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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1659/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Cesira D'anella Consigliere rel.
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1659 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 3 giugno 2024
Da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Monza, Via Italia Parte_1 C.F._1
n. 28 presso lo studio dell'avv. Roberto Scisca che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
Contro
Avv. ELENA IULIANA VOICU (C.F. ), in proprio, elettivamente domiciliata C.F._2
in Milano, Via Olmetto, n. 5 presso il suo studio
APPELLATA
E
pagina 1 di 11 (C.F./P. IVA: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, via Lovanio n. 10, presso lo studio dell'avv. Pietro Vanzulli che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Enrico Luca Longo, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni: per l'appellante : “In riforma integrale o parziale della sentenza impugnata, Parte_1 piaccia all'Ill.ma Corte di Appello del Tribunale di Milano, così giudicare:
Revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Como n. 501/2022 in data
05.05.2022 e pubblicato in data 10.05.2022 con rigetto di qualsivoglia domanda od eccezione dovesse essere svolta dalla convenuta opposta.
Dichiarare, occorrendo, l'inammissibilità od improcedibilità di qualsivoglia domanda di pagamento svolta dalla convenuta Avv. NA NA CU
In via riconvenzionale accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. NA
NA CU in ordine alla violazione dei doveri inerenti gli artt. 26 e 27 del Codice di deontologia forense e gli artt. 1176, secondo comma, c.c. e 2236 c.c., nonché in ordine al mancato accoglimento delle domande formulate nei confronti degli avvocati Alessio Brignoli e
Federico nel procedimento avente RG 8975/2016 conclusosi con sentenza n. 1430/2021 Pt_2 del Tribunale di Bergamo e, conseguentemente, condannare l'avv. NA NA CU al risarcimento dei danni in favore dell'attrice in misura di € 20.445,48 per integrale rimborso di tutte le spese legali liquidate in sentenza n. 1430/2021 Tribunale di Bergamo e maturate a seguito della messa in esecuzione del titolo esecutivo ovvero a quella minore somma che dovesse risultare dovuta oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
In via istruttoria si chiede ammissione di prova per interpello dell'avv. NA NA NA
CU e per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che alla prima udienza del 08.05.2015 il Giudice del Lavoro dr.ssa Azzollini del
Tribunale di Bergamo nel procedimento RG 601/2015 rilevava che la missiva del 18.11.2014 doc. 21 che si rammostra al teste non conteneva alcuna impugnazione del licenziamento intimato dalla società Blue Moon snc alla signora e che tale lettera non era sottoscritta Parte_1
dalla lavoratrice ed alla stessa non era stata allegata alcuna procura alle liti rilasciata da quest'ultima ai propri difensori
pagina 2 di 11 2) Vero che, a fronte di tale rilievo, la signora definiva il contenzioso con Parte_1
riferimento al licenziamento
3) Vero che la conciliazione è avvenuta con il pagamento di una somma corrispondente alle retribuzioni che sarebbero intercorse tra la data del 03.08.2014 e quella del 15.10.2014.
Si indicano a testi sui primi tre capitoli: Avv. 24122 Bergamo, Via Testimone_1
Sant'Alessandro n. 46; Avv. 24122 Bergamo, Via Quarenghi, 13; dr.ssa Maria Testimone_2
Vittoria Azzollini, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bergamo
4) Vero che, a seguito della sentenza n. 1430/2021 la signora ha subito un Parte_1 pignoramento presso il terzo della somma complessiva di € 20.445,48 da Controparte_2
parte dei creditori avvocati e Brignoli come da doc. 5 e doc. 22 che si rammostra al Pt_2
teste
5) Vero che, la procedura esecutiva presso terzi si è conclusa con il pagamento da parte del terzo
a seguito di assegnazione della somma di € 1.884,65 in favore dell'avv. e della somma Pt_2 di € 1.884,65 in favore dell'avv. Brignoli come da doc. 23 che si rammostra al teste
6) Vero che, nelle more del presente giudizio la posizione dell'avv. è stata Controparte_3 definita con il pagamento dell'ulteriore somma di € 1.000,00 con consegna di assegno circolare
Banca Intesa Sanpaolo n. 3112611255-00 inviato a mezzo racc. a.r. del 03.11.2022 come da doc.
24 che si rammostra al teste
7) Vero che, nelle more del presente giudizio si è tentato di definire anche la posizione dell'avv.
