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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/10/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n. 1228 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 23/09/2025), nella causa n. 1228/2024 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to FABIO GATTI, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
OV ST PI e dall'Avv.to ROBERTO AZARA
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di essere stato assunto in data Parte_1
12/03/2012 dalla resistente, con contratto a tempo indeterminato, CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, qualifica di impiegato, 6° livello e mansione di coordinatore di servizio per 40 ore settimanali;
che oggetto della mansione assegnata era l'organizzazione della squadra di operai allo stesso affidati, affinché svolgessero i lavori commissionati all'azienda, secondo le direttive specifiche impartite dal direttore dei lavori, dai tecnici, dai vari responsabili di settore e dalla direzione dell'azienda; che la resistente è una società interamente partecipata dal con lo scopo di massimizzare l'efficienza dei servizi di Controparte_2 manutenzione, principalmente ordinaria, delle aree pubbliche;
che nel 2019 alla resistente è stato affidato l'incarico per la realizzazione di un impianto di
1 illuminazione di un'area pubblica, nel quartiere “Caragol”; che la CP_1
attraverso diversi affidamenti diretti, ha interessato la ditta del sig.
[...]
che avrebbe dovuto coordinare la parte relativa all'illuminazione, il Persona_1
Dott. agronomo e urbanista, per la parte relativa al verde, Controparte_3 nonché lo studio tecnico dell'IN. Arch. e P.I. Persona_2 CP_4
DR LE, per la parte relativa alla direzione dei lavori edili e progettuali del cantiere;
che l'avvio dei lavori è avvenuto tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre del 2023; di aver, in tale contesto, coordinato gli operai edili della dalla seconda metà di ottobre 2023; Controparte_1
− l'attore ha inoltre riferito di essere stato licenziato in data 19/2/24 per giustificato motivo soggettivo aggravato da recidiva in ragione di negligenza e imperizia attribuite con le contestazioni del 02/02/2024 (prot. U215/2024) e 05/02/2024 (prot. U216/2024); che la prima contestazione ha ad oggetto una asserita “grave non conformità alle procedure aziendali ed alle norme” in relazione all'approvvigionamento dei materiali necessari per il cantiere nei mesi di novembre e dicembre 2023 per un importo totale di € 3.872,65 e la seconda delle “difformità tra le opere eseguite e quelle previste nel Progetto o nelle singole Tavole a Lei consegnati dai Progettisti incaricati”; che, in assenza di provvedimenti dirigenziali ad hoc per l'acquisto di materiale edile del cantiere
“Caragol” e senza istruzioni diverse della direzione, per rispondere alle esigenze di velocità imposte dall'azienda, ha autorizzato l'acquisto di materiale di consumo entro i 100€ giornalieri presso gli ordinari fornitori, come per prassi aziendale consolidata;
che il modello di fabbisogno veniva compilato solo per acquisti di maggiore entità; che, infatti, alla successiva consegna della documentazione relativa agli acquisti di novembre e dicembre, né l'ufficio acquisti né la direttrice hanno riscontrato anomalie;
quanto alle Per_3 difformità riscontrate dalla direttrice di solamente a seguito di Controparte_1 un tardivo sopralluogo avvenuto insieme al direttore tecnico IN. e Per_4 ai progettisti in data 24/01/2024, esse riguardano: - talune quote altimetriche dei plinto pali posati, - le quote delle fondazioni dei muri e delle relative armature eseguite in pendenza e - lo scavo e l'armatura della fondazione del muro di recinzione in corrispondenza dell'ingresso di Via Sassu;
che tuttavia, i lavori sono iniziati e proseguiti frettolosamente, con termine di consegna al 15/12/23, senza progetti esecutivi ed in assenza di personale specializzato e di strumentazione adeguata;
inoltre, di essere intervenuto a cantiere iniziato e solo nel ruolo di coordinatore degli operai edili affiancati al personale esterno incaricato per i vari settori;
che solo dal novembre del 2023, la CP_1 ha assunto il direttore tecnico, IN. , il quale non ha espresso
[...] Per_4 contestazioni sul lavoro eseguito prima della fine di gennaio 2024; che, in ogni caso, i lavori non erano ancora ultimati e la fondazione per la recinzione di via Sassu era provvisoria, al fine di consentire l'ingresso dei mezzi pesanti;
che i progettisti, nei mesi di novembre e dicembre, hanno sempre approvato i lavori eseguiti;
ha pertanto concluso rilevando insussistenza e l'infondatezza delle
2 contestazioni mossegli con conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro nei limiti di cui all'art. 18 comma 4 Statuto LA;
− il Geom. , inoltre, ha dedotto il carattere ritorsivo del licenziamento Pt_1 dovuto al logoramento dei rapporti con la Direttrice dimostrato dalle Per_3 numerose contestazioni disciplinari ricevute dal 2020 e non tutte sfociate in sanzioni;
da ultimo infatti, il 12/01/2024, a seguito di un diverbio con il neo assunto IN. , ha ricevuto la sanzione della sospensione per 3 giorni Per_4
(doc. 15); tale sanzione, infondata nel merito, sarebbe infatti stata finalizzata a precostituire la recidiva utile al poi comminato licenziamento unitamente alla sanzione comminata il 23/8/23 (doc. 12); ha quindi chiesto la tutela reale piena ai sensi dell'art. 18 comma 1 Statuto LA;
− infine e in subordine, ha censurato il licenziamento per difetto di proporzionalità e tempestività; ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. rigettata ogni contraria domanda, eccezione e conclusione;
2. accertare che il licenziamento intimato al ricorrente è nullo ai sensi dell'art. 18 comma 1 Legge n. 300/70, in quanto determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile e per l'effetto ordinare alla unipersonale, in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, la reintegrazione del sig. nel posto di lavoro, nonché a Parte_1 corrispondere allo stesso a titolo di risarcimento del danno, l'indennità prevista per legge, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. In via gradatamente subordinata, accertare che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18 comma 4 Legge 300/70, annullarlo e condannare la convenuta a reintegrare il sig. nel Parte_1 posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria come prevista per legge, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
4. In via ulteriormente subordinata, dichiarare il licenziamento, così come intimato al sig. , comunque illegittimo, inefficace e/o nullo, per Parte_1 ogni altro motivo, in fatto e diritto, che possa discendere dai fatti di causa, con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto, ordinare alla società Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, di
[...] reintegrare il ricorrente nel posto precedentemente occupato e condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del
3 licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
5. in estremo subordine, accertare e dichiarare che il licenziamento intimato al ricorrente è comunque illegittimo per i fatti di cui all'espositiva e per l'effetto, condannare la convenuta a pagare al lavoratore l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 comma 5 L. 300/70, o altra prevista ex lege.
6. Condannare inoltre, e in ogni caso, la convenuta a maggiorare tutte le somme dovute al lavoratore di interessi e rivalutazione monetaria;
7. condannare infine la convenuta, alle spese di lite, comprensivo di competenze, spese esenti e generali e accessori di legge.”;
− parte convenuta si è costituita Controparte_1 rilevando che il licenziamento si è fondato sulla recidiva ex art. 48 lett. g) CCNL in forza dei provvedimenti disciplinari del 23/8/23 e 18/1/24, non impugnati;
ha eccepito la tardività dell'impugnazione di ogni provvedimento antecedente a quelli che hanno condotto al licenziamento;
che, in ogni caso, le condotte contestate a febbraio 2024 sono da sole sufficienti a giustificare il licenziamento;
l'assenza dei presupposti per il riconoscimento della ritorsività della sanzione espulsiva;
“a) Respingersi integralmente tutte le domande del ricorrente e, per l'effetto, rigettarsi il ricorso assolvendo la resistente da ogni avversa pretesa.
b) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”;
− fallito il tentativo di conciliazione, è stata ammessa la prova orale dedotta dalle parti e sono stati escussi, per parte ricorrente, i testi , Persona_1 Tes_1
e e, per parte resistente, i testi
[...] Testimone_2 Testimone_3
e ; Testimone_4 Tes_5
− le parti hanno discusso la causa mediante trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. preliminarmente occorre rilevare che oggetto del presente giudizio sono unicamente le contestazioni disciplinari del 2/2/24 (doc. 5 ricorrente) e del 5/2/24 (doc. 6 ricorrente) alle quali, unitamente alla contestata recidiva in relazione alle sanzioni conservative del 18/01/24, del 23/08/23 e del 15/03/23, è conseguita la sanzione del licenziamento con preavviso per giustificato motivo soggettivo del 19/2/24 (doc. 4 ricorrente);
4 2. è pacificamente onere del datore di lavoro, a fronte dell'impugnazione e della contestazione dei presupposti da parte del lavoratore, dimostrare la legittimità del licenziamento (rif. art. 5 L. n. 604/66);
3. il datore di lavoro deve, in primo luogo, dimostrare la sussistenza materiale dei fatti contestati;
4. in particolare, questi sono i fatti sottesi alla contestazione del 2/2/25 (doc. 5 cit.):
5 5. di seguito si riporta la seconda contestazione, quella del 5/2/24 (doc. 6 cit.):
6 7 8 6. in sostanza, parte resistente deve preliminarmente dimostrare che il ricorrente abbia autorizzato l'acquisto diretto di materiale presso la
[...]
nei mesi di novembre e dicembre 2023, senza la Parte_2 compilazione del modulo di fabbisogno, per un totale di € 3.872,65 (contestazione del 2/2/24), nonché la presenza delle “difformità” tra le opere eseguite nel cantiere di Caragol e i disegni dei progettisti di cui alla contestazione del 5/2/24 (i.e. variazioni nelle quote plano-altimetriche dei plintopali, nelle quote delle fondazioni dei muri e delle relative armature e nello scavo e nell'armatura della fondazione del muro di recinzione in corrispondenza dell'ingresso di Via Sassu);
7. ebbene, deve rilevarsi che parte ricorrente non contesta tali fatti, ma oppone, quanto al primo, la sussistenza di una consolidata prassi aziendale in linea con quanto operato e, con riferimento alle difformità, l'esecuzione degli scavi prima della propria assegnazione al cantiere, l'altruità del compito di effettuare le verifiche e, in ogni caso, l'urgenza dell'azienda di portare a termine i lavori anche in assenza di adeguato personale, strumentazione e progetto esecutivo definitivo nella consapevolezza generale delle criticità conseguenti;
8. in altre parole, parte ricorrente non contesta di aver autorizzato gli acquisti secondo le modalità e nell'entità addebitata né, specificamente, l'esistenza delle difformità riscontrate, ma ne nega la contrarietà alle direttive ricevute e l'imputabilità ovvero, in ultima analisi, il disvalore disciplinare;
occorre pertanto vagliare le risultanze istruttorie al fine di verificare la fondatezza di tali cause di giustificazione;
9 9. quanto alla prima contestazione, è dirimente richiamare la testimonianza - qualificata in ragione delle mansioni di addetta all'ufficio acquisti- di Tes_1
; la teste ha, infatti, riferito che:
[...]
