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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1918 del 2023, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MAGLIARISI ROSARIO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. COSTANZA Controparte_1
SALVATORE, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 4.8.23 la coop. sociale onlus ha proposto opposizione al Parte_1
d.i. n. nr.148/2023 del 03.07.2023 emesso dal Tribunale di nel procedimento R.G. nr.1494/2023, con cui è stato intimato all'odierno opponente il pagamento della somma di euro di euro 7.341,00, oltre rivalutazione, interessi e spese.
A fondamento della propria pretesa ha invocato la nullità del D.I. opposto per inesistenza del credito, asseritamente già estinto.
Si costituiva l'opposto contestando le avverse pretese e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art 127 ter in sostituzione dell'udienza del 4.2.25.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1 È pacifico tra le parti che abbia prestato la propria attività per Controparte_1 conto della dal 22.03.2022 al 15.02.2023 Parte_2 in virtù di un contratto a tempo determinato, con mansioni di operatore socio- sanitario. L'opponente ha dedotto di essersi dimesso per giusta causa, atteso il mancato pagamento della retribuzione per euro 16.890,00; ha riportato di aver, successivamente, ricevuto acconti per un complessivo importo pari a euro
9.549,00, con un credito residuo per euro euro 7.341,00.
L'unica questione sub iudice risulta essere quella relativa alla possibilità, per parte datoriale, di provare il fatto estintivo dell'avvenuto, integrale, pagamento delle retribuzioni e del TFR, possa ritenersi dimostrato in base alla dichiarazione dalla stessa proveniente contenuta nella CU prodotta dal creditore, nonché tramite la dichiarazione dei redditi rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
È appena il caso di rammentare che, secondo le note regole del riparto sancite dall'art 2697 cc, è il datore ha l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi a fronte dell'allegazione ex art. 1218 cc dell'inadempimento dell'obbligazione retributiva.
Su tale questione la giurisprudenza di legittimità è recentemente intervenuta
(ordinanze n. 2817/2022 e nr 34828/2022) ritenendo che, da una parte, le buste paga ed il CU integrano i requisiti di prova documentale richiesti ai fini della opponibilità della prova scritta di un credito nei confronti del fallimento, anche ai sensi dell'articolo 2704 cod.civ. (ex multis: Cass. n.10123/2017 e n. 10041/2017)
o per l'emissione di un decreto ingiuntivo;
dall'altra in mancanza di un atto di quietanza del lavoratore-creditore (nella specie mancante), né il CU né le buste paga costituiscono prova del pagamento del credito in esso documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo (cfr. Cass.
6220/2019).
È infatti consolidato il principio secondo cui il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione (Cass. n. 5573/1997; n.
9685/2000; n. 8290/2016).
In buona sostanza le pronunce sopra citate condivisibilmente affermano che, una volta allegata in giudizio la CU, sia possibile isolarne gli effetti favorevoli per il soggetto che ha prodotto il documento (prova del diritto al TFR e alle retribuzioni) da quelli per lo stesso sfavorevoli (attestazione di avvenuto pagamento del TFR e alle retribuzioni).
2 È, dunque, fuori discussione la validità del principio affermato dalle citate ordinanze in forza del quale “il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione” (Cass. n. 2817/2022; 31173/2018;
8290/2016, 5573/97 e 9885/00).
A ciò si aggiunga che, in relazione al valore probatorio delle dichiarazioni fiscali, si condivide l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale o dispositivo ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferibili, e costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria” (SS.UU. nelle sentenze n. 15063/2002 e n. 17394/2002, confermato da Cass. 2226/2011); ne discende che la dichiarazione prodotta dal datore di lavoro non costituisce certamente atto pubblico con valore fidefacente, utile tuttalpiù all'accertamento dell'obbligazione tributaria, non certo a fare piena prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni.
A tal proposito, la non ha prodotto assegni, distinte di Parte_2 bonifici o quietanze sottoscritte dal lavoratore che attestino l'avvenuto pagamento di quanto rivendicato, contravvenendo all'onere probatorio ad essa rimesso secondo la regola dell'art. 2967 c.c.
In virtù di quanto sinora esposto il ricorso deve essere rigettato.
Spese della fase di opposizione secondo soccombenza, parametrate alla materia, al valore e all'attività svolta. Si evidenzia che l'ammissione al gratuito patrocinio, nel processo civile, non pone a carico dello Stato le spese che l'assistito soccombente sia condannato a versare all'altra parte. Gli onorari e le spese in oggetto sono soltanto quelli dovuti al difensore del beneficiario (cfr. Cass. n. 10053/2012)
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso e per l'effetto:
- conferma il decreto ingiuntivo n.148/2023 del 03.07.2023 emesso dal Tribunale di
Agrigento nel procedimento R.G. nr.1494/2023, conferendogli definitiva esecutività;
- pone le spese di lite a carico di parte opponente, liquidandole in euro 2.109,00, oltre spese, IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Agrigento, 04/02/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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