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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/10/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 30/10/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 2925 / 2025 promosso da Parte_1
nei confronti di CP_1
oggi alle ore 11.00 sono comparsi: per parte attrice l'avv. FRANCESCA SELLA in Parte_1
sostituzione dell'avv. MOLON CHIARA la quale si riporta agli atti insistendo in ogni domanda e difesa e, ove il Giudice lo ritenga, in ordine al mutamento del rito e all'ammissione dei mezzi istruttori;
per parte convenuta ià contumace nessuno è presente;
CP_1
Il Giudice, preliminarmente il Giudice, dispone ex art. 426 c.p.c. il passaggio della trattazione del presente procedimento alle forme del rito locatizio e ritenuta la causa comunque di natura documentale e sufficientemente istruita anche in ragione dell'onere della prova in subiecta materia e della natura contumaciale, invita la parte attrice costituita alla discussione della causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
l'avv. SELLA si riporta agli atti insistendo in domanda e discutendo come da atto di citazione e da memorie 171 c.p.c. depositate;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2925/25 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2925/2025 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MOLON CHIARA,
ATTRICE
Contro
, C.F. /P.IVA CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace
In punto a Altri istituti del diritto delle locazioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
La parte attrice costituita ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza viene data contestuale lettura in udienza da parte del giudice rientrato dalla camera di consiglio;
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2925/25 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
3
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2925/25 - dato atto di come il presente giudizio, introdotto con citazione debitamente notificata al convenuto in data 19.5.25 a mezzo posta, abbia ad oggetto la domanda di parte attrice, , n.q. di proprietaria e locatrice dell'immobile Parte_1
sito in via San Marco in Foro n. 2 di Verona, in forza di contratto di locazione ad uso abitativo stipulato inter partes in data 15.4.2013, di accertamento della responsabilità del conduttore, , in relazione alla violazione delle obbligazioni da CP_1
questi contrattualmente assunte e sancite dagli artt. 1590 e 1587 c.c. per aver in particolare riconsegnato l'immobile solo all'esito di una – id est plurime - procedura esecutiva di sfratto e non conforme allo stato iniziale o derivante dall'uso normale della cosa locata, oltre che in violazione degli accordi assunti rispetto alla scadenza e con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, tanto a titolo di danno emergente (10.412,30 €), quanto a titolo di lucro cessante (3.600 € pari all'importo di tre mensilità);
- dato atto di come il convenuto, nonostante la rituale instaurazione del contradittorio sia rimasto contumace;
- dato atto di come all'odierna udienza, disposto il mutamento del rito e il passaggio alla trattazione nelle forme del rito locatizio, e ritenuta la causa documentale, sia stata disposta la discussione orale;
- ritenuta in fatto e in diritto la fondatezza della domanda;
- considerato in particolare, in fatto, che lo stato e gli arredi dell'immobile locato risulti acquisito agli atti e cristallizzato tanto al momento iniziale, come da dettagliato inventario allegato al contratto sottoscritto da entrambe le parti del 15.4.2013 (cfr. docc. 2 e 3), quanto al momento finale dal verbale di rilascio redatto da parte dell incaricato dello sfratto - e quindi da pubblico Ufficiale nell'esercizio Pt_2
delle proprie funzioni, con attestazione che al riguardo fa piena prova fino a querela di falso - dopo lunghe traversie, in data 13.6.2024, e con tanto di fotografie allegate
(cfr. docc. 4 e 14 parte attrice), oltre che dalla perizia dimessa in atti (cfr. doc. 15) e redatta dal geom. a distanza di poco tempo (inizio settembre 2024) CP_2
4
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2925/25 dall'avvenuta liberazione coattiva;
- ritenuto come da tale corredo probatorio si evincano i danni lamentati da parte attrice, oggetto di domanda e di analitica elencazione e allegazione (cfr. punto 15 citazione pag. 5);
- ritenuto altresì che, in fatto, gli esborsi - quali voci componenti il danno emergente - per il rispristino dell'immobile ad un buono stato locativo e conforme, salvo il normale deperimento d'uso, a quanto pattuito e consegnato all'inizio della locazione, siano documentati dalle fatture dimesse in atti oltre che avvalorati dalle valutazioni, immuni da vizi di logicità e congruità, del geom. e qui richiamate per CP_3
relationem;
