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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/03/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1030/2023 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
nata a [...] il [...], CF: Parte_1
; nato a [...] il C.F._1 Parte_2
18.11.1973 CF: ; , nata a [...] C.F._2 Parte_3
Stabia (NA) il 29.09.1985 CF: ; , nata a [...]F._3 Parte_4
Castellammare di Stabia (NA) il 02.01.1948 CF: ; tutti nella qualità di C.F._4 eredi legittimi di , nato a [...] il [...] ed Persona_1 ivi deceduto il 18.11.2015 elett.te domiciliati in Castellammare di Stabia, al Viale Europa, 127, presso lo studio dell'avv. Francesco Iezza che unitamente all'avv. Gaetano De Stefano e all'avv. Nicola Sammartino congiuntamente e disgiuntamente, li rappresentano e difendono, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
(cod. fisc. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Trieste, Via Genova 1, assistita sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Loredana Curcio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo difensore, in Portici (NA), Via Malta n. 14, in virtù di mandato telematico conferito dall'Ing. di Persona_2
Marzaiuolo, nella qualità di legale rappresentante pro-tempore di Controparte_1
Stabilimento di Castellammare di Stabia, in forza dei poteri conferitigli con procura speciale, per atto Notaio del 13.5.2021 Rep. n. 9936 Persona_3
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.2.2023, i ricorrenti in epigrafe adivano questo Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare, ove ritenuto anche a mezzo di CTU medico legale, l'origine professionale della patologia respiratoria asbestosi pleuro parenchimale contratta dal sig. in vita e l'imputabilità Persona_1 della stessa alla violazione, da parte della , delle norme in materia di sicurezza Controparte_1 invocate in premessa ed accertate anche nella sentenza 1091/2022 resa dal Trib. Torre Ann.ta (NA). 2) Accertare e dichiarare che dalla malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto, nel periodo lavorativo prestato alle dipendenze della resistente, è derivato al lavoratore de cuius sig. un danno non patrimoniale, pari alla percentuale Persona_1 dell'11%, come stabilita e determinata dal dott. nella C.T.U inerente il Persona_4 procedimento giudiziale conclusosi con la sentenza 1091/2022; ovvero, alla diversa percentuale, maggiore o minore che l'adito Tribunale vorrà riconoscere anche a seguito di CTU (ove ritenuto opportuno svolgere). 3) Per lo effetto di quanto accertato ai capi 1 e 2 delle conclusioni presenti e che precedono, condannare in pers del leg rapp.te Controparte_1
p.t. al risarcimento jure successionis e/o hereditatis, del danno non patrimoniale biologico, in
1 favore dei sigg.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
come sopra generalizzati, quali eredi legittimi del sig. in Parte_4 Persona_1 proporzione delle rispettive quote ex lege previste, nella somma complessiva di€ 22.006,00, al netto di ogni personalizzazione;
ovvero di € 30.323,00, con personalizzazione del danno ex art 1226 c.c.; ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, determinata anche in via equitativa;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 29.10.2009 e sino al soddisfo. 4) Con vittoria di spese e compensi professionali di avvocato per il presente giudizio, oltre oneri accessori e spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore degli scriventi difensori per dichiarazione di fattone anticipo”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso, per violazione del ne bis in idem.
All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c. la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di violazione del ne bis in idem.
Con precedente ricorso, contraddistinto dal n. 4778 del 2019, notificato in data
20.11.2019, gli odierni ricorrenti evocavano in giudizio la dinanzi al Giudice Controparte_1 del lavoro di Torre Annunziata al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che il sig. , nel periodo in cui ha lavorato alle dipendenze e sotto la Persona_1 direzione di , ossia nel periodo che va dal 14.11.1960 al 30.03.1992, è stato Controparte_1 esposto all'amianto; 2) accertare e dichiarare la condotta colposa della nel Controparte_1 periodo su descritto, per aver omesso di rispettare le misure di sicurezza invocate nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, sia sotto il profilo della mancata riduzione della polverosità dell'ambiente di lavoro, non essendo state predisposte idonee misure di sicurezza per abbattere la polverosità degli ambienti e ridurre l'esposizione alle fibre di amianto con la installazione di aspiratori efficaci, sia in relazione alla mancata imposizione di dispositivi di protezione individuale, alla pulizia dei locali e delle attrezzature e degli impianti e alla tempistica nella sostituzione di filtri e maschere;
3) accertare e dichiarare che Controparte_1 nel periodo di lavoro indicato al capo 1) delle presenti conclusioni non ha apprestato adeguata informazione ed istruzione ai lavoratori circa l'uso dei dispositivi di sicurezza;
4) in conseguenza di quanto accertato ai capi 1) e 2) e 3) delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare che il sig. ha contratto una fibrosi polmonare con grave insufficienza Persona_1 respiratoria c.d. asbestosi polmonare con grave insufficienza respiratoria c.d. asbestosi, che unitamente alle altre patologie epatiche ha determinato la sua dipartita. 5) Per effetto di quanto accertato (..) condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non in favore CP_1 dei sigg.ri , come sopra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 generalizzati, quali eredi legittimi del Sig. , in proporzione delle rispettive quote Persona_1 ex lege previste, nella somma complessiva di euro 130.627,98.