“gli operai, d'accordo con i coordinatori, acquistavano quanto necessario giornalmente, mentre per gli acquisti più importanti si predisponevano le procedure selettive per l'acquisto; non avevamo magazzino per tutte le piccole necessità quotidiane e quindi gli operai e i coordinatori potevano spendere fino a € 100 al giorno, se non ricordo male, per il fabbisogno giornaliero;
questo valeva anche per il cantiere del Parco per cui sono state fatte determine per gli acquisti grossi preventivabili;
gli operai e i coordinatori potevano andare dai Part fornitori storici, con cui avevamo conti aperti ad esempio la Ca, Porta edile srl, Fercol, Nieddu ecc;
non dovevano avvisarci prima di fare questi acquisti, mi consegnavano le bolle a fina giornate e poi a fine mese, quando arrivavano le fatture, si faceva la verifica e si passava alla contabilità per la registrazione e pagamento;
i tecnici, a fine giornata, facevano il rapportino di cantiere in cui includevano l'indicazione degli acquisti e lo consegnavano all'ufficio contabilità di cantiere, invece le bolle le consegnavano all'ufficio acquisti cui io ero addetta;
i tecnici erano: il geom. che si occupava del cantiere Caragol, ma anche Pt_1 di altri settori i quali non erano fissi, ad esempio strade e marciapiedi, stabili ecc., poi c'era il geom. che si occupava di un altro settore e Controparte_5 poi c'era il dott. che era agronomo ed era un consulente esterno che CP_3 non era presente tutti i giorni;
tutti questi tecnici utilizzavano la procedura che ho riferito per gli acquisti quotidiani;
la procedura che ho descritto era prassi consolidata, non so se ci fossero circolari o regolamenti in merito;
“;
10. la teste ha, inoltre, chiarito che tale prassi è stata eliminata da gennaio 2024 quando, a causa dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, si è reso necessario “fare una determina per tutti gli acquisiti” con conseguente aggravio procedurale per l'ufficio; per arginare detto carico burocratico, riferisce la teste,
“mi sono confrontata con la direttrice [ndr. sulla questione e, non Persona_5 ricordo quando, abbiamo poi trovato il modo di fare degli appalti “aperti” che consentissero anche piccoli acquisti non preventivati nel dettaglio;
la direttrice sapeva che la prassi aziendale degli acquisti giornalieri era quella e che ho descritto sopra e che è durata fino anche a gennaio, quando abbiamo cambiato procedura;
il cambiamento è stato complesso, abbiamo dovuto chiedere storni e ricontabilizzare gli acquisti di gennaio e credo poi anche quelli di dicembre, ma se ne è occupata la contabilità, non io;
[…]
dal 2024, quando abbiamo cambiato la procedura, credo fosse marzo, i tecnici dovevano, per ogni acquisto, venire da noi con il modulo di fabbisogno compilato, noi mettevamo un timbro e solo dopo potevano andare ad effettuare l'acquisto; fino al 2023 non si usava il modello di fabbisogno per gli acquisti fino a 100 €; è capitato diverse volte che i 100€ fossero superati, ma se le necessità
10 erano conformi e ragionevoli (es. sabbia e cemento), non si facevano questioni;
a volte era anche la direzione che chiedeva di lavorare in urgenza e mandava a fare acquisti che superavano i 100€; serviva la firma della direzione per chiudere l'appalto quindi se c'erano necessità era la direttrice stessa che mandava ad effettuare gli acquisiti;
ADR avv. Azara: nelle bolle che ho ricevuto per il cantiere di Caragol non ho mai notato acquisti che non fossero materiale di effettivo consumo;
ADR avv. Azara: mi sono occupata di quanto sopra anche a novembre e dicembre 2023 con l'impiegata che era stata addetta all'ufficio; lei redigeva i documenti, ma io li controllavo”;
11. l'esistenza della prassi in parola è poi stata confermata sia dal teste di parte ricorrente , muratore della che ha lavorato Testimone_2 Controparte_1 anche nel cantiere del Parco Caragol, che dalla teste di parte resistente Tes_5
addetta all'ufficio contabilità che ha condotto le verifiche sugli acquisti
[...] del cantiere Caragol, precisando in merito:
“ricordo che capitava che si facessero piccoli acquisiti e poi i fornitori mandavano le fatture a fine mese;
il cantiere del geom. era il principale Pt_1
e capitava che portassero le bolle degli acquisiti giornalieri o settimanali e poi noi facevamo le verifiche con le fatture che arrivavano a fine mese dai fornitori;
si trattava di una prassi che era già in auge anche per altri cantieri e per le manutenzioni, parliamo di importi sotto i 200€ circa;
credo che la richiesta mi fosse stata fatta per verificare gli acquisiti di quel cantiere;
dopo le verifiche che ho fatto ricordo che abbiamo iniziato a fare determine con capitolati più ampi in modo che gli operai potessero rivolgersi ad un fornitore per tutti gli acquisiti;
prima le determine erano più limitate e quindi la prassi che ho detto serviva per non fa fare una determina ad hoc per piccoli acquisti non previsti;
ricordo che il fornitore del cantiere di Caragol era La Me.Ca. di
che era il più vicino, andavano lì anche per evitare i costi di andare a CP_1
Sassari; in seguito alle verifiche abbiamo fatto una determina giustificativa per i singoli piccoli acquisti effettuati presso la era già capitato anche per le Pt_2 manutenzioni che i responsabili facessero degli acquisiti e poi l'ufficio acquisiti, raggiunti certi importi, faceva le determine ex post a giustificazione;
questo non avveniva sempre, certi piccoli acquisti restavano senza determina giustificativa;
”;
12. la teste inoltre, ha chiarito che gli acquisti segnalati come “non Tes_5 conformi” all'esito delle verifiche, non erano tutti riferiti al cantiere in parola:
“riconosco il documento 2.1 di parte resistente, è la mail che ho mandato all'esito delle verifiche, ne confermo il contenuto;
preciso che le fatture non conformi a cui faccio riferimento nella mail comprendevano sia acquisti fatti per
11 il cantiere Caragol sia per altre manutenzioni;
ricordo infatti che dopo sono state fatte delle determine ad hoc sia per gli acquisiti relativi al cantiere Caragol sia per le manutenzioni;
gli importi relativi a quelle fatture sono stati scissi secondo le destinazioni dei materiali;
ero andata io dal fornitore a spiegargli la situazione;
quando nella e-mail dico che gli acquisti sono quantitativamente troppo elevati mi riferisco alla fattura finale che, comprendendo anche forniture relativa alle manutenzioni, era troppo alta rispetto alle linee guida”;
13. tali circostanze, di fatto, non sono state smentite neanche dal teste di parte resistente il quale, lavoratore somministrato nel ruolo di Testimone_4 direttore dei lavori dal 20/11/23 a fine gennaio 2024, ha dapprima riferito che:
“la procedura per l'acquisto era la seguente: compilare un foglio e poi farselo autorizzare dall'amministrazione; questo valeva per tutti i cantieri e per tutti gli acquisti;
da quando sono entrato io hanno sempre seguito questa la procedura, ma da gennaio 2024 hanno cambiato qualcosa, ma non sotto questo profilo;
il sig. si occupava del cantiere del parco di Caragol e anche lui doveva Pt_1 seguire questa procedura per gli acquisiti;
la responsabile la Testimone_6 quale mi ha riferito che solo per questo cantiere era stato riscontrata la mancanza delle autorizzazioni all'acquisto; mi aveva detto che invece di fare un
“fabbisogno” all'inizio del cantiere erano stati fatti tanti piccoli acquisti da poche decine di euro;
fare un “fabbisogno” significa fare un foglio in cui si scrivono tutti i materiali per effettuare l'opera; lo dovrebbe fare il responsabile del cantiere;
la società stava realizzando un magazzino per tenere il materiale mentre io lavoravo lì, c'era già un piccolo magazzino per ogni settore”,
per poi circoscrivere la portata delle proprie affermazioni precisando:
“credo che il sig. abbia fatto acquisiti per qualche migliaio di euro, si Pt_1 trattava solo di materiale di consumo tipo sabbia e cemento;
che io sappia sotto i € 100 al giorno si potevano fare acquisti senza la preventiva autorizzazione;
questo però non sarebbe dovuto valere per il cantiere di Caragol perché era un cantiere di una certa importanza e si era deciso di fare prima un modulo di fabbisogno per tutti i materiali;
nel caso era stato fatto, ma non per il materiale di consumo, solo per i materiali più importanti”
e affermando, ancora, che:
“il cantiere di Caragol valeva quasi 500.000 €, mentre la prassi dei 100€ che ho riferito sopra veniva applicata per piccole riparazioni ad esempio quella di un marciapiede. Lo so perché me lo ha detto la direttrice, erano le procedure della
in House.”; CP_1
14. il teste quindi, contrariamente alla prospettazione di parte resistente, ha confermato la sussistenza della prassi degli acquisti diretti dei beni di consumo
