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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 28/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Aresu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 267 del ruolo generale dell'anno 2024 tra
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
CF: C.F._1
e
, nata a [...] il [...], CF: Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Lanusei nella via Zanardelli n.1, presso lo studio e la persona dell'Avv. Salvatore Zito che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio– materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti alle condizioni consensualmente stabilite dalle stesse nel ricorso congiunto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
pagina 1 di 3 - i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Jerzu il 1.08.1992 registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.9, parte 2, s. A, anno 1992 (estratto del matrimonio prodotto).
- dall'unione non sono nati figli.
Con sentenza n. 179/2024 depositata in data 12.06.2024 (RG 366/2023) è stata pronunciata la separazione personale e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente sino ad oggi.
Con ricorso congiunto chiedevano al Tribunale di Lanusei che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Richiamavano gli accordi di separazione in cui si concordava che il sig. potesse allontanarsi Pt_1
dalla casa coniugale previo accordo scritto contenente la sua residenza;
che la casa familiare fosse così ripartita: il primo piano – con tutti gli arredi e lo stato in cui si trovava - sarebbe rimasto nella disponibilità della sig.ra mentre il piano terra e il piano secondo – anch'essi nello stato Parte_2
in cui si trovavano - sarebbero rimasti nella disponibilità del sig. ; così pure per le due Parte_1
auto, di cui si assumevano ogni onere da esse derivanti: la Renault DJ tg FV577RY al Sig. Pt_1
e la Toyota YG tg GF611BE alla sig.ra si dava atto del fatto che i coniugi non
[...] Parte_2
avanzavano alcuna reciproca pretesa economica.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza presidenziale chiedevano che la causa fosse tenuta a decisione sulle concordi conclusioni.
I coniugi si sono separati a seguito di procedimento di separazione concluso con sentenza n. 179/2024 depositata in data 12.06.2024 (RG 366/2023).
L'udienza presidenziale si era tenuta il 8.11.2023 come emerge da detto provvedimento.
E' dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
A ciò consegue la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti nel luogo e nella data sopra indicate.
Si tratta nella sostanza dell'unica domanda delle parti che nelle concordi conclusioni danno atto di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Il richiamo agli accordi di separazione deve intendersi come conferma del fatto che la casa coniugale e le due auto rimarranno nella disponibilità dei ricorrenti come sopra specificato.
Preso atto della adesione del PM alle conclusioni delle parti, il Collegio provvede come da dispositivo.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Jerzu il 1.08.1992 fra Pt_1
e come sopra identificati, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del
[...] Parte_2
medesimo Comune al n.9, parte 2, s. A, anno 1992;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jerzu le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Aresu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 267 del ruolo generale dell'anno 2024 tra
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
CF: C.F._1
e
, nata a [...] il [...], CF: Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Lanusei nella via Zanardelli n.1, presso lo studio e la persona dell'Avv. Salvatore Zito che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio– materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti alle condizioni consensualmente stabilite dalle stesse nel ricorso congiunto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
pagina 1 di 3 - i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Jerzu il 1.08.1992 registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.9, parte 2, s. A, anno 1992 (estratto del matrimonio prodotto).
- dall'unione non sono nati figli.
Con sentenza n. 179/2024 depositata in data 12.06.2024 (RG 366/2023) è stata pronunciata la separazione personale e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente sino ad oggi.
Con ricorso congiunto chiedevano al Tribunale di Lanusei che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Richiamavano gli accordi di separazione in cui si concordava che il sig. potesse allontanarsi Pt_1
dalla casa coniugale previo accordo scritto contenente la sua residenza;
che la casa familiare fosse così ripartita: il primo piano – con tutti gli arredi e lo stato in cui si trovava - sarebbe rimasto nella disponibilità della sig.ra mentre il piano terra e il piano secondo – anch'essi nello stato Parte_2
in cui si trovavano - sarebbero rimasti nella disponibilità del sig. ; così pure per le due Parte_1
auto, di cui si assumevano ogni onere da esse derivanti: la Renault DJ tg FV577RY al Sig. Pt_1
e la Toyota YG tg GF611BE alla sig.ra si dava atto del fatto che i coniugi non
[...] Parte_2
avanzavano alcuna reciproca pretesa economica.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza presidenziale chiedevano che la causa fosse tenuta a decisione sulle concordi conclusioni.
I coniugi si sono separati a seguito di procedimento di separazione concluso con sentenza n. 179/2024 depositata in data 12.06.2024 (RG 366/2023).
L'udienza presidenziale si era tenuta il 8.11.2023 come emerge da detto provvedimento.
E' dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
A ciò consegue la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti nel luogo e nella data sopra indicate.
Si tratta nella sostanza dell'unica domanda delle parti che nelle concordi conclusioni danno atto di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Il richiamo agli accordi di separazione deve intendersi come conferma del fatto che la casa coniugale e le due auto rimarranno nella disponibilità dei ricorrenti come sopra specificato.
Preso atto della adesione del PM alle conclusioni delle parti, il Collegio provvede come da dispositivo.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Jerzu il 1.08.1992 fra Pt_1
e come sopra identificati, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del
[...] Parte_2
medesimo Comune al n.9, parte 2, s. A, anno 1992;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jerzu le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 3 di 3