Alessio Brignolo proponendo il pagamento a saldo e stralcio della somma di € 1.000,00 a mezzo assegno circolare Banca Intesa Sanpaolo n. 3112611255-00 che si rammostra al teste doc. 25 e che, tuttavia, non è mai stato inviato e consegnato non avendo l'avv. mai aderito alla proposta transazione
8) Vero che, l'avv. Alessio Brignoli risulta ancora creditore del saldo dovutogli in forza della sentenza n. 1430/2021 del Tribunale di Bergamo e degli atti giudiziari successivi azionati per il recupero del credito
9) Vero che, è tutt'ora creditrice nei confronti della signora Controparte_4
della somma di € 5.794,64 in forza della sentenza n. 1430/2021 del Tribunale id Parte_1
Bergamo
Sui capitoli da 4 a 8 si indicano a testi: Avv. Gianantonio Barelli, 24121, Passaggio Canonici
Lateranensi, 12.
pagina 3 di 11 Sul capitolo 9 si indica a teste l'avv. Beniamino Aliverti
Condannare la convenuta opposta al pagamento del compenso professionale difensivo sia di primo che di secondo grado del giudizio da liquidarsi ex art. 93 c.p.c in favore del difensore distrattario avv. Roberto Scisca”.
per l'appellata Avv. NA NA CU: “ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, giudicare come di seguito indicato.
In via principale e di merito
- rigettare tutte le domande proposte dall'appellante nei confronti dell'appellata;
- in ogni caso rigettare tutte le domande svolte dall'appellante nei confronti dell'appellata in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi e le eccezioni di cui in narrativa;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dall'appellante nei confronti dell'appellata, invocata la grave condotta della (come Pt_1 indicato in narrativa), per l'effetto ridurre e/o contenere l'ammontare del risarcimento facente eventualmente capo all'appellante nei limiti dell'effettivo grado di colpa ascrivibile all'appellata stessa;
- nei confronti della Compagnia di Assicurazione: Condannare , in Controparte_1 persona del legale rappresentante, a manlevare e tenere, comunque, indenne l'appellata Avv.
NA CU, da ogni e qualsiasi pregiudizio patrimoniale dovesse derivare agli stessi, all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante, a pagare a , o in subordine all'esponente, le somme che l'appellata Pt_1
sarebbe a sua volta condannata a rifondere a , previa, se del caso, ogni opportuna e/o Pt_1
necessaria declaratoria. - in ogni caso, condannare l'appellante e/o la compagnia di assicurazione al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di sentenza
e successive occorrende”.
per l'appellata “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, Controparte_1
respinta ogni domanda, eccezione o istanza avversaria e premesse le declaratorie tutte del caso, così giudicare:
pagina 4 di 11 - nel merito e in via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla sig.ra nei confronti della esponente poiché infondato e Parte_1
indimostrato, per i motivi esposti in atti.
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2022 conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Como l'avv. NA NA CU, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n.
501/2022 emesso dal Tribunale di Como il 5.05.2022 per l'importo di euro 5.355,00, oltre interessi e spese legali, per l'assistenza prestata dalla convenuta nell'ambito del procedimento N. 8975/2016 R.G. avanti al Tribunale di Bergamo, conclusosi con sentenza n. 1430/2021 pubblicata il 29.07.2021, nonché, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patiti a causa della grave negligenza professionale dell'Avv. CU nell'esecuzione dell'incarico conferitole, di agire contro gli Avv.ti
Brignoli e per responsabilità professionale, danni quantificati in euro 20.445,48 ovvero pari Pt_2 all'integrale rimborso di tutte le spese liquidate in predetta sentenza e maturate a seguito della messa in esecuzione del titolo.
Assumeva l'opponente di essersi rivolta all'avv. NA NA CU per proporre una causa di responsabilità professionale contro gli avv.ti Alessio Brignoli e che l'avevano Controparte_3
assistita in un giudizio giuslavoristico contro la propria datrice di lavoro (Blue Moon s.n.c.): avendo i suddetti difensori omesso di impugnare correttamente il licenziamento della loro assistita, la causa si era conclusa con una conciliazione che la sig.ra era stata costretta a firmare a condizioni Pt_1
economiche a sé poco favorevoli.
Osservava l'opponente che l'avv. CU le aveva assicurato che l'azione di responsabilità professionale avrebbe trovato accoglimento, essendo pienamente fondata;
invece, il Tribunale di Bergamo aveva rigettato la domanda in quanto, come si evinceva dalla motivazione di tale sentenza, l'avv. CU, pur contestando negli atti la negligenza dei difensori convenuti, non aveva “svolto argomenti difensivi volti ad allegare le ragioni per cui se il licenziamento fosse stato correttamente impugnato, la conseguente controversia, con probabilità, sarebbe stata vinta”.
Costituendosi in giudizio l'opposta contestava ogni assunto e domanda di parte avversa.
pagina 5 di 11 Previa autorizzazione del giudice istruttore, si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice della convenuta, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi Controparte_1
confronti.
Con sentenza n. 508/2024, pubblicata il 7 maggio 2024 il Tribunale di Como rigettava le domande proposte da , condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, Parte_1
NA NA CU e della terza chiamata, liquidate per ciascuna Controparte_1
delle parti in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il Giudice di prime cure rilevava in particolare che l'attrice non aveva offerto la prova specifica di quale doveva essere la strategia difensiva che l'avv. CU avrebbe dovuto porre in atto per ottenere una sentenza favorevole alla propria assistita, ma si era limitata ad affermare che la responsabilità dell'opposta risultava esplicitata nella motivazione della sentenza n. 1430/2021 del Tribunale di
Bergamo.