12 sotto i 100€ giornalieri, ma ha affermato -lui solo- che per il cantiere del Parco Caragol “si era deciso di fare prima un modulo di fabbisogno per tutti i materiali” essendo un cantiere più dispendioso;
in relazione a tali dichiarazioni occorre tuttavia osservare che la rilevanza e l'attendibilità della testimonianza scontano, da un lato, la brevità del rapporto di lavoro del teste (fine novembre 23/fine gennaio 24), il subentro del teste a lavori ampiamente in corso e l'entrata in vigore della nuova procedura aziendale da gennaio 2024 con ricadute sugli acquisti di dicembre 23 (cfr. teste “abbiamo dovuto Tes_1 chiedere storni e ricontabilizzare gli acquisti di gennaio e credo poi anche quelli di dicembre”) e, dall'altro lato, la singolarità delle circostanze riferite in ordine alle determinazioni sugli acquisti per lo specifico cantiere, prive di riscontri esterni e documentali e non corrispondenti neanche alle allegazioni di parte convenuta;
15. deve quindi ritenersi che, prima di gennaio 2024, fosse consolidata prassi quella di autorizzare acquisti diretti entro la soglia dei 100€/giorno (o addirittura € 200 come affermato dalla teste di parte resistente come Tes_5 incontestatamente avvenuto nel caso di specie;
d'altro lato, non è emersa prova della addebitata frammentazione artificiosa degli acquisti, peraltro genericamente allegata da parte resistente: anzi, il teste di parte resistente ha confermato che gli acquisti autorizzati dal ricorrente attenevano Per_4 tutti a materiali di consumo;
infine, non è contestato -ed anzi confermato dai testi e che il progetto esecutivo definitivo è arrivato solo a Per_1 Per_2 gennaio/febbraio 2024, con conseguente verosimile difficoltà anche nella programmazione delle necessità di cantiere più variabili;
16. tale aspetto risulta centrale anche nella valutazione delle giustificazioni addotte in relazione alla seconda contestazione: senza entrare nel merito della sussistenza delle difformità indicate tra le opere realizzate e il progetto, sostanzialmente non contestate da parte ricorrente, deve, infatti, ritenersi provato l'inizio dei lavori prima dell'intervento del ricorrente, in assenza di adeguata programmazione e progettazione, intervenuta e modificata in corso di lavori, così come la tardiva nomina del direttore dei lavori, avvenuta solo a fine novembre 2023, l'urgenza di terminare i lavori e l'inadeguatezza della strumentazione messa a disposizione dall'azienda;
17. su tali aspetti, il teste di parte ricorrente ha, infatti, riferito: Per_1
“Quando io sono arrivato in cantiere il geom. non c'era, è arrivato un Pt_1 paio di settimane dopo. Se non ricordo male poi sono arrivati due direttori tecnici: l'ing. e poi il geom. . Il primo è arrivato Per_4 Controparte_6 verso novembre, doveva dirigere il cantiere poi ha rimesso il mandato ad inizio anno e così è arrivato il geom. che è andato via dopo poche Tes_2 settimane. Settimanalmente o anche più spesso il sig. LE che seguiva la parte elettrica, ma anche i sig. e , verificavano i lavori e approvavano i Per_2 CP_4
13 lavori fatti nonchè lo stato di avanzamento per la prosecuzione dei lavori e per i pagamenti. Gli stessi decidevano anche le variazioni progettuali necessarie al loro progetto iniziale. Anche il lavoro del sig. era quindi oggetto di Pt_1 questa valutazione. Quanto è subentrato l'ing. mi hanno detto che Per_4 doveva essere il mio referente;
lui ha ritracciato tutto e impartiva le indicazioni sia a me che al geom. In quel periodo quindi lo stato di avanzamento Pt_1 lavori lo approvava l'ing. . Prima che ci fosse l'ing. mi Per_4 Per_4 interfacciavo con , e LE, ma non c'era un vero e proprio Pt_1 Per_2 responsabile di cantiere, cooperavamo.
Dei plinto pali avevamo un grafico con delle quote e distanze che abbiamo cercato di rispettare;
ci abbiamo lavorato io, il geom. e due operai. Pt_1
Abbiamo dovuto confrontarci con la quota della strada posto che non era stato fatto il livellamento, ma ci siamo riusciti e i lavori sono andati come previsto, tranne per un plinto che è poi stato riposizionato. Lo schema che abbiamo usato è quello del doc. 9 di parte ricorrente che mi viene rammostrato. La strada era il riferimento come quote perché erano le uniche che avevamo non essendo stato livellato il terreno. La strada era ancora in fase embrionale, ma in ogni caso siamo riusciti a mettere i plinto pali correttamente. La posa dei plinto pali è stata approvata da AL per quanto riguarda i miei lavori e dai sig. e Per_2 dall'ing. complessivamente. Per_4
Lo studio composto anche da AL e , ha predisposto il progetto Per_2 CP_4 esecutivo. Il progetto veniva aggiornato mano mano che andavamo avanti con i lavori, poi quello definitivo è arrivato a gennaio/febbraio mi pare. Ricordo che all'inizio, dopo gli scavi, il geom. aveva riscontrato dei problemi sulle Pt_1 pendenze. Ricordo che lo aveva comunicato alla direzione dei lavori;
assistevo, infatti, al confronto che avveniva in cantiere. La direzione lavori ha detto di andare avanti con i lavori. Non c'era ancora . Per_4
Quando è arrivato ha cercato di mettere mano alla situazione e ho Per_4 visto che hanno adattato il muro agli errori fatti negli scavi. Vedevo che tagliavano i mattoni per adattare il muro. Tecnicamente non so bene cosa sia successo. Quanto è arrivato erano stati fatti: scavi, gabbie e parte Per_4 delle gettate in calcestruzzo, quelle sull'ingresso principale. Il cantiere è partito con gli scavi e dopo poco è arrivato Il progetto provvisorio è stato fatto Pt_1 prima.
Quando è arrivato gli scavi erano in corso, erano state fatte le prime Pt_1 parti. Per la posa dei plinto pali abbiamo usato mezzi artigianali: livelli, lenze e metro. Non avevamo GPS o mezzi digitali, non ho mai visto il con tali Pt_1 mezzi. Verso marzo è subentrata una ditta esterna nella gestione dei lavori;
i lavori si erano fermati per un po' e sono ripresi quanto è arrivata la ditta esterna”;
18. non del tutto lineare nell'individuare i ruoli è poi la testimonianza dell'ing. il quale, qualificatosi “incaricato ad ottobre 2023 della redazione del Per_2
14 progetto esecutivo e della direzione lavori del parco Caragol” [ndr. a lavori iniziati] ha affermato:
“Conosco quindi anche il ricorrente perché è stato nominato direttore di cantiere della parte edile e poi, avendone io fatto richiesta alla società, del coordinamento della parte edile, elettrica ed idrica. La nomina quale coordinatore è avvenuta poco dopo il mio insediamento. […] Il direttore di cantiere è stato il geom. fino mi pare a gennaio. Contemporaneamente Pt_1
a c'era anche l'ing. , erano due tecnici che sovraintendevano Pt_1 Per_4 ai lavori, non conosco la gerarchia di cantiere. Credo che l'ing. si Per_4 occupasse del coordinamento delle attività. Mentre il geom. era Pt_1 referente della parte edile”; in ogni caso, quanto al progetto esecutivo ha confermato che: “Il progetto esecutivo è stato redatto, per ragioni di urgenza, durante lo svolgimento dei lavori. Quello esecutivo definitivo è di gennaio 2024. Questo comportava continui aggiustamenti” e, con riferimento alle difformità, che “Quando è arrivato l'ing. ha rilevato che c'era una differenza tra Per_4 la quota dei plinto pali e quella indicata nel progetto.
Era successo questo: mentre stavano quotando per la posa dei plinto pali DR LE era in cantiere e si è reso conto che era preferibile adottare un'altra quota e pertanto è stata comunicata via mail al Geom. una Pt_1 modifica del progetto. LE ha chiamato in studio e ha modificato e CP_4 inviato il progetto a . Questa modifica non è stata eseguita in cantiere. Pt_1
Stiamo parlando di centimetri. In cantiere per quanto ne so c'era anche il geom.
quel giorno. Noi in quei giorni non abbiamo poi verificato che la modifica Pt_1 fosse stata eseguita, ma poco dopo è arrivato l'ing. .[…] Per_4
Non è stato fatto il livellamento del terreno per urgenza. Abbiamo eseguito il progetto in urgenza e durante l'esecuzione dei lavori abbiamo cercato di ovviare alle problematiche emerse in conseguenza della mancanza ovvero pendenze dei percorsi errate, scolo delle acque e quote dei muri perimetrali da rettificare. Le problematiche delle pendenze erano evidenti, lo sapevamo tutti, si era concordi. Che io sappia non c'erano dei livelli ottici o elettronici in cantiere.”; infine, il teste (di parte resistente) ha concluso affermando la propria responsabilità nella verifica della adeguata realizzazione delle opere fino alla nomina dell'ing. : “I lavori sono iniziati prima che il geom. fosse incaricato, Per_4 Pt_1 credo fosse stato fatto qualche scavo. Io mi occupavo di verificare via via che il progetto fosse realizzato correttamente.”;
19. contrariamente a tale ultima affermazione, il teste di parte resistente IN.
