03/2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“
1. La casa coniugale, sita in Palermo in Via San Lorenzo n. 211, rimane assegnata alla Sig.ra in cui vivrà con i figli e;
CP_1 Per_1 Per_2
2. Il Sig. corrisponderà mensilmente - entro il 5 di ogni mese- per il mantenimento Pt_1 ordinario dei figli, la somma globale di € 200,00 (duecento/00): € 100,00 per ed € Per_1
100,00 per , rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
mentre concorrerà nella Per_2 misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per figli, da concordarsi preventivamente;
3. L'assegno unico in favore dei figli e verrà erogato nella misura del 100% alla Per_1 Per_2 sig.ra CP_1
4. I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
5. I coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 25/08/2003, da , nato a Parte_1
Palermo (PA) il 29/07/1977, e da nata a [...] il [...], Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 84, parte II, serie A, dell'anno 2003, alle condizioni riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, l'8/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.