Evidenziava inoltre che l'opponente, prima che l'avv. CU le richiedesse il pagamento del proprio compenso professionale, non aveva mai lamentato alcunché circa l'operato del suddetto difensore.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello per i motivi che saranno di seguito Parte_1
esaminati.
Le parti appellate hanno contrastato l'avverso gravame, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione il consigliere istruttore ha rimesso la causa in decisione per l'udienza del 18 marzo 2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni
40 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio,
pagina 6 di 11 così come composto per la detta udienza del 18 marzo 2025 e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di revoca del decreto ingiuntivo.
Ha evidenziato al riguardo che il compenso non era dovuto, in quanto l'avv. CU non aveva impostato la causa di responsabilità professionale con la dovuta diligenza, dal momento che l'appellata non aveva articolato alcuna prova a sostegno delle domande svolte per la cliente, omettendo qualsivoglia istanza istruttoria. In particolare, non aveva neppure esaminato e prodotto in giudizio il verbale di conciliazione, con cui la sign.ra avrebbe potuto dimostrare a quali condizioni (meno Pt_1 vantaggiose) era stata costretta a transigere la controversia a causa dell'inadempienza dei suoi precedenti difensori, che avevano impugnato il suo secondo licenziamento in modo errato.
Ha affermato inoltre l'appellante che le inadempienze contestate all'avv. CU erano scolpite nella sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità professionale, laddove aveva affermato che “parte attrice, del resto, ha contestato la negligenza dei convenuti, ma – vale ribadirlo – non ha svolto argomenti difensivi volti ad allegare le ragioni per cui se il licenziamento fosse stato correttamente impugnato, la conseguente controversia, con probabilità, sarebbe stata vinta”.
Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito che il Giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità od improcedibilità del giudizio, per non avere parte opposta promosso, a pena di inammissibilità, il procedimento di mediazione o, in alternativa, di negoziazione assistita.
Con il terzo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha respinto la sua domanda diretta ad ottenere l'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. NA NA CU e la sua condanna al risarcimento dei danni, seppur limitatamente alle solo spese legali di soccombenza.
Ha sostenuto, infatti, che l'inadempimento professionale dell'avv. CU e la sua responsabilità professionale legittima la domanda risarcitoria dell'appellante, avente ad oggetto non già il risarcimento dei danni derivanti dal mancato riconoscimento nella causa giuslavoristica, nell'importo di pagina 7 di 11 € 34.280,00 (somma che la stessa avrebbe dovuto percepire se avesse vinto la causa), ma mira ad ottenere soltanto l'ammontare delle spese legali e di esecuzione, conseguenti alla soccombenza.
Ha affermato, inoltre, che è onere del legale, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal debitore, provare o di avere diligentemente adempiuto alla propria obbligazione, o la non imputabilità dell'inadempimento, mentre sul cliente grava il compito di dimostrare l'inadempimento, il danno e il nesso di causalità.
Con il quarto motivo lamenta che il primo Giudice abbia erroneamente condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite, anziché compensare totalmente o parzialmente le spese, atteso che la causa risultava “inedita”, non rinvenendosi precedenti giudicati, né di merito, né di legittimità.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Per motivi di ordine logico è opportuno esaminare preliminarmente il secondo motivo d'appello, avente ad oggetto l'eccezione di improcedibilità del giudizio per non avere parte opposta promosso il procedimento di mediazione o di negoziazione assistita
Ad avviso della Corte la doglianza è tardiva, in quanto tale eccezione non è stata tempestivamente sollevata nell'atto di opposizione o all'udienza di prima comparizione, ma è stata proposta soltanto nelle conclusioni definitive rassegnate davanti al Giudice di prime cure (cfr. in tal senso la pronuncia della Cass. n. 22736/2021, la quale ha chiarito che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma il comma 1 bis dell'art. 5 dlgs. N. 28/2010 deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza).
Le altre censure, sollevate con il primo e il terzo motivo d'appello, sono infondate per i seguenti motivi.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado parte opponente ha lamentato che l'avv. CU avrebbe erroneamente impostato la linea difensiva, in quanto aveva mosso agli avvocati Alessio
Brignoli e un solo appunto, ovvero di avere spedito una lettera in data 18.11.2014 di Controparte_3 impugnazione di un “secondo” licenziamento che, per il suo contenuto, non potrebbe essere considerata quale impugnazione del licenziamento e che sarebbe comunque viziata perché non sottoscritta anche dalla lavoratrice e ha dedotto che “tale fatto avrebbe “costretto” la lavoratrice ad accettare una conciliazione giudiziale al ribasso in quanto sarebbe stato lo stesso giudice incaricato di decidere sulle pagina 8 di 11 domande formulate a rilevare l'errore e quindi a sollecitare la conciliazione che sarebbe avvenuta, si badi bene, solo sul primo licenziamento e non sul secondo” (così pag. 10 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Ha proseguito poi l'opponente che l'avv. CU non avrebbe svolto alcun'altra allegazione difensiva nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., depositata fuori termine e che nella seconda memoria non aveva articolato capitoli di prova, salvo poi depositare la memoria istruttoria di cui all'art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c.., nella quale, ormai tardivamente, aveva articolato una sola prova per interpello, del tutto inammissibile.