, ha riferito: Per_4
“mi occupavo di tutti i cantieri, dovevo verificare tutte le questioni tecniche, l'avanzamento lavori e l'esecuzione ad opera d'arte per tutti i cantieri;
ero dipendente con un contratto di somministrazione;
ho lavorato dal 20/11/23 fino a fine gennaio 2024; prima di me non c'era nessuno nel mio ruolo”;
15 quanto poi alla strumentazione in dotazione, il teste ha affermato che:
“per verificare le quote assolute avrebbero dovuto usare o un GPS o una livella Ottica o elettronica;
so che l'azienda aveva un GPS perché lo avevano comprato nel 2020; ricordo che l'operaio aveva una livella ottica nel cantiere di Tes_7
Caragol; quando ho fatto le verifiche io ho usato la livella ottica dell'operaio perché è più semplice e veloce;
il GPS è uno strumento molto caro e Tes_7 delicato, mentre la livella ottica, che è comunque digitale, è molto più pratica;
”, mentre il teste , muratore, ha riferito che “Quando sono stato assegnato Tes_2 al cantiere avevano già fatto gli scavi di fondazione con gabbie e qualche getto di calcestruzzo. Io sono rientrato dalle ferie e il cantiere era già iniziato, non ricordo quali operai stessero già lavorando. Quando sono arrivato abbiamo fatto una seconda parte di scavi, quelli per un muro di recinzione;
abbiamo fatto un livellamento un po' a occhio, scavavamo un po' se con il metro ci sembravano altezze diverse. Per fare bene il livellamento avremmo dovuto fare le quote, ma non l'abbiamo fatto perché non avevamo la strumentazione adatta, la società non ce l'ha neanche adesso. Non ci è mai capitata la necessità di livellare in altri cantieri […]
Ricordo che il geometra ci ha ordinato di fare delle modifiche sui plinti, Pt_1 modifiche delle quote che gli avevano detto gli ingegneri;
la profondità dei plinti è stata modificata varie volte;
anche gli scavi per i plinti li abbiamo fatti noi, sempre a occhio senza livellare bene. Avevamo un disegno da seguire che variava di tanto in tanto, era un disegno tipo quello del doc. 9 che mi si rammostra. Il geom. ci aveva dato dei punti di riferimento per fare al Pt_1 meglio questo livellamento “a occhio”; facevamo così: con una lenza tenevamo la stessa distanza dal terreno ma seguendo il terreno;
in effetti mi rendo conto che così facendo non abbiamo livellato per nulla. Abbiamo fatto così sia per i plinti che per la recinzione. Non mi ricordo che avessimo usato la strada come riferimento. Avevamo solo una lenza e dei livelli a bolla, non autolivelli o livelli laser. Io sono poi stato spostato quindi non so cosa sia successo dopo. ADR: i progettisti avevano il gps, noi no e neanche l'azienda. Confermo che però a noi non lasciavano questo strumento. Per fare bene un livellamento serve uno strumento che mi pare sia il livello ottico e l'azienda non ce l'ha che io sappia. Noi facciamo manutenzione, questi strumenti normalmente non ci servono.”;
20. quello che emerge è quindi un quadro di caotico e frettoloso inizio dei lavori, prima della messa a punto definitiva sia degli aspetti progettuali che dell'approvvigionamento completo dei materiali, della strumentazione e del personale responsabile di cantiere, con la conseguenza che sono state commesse imprecisioni esecutive alle quali, tuttavia, stante la fase embrionale della realizzazione delle opere, si è dovuto -ma anche potuto- via via far fronte;
a riprova di ciò, parte resistente non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione dalla quale emergano, nello specifico, le difformità riscontrate né, invero, alcun progetto o comunicazione al dai quali possano rilevarsi Pt_1
16 le indicazioni che lo stesso avrebbe disatteso;
è, infatti, agli atti unicamente una e-mail del 16/11/23 inviata dall'arch. al ricorrente (doc. 4 resistente) CP_4 avente quale allegato il pdf nominato “quote strada centrale” (che appare sovrapponibile al doc. 9 di parte ricorrente) in relazione al quale, tuttavia, non sussistono allegazioni circa la correlazione con le negligenze addebitate né, peraltro, le stesse sono evincibili ictu oculi;
21. in altre parole, al di là del generico riferimento alle riscontrate difformità nelle quote dei plintopali e negli scavi/fondazioni, infatti, parte resistente non documenta quali siano state le specifiche direttive tecniche impartite al ricorrente e dallo stesso violate e ciò poiché il progetto era ancora in divenire;
22. in tale contesto disfunzionale non può dirsi raggiunta la prova della responsabilità del ricorrente per le difformità delle opere ai progetti -di cui non vi è prova della esistenza e della consegna, salvo, forse, per uno, comunque provvisorio (rif. doc. 4 resistente)- e, quindi, l'addebitabilità allo stesso di quanto riscontrato;
pertanto, la prova non è stata raggiunta neanche in relazione ai fatti sottesi alla seconda contestazione;
23. il licenziamento è dunque ingiustificato;
24. quanto alla tutela che ne consegue, incontestata l'applicabilità dell'art. 18 st. lav. sebbene non dirimente sotto il profilo in esame, occorre innanzitutto vagliare la lamentata natura ritorsiva del licenziamento, posto che ne deriverebbe una tutela rafforzata a favore del lavoratore;
25. è noto che, nell'interpretazione giurisprudenziale consolidata, il licenziamento per ritorsione costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito, con connotazione di ingiustificata vendetta e di rappresaglia: ne consegue la nullità del licenziamento ove il motivo illecito sia stato determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c., e le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie previste dai commi 1 e 2 dell'art. 18 st. lav. (cfr. ex multis Cass. n. 26035/2018, 20742/2018 e, da ultimo, n, 22614/24);
26. sul versante degli oneri probatori, si rileva che se la prova, normalmente gravante sul datore di lavoro, della sussistenza di un motivo legittimo di licenziamento, in sé idoneo a supportare l'atto di recesso, comporta che l'eventuale intento ritorsivo non possa ritenersi unico motivo determinante del licenziamento, a fronte della accertata insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento, grava sul lavoratore che ne lamenti la ritorsività, l'onere di provare – anche mediante prova presuntiva – l'intento ritorsivo, attraverso la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza la volontà di rappresaglia ed il rapporto di causalità tra le circostanze di fatto astrattamente rilevanti e la decisione datoriale di porre in essere il recesso;
in altre parole, la prova che l'intento di rappresaglia per
17 l'attività svolta abbia determinato in via esclusiva la volontà del datore di lavoro anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento necessita del previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (cfr. Cass. n. 14816/15, 9468/19, 2414/22, ord. 6838/23, ord. 17266/24); inoltre, il lavoratore deve indicare e provare i profili specifici da cui desumere l'intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del recesso, atteso che in tal caso la doglianza ha per oggetto il fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa, o di un giustificato motivo, pur formalmente apparenti (Cass. n. 20742/18);
27. nel caso di specie, per le ragioni anzi dette, deve ritenersi accertata l'insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento;
parte ricorrente, tuttavia, non ha puntualmente allegato né provato la ragione sottesa alla ritorsione invocata quale motivo unico e determinante della volontà datoriale di recedere, tenuto peraltro conto della circostanza, oggettiva e pacifica, dell'esistenza di pregresse contestazioni e sanzioni relative a comportamenti ricondotti all'insubordinazione e non impugnate;
28. dall'esame complessivo dei fatti di causa si ricava indubbiamente un rapporto non sereno tra parte ricorrente e la direttrice ma la genericamente Per_3 allegata acredine, in assenza di un quid pluris, non è di per sé sufficiente a recare con sé la natura ritorsiva del licenziamento;
parte ricorrente non ha individuato, infatti, alcuna legittima condotta del lavoratore da cui sarebbe scaturita l'illegittima reazione del datore di lavoro culminante con il licenziamento;
29.inoltre, il ricorrente non ha formulato specifici capi di prova per sostenere la natura ritorsiva del licenziamento, risultando quelli richiamati nelle istanze istruttorie inidonei a dimostrare l'esistenza di un motivo ritorsivo illecito;
30. esclusa dunque la nullità del licenziamento, deve essere verificata la tutela applicabile all'accertata carenza di disvalore disciplinare/imputabilità degli addebiti sottesi al licenziamento;
31. pacifica l'applicabilità dell'art. 18 St. Lav. a fronte dell'assunzione del ricorrente in data 12/3/12 e dell'incontestata presenza nell'organico della società, al momento del licenziamento, di 24 persone assunte a tempo indeterminato (doc. 19 ricorrente), ritiene questa giudice di dare seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito da ultimo da Cass. n. 14168/25, secondo cui “l'insussistenza del fatto contestato, di cui all'art. 18 novellato, comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, sicché in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria cd. 'attenuata'” (cfr. anche Cass. n. 20540/15 e 20545/15 ivi citate);
18 32. deve quindi ritenersi applicabile al caso di specie la tutela di cui all'art. 18 comma 4 st. lav. con conseguente annullamento del licenziamento e condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con il limite massimo di 12 mensilità, dedotto quanto il lavoratore ha percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative ed oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi;
33. sono assorbite le ulteriori difese ed eccezioni;
34. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 19/2/24;
- annulla il licenziamento e condanna parte convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari a 12 mensilità oltre interessi e rivalutazione come per legge, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 5.000, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Così deciso in Sassari, il 15/10/2025.