- ritenuta altresì la congruità dell'importo corrispondente a 3 mensilità (1200 € x 3) di poco maggiorate rispetto al canone pattuito ancora nel 2013 (€ 1000) quale voce di danno ristoratore del mancato guadagno derivante dall'impossibilità di ricollocare immediatamente l'immobile sul mercato locatizio, in ragione dei necessari interventi di ripristino e previa redazione della perizia che cristallizzasse e valutasse i luoghi oggetto di causa e i relativi danni, redatta a settembre 2024, 3 mesi dopo il rilascio;
- ritenuto peraltro in diritto che, trattandosi - tanto con riferimento alla violazione degli impegni contrattuali ed al disposto dell'art. 1590 c.c. in ordine alla riconsegna dell'immobile alla scadenza pattuita conforme allo stato in cui era stato ricevuto, e quanto all'art. 1587 c.c. circa la violazione della diligenza nella conservazione e custodia della cosa locata – di obbligazioni contrattuali, fosse il conduttore convenuto a dover dare la relativa prova liberatoria, carente anche in ragione della tenuta contumacia;
- ritenuto come a tali premesse segua l'integrale accoglimento delle domande attoree e che le spese, liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 tenuto conto della brevità e semplicità delle difese svolte, della natura contumaciale della lite e dell'assenza di istruttoria in senso stretto, seguano la soccombenza e debbano essere poste a carico di parte convenuta contumace;
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2925/25
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
2925 /2025 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale posto in essere dal conduttore, , nei confronti della locatrice, , per CP_1 Parte_1 non aver riconsegnato l'immobile esente da vizi e difetti, a prescindere dalla normale usura, e per non aver riconsegnato (ed illegittimamente quanto indebitamente sottratto alla disponibilità della proprietaria) alcuni arredi contrattualmente indicati in atti;
2. Accerta e dichiara i danni subiti dalla attrice sia in termini di lucro cessante
(in ragione delle opere di ripristino), che di mancato guadagno (allungamento delle tempistiche prima di poter nuovamente locale il bene).
3. Dichiara tenuto e condanna al risarcimento del danno CP_1 quantificato in € 14.012,30 (di cui € 10.412,30 per danno emergente ed € 3.600 per il danno da lucro cessante) in favore di parte attrice;
Parte_1
4. Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in CP_1
favore di parte attrice, che si liquidano in € 287,50 per Parte_1 esborsi ed in € 3000 per compensi difensivi;
oltre IVA e CPA come per legge ove dovute, e oltre contributo spese generali al 15%.
Così deciso in Verona il 30/10/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
6
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2925/25
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 30/10/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 2925 / 2025 promosso da Parte_1
nei confronti di CP_1
oggi alle ore 11.00 sono comparsi: per parte attrice l'avv. FRANCESCA SELLA in Parte_1
sostituzione dell'avv. MOLON CHIARA la quale si riporta agli atti insistendo in ogni domanda e difesa e, ove il Giudice lo ritenga, in ordine al mutamento del rito e all'ammissione dei mezzi istruttori;
per parte convenuta ià contumace nessuno è presente;
CP_1
Il Giudice, preliminarmente il Giudice, dispone ex art. 426 c.p.c. il passaggio della trattazione del presente procedimento alle forme del rito locatizio e ritenuta la causa comunque di natura documentale e sufficientemente istruita anche in ragione dell'onere della prova in subiecta materia e della natura contumaciale, invita la parte attrice costituita alla discussione della causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
l'avv. SELLA si riporta agli atti insistendo in domanda e discutendo come da atto di citazione e da memorie 171 c.p.c. depositate;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2925/25 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2925/2025 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MOLON CHIARA,
ATTRICE
Contro
, C.F. /P.IVA CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace
In punto a Altri istituti del diritto delle locazioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
La parte attrice costituita ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza viene data contestuale lettura in udienza da parte del giudice rientrato dalla camera di consiglio;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2925/25 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2925/25 - dato atto di come il presente giudizio, introdotto con citazione debitamente notificata al convenuto in data 19.5.25 a mezzo posta, abbia ad oggetto la domanda di parte attrice, , n.q. di proprietaria e locatrice dell'immobile Parte_1
sito in via San Marco in Foro n. 2 di Verona, in forza di contratto di locazione ad uso abitativo stipulato inter partes in data 15.4.2013, di accertamento della responsabilità del conduttore, , in relazione alla violazione delle obbligazioni da CP_1
