Ordinanza collegiale 18 aprile 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02756/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2024, proposto da DO ET DA, RU CE UR e Lo CO SE, rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
del Comune di Siculiana, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
del provvedimento prot. n. 16995 del 5/12/2023, notificato in pari data al referente tecnico redattore, con cui il Responsabile dell'Area IV del Comune di Siculiana ha denegato il permesso di costruzione tramite SUAP per la realizzazione di una struttura per la fruizione turistica di C. da Fosso delle Canne in Siculiana, in zona E8 del PRG vigente, foglio di mappa 19, partt. 314 e 315, ex art. 10 bis della L. 241/1990;
e per la declaratoria del silenzio assenso formatosi in data 20.7.2020 sulla richiesta del permesso di costruire presentata il 25.7.2017, prot. n. 6721;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale n. 861 del 18.4.2025 con la quale sono stati disposti oneri istruttori a carico di parte ricorrente, i quali sono stati adempiuti con il deposito effettuato in data 7.5.2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa NA FA e udito il difensore per parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato in data 3.2.2024 e depositato in data 29.2.2024, i ricorrenti, comproprietari di un immobile sito nel territorio del Comune di Siculiana, sono insorti avverso il diniego dell’istanza di permesso a costruire presentato per la realizzazione di una struttura per la fruizione turistica in C.da Fosso delle Canne, in zona E8 del P.R.G. vigente, foglio di mappa 19, partt. 314 e 315.
In particolare, i ricorrenti hanno presentato una prima istanza in data 13.7.2017, prot. n. 7454, presso il S.U.E. del Comune di Siculiana il quale, in data 19.7.2017, prot. n. 7667, ha risposto restituendo il progetto in quanto, trattandosi di attività produttiva, la competenza spettava al S.U.A.P.
Pertanto, in data 25.7.2017, prot. rep_prov_ag/ag-supro/0001960, i ricorrenti hanno nuovamente presentato il progetto all’ufficio comunale competente. In data 14/10/2019, giusta nota prot. n. 10904, i ricorrenti hanno acquisito l’Autorizzazione Paesaggistica dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, che si sono adoperati a trasmettere al Comune, in data 30/01/2020 con nota prot. rep_prov_ag/ag-supro/0001257, unitamente agli elaborati tecnici al progetto, adeguati alle prescrizioni impartite dall’Autorizzazione Paesaggistica.
In data 15/10/2020, prot. n. 0010015, il S.U.E. del Comune di Siculiana, ha fatto pervenire ai ricorrenti il preavviso di rigetto dell’istanza di permesso di costruire motivata nel seguente modo: “ esaminati gli elaborati progettuali prodotti si rileva che: 1. non risulta la conformità delle destinazioni d’uso, in quanto l’attività edilizia proposta riguarda edilizia residenziale ripartita in n. 5 blocchi, in parte bifamiliari ed in parte quadrifamiliari, con opere strutturali in c.a. e utilizzando l’indice di edificabilità di 0,30 mc/mq, indice destinato a piccole attrezzature per la ristorazione ed il tempo libero a servizio della fruizione del mare e del turismo; 2. inoltre, come espressamente indicato nel suddetto art. 36 (del Regolamento Edilizio del Comune di Siculiana), qualunque attività edilizia è subordinata “alla realizzazione delle opere di sistemazione degli argini” attività di salvaguardia che ad oggi non è stata realizzata ”. In data 23.10.2020 i ricorrenti hanno fatto pervenire al Comune le proprie osservazioni evidenziando: (1) che il progetto presentato come destinazione a “casa vacanze” è stato redatto in conformità ai parametri dimensionali di cui al decreto assessoriale dell'11/06/2011, il quale prevede parametri dimensionali diversi rispetto a1 D.M. 5 luglio 1975 e funzionali all’utilizzo delle unità ricettive con carattere di turismo rurale ed ambientale destinate a brevi soggiorni e non alla residenza stabile ovvero senza aggravio del carico urbanistico; (2) che sull’area interessata non esiste alcun vincolo di natura idrogeologica né, tantomeno, il P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico), nell'ultimo aggiornamento effettuato con D.P.R.S del 17/01/2017 (Bacino per l'assetto Idrogeologico del bacino idrografico Fosso delle Canne), la individua come zona con presenza di alcuna criticità.