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 23/09/2025), nella causa n. 1228/2024 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to FABIO GATTI, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
OV ST PI e dall'Avv.to ROBERTO AZARA
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di essere stato assunto in data Parte_1
12/03/2012 dalla resistente, con contratto a tempo indeterminato, CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, qualifica di impiegato, 6° livello e mansione di coordinatore di servizio per 40 ore settimanali;
che oggetto della mansione assegnata era l'organizzazione della squadra di operai allo stesso affidati, affinché svolgessero i lavori commissionati all'azienda, secondo le direttive specifiche impartite dal direttore dei lavori, dai tecnici, dai vari responsabili di settore e dalla direzione dell'azienda; che la resistente è una società interamente partecipata dal con lo scopo di massimizzare l'efficienza dei servizi di Controparte_2 manutenzione, principalmente ordinaria, delle aree pubbliche;
che nel 2019 alla resistente è stato affidato l'incarico per la realizzazione di un impianto di
1 illuminazione di un'area pubblica, nel quartiere “Caragol”; che la CP_1
attraverso diversi affidamenti diretti, ha interessato la ditta del sig.
[...]
che avrebbe dovuto coordinare la parte relativa all'illuminazione, il Persona_1
Dott. agronomo e urbanista, per la parte relativa al verde, Controparte_3 nonché lo studio tecnico dell'IN. Arch. e P.I. Persona_2 CP_4
DR LE, per la parte relativa alla direzione dei lavori edili e progettuali del cantiere;
che l'avvio dei lavori è avvenuto tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre del 2023; di aver, in tale contesto, coordinato gli operai edili della dalla seconda metà di ottobre 2023; Controparte_1
− l'attore ha inoltre riferito di essere stato licenziato in data 19/2/24 per giustificato motivo soggettivo aggravato da recidiva in ragione di negligenza e imperizia attribuite con le contestazioni del 02/02/2024 (prot. U215/2024) e 05/02/2024 (prot. U216/2024); che la prima contestazione ha ad oggetto una asserita “grave non conformità alle procedure aziendali ed alle norme” in relazione all'approvvigionamento dei materiali necessari per il cantiere nei mesi di novembre e dicembre 2023 per un importo totale di € 3.872,65 e la seconda delle “difformità tra le opere eseguite e quelle previste nel Progetto o nelle singole Tavole a Lei consegnati dai Progettisti incaricati”; che, in assenza di provvedimenti dirigenziali ad hoc per l'acquisto di materiale edile del cantiere
“Caragol” e senza istruzioni diverse della direzione, per rispondere alle esigenze di velocità imposte dall'azienda, ha autorizzato l'acquisto di materiale di consumo entro i 100€ giornalieri presso gli ordinari fornitori, come per prassi aziendale consolidata;
che il modello di fabbisogno veniva compilato solo per acquisti di maggiore entità; che, infatti, alla successiva consegna della documentazione relativa agli acquisti di novembre e dicembre, né l'ufficio acquisti né la direttrice hanno riscontrato anomalie;
quanto alle Per_3 difformità riscontrate dalla direttrice di solamente a seguito di Controparte_1 un tardivo sopralluogo avvenuto insieme al direttore tecnico IN. e Per_4 ai progettisti in data 24/01/2024, esse riguardano: - talune quote altimetriche dei plinto pali posati, - le quote delle fondazioni dei muri e delle relative armature eseguite in pendenza e - lo scavo e l'armatura della fondazione del muro di recinzione in corrispondenza dell'ingresso di Via Sassu;
che tuttavia, i lavori sono iniziati e proseguiti frettolosamente, con termine di consegna al 15/12/23, senza progetti esecutivi ed in assenza di personale specializzato e di strumentazione adeguata;
inoltre, di essere intervenuto a cantiere iniziato e solo nel ruolo di coordinatore degli operai edili affiancati al personale esterno incaricato per i vari settori;
che solo dal novembre del 2023, la CP_1 ha assunto il direttore tecnico, IN. , il quale non ha espresso
[...] Per_4 contestazioni sul lavoro eseguito prima della fine di gennaio 2024; che, in ogni caso, i lavori non erano ancora ultimati e la fondazione per la recinzione di via Sassu era provvisoria, al fine di consentire l'ingresso dei mezzi pesanti;
che i progettisti, nei mesi di novembre e dicembre, hanno sempre approvato i lavori eseguiti;
ha pertanto concluso rilevando insussistenza e l'infondatezza delle
2 contestazioni mossegli con conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro nei limiti di cui all'art. 18 comma 4 Statuto LA;
− il Geom. , inoltre, ha dedotto il carattere ritorsivo del licenziamento Pt_1 dovuto al logoramento dei rapporti con la Direttrice dimostrato dalle Per_3 numerose contestazioni disciplinari ricevute dal 2020 e non tutte sfociate in sanzioni;
da ultimo infatti, il 12/01/2024, a seguito di un diverbio con il neo assunto IN. , ha ricevuto la sanzione della sospensione per 3 giorni Per_4
(doc. 15); tale sanzione, infondata nel merito, sarebbe infatti stata finalizzata a precostituire la recidiva utile al poi comminato licenziamento unitamente alla sanzione comminata il 23/8/23 (doc. 12); ha quindi chiesto la tutela reale piena ai sensi dell'art. 18 comma 1 Statuto LA;
− infine e in subordine, ha censurato il licenziamento per difetto di proporzionalità e tempestività; ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. rigettata ogni contraria domanda, eccezione e conclusione;
2. accertare che il licenziamento intimato al ricorrente è nullo ai sensi dell'art. 18 comma 1 Legge n. 300/70, in quanto determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile e per l'effetto ordinare alla unipersonale, in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, la reintegrazione del sig. nel posto di lavoro, nonché a Parte_1 corrispondere allo stesso a titolo di risarcimento del danno, l'indennità prevista per legge, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. In via gradatamente subordinata, accertare che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18 comma 4 Legge 300/70, annullarlo e condannare la convenuta a reintegrare il sig. nel Parte_1 posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria come prevista per legge, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
4. In via ulteriormente subordinata, dichiarare il licenziamento, così come intimato al sig. , comunque illegittimo, inefficace e/o nullo, per Parte_1 ogni altro motivo, in fatto e diritto, che possa discendere dai fatti di causa, con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto, ordinare alla società Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, di
[...] reintegrare il ricorrente nel posto precedentemente occupato e condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del
3 licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
5. in estremo subordine, accertare e dichiarare che il licenziamento intimato al ricorrente è comunque illegittimo per i fatti di cui all'espositiva e per l'effetto, condannare la convenuta a pagare al lavoratore l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 comma 5 L. 300/70, o altra prevista ex lege.
6. Condannare inoltre, e in ogni caso, la convenuta a maggiorare tutte le somme dovute al lavoratore di interessi e rivalutazione monetaria;
7. condannare infine la convenuta, alle spese di lite, comprensivo di competenze, spese esenti e generali e accessori di legge.”;
− parte convenuta si è costituita Controparte_1 rilevando che il licenziamento si è fondato sulla recidiva ex art. 48 lett. g) CCNL in forza dei provvedimenti disciplinari del 23/8/23 e 18/1/24, non impugnati;
ha eccepito la tardività dell'impugnazione di ogni provvedimento antecedente a quelli che hanno condotto al licenziamento;
che, in ogni caso, le condotte contestate a febbraio 2024 sono da sole sufficienti a giustificare il licenziamento;
l'assenza dei presupposti per il riconoscimento della ritorsività della sanzione espulsiva;
“a) Respingersi integralmente tutte le domande del ricorrente e, per l'effetto, rigettarsi il ricorso assolvendo la resistente da ogni avversa pretesa.
b) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”;
− fallito il tentativo di conciliazione, è stata ammessa la prova orale dedotta dalle parti e sono stati escussi, per parte ricorrente, i testi , Persona_1 Tes_1
e e, per parte resistente, i testi
[...] Testimone_2 Testimone_3
e ; Testimone_4 Tes_5
− le parti hanno discusso la causa mediante trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. preliminarmente occorre rilevare che oggetto del presente giudizio sono unicamente le contestazioni disciplinari del 2/2/24 (doc. 5 ricorrente) e del 5/2/24 (doc. 6 ricorrente) alle quali, unitamente alla contestata recidiva in relazione alle sanzioni conservative del 18/01/24, del 23/08/23 e del 15/03/23, è conseguita la sanzione del licenziamento con preavviso per giustificato motivo soggettivo del 19/2/24 (doc. 4 ricorrente);
4 2. è pacificamente onere del datore di lavoro, a fronte dell'impugnazione e della contestazione dei presupposti da parte del lavoratore, dimostrare la legittimità del licenziamento (rif. art. 5 L. n. 604/66);
3. il datore di lavoro deve, in primo luogo, dimostrare la sussistenza materiale dei fatti contestati;
4. in particolare, questi sono i fatti sottesi alla contestazione del 2/2/25 (doc. 5 cit.):
5 5. di seguito si riporta la seconda contestazione, quella del 5/2/24 (doc. 6 cit.):
6 7 8 6. in sostanza, parte resistente deve preliminarmente dimostrare che il ricorrente abbia autorizzato l'acquisto diretto di materiale presso la
[...]
nei mesi di novembre e dicembre 2023, senza la Parte_2 compilazione del modulo di fabbisogno, per un totale di € 3.872,65 (contestazione del 2/2/24), nonché la presenza delle “difformità” tra le opere eseguite nel cantiere di Caragol e i disegni dei progettisti di cui alla contestazione del 5/2/24 (i.e. variazioni nelle quote plano-altimetriche dei plintopali, nelle quote delle fondazioni dei muri e delle relative armature e nello scavo e nell'armatura della fondazione del muro di recinzione in corrispondenza dell'ingresso di Via Sassu);
7. ebbene, deve rilevarsi che parte ricorrente non contesta tali fatti, ma oppone, quanto al primo, la sussistenza di una consolidata prassi aziendale in linea con quanto operato e, con riferimento alle difformità, l'esecuzione degli scavi prima della propria assegnazione al cantiere, l'altruità del compito di effettuare le verifiche e, in ogni caso, l'urgenza dell'azienda di portare a termine i lavori anche in assenza di adeguato personale, strumentazione e progetto esecutivo definitivo nella consapevolezza generale delle criticità conseguenti;
8. in altre parole, parte ricorrente non contesta di aver autorizzato gli acquisti secondo le modalità e nell'entità addebitata né, specificamente, l'esistenza delle difformità riscontrate, ma ne nega la contrarietà alle direttive ricevute e l'imputabilità ovvero, in ultima analisi, il disvalore disciplinare;
occorre pertanto vagliare le risultanze istruttorie al fine di verificare la fondatezza di tali cause di giustificazione;
9 9. quanto alla prima contestazione, è dirimente richiamare la testimonianza - qualificata in ragione delle mansioni di addetta all'ufficio acquisti- di Tes_1
; la teste ha, infatti, riferito che:
[...]
