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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TITO RAFFAELE, Presidente
CELOTTO GUIDO, TO
LUCA DELI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X03CZ01567 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X03CZ01567 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti: -=
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La odierna vicenda prende avvio da un p.v.c. redatto dalla G. di F. di Treviso in data 23.03.2023 avente ad oggetto gli anni di imposta 2017 e 2018 e riguardante la società Ricorrente_1 s.r.l. che, pur essendo attiva sin dal 2010, risultava aver omesso la presentazione delle dichiarazioni ai fini Ires, Irap ed Iva sin dall'anno 2011.-
Va preso atto che per l'anno di imposta 2017 è stato emesso un avviso di accertamento di analogo contenuto, già confermato da questa C.G.T.P. di Treviso con sentenza n. 240 del 01.07.2024.-
Per l'anno di imposta 2018 la dichiarazione, seppur formalmente presentata in data 28.11.2019, è priva di qualsivoglia dato ed è da considerarsi, a tutti gli effetti, come omessa.-
Nell'ambito della verifica operata dalla G. di F. si appurava, altresì, che la società ometteva di istituire i registri contabili obbligatori previsti dagli artt. 23, 25 e 39 del D.P.R. 633/1972, dagli artt. 13 e 14 del D.P.
R. 600/1973 e dall'art. 9, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 471/997.
Sempre nell'ambito del controllo i verificatori hanno reperito fatture attive emesse nel corso del 2018 per un importo complessivo di Euro 696.339,50, con fatture di acquisto relative al 2011.- In base a ciò i verificatori non hanno inteso prendere in considerazione le fatture di acquisto in quanto afferenti ad operazioni i cui costi sono già stati dedotti in annualità precedenti al 2018.-
Sulla base di quanto contenuto nella banca dati spesometro per il 2018, i verificatori hanno proposto di quantificare i costi deducibili in capo alla società in misura pari ad Euro 1.570,69.-
La Agenzia delle Entrate D.P. di Treviso, recepite le risultanze della verifica fiscale, ha notificato in data
04.07.2024 lo schema d'atto n. T6XT210000165/2024 con cui ha determinato analiticamente sul fronte dei ricavi, l'importo di Euro 696.339,50 come da fatture reperite dalla G. di F..-
Sul fronte dei costi, l'Ufficio ha determinati gli stessi in via analitica-induttiva calcolando dapprima l'incidenza media dei costi-ricavi per i precedenti anni d imposta 2015 ( incidenza del 48%) e 2016 (incidenza del 36%), per poi applicare tale percentuale ai ricavi. Ritenuta congrua, in favore di parte ricorrente, l'attribuzione di una percentuale del 42%, pari alla media tra l'incidenza dei costi sui ricavi rilevata per i due anni 2015 e
2016; rilevato che nel 2018 la ricorrente ha conseguito ricavi per la somma di cui sopra e che applicando a tale ammontare la percentuale del 42% si ottiene un ammontare di componenti negativi di reddito pari ad
Euro 292.462,59.- Di conseguenza il reddito da sottoporre a tassazione ai fini delle II.DD., Irap ed Iva è stato determinato in Euro 403.876,91.- Ai fini Iva, tenuto conto dell'omessa presentazione della dichiarazione relativa al 2018, le violazioni in materia di Iva vengono contestate con separato atto .-
In data 15.10.2024 l'Ufficio provvedeva alla notifica dell'avviso di accertamento n. T6X03CZ01567/2024 per l'anno di imposta 2018.-
Con il ricorso, la difesa di parte ricorrente eccepisce : - la illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione degli artt. 109 TUIR e 53 della Costituzione per violazione del principio di capacità contributiva allorché
l'ammontare dei costi riconosciuti in deduzione non è idoneo a giustificare l'ammontare dei ricavi conseguiti dalla società, in assenza di qualsivoglia verifica concreta;
- la illegittima irrogazione delle sanzioni per violazione dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs 472/1997 e dell'art. 1, comma 2, del D Lgs. 546/1992.-
( applicazione della sanzione più favorevole prevista dal D.Lgs. n. 87/2024 nella misura del 70% nella maggiore imposta asseritamente dovuta anziché del 90%).-
Chiede inoltre la condanna dell'A.F. alla refusione delle spese di lite anche con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del patrocinio di difesa.-
La Agenzia delle Entrate, regolarmente costituitasi in giudizio, sostiene la legittimità del proprio operato e per l'effetto chiede il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente alle spese di lite.-
Gli assunti di parte ricorrente in ordine alla violazione del principio di capacità contributiva allorché
l'ammontare dei costi riconosciuti dall'Ufficio non è idoneo a giustificare l'ammontare dei ricavi realizzati dalla società, sono prima di tutto inammissibili ed, in subordine, del tutto infondati.- Ad oggi parte ricorrente non ha prodotto alcun documento che possa attestare costi da imputare all'anno di imposta 2018. Viceversa
l'Ufficio in ottica di favore nei confronti del contribuente ne ha riconosciuti quasi 300.000,00.-