Deduce infine che in detto giudizio l'avv. CU non aveva neppure prodotto il verbale di conciliazione, con il quale era stata definita la causa di lavoro, che costituiva il fondamento della domanda risarcitoria.
L'opponente ha così concluso che il rigetto della domanda di responsabilità professionale, proposta dall'avv. NA NA CU è imputabile alla totale carenza di allegazioni difensive da parte dello stesso legale, circostanza che troverebbe conferma in quanto statuito nella sentenza del Tribunale di
Bergamo, laddove si afferma che: “Parte attrice, del resto, ha contestato la negligenza dei convenuti, ma – vale ribadirlo – non ha svolto argomenti difensivi volti ad allegare le ragioni per cui se il licenziamento fosse stato correttamente impugnato, la conseguente controversia, con probabilità, sarebbe stata vinta”.
Va peraltro considerato che parte appellante non ha provato che la scelta difensiva dell'avv. CU fosse errata e inidonea, secondo un giudizio probabilistico, a conseguire il risultato sperato: è noto infatti, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “può darsi imperizia tale da dare luogo a responsabilità per colpa, soltanto quando il legale mostri di non conoscere o violi precise norme di legge ovvero sbagli nel risolvere questioni giuridiche la cui soluzione non presenti alcun margine di opinabilità. Quanto alla scelta della strategia processuale, la sua adeguatezza o meno a raggiungere il risultato perseguito dal cliente non può essere certo valutata ex post, a seconda dell'esito del giudizio;
piuttosto, trattasi di valutazione ex ante, rimessa al giudice di merito.
L'esclusione dell'imperizia professionale è corretta ogniqualvolta il giudice riscontri (e motivi in merito al) la ricorrenza di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità, in astratto ovvero in riferimento alla situazione concreta, tali da
pagina 9 di 11 rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive del patrocinatore in giudizio anche se questo si conclude con la soccombenza del cliente. (cfr. in tal senso Cass. sentenza n. 11906/2016).
Nel caso in esame l'appellante si è limitata a sostenere che l'avv. CU avrebbe mal impostato la linea difensiva, affermando che “i legali citati in giudizio avrebbero potuto essere condannati se fosse stato provato che avevano omesso di impugnare il “secondo” licenziamento della ricorrente” e che “se si fossero svolte le dovute deduzioni ed articolate le prove necessarie a supporto della domanda, la causa avrebbe potuto anche essere vinta” (così pag. 17 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) ma non ha offerto mezzi di prova idonei a dimostrare quale diversa linea difensiva avrebbe verosimilmente consentito alla cliente di ottenere un risultato favorevole: infatti, i capitoli di prova testimoniali sono stati correttamente ritenuti inammissibili dal primo Giudice, perché generici e valutativi, mentre le prove documentali, rappresentate essenzialmente dagli atti del giudizio di responsabilità professionale promosso dall'avv. CU e dal ricorso ex art. 414 c.p.c. non consentono di desumere alcunché circa l'asserita inadeguatezza della strategia difensiva seguita dall'avv. CU a raggiungere il risultato sperato.
Anche in questo grado del giudizio l'appellante si è limitata a svolgere mere asserzioni difensive in merito al probabile esito favorevole del giudizio, senza neppure chiarire quali elementi di prova avrebbero consentito di desumere che una diversa strategia processuale avrebbe condotto ad un risultato favorevole per la cliente.
In particolare, sono rimaste del tutto generiche le asserzioni di parte appellante, dirette a sostenere che l'avv. CU non avrebbe articolato tempestivamente i mezzi di prova e non avrebbe depositato il verbale di conciliazione della causa di lavoro, dal momento che l'appellante non ha specificato la rilevanza e la necessità di tali mezzi di prova, al fine di pervenire all'affermazione di responsabilità professionale degli avv.ti Brignoli e Pt_2
Pertanto, appare senz'altro condivisibile la pronuncia di primo grado, che ha respinto la domanda, affermando che l'attrice “si è limitata ad allegare che dalla mera lettura delle motivazioni della sentenza n. 1430/2021 del Tribunale di Bergamo emergerebbe la responsabilità dell'Avv. VOICU, senza offrire la prova specifica di quale diverso operato avrebbe condotto ad esiti favorevoli di quella vertenza”.
pagina 10 di 11 Infine, è infondato il quarto motivo d'appello, in quanto la condanna al pagamento delle spese processuali costituisce applicazione del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 508/2024, resa in data 01.05.2024 e pubblicata il 07.05.2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante a rifondere le spese processuali sostenute dall'avv. NA NA CU e da che liquida, per ciascuna di loro, in euro 3.966,00 per compensi, oltre al Controparte_1
rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 26 marzo 2025
Il consigliere est. Il Presidente
Cesira D'Anella Giovanna Ferrero
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Cesira D'anella Consigliere rel.
