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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 115/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., A. Genovese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 115 R.G.A.C., anno 2024, passata in decisione all'udienza del 26 marzo 2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Fioravante Orlando, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice
E
Controparte_1
Convenuta contumace
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26 marzo 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
per sentire dichiarare risolto il contratto di appalto
[...]
sottoscritto in data 15/11/2022 tra le odierne parti in causa e per sentire condannare la convenuta alla restituzione, a titolo di pagina 1 di 6 risarcimento danni, della somma di € 6.676,50, o in quella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa (in subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c), nonché al pagamento della somma di € 7.500,00 a titolo di penale da ritardo e al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, da liquidarsi in € 10.000,00 o in quella somma maggiore o minore corrispondente al maggior costo sostenuto dalla per Parte_1
fare eseguire i lavori non eseguiti dall'impresa convenuta e affidati, quindi, ad altra impresa.
La convenuta non si costituiva.
Si procedeva all'istruttoria e all'esito la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di parte attrice, cui è stato ritualmente notificato l'atto introduttivo.
Risulta dagli atti che, in data 15/11/2022, le odierne parti in causa stipulavano un contratto di appalto per interventi di ristrutturazione, a misura, da eseguirsi all'interno dell'unità abitativa sita in Benevento alla via Perinetto n. 25, scala B – piano IV.
Dall'esame del citato contratto emerge che la convenuta era tenuta ad eseguire opere di demolizione e rimozione, impianto idrico sanitario, impianto elettrico, nonché opere di tinteggiatura, per un totale complessivo pari ad € 27.037,93, come emerge dal computo metrico allegato (€ 4141,32 per le opere di demolizione e rimozione;
€ 11.239,40 per le opere edili;
€ 2758,94 per l'impianto idrico e sanitario;
€ 2712,90 per l'impianto elettrico;
€ 9.189,59 per le opere di tinteggiatura). pagina 2 di 6 Risulta ancora dagli atti che l'inizio lavori era previsto per la data del 1° dicembre 2022, mentre l'ultimazione degli stessi veniva convenuta per una data non successiva al 30 maggio
2023, pena l'applicazione di una penale pecuniaria giornaliera di €50,00 nei confronti dell'impresa.
Risulta infine provato che parte attrice corrispondeva alla convenuta la somma di € 19.379,89 (bonifico del 02/12/2022, pari ad € 5.948,34; bonifico del 12/01/2023, di € 7.249,55; bonifico del 07/02/2023, di € 4.400,00; bonifico del
27/04/2023, di € 1.800).
Fatte queste premesse, deve evidenziarsi che, dall'istruttoria espletata è emersa la prova dell'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto, essendo stata fornita dimostrazione del fatto che la convenuta non ha rispettato i tempi di ultimazione dei lavori, sospendendo la loro esecuzione e abbandonando il cantiere.
Tale circostanza risulta suffragata, innanzitutto, dalla documentazione versata in atti, ed in particolare:1) dall'ordine di servizio inviato il 26/07/2023, dal Direttore dei lavori,
che ordinava all'impresa appaltatrice di Testimone_1
riprendere immediatamente i lavori;
2) dalla nota del 21.8.23, con cui il DL invitava la presso il Controparte_2
proprio studio per il giorno 28/08/2023; 3) dalla nota inviata in data 10/10/2023, con cui diffidava la ripresa dei lavori entro e non oltre giorni 15 dalla ricezione della diffida avvertendo che in mancanza il contratto si sarebbe ritenuto risolto.
pagina 3 di 6 La condotta inadempiente tenuta dalla Controparte_2
è stata confermata dalle deposizioni rese dai testi escussi
[...]
in istruttoria.
Il direttore dei lavori, , ha confermato che Controparte_3
l'impresa non completava i lavori di rifinitura per la parte idrica e termica;
ha precisato di non conoscere i motivi di questo comportamento e di avere inviato un ordine di servizio invitandolo a riprendere i lavori.
Il teste ha riferito le medesime circostanze Testimone_2
confermate dal DL, nonché tutti gli altri capitoli di prova articolati da parte attrice.
Infine, il teste , impiantista termodinamico per la Tes_3
ditta convenuta, ha riferito di essere a conoscenza del fatto che la ditta convenuta, in relazione al contratto oggetto di causa, in realtà non aveva fatto quasi nulla.
In orine all'an debeatur può dunque affermarsi, in conclusione, che l'inadempimento dell'appaltatrice per la mancata ultimazione dei lavori e per il ritardo nell'esecuzione, sia certamente un fatto accertato.
