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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 6110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6110 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano udite le conclusioni delle parti, precisate all'udienza odierna e sentita la discussione orale, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6754 /2025 del R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il giorno 11/12/1956 e Parte_1 dom.ta ivi alla via A.Moro n.2 ( ) rappr.ta e difesa dall'avv. Giuseppe CodiceFiscale_1
Pellegrino (c.f. ) e dall'avv. Sergio Turrà (C.F. con cui C.F._2 C.F._3 domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ADDIVINOLA ERMINIA con cui el. dom.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo giudice depositato il 24/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva
“Accertarsi e dichiararsi l'insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento in epigrafe, per l'effetto disponendosene nell'annullamento e o la revoca;
gradatamente accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della pretesa creditoria possa base dell'impugnata ingiunzione nei epigrafe, disponendosene, per l'effetto, l'annullamento in via riconvenzionale condannar, arsi le parti convenute in persona dei rispettivi legali rappresentanti in solido, ovvero ciascuna per quanto di ragione al pagamento in favore della deducente dell'importo lordo di euro
15.073,69, ovvero della diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa con pagina1 di 3 l'aggravio degli accessori di legge a titolo di trattamento retributivo maturato per lavoro svolto in supero delle attività lavorative ordinarie con le modalità descritte nella narrativa in fatto che precede previa conversione del rito e fissazione del termine per il deposito di memoria integrativa da redigersi in conformità a quanto previsto dagli articoli 409 seguenti c.p.c.; in ogni caso, condannarsi la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione.”
In data 01.08.2025 si costituiva nuovo difensore in sostituzione ma non v'è prova della notifica di tale atto al precedente difensore.
Si costituiva la convenuta che eccepiva la violazione del principio del ne bis idem in quanto il tribunale di Napoli con la sentenza 5716/23, poi impugnata in appello, ha accertato l'intervenuta prescrizione sino a tutto il novembre 2010 delle somme indebitamente percepite dalla ricorrente rigettando per il resto il ricorso e riconoscendo come dovuto l'importo di euro 15.073,69.
Detta sentenza veniva impugnata con ricorso numero 837/2024 e confermata dalla corte d'appello di Napoli.
La sentenza di primo grado così disponeva: “… Accoglie il ricorso parzialmente dichiarando insussistente la pretesa restituito della nei confronti dei ricorrenti tra quale tra i quali Pt_2
l'attuale per intervenuta prescrizione sino a tutto il novembre 2010, con la condanna alla restituzione di quanto trattenuto per la causa causale peri i periodi predetti rigetta per il resto, il ricorso compensa le spese “
Con sentenza del 25/3/2025 la corte d'appello di Napoli rigettava l'appello e compensava le spese sulla base del ricorso proposto tra gli altri dall'attuale ricorrente avverso la sentenza
5716/23.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta, il giudice decideva come da sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente va dichiarata l'improponibilità della domanda.
Va infatti rilevato che vi è sentenza N 5716/23 del Tribunale di Napoli che definiva il giudizio recante il n. 1701/21 e avente a oggetto proprio la domanda volta a “Accertare e dichiarare l'inesistenza e o l'insussistenza di ogni qualsivoglia diritto del e Controparte_1 in ogni caso della alla ripetizione delle somme corrisposte ai ricorrenti (tra cui Controparte_2
l'attuale)… nell'arco temporale compreso tra il 2009 e il 2019 con la condanna degli enti predetti alla restituzione e al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti degli importi medio tempore eventualmente trattenuti o comunque incassati a titolo di pretesa restituzione delle indennità di cui all'articolo due legge regionale 20 barra 2002.”
pagina2 di 3 Nel presente giudizio la ricorrente chiede accertarsi l'inesistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ma tali presupposti sono stati accertati con la sentenza
N.5716/23 del Tribunale di Napoli confermata dalla corte d'Appello.
Pertanto, in applicazione del principio del ne bis in idem sancito dall' art. 39 c.p.c., in base al quale, al fine di evitare contrasti tra giudicati, una stessa causa non può proporsi innanzi a giudici diversi, è improponibile la domanda proposta dalla parte ricorrente con il ricorso in esame atteso che sulla medesima questione e tra le medesime parti è già intervenuta una sentenza confermata anche in grado di appello.
Le spese seguono la soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara l' improponibilità delle domande;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in €.1600,00.
Napoli, 08/09/2025
IL GIUDICE
Maria Gaia Majorano
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