In data 5.12.2023 il Comune ha poi adottato il provvedimento di diniego in questa sede impugnato, ancorato alle seguenti motivazioni: “ 1. Le risultanze della verifica tecnica, disposta in via istruttoria da questo ufficio, consentono di affermare che i progettati edifici ricadrebbero su particelle di terreno contigue, posizionate in un'area completamente pianeggiante, confinanti con il torrente Canne: Vero è che non sono vincolate dal punto di vista idrogeologico, ma è altrettanto vero che di fatto e nella realtà, la sona del Fosso Canne è un sito ad elevato rischio idraulico, tant'è che nel novembre 2018 una esondazione del fiume provocò gravi danni a cose ed attrezzature presenti nella zona. Detti avvenimenti confermano le condizioni di pericolosità idraulica delle aree in argomento, pur in assenza di espliciti vincoli idrogeologici, a conferma che l'area interessata alla realizzazione di opere ricettive è a rischio alluvione, e necessita la realizzazione di opere di salvaguardia mediante la sistemazione degli argini, così per come è indicato nell'art. 36 delle N.T.A. che disciplina l'attività edilizia nelle zone E8;
2. In relazione alla tipologia edilizia progettata la stessa può essere riconducibile alle ZTO "F" e le relative sottozone (Fa, Fb, Fc etc..) del PRG, cioè le attrezzature ricettive, mentre nel caso in esame l'area in questione è chiaramente identificata quale ZTO "E" (zone Agricole-ambientali) come di seguito riportato nell'art. 28 delle N.T.A.”.
2. L’impugnazione del provvedimento in parola è affidata al seguente motivo di diritto: “ invalidità ed inefficacia del diniego impugnato essendosi formato il silenzio assenso del permesso di costruire (ai sensi dell’art. 14 bis, comma 2°, lett. c), nonché art. 2, comma 8 bis della l. 241/1990) e del provvedimento unico (art. 7, n. 3 del d.p.r. 7/9/2010 n. 160) ”.
Secondo parte ricorrente, il titolo abilitativo richiesto con l’istanza del 25.7.2017 si sarebbe perfezionato per silentium in data 20.7.2020, una volta trascorso senza provvedimenti espressi del Comune il termine di 90 giorni dal 30.1.2020, data nella quale l’istante ha integrato la documentazione richiesta con la trasmissione all’Amministrazione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica e degli elaborati tecnici, opportunamente adeguati alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza. Pertanto, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 2, comma 8 bis, della L.241/1990 sarebbero inefficaci sia la comunicazione dei motivi ostativi del 15/10/2020, che il provvedimento impugnato.
3. In via subordinata rispetto alla richiesta di riconoscimento della valida formazione del silenzio assenso da parte del Comune sull’istanza di permesso a costruire, parte ricorrente censura la fondatezza nel merito delle motivazioni del provvedimento di diniego impugnato, reiterando le argomentazioni spese nel corso del procedimento e osservando ulteriormente che l’indice di fabbricabilità previsto dalle N.T.A. per la zona E8 nella quale si trova l’area interessata al progettato intervento edilizio è rispettato dagli elaborati progettuali presentati.
4. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza pubblica del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato in ragione della infondatezza del motivo di doglianza proposto in via principale.
Nella fattispecie all’esame non può dirsi infatti perfezionato un provvedimento di assenso per silentium sull’istanza di permesso a costruire presentata da parte ricorrente, per le seguenti ragioni.
L’art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che “ decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
Nel caso di specie, come sottolineato anche dal Comune nel provvedimento impugnato, l’area non è vincolata dal punto di vista idrogeologico, tuttavia è definita come zona agricola- ambientale E8 Parco fluviale “Fosso delle Canne” (cfr. art. 28 delle N.T.A. al P.R.G.), in quanto ad elevato rischio idraulico vista la prossimità con il fiume. Inoltre nel provvedimento della Soprintendenza è “ accertato che l’opera ricade in massima parte nel paesaggio locale 21 (Siculiana) “Eraclea, Torre Salsa e Monte Rosso” con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione 21b (Paesaggio fluviale ed aree di interesse archeologico) con livello di tutela 1 del piano paesaggistico della Provincia di Agrigento…e in minima nel paesaggio 21 (Siculiana) “Paesaggio delle colline costiere di Pizzo Sant’Antonio, Monte dell’Eremita, Balzo Garebici, Monte Capreria, Monte Rosso e Contrada Scavuzzo” con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione 21c con livello di tutela 2 del Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento ”.