Anche l'assunto per la illegittima irrogazione delle sanzioni si rivela del tutto infondato, alla luce della più recente giurisprudenza di Cassazione ( sentenza n. 1274 pubblicata il 19.01.2025).-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che, ai fini dell'accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa, l'Ufficio ha determinato il volume dei costi in misura percentuale sui ricavi, essendo la misura di questi ultimi non oggetto di contestazione nell'odierno giudizio.- Tale percentuale infatti è stata determinata come media delle percentuali di incidenza dei costi sui ricavi negli esercizi precedenti. Queste ultime percentuali erano state determinate dall'Ufficio in sede di analoghi avvisi di accertamento per le annualità 2015 e 2016, divenuti definitivi per mancata impugnazione entro i termini di Legge.-
Ne consegue che il calcolo operato dall'Ufficio si fonda su dati non oggetto di precedente contestazione e segue un approccio metodologico non penalizzante per la società ricorrente (valore medio delle annualità
2015-2016).-
Quanto al rilievo ai fini Iva, la totale assenza di documentazione contabile e la mancata tenuta dei registri obbligatori per Legge, rendono pacificamente non detraibili gli importi della relativa Iva corrisposta sugli acquisti, in assenza di qualsivoglia produzione documentale della società ricorrente.-
Sull'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento qui impugnato per violazione dell'art. 109 del TUIR e 53 della Costituzione, va osservato che, come emerge da quanto rappresentato in fatto e da quanto contenuto sia nel p.v.c. che nell'atto impugnato, la società ha omesso, e lo si ripete, la tenuta dei registri contabili obbligatori, ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi ed ha documentato costi sostenuti nell'anno
2011.- Ad oggi, dunque, la ricorrente nulla ha prodotto che possa attestare costi da imputare all'anno 2018.
Ebbene, pur in assenza di produzione documentale di parte, va dato atto che l'Ufficio non ha inteso trasferire nell'accertamento la quota di costi per come riconosciuta dalla G. di F. da spesometro per soli Euro 1.570,69, bensì ne ha riconosciuto, in ottica di favore nei confronti della contribuente, la somma di Euro 292.462,59.-
Tale modus operandi, anche in considerazione dell'inerzia della ricorrente, ha consentito di emettere un accertamento del tutto rispettoso del principio di capacità contributiva dettato dall'art. 53 Cost..- Ne deriva che il motivo di ricorso è infondato e va respinto.-
Sulla illegittima irrogazione delle sanzioni nella misura del 90% della maggiore imposta accertata che, ad avviso di parte ricorrente, si pone in contrasto con l'art. 3, c.3, del D.Lgs. n. 472/1997 il quale impone l'applicazione della sanzione più favorevole prevista, nel caso di specie, dal D.Lgs. n. 87/2024 nella misura del 70% della maggiore imposta accertata, ad avviso di questo Collegio, anche tale assunto si rivela del tutto infondato. Infatti, alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione, con sentenza n. 1274 pubblicata il 19.01.2025 la stessa ha concluso per il riconoscimento della “ irretroattività della nuova disciplina sanzionatoria, senza con ciò poter essere tacciata di violazione dei diritti presidiati dagli artt. 3 e 53
Costituzione”. Sostiene ancora la Suprema Corte che l'entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio deve collegarsi alle violazioni commesse da una certa data ben successiva all'entrata in vigore del decreto,
a dimostrazione che anche la riduzione delle sanzioni necessita di un “tempo” per l'attuazione dell'intero ripensamento del nuovo regime ( principio di equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico che rientrano tra gli interessi di rango costituzionale in grado di giustificare limitazioni alla retroattività in mitius).-
La Corte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o comunque assorbita, respinge il ricorso.-
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano nel dispositivo di sentenza.-
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 5000
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TITO RAFFAELE, Presidente
CELOTTO GUIDO, TO
LUCA DELI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X03CZ01567 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X03CZ01567 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti: -=
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La odierna vicenda prende avvio da un p.v.c. redatto dalla G. di F. di Treviso in data 23.03.2023 avente ad oggetto gli anni di imposta 2017 e 2018 e riguardante la società Ricorrente_1 s.r.l. che, pur essendo attiva sin dal 2010, risultava aver omesso la presentazione delle dichiarazioni ai fini Ires, Irap ed Iva sin dall'anno 2011.-
Va preso atto che per l'anno di imposta 2017 è stato emesso un avviso di accertamento di analogo contenuto, già confermato da questa C.G.T.P. di Treviso con sentenza n. 240 del 01.07.2024.-
Per l'anno di imposta 2018 la dichiarazione, seppur formalmente presentata in data 28.11.2019, è priva di qualsivoglia dato ed è da considerarsi, a tutti gli effetti, come omessa.-
Nell'ambito della verifica operata dalla G. di F. si appurava, altresì, che la società ometteva di istituire i registri contabili obbligatori previsti dagli artt. 23, 25 e 39 del D.P.R. 633/1972, dagli artt. 13 e 14 del D.P.