questi contrattualmente assunte e sancite dagli artt. 1590 e 1587 c.c. per aver in particolare riconsegnato l'immobile solo all'esito di una – id est plurime - procedura esecutiva di sfratto e non conforme allo stato iniziale o derivante dall'uso normale della cosa locata, oltre che in violazione degli accordi assunti rispetto alla scadenza e con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, tanto a titolo di danno emergente (10.412,30 €), quanto a titolo di lucro cessante (3.600 € pari all'importo di tre mensilità);
- dato atto di come il convenuto, nonostante la rituale instaurazione del contradittorio sia rimasto contumace;
- dato atto di come all'odierna udienza, disposto il mutamento del rito e il passaggio alla trattazione nelle forme del rito locatizio, e ritenuta la causa documentale, sia stata disposta la discussione orale;
- ritenuta in fatto e in diritto la fondatezza della domanda;
- considerato in particolare, in fatto, che lo stato e gli arredi dell'immobile locato risulti acquisito agli atti e cristallizzato tanto al momento iniziale, come da dettagliato inventario allegato al contratto sottoscritto da entrambe le parti del 15.4.2013 (cfr. docc. 2 e 3), quanto al momento finale dal verbale di rilascio redatto da parte dell incaricato dello sfratto - e quindi da pubblico Ufficiale nell'esercizio Pt_2
delle proprie funzioni, con attestazione che al riguardo fa piena prova fino a querela di falso - dopo lunghe traversie, in data 13.6.2024, e con tanto di fotografie allegate
(cfr. docc. 4 e 14 parte attrice), oltre che dalla perizia dimessa in atti (cfr. doc. 15) e redatta dal geom. a distanza di poco tempo (inizio settembre 2024) CP_2
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2925/25 dall'avvenuta liberazione coattiva;
- ritenuto come da tale corredo probatorio si evincano i danni lamentati da parte attrice, oggetto di domanda e di analitica elencazione e allegazione (cfr. punto 15 citazione pag. 5);
- ritenuto altresì che, in fatto, gli esborsi - quali voci componenti il danno emergente - per il rispristino dell'immobile ad un buono stato locativo e conforme, salvo il normale deperimento d'uso, a quanto pattuito e consegnato all'inizio della locazione, siano documentati dalle fatture dimesse in atti oltre che avvalorati dalle valutazioni, immuni da vizi di logicità e congruità, del geom. e qui richiamate per CP_3
relationem;
- ritenuta altresì la congruità dell'importo corrispondente a 3 mensilità (1200 € x 3) di poco maggiorate rispetto al canone pattuito ancora nel 2013 (€ 1000) quale voce di danno ristoratore del mancato guadagno derivante dall'impossibilità di ricollocare immediatamente l'immobile sul mercato locatizio, in ragione dei necessari interventi di ripristino e previa redazione della perizia che cristallizzasse e valutasse i luoghi oggetto di causa e i relativi danni, redatta a settembre 2024, 3 mesi dopo il rilascio;
- ritenuto peraltro in diritto che, trattandosi - tanto con riferimento alla violazione degli impegni contrattuali ed al disposto dell'art. 1590 c.c. in ordine alla riconsegna dell'immobile alla scadenza pattuita conforme allo stato in cui era stato ricevuto, e quanto all'art. 1587 c.c. circa la violazione della diligenza nella conservazione e custodia della cosa locata – di obbligazioni contrattuali, fosse il conduttore convenuto a dover dare la relativa prova liberatoria, carente anche in ragione della tenuta contumacia;
- ritenuto come a tali premesse segua l'integrale accoglimento delle domande attoree e che le spese, liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 tenuto conto della brevità e semplicità delle difese svolte, della natura contumaciale della lite e dell'assenza di istruttoria in senso stretto, seguano la soccombenza e debbano essere poste a carico di parte convenuta contumace;
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2925/25
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
2925 /2025 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale posto in essere dal conduttore, , nei confronti della locatrice, , per CP_1 Parte_1 non aver riconsegnato l'immobile esente da vizi e difetti, a prescindere dalla normale usura, e per non aver riconsegnato (ed illegittimamente quanto indebitamente sottratto alla disponibilità della proprietaria) alcuni arredi contrattualmente indicati in atti;
2. Accerta e dichiara i danni subiti dalla attrice sia in termini di lucro cessante
(in ragione delle opere di ripristino), che di mancato guadagno (allungamento delle tempistiche prima di poter nuovamente locale il bene).
3. Dichiara tenuto e condanna al risarcimento del danno CP_1 quantificato in € 14.012,30 (di cui € 10.412,30 per danno emergente ed € 3.600 per il danno da lucro cessante) in favore di parte attrice;
Parte_1
4. Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in CP_1
favore di parte attrice, che si liquidano in € 287,50 per Parte_1 esborsi ed in € 3000 per compensi difensivi;
oltre IVA e CPA come per legge ove dovute, e oltre contributo spese generali al 15%.
Così deciso in Verona il 30/10/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2925/25