Alla pagina 22 del precedente ricorso si legge: “Circa i danni conseguiti dal Per_1
, è indubbio che questi – in vita – ebbe a soffrire per un lungo periodo per la patologia
[...] insorta (ossia la fibrosi polmonare) che gli determinò una lesione alla integrità psico fisica e, perciò, un danno biologico determinato da postumi di natura permanente, risarcibile in termini percentuali. Inoltre, a tal danno, deve aggiungersi quello derivante dall'inabilità temporanea assoluta, inerente al tempo di acuta sofferenza per la permanenza in vita. Ciò comporta che in capo al sig. è sorto il diritto al risarcimento non solo del danno biologico ma Persona_1 anche di quello temporaneo, oltre che di quello morale.
Nel corso del giudizio veniva disposta la nomina di un consulente medico legale. All'esito del deposito della perizia, il Tribunale, con sentenza n. 1091 del 2022 rigettava la domanda attorea, precisando Il decesso di è da ricondurre agli sviluppi della Persona_1 patologia “cirrosi epatica con HCC”, patologia presente con caratteri di notevole gravità già all'epoca della diagnosi (avvenuta nel settembre 2013) e che non ha alcuna relazione causale
2 con la esposizione lavorativa del ” Il ctu quindi non ritiene sussistere il nesso di Per_1 causalità tra mansioni esercitate e la malattia che l'ha condotto alla morte, né ha mai definito l'asbestosi come causa concorrente nel decesso di . Persona_1
La predetta pronuncia è passata in giudicato.
Gli istanti hanno presentato il ricorso in esame al fine di far accertare e dichiarare che dalla malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto nel periodo lavorativo prestato alle dipendenze della resistente era derivato al lavoratore de cuius, , un danno Persona_1 non patrimoniale pari alla percentuale dell'11%, come stabilita e determinata dal dott.
nella C.T.U inerente il procedimento giudiziale conclusosi con la sentenza Persona_4 1091/2022 e, per l'effetto, condannare in pers del leg rapp.te p.t. al Controparte_1 risarcimento jure successionis e/o hereditatis, del danno non patrimoniale biologico.
Come si rileva dalle conclusioni di cui al ricorso 4778 del 2019, innanzi riportate, “In conseguenza di quanto accertato ai capi 1) e 2) e 3) delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare che il sig. ha contratto una fibrosi polmonare con grave insufficienza Persona_1 respiratoria c.d asbestosi, che unitamente alle altre patologie epatiche, ha determinato la sua dipartita. 5) Per lo effetto di quanto accertato 1) 2) 3) 4) delle su esposte conclusioni, condannare in pers del leg rapp.te p.t. al risarcimento di tutti i danni, Controparte_1 patrimoniali e non, in favore dei sigg.ri Parte_1 Parte_2 Pt_3
, come sopra generalizzati, quali eredi legittimi del sig.
[...] Parte_4 Per_1
, in proporzione delle rispettive quote ex lege previste, nella somma complessiva di €
[...]
130.627,98 come su calcolata;
ovvero a quella diversa, maggiore o minore, le odierne parti ricorrenti avevano chiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non (da intendersi quale biologico temporaneo, differenziale, terminale, catastrofale), loro spettanti, quali eredi legittimi (dunque, jure hereditatis)…pertanto, deve ritenersi che la domanda oggi formulata risultava già contenuta nel precedente ricorso, in relazione al quale vi è stata pronuncia di rigetto, non impugnata.
In ogni caso, l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito ordinanza n. 16 del 3 gennaio 2020 della Cassazione).
In definitiva, il ricorso in esame deve ritenersi inammissibile.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, in favore di , liquidate in € Controparte_1
3.809, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Torre Annunziata, 28.3.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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