“gli operai, d'accordo con i coordinatori, acquistavano quanto necessario giornalmente, mentre per gli acquisti più importanti si predisponevano le procedure selettive per l'acquisto; non avevamo magazzino per tutte le piccole necessità quotidiane e quindi gli operai e i coordinatori potevano spendere fino a € 100 al giorno, se non ricordo male, per il fabbisogno giornaliero;
questo valeva anche per il cantiere del Parco per cui sono state fatte determine per gli acquisti grossi preventivabili;
gli operai e i coordinatori potevano andare dai Part fornitori storici, con cui avevamo conti aperti ad esempio la Ca, Porta edile srl, Fercol, Nieddu ecc;
non dovevano avvisarci prima di fare questi acquisti, mi consegnavano le bolle a fina giornate e poi a fine mese, quando arrivavano le fatture, si faceva la verifica e si passava alla contabilità per la registrazione e pagamento;
i tecnici, a fine giornata, facevano il rapportino di cantiere in cui includevano l'indicazione degli acquisti e lo consegnavano all'ufficio contabilità di cantiere, invece le bolle le consegnavano all'ufficio acquisti cui io ero addetta;
i tecnici erano: il geom. che si occupava del cantiere Caragol, ma anche Pt_1 di altri settori i quali non erano fissi, ad esempio strade e marciapiedi, stabili ecc., poi c'era il geom. che si occupava di un altro settore e Controparte_5 poi c'era il dott. che era agronomo ed era un consulente esterno che CP_3 non era presente tutti i giorni;
tutti questi tecnici utilizzavano la procedura che ho riferito per gli acquisti quotidiani;
la procedura che ho descritto era prassi consolidata, non so se ci fossero circolari o regolamenti in merito;
“;
10. la teste ha, inoltre, chiarito che tale prassi è stata eliminata da gennaio 2024 quando, a causa dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, si è reso necessario “fare una determina per tutti gli acquisiti” con conseguente aggravio procedurale per l'ufficio; per arginare detto carico burocratico, riferisce la teste,
“mi sono confrontata con la direttrice [ndr. sulla questione e, non Persona_5 ricordo quando, abbiamo poi trovato il modo di fare degli appalti “aperti” che consentissero anche piccoli acquisti non preventivati nel dettaglio;
la direttrice sapeva che la prassi aziendale degli acquisti giornalieri era quella e che ho descritto sopra e che è durata fino anche a gennaio, quando abbiamo cambiato procedura;
il cambiamento è stato complesso, abbiamo dovuto chiedere storni e ricontabilizzare gli acquisti di gennaio e credo poi anche quelli di dicembre, ma se ne è occupata la contabilità, non io;
[…]
dal 2024, quando abbiamo cambiato la procedura, credo fosse marzo, i tecnici dovevano, per ogni acquisto, venire da noi con il modulo di fabbisogno compilato, noi mettevamo un timbro e solo dopo potevano andare ad effettuare l'acquisto; fino al 2023 non si usava il modello di fabbisogno per gli acquisti fino a 100 €; è capitato diverse volte che i 100€ fossero superati, ma se le necessità
10 erano conformi e ragionevoli (es. sabbia e cemento), non si facevano questioni;
a volte era anche la direzione che chiedeva di lavorare in urgenza e mandava a fare acquisti che superavano i 100€; serviva la firma della direzione per chiudere l'appalto quindi se c'erano necessità era la direttrice stessa che mandava ad effettuare gli acquisiti;
ADR avv. Azara: nelle bolle che ho ricevuto per il cantiere di Caragol non ho mai notato acquisti che non fossero materiale di effettivo consumo;
ADR avv. Azara: mi sono occupata di quanto sopra anche a novembre e dicembre 2023 con l'impiegata che era stata addetta all'ufficio; lei redigeva i documenti, ma io li controllavo”;
11. l'esistenza della prassi in parola è poi stata confermata sia dal teste di parte ricorrente , muratore della che ha lavorato Testimone_2 Controparte_1 anche nel cantiere del Parco Caragol, che dalla teste di parte resistente Tes_5
addetta all'ufficio contabilità che ha condotto le verifiche sugli acquisti
[...] del cantiere Caragol, precisando in merito:
“ricordo che capitava che si facessero piccoli acquisiti e poi i fornitori mandavano le fatture a fine mese;
il cantiere del geom. era il principale Pt_1
e capitava che portassero le bolle degli acquisiti giornalieri o settimanali e poi noi facevamo le verifiche con le fatture che arrivavano a fine mese dai fornitori;
si trattava di una prassi che era già in auge anche per altri cantieri e per le manutenzioni, parliamo di importi sotto i 200€ circa;
credo che la richiesta mi fosse stata fatta per verificare gli acquisiti di quel cantiere;
dopo le verifiche che ho fatto ricordo che abbiamo iniziato a fare determine con capitolati più ampi in modo che gli operai potessero rivolgersi ad un fornitore per tutti gli acquisiti;
prima le determine erano più limitate e quindi la prassi che ho detto serviva per non fa fare una determina ad hoc per piccoli acquisti non previsti;
ricordo che il fornitore del cantiere di Caragol era La Me.Ca. di
che era il più vicino, andavano lì anche per evitare i costi di andare a CP_1
Sassari; in seguito alle verifiche abbiamo fatto una determina giustificativa per i singoli piccoli acquisti effettuati presso la era già capitato anche per le Pt_2 manutenzioni che i responsabili facessero degli acquisiti e poi l'ufficio acquisiti, raggiunti certi importi, faceva le determine ex post a giustificazione;
questo non avveniva sempre, certi piccoli acquisti restavano senza determina giustificativa;
”;
12. la teste inoltre, ha chiarito che gli acquisti segnalati come “non Tes_5 conformi” all'esito delle verifiche, non erano tutti riferiti al cantiere in parola:
“riconosco il documento 2.1 di parte resistente, è la mail che ho mandato all'esito delle verifiche, ne confermo il contenuto;
preciso che le fatture non conformi a cui faccio riferimento nella mail comprendevano sia acquisti fatti per
11 il cantiere Caragol sia per altre manutenzioni;
ricordo infatti che dopo sono state fatte delle determine ad hoc sia per gli acquisiti relativi al cantiere Caragol sia per le manutenzioni;
gli importi relativi a quelle fatture sono stati scissi secondo le destinazioni dei materiali;
ero andata io dal fornitore a spiegargli la situazione;
quando nella e-mail dico che gli acquisti sono quantitativamente troppo elevati mi riferisco alla fattura finale che, comprendendo anche forniture relativa alle manutenzioni, era troppo alta rispetto alle linee guida”;
13. tali circostanze, di fatto, non sono state smentite neanche dal teste di parte resistente il quale, lavoratore somministrato nel ruolo di Testimone_4 direttore dei lavori dal 20/11/23 a fine gennaio 2024, ha dapprima riferito che:
“la procedura per l'acquisto era la seguente: compilare un foglio e poi farselo autorizzare dall'amministrazione; questo valeva per tutti i cantieri e per tutti gli acquisti;
da quando sono entrato io hanno sempre seguito questa la procedura, ma da gennaio 2024 hanno cambiato qualcosa, ma non sotto questo profilo;
il sig. si occupava del cantiere del parco di Caragol e anche lui doveva Pt_1 seguire questa procedura per gli acquisiti;
la responsabile la Testimone_6 quale mi ha riferito che solo per questo cantiere era stato riscontrata la mancanza delle autorizzazioni all'acquisto; mi aveva detto che invece di fare un
“fabbisogno” all'inizio del cantiere erano stati fatti tanti piccoli acquisti da poche decine di euro;
fare un “fabbisogno” significa fare un foglio in cui si scrivono tutti i materiali per effettuare l'opera; lo dovrebbe fare il responsabile del cantiere;
la società stava realizzando un magazzino per tenere il materiale mentre io lavoravo lì, c'era già un piccolo magazzino per ogni settore”,
per poi circoscrivere la portata delle proprie affermazioni precisando:
“credo che il sig. abbia fatto acquisiti per qualche migliaio di euro, si Pt_1 trattava solo di materiale di consumo tipo sabbia e cemento;
che io sappia sotto i € 100 al giorno si potevano fare acquisti senza la preventiva autorizzazione;
questo però non sarebbe dovuto valere per il cantiere di Caragol perché era un cantiere di una certa importanza e si era deciso di fare prima un modulo di fabbisogno per tutti i materiali;
nel caso era stato fatto, ma non per il materiale di consumo, solo per i materiali più importanti”
e affermando, ancora, che:
“il cantiere di Caragol valeva quasi 500.000 €, mentre la prassi dei 100€ che ho riferito sopra veniva applicata per piccole riparazioni ad esempio quella di un marciapiede. Lo so perché me lo ha detto la direttrice, erano le procedure della
in House.”; CP_1
14. il teste quindi, contrariamente alla prospettazione di parte resistente, ha confermato la sussistenza della prassi degli acquisti diretti dei beni di consumo