Pertanto, sebbene in assenza di un vincolo idrogeologico, sull’area oggetto dell’intervento proposto dai ricorrenti insiste senza dubbio un vincolo paesaggistico rappresentato dai livelli di tutela 1 e 2 del vigente Piano paesaggistico della Provincia di Agrigento.
Tale considerazione esclude in radice, per espressa previsione normativa, la possibilità di perfezionare il titolo abilitativo richiesto per mezzo di un provvedimento di silenzio-assenso da parte del Comune il quale, pertanto, si è determinato definitivamente sull’istanza di permesso a costruire con il provvedimento impugnato, preceduto dalla comunicazione endoprocedimentale di preavviso dei motivi di rigetto.
2. Anche la doglianza formulata in via subordinata è infondata, in quanto il gravato provvedimento di diniego, oltre ad essere adeguatamente motivato anche in considerazione delle osservazioni spese in sede procedimentale da parte ricorrente, riporta le ragioni del Comune in modo lineare e coerente richiamandosi alla normativa applicabile al progetto presentato.
In particolare, il provvedimento di diniego è plurimotivato sotto un duplice profilo.
2.1. In primo luogo si richiama la necessità della realizzazione di opere di salvaguardia mediante la sistemazione degli argini, come indicato nell'art. 36 delle N.T.A. che disciplina l'attività edilizia nella zona E8. A livello urbanistico, pertanto, le norme di attuazione al P.R.G. espressamente prevedono che interventi edilizi su quell’area siano subordinati “ alla realizzazione delle opere di sistemazione degli argini ”, le quali nella fattispecie non vengono descritte né nella documentazione tecnica allegata all’istanza di permesso a costruire, né nei progetti e nella relazione tecnica integrativa prodotta in data 30.1.2020.
Si sottolinea, a riguardo, che il provvedimento della Soprintendenza, condizionando l’autorizzazione del progetto al rispetto di prescrizioni, tratta esclusivamente il profilo della compatibilità paesaggistica dell’opera richiesta lasciando alla “ …competenza del Comune di Siculiana e del suo Ufficio Tecnico accertare la conformità urbanistica delle opere…ed in particolare delle disposizioni delle leggi urbanistiche vigenti ”.
Appare, pertanto, del tutto corretto il richiamo del Comune al P.R.G. vigente ed alla zonizzazione, le cui prescrizioni sono descritte nelle N.T.A..
2.2. In secondo luogo, il Collegio reputa corretto anche il richiamo da parte del Comune alle N.T.A. per quanto riguarda l’identificazione della tipologia edilizia. L’art. 36 delle N.T.A. è chiaro nel disporre che la zona E8 “ comprende l'ambito territoriale attraversato dal Fosso delle Canne ed è costituito dalle sub-zone “A” e “B” ”, alle quali deve farsi riferimento per determinare la tipologia edilizia realizzabile sull’area.
Come si legge nella relazione tecnica allegata all’istanza presentata il 25.7.2017, i ricorrenti hanno richiesto il permesso a costruire per la “ realizzazione di una struttura con finalità turistiche composta da unità ricettive, un corpo destinato ad hall/reception/bar, solarium, piscine e le dotazioni di parcheggi ed aree a verde come prescritto dalle N.T.A .”. I precisi connotati di tipo turistico/ricettivo dell’opera oggetto di istanza di permesso a costruire, considerata nel suo complesso e nelle sue singole parti, sono ulteriormente descritti nella relazione tecnica allegata all’ultimo deposito integrativo di documentazione effettuato dalla parte ricorrente il 30.1.2020. Tali specifiche inquadrano evidentemente il progetto nella tipologia edilizia decritta dall’art. 45 delle N.T.A. “ attrezzature ricettive ”, come correttamente indicato dal Comune nel gravato provvedimento, in particolare nelle (Fa) - Aree per attività turistico ricettive, e nelle (Fb) - Aree per attività turistico ricettive all'aria aperta. Parte ricorrente, pertanto, non coglie nel segno richiamando la sola presunta identità tra l’indice di fabbricabilità tra le sottozone A e B, riferimento per la zona E8, e quello previsto per le zone di cui all’art. 45 N.T.A., dovendosi invece far riferimento al complesso delle prescrizioni tecniche indicate dagli artt. 46 (Fa) e 47 (Fb) delle N.T.A..
3. Per le superiori ragioni il ricorso va rigettato.
Nessuna statuizione sulle spese di giudizio è dovuta, in ragione della mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese per il Comune intimato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO CI, Presidente FF
IO LL, Referendario
NA FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA FA | TO CI |
IL SEGRETARIO