Sul quantum debeatur, va evidenziato che l'impresa veniva convocata, per la data del 03/11/2023, presso l'unità abitativa di via Perinetto, Benevento per la redazione dello stato di constatazione dei lavori e per la redazione dell'inventario delle attrezzature e dei materiali presenti in cantiere;
l'impresa non rispose alla convocazione e non si presentò, per cui lo stato di constatazione dei lavori e l'inventario veniva eseguito dal direttore dei lavori (in assenza della impresa), il quale accertava di aver “verificato i lavori a tutt'oggi eseguiti dall'appaltatore pagina 4 di 6 precisando che l'impresa aveva eseguito lavori per €.
12.703,39”.
Parte convenuta non si è costituita;
dall'esame degli atti e dalle considerazioni sopraesposte, tenendo conto dell'importo totale dei lavori da realizzare e dalle concordanze risultanze in ordine alla parziale, se non minima, esecuzione dei lavori, può ritenersi tale dato idoneo alla prova dei lavori eseguiti.
Avendo l'attrice corrisposto la somma di € 19.379,89, ha diritto alla restituzione della somma di € 6.676,50 (stante l'avvenuta risoluzione contrattuale, come sopra si è detto, sussistendo peraltro il il grave inadempimento).
All'attrice spetta la somma di cui all'art. 9 del contratto di appalto, non risultando rispettato il termine di ultimazione (30 maggio 2023) e non essendo stato addotto alcun legittimo impedimento.
Il contratto di appalto tra le parti deve intendersi risolto in data
25 ottobre 2023 con la missiva inoltrata tramite pec in data
10/10/2023. Alla parte attrice dovranno essere calcolati, giorni
150, di ritardo, che moltiplicati per € 50,00 al giorno corrispondono ad un importo pari ad € 7.500,00. Tale importo dovrà essere corrisposto alla parte attrice a titolo di penale.
Risulta dagli atti che l'attrice abbia dovuto affidare l'ultimazione dei lavori della propria abitazione ad altra ditta, ma non risulta provato il danno (ulteriore a quello sopra indicato) derivante dalla stipula di tale nuovo contratto, né lo stesso (danno) è stato analiticamente indicato e dimostrato.
pagina 5 di 6 Un siffatto danno, come prospettato, peraltro, mai può essere oggetto di liquidazione equitativa, non potendo essere considerato in re ipsa.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato a Controparte_4
così provvede: Parte_2
1)Accoglie la domanda e per l'effetto condannare la
[...]
al pagamento, in favore di , Controparte_1 Controparte_4
della somma di € 14.176,50, oltre interessi dalla domanda al soddisfo
2)Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.100,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1100,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali,
Iva e CPA con attribuzione all'avv. Fioravante Orlando, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 4/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., A. Genovese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 115 R.G.A.C., anno 2024, passata in decisione all'udienza del 26 marzo 2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Fioravante Orlando, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice
E
Controparte_1
Convenuta contumace
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26 marzo 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
per sentire dichiarare risolto il contratto di appalto
[...]
sottoscritto in data 15/11/2022 tra le odierne parti in causa e per sentire condannare la convenuta alla restituzione, a titolo di pagina 1 di 6 risarcimento danni, della somma di € 6.676,50, o in quella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa (in subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c), nonché al pagamento della somma di € 7.500,00 a titolo di penale da ritardo e al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, da liquidarsi in € 10.000,00 o in quella somma maggiore o minore corrispondente al maggior costo sostenuto dalla per Parte_1
fare eseguire i lavori non eseguiti dall'impresa convenuta e affidati, quindi, ad altra impresa.
La convenuta non si costituiva.
Si procedeva all'istruttoria e all'esito la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di parte attrice, cui è stato ritualmente notificato l'atto introduttivo.
Risulta dagli atti che, in data 15/11/2022, le odierne parti in causa stipulavano un contratto di appalto per interventi di ristrutturazione, a misura, da eseguirsi all'interno dell'unità abitativa sita in Benevento alla via Perinetto n. 25, scala B – piano IV.
Dall'esame del citato contratto emerge che la convenuta era tenuta ad eseguire opere di demolizione e rimozione, impianto idrico sanitario, impianto elettrico, nonché opere di tinteggiatura, per un totale complessivo pari ad € 27.037,93, come emerge dal computo metrico allegato (€ 4141,32 per le opere di demolizione e rimozione;
€ 11.239,40 per le opere edili;
€ 2758,94 per l'impianto idrico e sanitario;
€ 2712,90 per l'impianto elettrico;
€ 9.189,59 per le opere di tinteggiatura). pagina 2 di 6 Risulta ancora dagli atti che l'inizio lavori era previsto per la data del 1° dicembre 2022, mentre l'ultimazione degli stessi veniva convenuta per una data non successiva al 30 maggio
2023, pena l'applicazione di una penale pecuniaria giornaliera di €50,00 nei confronti dell'impresa.
Risulta infine provato che parte attrice corrispondeva alla convenuta la somma di € 19.379,89 (bonifico del 02/12/2022, pari ad € 5.948,34; bonifico del 12/01/2023, di € 7.249,55; bonifico del 07/02/2023, di € 4.400,00; bonifico del
27/04/2023, di € 1.800).