R. 600/1973 e dall'art. 9, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 471/997.
Sempre nell'ambito del controllo i verificatori hanno reperito fatture attive emesse nel corso del 2018 per un importo complessivo di Euro 696.339,50, con fatture di acquisto relative al 2011.- In base a ciò i verificatori non hanno inteso prendere in considerazione le fatture di acquisto in quanto afferenti ad operazioni i cui costi sono già stati dedotti in annualità precedenti al 2018.-
Sulla base di quanto contenuto nella banca dati spesometro per il 2018, i verificatori hanno proposto di quantificare i costi deducibili in capo alla società in misura pari ad Euro 1.570,69.-
La Agenzia delle Entrate D.P. di Treviso, recepite le risultanze della verifica fiscale, ha notificato in data
04.07.2024 lo schema d'atto n. T6XT210000165/2024 con cui ha determinato analiticamente sul fronte dei ricavi, l'importo di Euro 696.339,50 come da fatture reperite dalla G. di F..-
Sul fronte dei costi, l'Ufficio ha determinati gli stessi in via analitica-induttiva calcolando dapprima l'incidenza media dei costi-ricavi per i precedenti anni d imposta 2015 ( incidenza del 48%) e 2016 (incidenza del 36%), per poi applicare tale percentuale ai ricavi. Ritenuta congrua, in favore di parte ricorrente, l'attribuzione di una percentuale del 42%, pari alla media tra l'incidenza dei costi sui ricavi rilevata per i due anni 2015 e
2016; rilevato che nel 2018 la ricorrente ha conseguito ricavi per la somma di cui sopra e che applicando a tale ammontare la percentuale del 42% si ottiene un ammontare di componenti negativi di reddito pari ad
Euro 292.462,59.- Di conseguenza il reddito da sottoporre a tassazione ai fini delle II.DD., Irap ed Iva è stato determinato in Euro 403.876,91.- Ai fini Iva, tenuto conto dell'omessa presentazione della dichiarazione relativa al 2018, le violazioni in materia di Iva vengono contestate con separato atto .-
In data 15.10.2024 l'Ufficio provvedeva alla notifica dell'avviso di accertamento n. T6X03CZ01567/2024 per l'anno di imposta 2018.-
Con il ricorso, la difesa di parte ricorrente eccepisce : - la illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione degli artt. 109 TUIR e 53 della Costituzione per violazione del principio di capacità contributiva allorché
l'ammontare dei costi riconosciuti in deduzione non è idoneo a giustificare l'ammontare dei ricavi conseguiti dalla società, in assenza di qualsivoglia verifica concreta;
- la illegittima irrogazione delle sanzioni per violazione dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs 472/1997 e dell'art. 1, comma 2, del D Lgs. 546/1992.-
( applicazione della sanzione più favorevole prevista dal D.Lgs. n. 87/2024 nella misura del 70% nella maggiore imposta asseritamente dovuta anziché del 90%).-
Chiede inoltre la condanna dell'A.F. alla refusione delle spese di lite anche con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del patrocinio di difesa.-
La Agenzia delle Entrate, regolarmente costituitasi in giudizio, sostiene la legittimità del proprio operato e per l'effetto chiede il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente alle spese di lite.-
Gli assunti di parte ricorrente in ordine alla violazione del principio di capacità contributiva allorché
l'ammontare dei costi riconosciuti dall'Ufficio non è idoneo a giustificare l'ammontare dei ricavi realizzati dalla società, sono prima di tutto inammissibili ed, in subordine, del tutto infondati.- Ad oggi parte ricorrente non ha prodotto alcun documento che possa attestare costi da imputare all'anno di imposta 2018. Viceversa
l'Ufficio in ottica di favore nei confronti del contribuente ne ha riconosciuti quasi 300.000,00.-