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1659 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 3 giugno 2024
Da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Monza, Via Italia Parte_1 C.F._1
n. 28 presso lo studio dell'avv. Roberto Scisca che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
Contro
Avv. ELENA IULIANA VOICU (C.F. ), in proprio, elettivamente domiciliata C.F._2
in Milano, Via Olmetto, n. 5 presso il suo studio
APPELLATA
E
pagina 1 di 11 (C.F./P. IVA: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, via Lovanio n. 10, presso lo studio dell'avv. Pietro Vanzulli che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Enrico Luca Longo, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni: per l'appellante : “In riforma integrale o parziale della sentenza impugnata, Parte_1 piaccia all'Ill.ma Corte di Appello del Tribunale di Milano, così giudicare:
Revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Como n. 501/2022 in data
05.05.2022 e pubblicato in data 10.05.2022 con rigetto di qualsivoglia domanda od eccezione dovesse essere svolta dalla convenuta opposta.
Dichiarare, occorrendo, l'inammissibilità od improcedibilità di qualsivoglia domanda di pagamento svolta dalla convenuta Avv. NA NA CU
In via riconvenzionale accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. NA
NA CU in ordine alla violazione dei doveri inerenti gli artt. 26 e 27 del Codice di deontologia forense e gli artt. 1176, secondo comma, c.c. e 2236 c.c., nonché in ordine al mancato accoglimento delle domande formulate nei confronti degli avvocati Alessio Brignoli e
Federico nel procedimento avente RG 8975/2016 conclusosi con sentenza n. 1430/2021 Pt_2 del Tribunale di Bergamo e, conseguentemente, condannare l'avv. NA NA CU al risarcimento dei danni in favore dell'attrice in misura di € 20.445,48 per integrale rimborso di tutte le spese legali liquidate in sentenza n. 1430/2021 Tribunale di Bergamo e maturate a seguito della messa in esecuzione del titolo esecutivo ovvero a quella minore somma che dovesse risultare dovuta oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
In via istruttoria si chiede ammissione di prova per interpello dell'avv. NA NA NA
CU e per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che alla prima udienza del 08.05.2015 il Giudice del Lavoro dr.ssa Azzollini del
Tribunale di Bergamo nel procedimento RG 601/2015 rilevava che la missiva del 18.11.2014 doc. 21 che si rammostra al teste non conteneva alcuna impugnazione del licenziamento intimato dalla società Blue Moon snc alla signora e che tale lettera non era sottoscritta Parte_1
dalla lavoratrice ed alla stessa non era stata allegata alcuna procura alle liti rilasciata da quest'ultima ai propri difensori
pagina 2 di 11 2) Vero che, a fronte di tale rilievo, la signora definiva il contenzioso con Parte_1
riferimento al licenziamento
3) Vero che la conciliazione è avvenuta con il pagamento di una somma corrispondente alle retribuzioni che sarebbero intercorse tra la data del 03.08.2014 e quella del 15.10.2014.
Si indicano a testi sui primi tre capitoli: Avv. 24122 Bergamo, Via Testimone_1
Sant'Alessandro n. 46; Avv. 24122 Bergamo, Via Quarenghi, 13; dr.ssa Maria Testimone_2
Vittoria Azzollini, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bergamo
4) Vero che, a seguito della sentenza n. 1430/2021 la signora ha subito un Parte_1 pignoramento presso il terzo della somma complessiva di € 20.445,48 da Controparte_2
parte dei creditori avvocati e Brignoli come da doc. 5 e doc. 22 che si rammostra al Pt_2
teste
5) Vero che, la procedura esecutiva presso terzi si è conclusa con il pagamento da parte del terzo
a seguito di assegnazione della somma di € 1.884,65 in favore dell'avv. e della somma Pt_2 di € 1.884,65 in favore dell'avv. Brignoli come da doc. 23 che si rammostra al teste
6) Vero che, nelle more del presente giudizio la posizione dell'avv. è stata Controparte_3 definita con il pagamento dell'ulteriore somma di € 1.000,00 con consegna di assegno circolare
Banca Intesa Sanpaolo n. 3112611255-00 inviato a mezzo racc. a.r. del 03.11.2022 come da doc.
24 che si rammostra al teste
7) Vero che, nelle more del presente giudizio si è tentato di definire anche la posizione dell'avv.