Fatte queste premesse, deve evidenziarsi che, dall'istruttoria espletata è emersa la prova dell'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto, essendo stata fornita dimostrazione del fatto che la convenuta non ha rispettato i tempi di ultimazione dei lavori, sospendendo la loro esecuzione e abbandonando il cantiere.
Tale circostanza risulta suffragata, innanzitutto, dalla documentazione versata in atti, ed in particolare:1) dall'ordine di servizio inviato il 26/07/2023, dal Direttore dei lavori,
che ordinava all'impresa appaltatrice di Testimone_1
riprendere immediatamente i lavori;
2) dalla nota del 21.8.23, con cui il DL invitava la presso il Controparte_2
proprio studio per il giorno 28/08/2023; 3) dalla nota inviata in data 10/10/2023, con cui diffidava la ripresa dei lavori entro e non oltre giorni 15 dalla ricezione della diffida avvertendo che in mancanza il contratto si sarebbe ritenuto risolto.
pagina 3 di 6 La condotta inadempiente tenuta dalla Controparte_2
è stata confermata dalle deposizioni rese dai testi escussi
[...]
in istruttoria.
Il direttore dei lavori, , ha confermato che Controparte_3
l'impresa non completava i lavori di rifinitura per la parte idrica e termica;
ha precisato di non conoscere i motivi di questo comportamento e di avere inviato un ordine di servizio invitandolo a riprendere i lavori.
Il teste ha riferito le medesime circostanze Testimone_2
confermate dal DL, nonché tutti gli altri capitoli di prova articolati da parte attrice.
Infine, il teste , impiantista termodinamico per la Tes_3
ditta convenuta, ha riferito di essere a conoscenza del fatto che la ditta convenuta, in relazione al contratto oggetto di causa, in realtà non aveva fatto quasi nulla.
In orine all'an debeatur può dunque affermarsi, in conclusione, che l'inadempimento dell'appaltatrice per la mancata ultimazione dei lavori e per il ritardo nell'esecuzione, sia certamente un fatto accertato.
Sul quantum debeatur, va evidenziato che l'impresa veniva convocata, per la data del 03/11/2023, presso l'unità abitativa di via Perinetto, Benevento per la redazione dello stato di constatazione dei lavori e per la redazione dell'inventario delle attrezzature e dei materiali presenti in cantiere;
l'impresa non rispose alla convocazione e non si presentò, per cui lo stato di constatazione dei lavori e l'inventario veniva eseguito dal direttore dei lavori (in assenza della impresa), il quale accertava di aver “verificato i lavori a tutt'oggi eseguiti dall'appaltatore pagina 4 di 6 precisando che l'impresa aveva eseguito lavori per €.
12.703,39”.
Parte convenuta non si è costituita;
dall'esame degli atti e dalle considerazioni sopraesposte, tenendo conto dell'importo totale dei lavori da realizzare e dalle concordanze risultanze in ordine alla parziale, se non minima, esecuzione dei lavori, può ritenersi tale dato idoneo alla prova dei lavori eseguiti.
Avendo l'attrice corrisposto la somma di € 19.379,89, ha diritto alla restituzione della somma di € 6.676,50 (stante l'avvenuta risoluzione contrattuale, come sopra si è detto, sussistendo peraltro il il grave inadempimento).
All'attrice spetta la somma di cui all'art. 9 del contratto di appalto, non risultando rispettato il termine di ultimazione (30 maggio 2023) e non essendo stato addotto alcun legittimo impedimento.
Il contratto di appalto tra le parti deve intendersi risolto in data
25 ottobre 2023 con la missiva inoltrata tramite pec in data
10/10/2023. Alla parte attrice dovranno essere calcolati, giorni
150, di ritardo, che moltiplicati per € 50,00 al giorno corrispondono ad un importo pari ad € 7.500,00. Tale importo dovrà essere corrisposto alla parte attrice a titolo di penale.
Risulta dagli atti che l'attrice abbia dovuto affidare l'ultimazione dei lavori della propria abitazione ad altra ditta, ma non risulta provato il danno (ulteriore a quello sopra indicato) derivante dalla stipula di tale nuovo contratto, né lo stesso (danno) è stato analiticamente indicato e dimostrato.
pagina 5 di 6 Un siffatto danno, come prospettato, peraltro, mai può essere oggetto di liquidazione equitativa, non potendo essere considerato in re ipsa.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato a Controparte_4
così provvede: Parte_2
1)Accoglie la domanda e per l'effetto condannare la
[...]
al pagamento, in favore di , Controparte_1 Controparte_4
della somma di € 14.176,50, oltre interessi dalla domanda al soddisfo
2)Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.100,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1100,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali,
Iva e CPA con attribuzione all'avv. Fioravante Orlando, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 4/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
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