Anche l'assunto per la illegittima irrogazione delle sanzioni si rivela del tutto infondato, alla luce della più recente giurisprudenza di Cassazione ( sentenza n. 1274 pubblicata il 19.01.2025).-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che, ai fini dell'accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa, l'Ufficio ha determinato il volume dei costi in misura percentuale sui ricavi, essendo la misura di questi ultimi non oggetto di contestazione nell'odierno giudizio.- Tale percentuale infatti è stata determinata come media delle percentuali di incidenza dei costi sui ricavi negli esercizi precedenti. Queste ultime percentuali erano state determinate dall'Ufficio in sede di analoghi avvisi di accertamento per le annualità 2015 e 2016, divenuti definitivi per mancata impugnazione entro i termini di Legge.-
Ne consegue che il calcolo operato dall'Ufficio si fonda su dati non oggetto di precedente contestazione e segue un approccio metodologico non penalizzante per la società ricorrente (valore medio delle annualità
2015-2016).-
Quanto al rilievo ai fini Iva, la totale assenza di documentazione contabile e la mancata tenuta dei registri obbligatori per Legge, rendono pacificamente non detraibili gli importi della relativa Iva corrisposta sugli acquisti, in assenza di qualsivoglia produzione documentale della società ricorrente.-
Sull'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento qui impugnato per violazione dell'art. 109 del TUIR e 53 della Costituzione, va osservato che, come emerge da quanto rappresentato in fatto e da quanto contenuto sia nel p.v.c. che nell'atto impugnato, la società ha omesso, e lo si ripete, la tenuta dei registri contabili obbligatori, ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi ed ha documentato costi sostenuti nell'anno
2011.- Ad oggi, dunque, la ricorrente nulla ha prodotto che possa attestare costi da imputare all'anno 2018.
Ebbene, pur in assenza di produzione documentale di parte, va dato atto che l'Ufficio non ha inteso trasferire nell'accertamento la quota di costi per come riconosciuta dalla G. di F. da spesometro per soli Euro 1.570,69, bensì ne ha riconosciuto, in ottica di favore nei confronti della contribuente, la somma di Euro 292.462,59.-
Tale modus operandi, anche in considerazione dell'inerzia della ricorrente, ha consentito di emettere un accertamento del tutto rispettoso del principio di capacità contributiva dettato dall'art. 53 Cost..- Ne deriva che il motivo di ricorso è infondato e va respinto.-
Sulla illegittima irrogazione delle sanzioni nella misura del 90% della maggiore imposta accertata che, ad avviso di parte ricorrente, si pone in contrasto con l'art. 3, c.3, del D.Lgs. n. 472/1997 il quale impone l'applicazione della sanzione più favorevole prevista, nel caso di specie, dal D.Lgs. n. 87/2024 nella misura del 70% della maggiore imposta accertata, ad avviso di questo Collegio, anche tale assunto si rivela del tutto infondato. Infatti, alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione, con sentenza n. 1274 pubblicata il 19.01.2025 la stessa ha concluso per il riconoscimento della “ irretroattività della nuova disciplina sanzionatoria, senza con ciò poter essere tacciata di violazione dei diritti presidiati dagli artt. 3 e 53
Costituzione”. Sostiene ancora la Suprema Corte che l'entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio deve collegarsi alle violazioni commesse da una certa data ben successiva all'entrata in vigore del decreto,
a dimostrazione che anche la riduzione delle sanzioni necessita di un “tempo” per l'attuazione dell'intero ripensamento del nuovo regime ( principio di equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico che rientrano tra gli interessi di rango costituzionale in grado di giustificare limitazioni alla retroattività in mitius).-
La Corte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o comunque assorbita, respinge il ricorso.-
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano nel dispositivo di sentenza.-
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 5000