Alessio Brignolo proponendo il pagamento a saldo e stralcio della somma di € 1.000,00 a mezzo assegno circolare Banca Intesa Sanpaolo n. 3112611255-00 che si rammostra al teste doc. 25 e che, tuttavia, non è mai stato inviato e consegnato non avendo l'avv. mai aderito alla proposta transazione
8) Vero che, l'avv. Alessio Brignoli risulta ancora creditore del saldo dovutogli in forza della sentenza n. 1430/2021 del Tribunale di Bergamo e degli atti giudiziari successivi azionati per il recupero del credito
9) Vero che, è tutt'ora creditrice nei confronti della signora Controparte_4
della somma di € 5.794,64 in forza della sentenza n. 1430/2021 del Tribunale id Parte_1
Bergamo
Sui capitoli da 4 a 8 si indicano a testi: Avv. Gianantonio Barelli, 24121, Passaggio Canonici
Lateranensi, 12.
pagina 3 di 11 Sul capitolo 9 si indica a teste l'avv. Beniamino Aliverti
Condannare la convenuta opposta al pagamento del compenso professionale difensivo sia di primo che di secondo grado del giudizio da liquidarsi ex art. 93 c.p.c in favore del difensore distrattario avv. Roberto Scisca”.
per l'appellata Avv. NA NA CU: “ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, giudicare come di seguito indicato.
In via principale e di merito
- rigettare tutte le domande proposte dall'appellante nei confronti dell'appellata;
- in ogni caso rigettare tutte le domande svolte dall'appellante nei confronti dell'appellata in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi e le eccezioni di cui in narrativa;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dall'appellante nei confronti dell'appellata, invocata la grave condotta della (come Pt_1 indicato in narrativa), per l'effetto ridurre e/o contenere l'ammontare del risarcimento facente eventualmente capo all'appellante nei limiti dell'effettivo grado di colpa ascrivibile all'appellata stessa;
- nei confronti della Compagnia di Assicurazione: Condannare , in Controparte_1 persona del legale rappresentante, a manlevare e tenere, comunque, indenne l'appellata Avv.
NA CU, da ogni e qualsiasi pregiudizio patrimoniale dovesse derivare agli stessi, all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante, a pagare a , o in subordine all'esponente, le somme che l'appellata Pt_1
sarebbe a sua volta condannata a rifondere a , previa, se del caso, ogni opportuna e/o Pt_1
necessaria declaratoria. - in ogni caso, condannare l'appellante e/o la compagnia di assicurazione al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di sentenza
e successive occorrende”.
per l'appellata “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, Controparte_1
respinta ogni domanda, eccezione o istanza avversaria e premesse le declaratorie tutte del caso, così giudicare:
pagina 4 di 11 - nel merito e in via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla sig.ra nei confronti della esponente poiché infondato e Parte_1
indimostrato, per i motivi esposti in atti.
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2022 conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Como l'avv. NA NA CU, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n.
501/2022 emesso dal Tribunale di Como il 5.05.2022 per l'importo di euro 5.355,00, oltre interessi e spese legali, per l'assistenza prestata dalla convenuta nell'ambito del procedimento N. 8975/2016 R.G. avanti al Tribunale di Bergamo, conclusosi con sentenza n. 1430/2021 pubblicata il 29.07.2021, nonché, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patiti a causa della grave negligenza professionale dell'Avv. CU nell'esecuzione dell'incarico conferitole, di agire contro gli Avv.ti
Brignoli e per responsabilità professionale, danni quantificati in euro 20.445,48 ovvero pari Pt_2 all'integrale rimborso di tutte le spese liquidate in predetta sentenza e maturate a seguito della messa in esecuzione del titolo.
Assumeva l'opponente di essersi rivolta all'avv. NA NA CU per proporre una causa di responsabilità professionale contro gli avv.ti Alessio Brignoli e che l'avevano Controparte_3
assistita in un giudizio giuslavoristico contro la propria datrice di lavoro (Blue Moon s.n.c.): avendo i suddetti difensori omesso di impugnare correttamente il licenziamento della loro assistita, la causa si era conclusa con una conciliazione che la sig.ra era stata costretta a firmare a condizioni Pt_1
economiche a sé poco favorevoli.
Osservava l'opponente che l'avv. CU le aveva assicurato che l'azione di responsabilità professionale avrebbe trovato accoglimento, essendo pienamente fondata;
invece, il Tribunale di Bergamo aveva rigettato la domanda in quanto, come si evinceva dalla motivazione di tale sentenza, l'avv. CU, pur contestando negli atti la negligenza dei difensori convenuti, non aveva “svolto argomenti difensivi volti ad allegare le ragioni per cui se il licenziamento fosse stato correttamente impugnato, la conseguente controversia, con probabilità, sarebbe stata vinta”.
Costituendosi in giudizio l'opposta contestava ogni assunto e domanda di parte avversa.
pagina 5 di 11 Previa autorizzazione del giudice istruttore, si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice della convenuta, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi Controparte_1
confronti.
Con sentenza n. 508/2024, pubblicata il 7 maggio 2024 il Tribunale di Como rigettava le domande proposte da , condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, Parte_1
NA NA CU e della terza chiamata, liquidate per ciascuna Controparte_1
delle parti in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il Giudice di prime cure rilevava in particolare che l'attrice non aveva offerto la prova specifica di quale doveva essere la strategia difensiva che l'avv. CU avrebbe dovuto porre in atto per ottenere una sentenza favorevole alla propria assistita, ma si era limitata ad affermare che la responsabilità dell'opposta risultava esplicitata nella motivazione della sentenza n. 1430/2021 del Tribunale di
Bergamo.