12 sotto i 100€ giornalieri, ma ha affermato -lui solo- che per il cantiere del Parco Caragol “si era deciso di fare prima un modulo di fabbisogno per tutti i materiali” essendo un cantiere più dispendioso;
in relazione a tali dichiarazioni occorre tuttavia osservare che la rilevanza e l'attendibilità della testimonianza scontano, da un lato, la brevità del rapporto di lavoro del teste (fine novembre 23/fine gennaio 24), il subentro del teste a lavori ampiamente in corso e l'entrata in vigore della nuova procedura aziendale da gennaio 2024 con ricadute sugli acquisti di dicembre 23 (cfr. teste “abbiamo dovuto Tes_1 chiedere storni e ricontabilizzare gli acquisti di gennaio e credo poi anche quelli di dicembre”) e, dall'altro lato, la singolarità delle circostanze riferite in ordine alle determinazioni sugli acquisti per lo specifico cantiere, prive di riscontri esterni e documentali e non corrispondenti neanche alle allegazioni di parte convenuta;
15. deve quindi ritenersi che, prima di gennaio 2024, fosse consolidata prassi quella di autorizzare acquisti diretti entro la soglia dei 100€/giorno (o addirittura € 200 come affermato dalla teste di parte resistente come Tes_5 incontestatamente avvenuto nel caso di specie;
d'altro lato, non è emersa prova della addebitata frammentazione artificiosa degli acquisti, peraltro genericamente allegata da parte resistente: anzi, il teste di parte resistente ha confermato che gli acquisti autorizzati dal ricorrente attenevano Per_4 tutti a materiali di consumo;
infine, non è contestato -ed anzi confermato dai testi e che il progetto esecutivo definitivo è arrivato solo a Per_1 Per_2 gennaio/febbraio 2024, con conseguente verosimile difficoltà anche nella programmazione delle necessità di cantiere più variabili;
16. tale aspetto risulta centrale anche nella valutazione delle giustificazioni addotte in relazione alla seconda contestazione: senza entrare nel merito della sussistenza delle difformità indicate tra le opere realizzate e il progetto, sostanzialmente non contestate da parte ricorrente, deve, infatti, ritenersi provato l'inizio dei lavori prima dell'intervento del ricorrente, in assenza di adeguata programmazione e progettazione, intervenuta e modificata in corso di lavori, così come la tardiva nomina del direttore dei lavori, avvenuta solo a fine novembre 2023, l'urgenza di terminare i lavori e l'inadeguatezza della strumentazione messa a disposizione dall'azienda;
17. su tali aspetti, il teste di parte ricorrente ha, infatti, riferito: Per_1
“Quando io sono arrivato in cantiere il geom. non c'era, è arrivato un Pt_1 paio di settimane dopo. Se non ricordo male poi sono arrivati due direttori tecnici: l'ing. e poi il geom. . Il primo è arrivato Per_4 Controparte_6 verso novembre, doveva dirigere il cantiere poi ha rimesso il mandato ad inizio anno e così è arrivato il geom. che è andato via dopo poche Tes_2 settimane. Settimanalmente o anche più spesso il sig. LE che seguiva la parte elettrica, ma anche i sig. e , verificavano i lavori e approvavano i Per_2 CP_4
13 lavori fatti nonchè lo stato di avanzamento per la prosecuzione dei lavori e per i pagamenti. Gli stessi decidevano anche le variazioni progettuali necessarie al loro progetto iniziale. Anche il lavoro del sig. era quindi oggetto di Pt_1 questa valutazione. Quanto è subentrato l'ing. mi hanno detto che Per_4 doveva essere il mio referente;
lui ha ritracciato tutto e impartiva le indicazioni sia a me che al geom. In quel periodo quindi lo stato di avanzamento Pt_1 lavori lo approvava l'ing. . Prima che ci fosse l'ing. mi Per_4 Per_4 interfacciavo con , e LE, ma non c'era un vero e proprio Pt_1 Per_2 responsabile di cantiere, cooperavamo.
Dei plinto pali avevamo un grafico con delle quote e distanze che abbiamo cercato di rispettare;
ci abbiamo lavorato io, il geom. e due operai. Pt_1
Abbiamo dovuto confrontarci con la quota della strada posto che non era stato fatto il livellamento, ma ci siamo riusciti e i lavori sono andati come previsto, tranne per un plinto che è poi stato riposizionato. Lo schema che abbiamo usato è quello del doc. 9 di parte ricorrente che mi viene rammostrato. La strada era il riferimento come quote perché erano le uniche che avevamo non essendo stato livellato il terreno. La strada era ancora in fase embrionale, ma in ogni caso siamo riusciti a mettere i plinto pali correttamente. La posa dei plinto pali è stata approvata da AL per quanto riguarda i miei lavori e dai sig. e Per_2 dall'ing. complessivamente. Per_4
Lo studio composto anche da AL e , ha predisposto il progetto Per_2 CP_4 esecutivo. Il progetto veniva aggiornato mano mano che andavamo avanti con i lavori, poi quello definitivo è arrivato a gennaio/febbraio mi pare. Ricordo che all'inizio, dopo gli scavi, il geom. aveva riscontrato dei problemi sulle Pt_1 pendenze. Ricordo che lo aveva comunicato alla direzione dei lavori;
assistevo, infatti, al confronto che avveniva in cantiere. La direzione lavori ha detto di andare avanti con i lavori. Non c'era ancora . Per_4
Quando è arrivato ha cercato di mettere mano alla situazione e ho Per_4 visto che hanno adattato il muro agli errori fatti negli scavi. Vedevo che tagliavano i mattoni per adattare il muro. Tecnicamente non so bene cosa sia successo. Quanto è arrivato erano stati fatti: scavi, gabbie e parte Per_4 delle gettate in calcestruzzo, quelle sull'ingresso principale. Il cantiere è partito con gli scavi e dopo poco è arrivato Il progetto provvisorio è stato fatto Pt_1 prima.
Quando è arrivato gli scavi erano in corso, erano state fatte le prime Pt_1 parti. Per la posa dei plinto pali abbiamo usato mezzi artigianali: livelli, lenze e metro. Non avevamo GPS o mezzi digitali, non ho mai visto il con tali Pt_1 mezzi. Verso marzo è subentrata una ditta esterna nella gestione dei lavori;
i lavori si erano fermati per un po' e sono ripresi quanto è arrivata la ditta esterna”;
18. non del tutto lineare nell'individuare i ruoli è poi la testimonianza dell'ing. il quale, qualificatosi “incaricato ad ottobre 2023 della redazione del Per_2
14 progetto esecutivo e della direzione lavori del parco Caragol” [ndr. a lavori iniziati] ha affermato:
“Conosco quindi anche il ricorrente perché è stato nominato direttore di cantiere della parte edile e poi, avendone io fatto richiesta alla società, del coordinamento della parte edile, elettrica ed idrica. La nomina quale coordinatore è avvenuta poco dopo il mio insediamento. […] Il direttore di cantiere è stato il geom. fino mi pare a gennaio. Contemporaneamente Pt_1
a c'era anche l'ing. , erano due tecnici che sovraintendevano Pt_1 Per_4 ai lavori, non conosco la gerarchia di cantiere. Credo che l'ing. si Per_4 occupasse del coordinamento delle attività. Mentre il geom. era Pt_1 referente della parte edile”; in ogni caso, quanto al progetto esecutivo ha confermato che: “Il progetto esecutivo è stato redatto, per ragioni di urgenza, durante lo svolgimento dei lavori. Quello esecutivo definitivo è di gennaio 2024. Questo comportava continui aggiustamenti” e, con riferimento alle difformità, che “Quando è arrivato l'ing. ha rilevato che c'era una differenza tra Per_4 la quota dei plinto pali e quella indicata nel progetto.
Era successo questo: mentre stavano quotando per la posa dei plinto pali DR LE era in cantiere e si è reso conto che era preferibile adottare un'altra quota e pertanto è stata comunicata via mail al Geom. una Pt_1 modifica del progetto. LE ha chiamato in studio e ha modificato e CP_4 inviato il progetto a . Questa modifica non è stata eseguita in cantiere. Pt_1
Stiamo parlando di centimetri. In cantiere per quanto ne so c'era anche il geom.
quel giorno. Noi in quei giorni non abbiamo poi verificato che la modifica Pt_1 fosse stata eseguita, ma poco dopo è arrivato l'ing. .[…] Per_4
Non è stato fatto il livellamento del terreno per urgenza. Abbiamo eseguito il progetto in urgenza e durante l'esecuzione dei lavori abbiamo cercato di ovviare alle problematiche emerse in conseguenza della mancanza ovvero pendenze dei percorsi errate, scolo delle acque e quote dei muri perimetrali da rettificare. Le problematiche delle pendenze erano evidenti, lo sapevamo tutti, si era concordi. Che io sappia non c'erano dei livelli ottici o elettronici in cantiere.”; infine, il teste (di parte resistente) ha concluso affermando la propria responsabilità nella verifica della adeguata realizzazione delle opere fino alla nomina dell'ing. : “I lavori sono iniziati prima che il geom. fosse incaricato, Per_4 Pt_1 credo fosse stato fatto qualche scavo. Io mi occupavo di verificare via via che il progetto fosse realizzato correttamente.”;
19. contrariamente a tale ultima affermazione, il teste di parte resistente IN.