Evidenziava inoltre che l'opponente, prima che l'avv. CU le richiedesse il pagamento del proprio compenso professionale, non aveva mai lamentato alcunché circa l'operato del suddetto difensore.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello per i motivi che saranno di seguito Parte_1
esaminati.
Le parti appellate hanno contrastato l'avverso gravame, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione il consigliere istruttore ha rimesso la causa in decisione per l'udienza del 18 marzo 2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni
40 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio,
pagina 6 di 11 così come composto per la detta udienza del 18 marzo 2025 e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di revoca del decreto ingiuntivo.
Ha evidenziato al riguardo che il compenso non era dovuto, in quanto l'avv. CU non aveva impostato la causa di responsabilità professionale con la dovuta diligenza, dal momento che l'appellata non aveva articolato alcuna prova a sostegno delle domande svolte per la cliente, omettendo qualsivoglia istanza istruttoria. In particolare, non aveva neppure esaminato e prodotto in giudizio il verbale di conciliazione, con cui la sign.ra avrebbe potuto dimostrare a quali condizioni (meno Pt_1 vantaggiose) era stata costretta a transigere la controversia a causa dell'inadempienza dei suoi precedenti difensori, che avevano impugnato il suo secondo licenziamento in modo errato.
Ha affermato inoltre l'appellante che le inadempienze contestate all'avv. CU erano scolpite nella sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità professionale, laddove aveva affermato che “parte attrice, del resto, ha contestato la negligenza dei convenuti, ma – vale ribadirlo – non ha svolto argomenti difensivi volti ad allegare le ragioni per cui se il licenziamento fosse stato correttamente impugnato, la conseguente controversia, con probabilità, sarebbe stata vinta”.
Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito che il Giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità od improcedibilità del giudizio, per non avere parte opposta promosso, a pena di inammissibilità, il procedimento di mediazione o, in alternativa, di negoziazione assistita.
Con il terzo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha respinto la sua domanda diretta ad ottenere l'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. NA NA CU e la sua condanna al risarcimento dei danni, seppur limitatamente alle solo spese legali di soccombenza.
Ha sostenuto, infatti, che l'inadempimento professionale dell'avv. CU e la sua responsabilità professionale legittima la domanda risarcitoria dell'appellante, avente ad oggetto non già il risarcimento dei danni derivanti dal mancato riconoscimento nella causa giuslavoristica, nell'importo di pagina 7 di 11 € 34.280,00 (somma che la stessa avrebbe dovuto percepire se avesse vinto la causa), ma mira ad ottenere soltanto l'ammontare delle spese legali e di esecuzione, conseguenti alla soccombenza.
Ha affermato, inoltre, che è onere del legale, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal debitore, provare o di avere diligentemente adempiuto alla propria obbligazione, o la non imputabilità dell'inadempimento, mentre sul cliente grava il compito di dimostrare l'inadempimento, il danno e il nesso di causalità.
Con il quarto motivo lamenta che il primo Giudice abbia erroneamente condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite, anziché compensare totalmente o parzialmente le spese, atteso che la causa risultava “inedita”, non rinvenendosi precedenti giudicati, né di merito, né di legittimità.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Per motivi di ordine logico è opportuno esaminare preliminarmente il secondo motivo d'appello, avente ad oggetto l'eccezione di improcedibilità del giudizio per non avere parte opposta promosso il procedimento di mediazione o di negoziazione assistita
Ad avviso della Corte la doglianza è tardiva, in quanto tale eccezione non è stata tempestivamente sollevata nell'atto di opposizione o all'udienza di prima comparizione, ma è stata proposta soltanto nelle conclusioni definitive rassegnate davanti al Giudice di prime cure (cfr. in tal senso la pronuncia della Cass. n. 22736/2021, la quale ha chiarito che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma il comma 1 bis dell'art. 5 dlgs. N. 28/2010 deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza).
Le altre censure, sollevate con il primo e il terzo motivo d'appello, sono infondate per i seguenti motivi.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado parte opponente ha lamentato che l'avv. CU avrebbe erroneamente impostato la linea difensiva, in quanto aveva mosso agli avvocati Alessio
Brignoli e un solo appunto, ovvero di avere spedito una lettera in data 18.11.2014 di Controparte_3 impugnazione di un “secondo” licenziamento che, per il suo contenuto, non potrebbe essere considerata quale impugnazione del licenziamento e che sarebbe comunque viziata perché non sottoscritta anche dalla lavoratrice e ha dedotto che “tale fatto avrebbe “costretto” la lavoratrice ad accettare una conciliazione giudiziale al ribasso in quanto sarebbe stato lo stesso giudice incaricato di decidere sulle pagina 8 di 11 domande formulate a rilevare l'errore e quindi a sollecitare la conciliazione che sarebbe avvenuta, si badi bene, solo sul primo licenziamento e non sul secondo” (così pag. 10 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Ha proseguito poi l'opponente che l'avv. CU non avrebbe svolto alcun'altra allegazione difensiva nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., depositata fuori termine e che nella seconda memoria non aveva articolato capitoli di prova, salvo poi depositare la memoria istruttoria di cui all'art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c.., nella quale, ormai tardivamente, aveva articolato una sola prova per interpello, del tutto inammissibile.