, ha riferito: Per_4
“mi occupavo di tutti i cantieri, dovevo verificare tutte le questioni tecniche, l'avanzamento lavori e l'esecuzione ad opera d'arte per tutti i cantieri;
ero dipendente con un contratto di somministrazione;
ho lavorato dal 20/11/23 fino a fine gennaio 2024; prima di me non c'era nessuno nel mio ruolo”;
15 quanto poi alla strumentazione in dotazione, il teste ha affermato che:
“per verificare le quote assolute avrebbero dovuto usare o un GPS o una livella Ottica o elettronica;
so che l'azienda aveva un GPS perché lo avevano comprato nel 2020; ricordo che l'operaio aveva una livella ottica nel cantiere di Tes_7
Caragol; quando ho fatto le verifiche io ho usato la livella ottica dell'operaio perché è più semplice e veloce;
il GPS è uno strumento molto caro e Tes_7 delicato, mentre la livella ottica, che è comunque digitale, è molto più pratica;
”, mentre il teste , muratore, ha riferito che “Quando sono stato assegnato Tes_2 al cantiere avevano già fatto gli scavi di fondazione con gabbie e qualche getto di calcestruzzo. Io sono rientrato dalle ferie e il cantiere era già iniziato, non ricordo quali operai stessero già lavorando. Quando sono arrivato abbiamo fatto una seconda parte di scavi, quelli per un muro di recinzione;
abbiamo fatto un livellamento un po' a occhio, scavavamo un po' se con il metro ci sembravano altezze diverse. Per fare bene il livellamento avremmo dovuto fare le quote, ma non l'abbiamo fatto perché non avevamo la strumentazione adatta, la società non ce l'ha neanche adesso. Non ci è mai capitata la necessità di livellare in altri cantieri […]
Ricordo che il geometra ci ha ordinato di fare delle modifiche sui plinti, Pt_1 modifiche delle quote che gli avevano detto gli ingegneri;
la profondità dei plinti è stata modificata varie volte;
anche gli scavi per i plinti li abbiamo fatti noi, sempre a occhio senza livellare bene. Avevamo un disegno da seguire che variava di tanto in tanto, era un disegno tipo quello del doc. 9 che mi si rammostra. Il geom. ci aveva dato dei punti di riferimento per fare al Pt_1 meglio questo livellamento “a occhio”; facevamo così: con una lenza tenevamo la stessa distanza dal terreno ma seguendo il terreno;
in effetti mi rendo conto che così facendo non abbiamo livellato per nulla. Abbiamo fatto così sia per i plinti che per la recinzione. Non mi ricordo che avessimo usato la strada come riferimento. Avevamo solo una lenza e dei livelli a bolla, non autolivelli o livelli laser. Io sono poi stato spostato quindi non so cosa sia successo dopo. ADR: i progettisti avevano il gps, noi no e neanche l'azienda. Confermo che però a noi non lasciavano questo strumento. Per fare bene un livellamento serve uno strumento che mi pare sia il livello ottico e l'azienda non ce l'ha che io sappia. Noi facciamo manutenzione, questi strumenti normalmente non ci servono.”;
20. quello che emerge è quindi un quadro di caotico e frettoloso inizio dei lavori, prima della messa a punto definitiva sia degli aspetti progettuali che dell'approvvigionamento completo dei materiali, della strumentazione e del personale responsabile di cantiere, con la conseguenza che sono state commesse imprecisioni esecutive alle quali, tuttavia, stante la fase embrionale della realizzazione delle opere, si è dovuto -ma anche potuto- via via far fronte;
a riprova di ciò, parte resistente non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione dalla quale emergano, nello specifico, le difformità riscontrate né, invero, alcun progetto o comunicazione al dai quali possano rilevarsi Pt_1
16 le indicazioni che lo stesso avrebbe disatteso;
è, infatti, agli atti unicamente una e-mail del 16/11/23 inviata dall'arch. al ricorrente (doc. 4 resistente) CP_4 avente quale allegato il pdf nominato “quote strada centrale” (che appare sovrapponibile al doc. 9 di parte ricorrente) in relazione al quale, tuttavia, non sussistono allegazioni circa la correlazione con le negligenze addebitate né, peraltro, le stesse sono evincibili ictu oculi;
21. in altre parole, al di là del generico riferimento alle riscontrate difformità nelle quote dei plintopali e negli scavi/fondazioni, infatti, parte resistente non documenta quali siano state le specifiche direttive tecniche impartite al ricorrente e dallo stesso violate e ciò poiché il progetto era ancora in divenire;
22. in tale contesto disfunzionale non può dirsi raggiunta la prova della responsabilità del ricorrente per le difformità delle opere ai progetti -di cui non vi è prova della esistenza e della consegna, salvo, forse, per uno, comunque provvisorio (rif. doc. 4 resistente)- e, quindi, l'addebitabilità allo stesso di quanto riscontrato;
pertanto, la prova non è stata raggiunta neanche in relazione ai fatti sottesi alla seconda contestazione;
23. il licenziamento è dunque ingiustificato;
24. quanto alla tutela che ne consegue, incontestata l'applicabilità dell'art. 18 st. lav. sebbene non dirimente sotto il profilo in esame, occorre innanzitutto vagliare la lamentata natura ritorsiva del licenziamento, posto che ne deriverebbe una tutela rafforzata a favore del lavoratore;
25. è noto che, nell'interpretazione giurisprudenziale consolidata, il licenziamento per ritorsione costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito, con connotazione di ingiustificata vendetta e di rappresaglia: ne consegue la nullità del licenziamento ove il motivo illecito sia stato determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c., e le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie previste dai commi 1 e 2 dell'art. 18 st. lav. (cfr. ex multis Cass. n. 26035/2018, 20742/2018 e, da ultimo, n, 22614/24);
26. sul versante degli oneri probatori, si rileva che se la prova, normalmente gravante sul datore di lavoro, della sussistenza di un motivo legittimo di licenziamento, in sé idoneo a supportare l'atto di recesso, comporta che l'eventuale intento ritorsivo non possa ritenersi unico motivo determinante del licenziamento, a fronte della accertata insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento, grava sul lavoratore che ne lamenti la ritorsività, l'onere di provare – anche mediante prova presuntiva – l'intento ritorsivo, attraverso la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza la volontà di rappresaglia ed il rapporto di causalità tra le circostanze di fatto astrattamente rilevanti e la decisione datoriale di porre in essere il recesso;
in altre parole, la prova che l'intento di rappresaglia per
17 l'attività svolta abbia determinato in via esclusiva la volontà del datore di lavoro anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento necessita del previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (cfr. Cass. n. 14816/15, 9468/19, 2414/22, ord. 6838/23, ord. 17266/24); inoltre, il lavoratore deve indicare e provare i profili specifici da cui desumere l'intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del recesso, atteso che in tal caso la doglianza ha per oggetto il fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa, o di un giustificato motivo, pur formalmente apparenti (Cass. n. 20742/18);
27. nel caso di specie, per le ragioni anzi dette, deve ritenersi accertata l'insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento;
parte ricorrente, tuttavia, non ha puntualmente allegato né provato la ragione sottesa alla ritorsione invocata quale motivo unico e determinante della volontà datoriale di recedere, tenuto peraltro conto della circostanza, oggettiva e pacifica, dell'esistenza di pregresse contestazioni e sanzioni relative a comportamenti ricondotti all'insubordinazione e non impugnate;
28. dall'esame complessivo dei fatti di causa si ricava indubbiamente un rapporto non sereno tra parte ricorrente e la direttrice ma la genericamente Per_3 allegata acredine, in assenza di un quid pluris, non è di per sé sufficiente a recare con sé la natura ritorsiva del licenziamento;
parte ricorrente non ha individuato, infatti, alcuna legittima condotta del lavoratore da cui sarebbe scaturita l'illegittima reazione del datore di lavoro culminante con il licenziamento;
29.inoltre, il ricorrente non ha formulato specifici capi di prova per sostenere la natura ritorsiva del licenziamento, risultando quelli richiamati nelle istanze istruttorie inidonei a dimostrare l'esistenza di un motivo ritorsivo illecito;
30. esclusa dunque la nullità del licenziamento, deve essere verificata la tutela applicabile all'accertata carenza di disvalore disciplinare/imputabilità degli addebiti sottesi al licenziamento;
31. pacifica l'applicabilità dell'art. 18 St. Lav. a fronte dell'assunzione del ricorrente in data 12/3/12 e dell'incontestata presenza nell'organico della società, al momento del licenziamento, di 24 persone assunte a tempo indeterminato (doc. 19 ricorrente), ritiene questa giudice di dare seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito da ultimo da Cass. n. 14168/25, secondo cui “l'insussistenza del fatto contestato, di cui all'art. 18 novellato, comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, sicché in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria cd. 'attenuata'” (cfr. anche Cass. n. 20540/15 e 20545/15 ivi citate);
18 32. deve quindi ritenersi applicabile al caso di specie la tutela di cui all'art. 18 comma 4 st. lav. con conseguente annullamento del licenziamento e condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con il limite massimo di 12 mensilità, dedotto quanto il lavoratore ha percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative ed oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi;
33. sono assorbite le ulteriori difese ed eccezioni;
34. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 19/2/24;
- annulla il licenziamento e condanna parte convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari a 12 mensilità oltre interessi e rivalutazione come per legge, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 5.000, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Così deciso in Sassari, il 15/10/2025.
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
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