Deduce infine che in detto giudizio l'avv. CU non aveva neppure prodotto il verbale di conciliazione, con il quale era stata definita la causa di lavoro, che costituiva il fondamento della domanda risarcitoria.
L'opponente ha così concluso che il rigetto della domanda di responsabilità professionale, proposta dall'avv. NA NA CU è imputabile alla totale carenza di allegazioni difensive da parte dello stesso legale, circostanza che troverebbe conferma in quanto statuito nella sentenza del Tribunale di
Bergamo, laddove si afferma che: “Parte attrice, del resto, ha contestato la negligenza dei convenuti, ma – vale ribadirlo – non ha svolto argomenti difensivi volti ad allegare le ragioni per cui se il licenziamento fosse stato correttamente impugnato, la conseguente controversia, con probabilità, sarebbe stata vinta”.
Va peraltro considerato che parte appellante non ha provato che la scelta difensiva dell'avv. CU fosse errata e inidonea, secondo un giudizio probabilistico, a conseguire il risultato sperato: è noto infatti, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “può darsi imperizia tale da dare luogo a responsabilità per colpa, soltanto quando il legale mostri di non conoscere o violi precise norme di legge ovvero sbagli nel risolvere questioni giuridiche la cui soluzione non presenti alcun margine di opinabilità. Quanto alla scelta della strategia processuale, la sua adeguatezza o meno a raggiungere il risultato perseguito dal cliente non può essere certo valutata ex post, a seconda dell'esito del giudizio;
piuttosto, trattasi di valutazione ex ante, rimessa al giudice di merito.
L'esclusione dell'imperizia professionale è corretta ogniqualvolta il giudice riscontri (e motivi in merito al) la ricorrenza di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità, in astratto ovvero in riferimento alla situazione concreta, tali da
pagina 9 di 11 rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive del patrocinatore in giudizio anche se questo si conclude con la soccombenza del cliente. (cfr. in tal senso Cass. sentenza n. 11906/2016).
Nel caso in esame l'appellante si è limitata a sostenere che l'avv. CU avrebbe mal impostato la linea difensiva, affermando che “i legali citati in giudizio avrebbero potuto essere condannati se fosse stato provato che avevano omesso di impugnare il “secondo” licenziamento della ricorrente” e che “se si fossero svolte le dovute deduzioni ed articolate le prove necessarie a supporto della domanda, la causa avrebbe potuto anche essere vinta” (così pag. 17 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) ma non ha offerto mezzi di prova idonei a dimostrare quale diversa linea difensiva avrebbe verosimilmente consentito alla cliente di ottenere un risultato favorevole: infatti, i capitoli di prova testimoniali sono stati correttamente ritenuti inammissibili dal primo Giudice, perché generici e valutativi, mentre le prove documentali, rappresentate essenzialmente dagli atti del giudizio di responsabilità professionale promosso dall'avv. CU e dal ricorso ex art. 414 c.p.c. non consentono di desumere alcunché circa l'asserita inadeguatezza della strategia difensiva seguita dall'avv. CU a raggiungere il risultato sperato.
Anche in questo grado del giudizio l'appellante si è limitata a svolgere mere asserzioni difensive in merito al probabile esito favorevole del giudizio, senza neppure chiarire quali elementi di prova avrebbero consentito di desumere che una diversa strategia processuale avrebbe condotto ad un risultato favorevole per la cliente.
In particolare, sono rimaste del tutto generiche le asserzioni di parte appellante, dirette a sostenere che l'avv. CU non avrebbe articolato tempestivamente i mezzi di prova e non avrebbe depositato il verbale di conciliazione della causa di lavoro, dal momento che l'appellante non ha specificato la rilevanza e la necessità di tali mezzi di prova, al fine di pervenire all'affermazione di responsabilità professionale degli avv.ti Brignoli e Pt_2
Pertanto, appare senz'altro condivisibile la pronuncia di primo grado, che ha respinto la domanda, affermando che l'attrice “si è limitata ad allegare che dalla mera lettura delle motivazioni della sentenza n. 1430/2021 del Tribunale di Bergamo emergerebbe la responsabilità dell'Avv. VOICU, senza offrire la prova specifica di quale diverso operato avrebbe condotto ad esiti favorevoli di quella vertenza”.
pagina 10 di 11 Infine, è infondato il quarto motivo d'appello, in quanto la condanna al pagamento delle spese processuali costituisce applicazione del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 508/2024, resa in data 01.05.2024 e pubblicata il 07.05.2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante a rifondere le spese processuali sostenute dall'avv. NA NA CU e da che liquida, per ciascuna di loro, in euro 3.966,00 per compensi, oltre al Controparte_1
rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 26 marzo 2025
Il consigliere est. Il Presidente
Cesira D'Anella Giovanna Ferrero
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