Art. 1. "Art. 11-bis. - Il termine per il versamento d'acconto di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97 , e successive modificazioni, e' prorogato, per l'anno 1981, sino al 31 maggio 1982, nei confronti dei contribuenti soggetti alla imposta sul reddito delle persone fisiche, aventi domicilio fiscale nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino.
E' altresi' prorogato sino alla stessa data il termine per il versamento di acconto di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38 , e successive modificazioni, nei confronti dei contribuenti indicati nel precedente comma soggetti all'imposta locale sul reddito".
All'articolo 12, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Per i residenti nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino e' concessa l'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali, dai soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903 , dai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 , dagli iscritti alle casse di previdenza per i liberi professionisti, relativamente ai versamenti da effettuare nel periodo compreso tra il 7 giugno 1981 ed il 31 dicembre 1981".
All'articolo 14, sono aggiunte, in fine, le parole: "mentre tutti gli altri possono, a domanda) sostituire il servizio militare di leva con il servizio civile da prestare alle dipendenze del comune in cui sono residenti".
Dopo l'articolo 14, e' aggiunto il seguente:
"Art. 14-bis. - Il sesto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , e' sostituito dal seguente:
"Al pagamento dell'ultimo stato di avanzamento la commissione di cui all'articolo 5 della presente legge assegna il termine per il rilascio, libero di persone e cose, del ricovero provvisorio occupato dal proprietario danneggiato. Per motivate ragioni tale termine puo' essere prorogato. Gli atti vengono trasmessi all'ispettorato per le zone terremotate e all'intendenza di finanza che, in caso di mancato adempimento nel termine assegnato, provvede ad emettere i provvedimenti conseguenti"".
All'articolo 15:
al primo comma, le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";
al secondo comma, lettera a), sono soppresse le parole: "e la data dell'inizio della effettiva occupazione";
dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Le intendenze di finanza provvedono, fra l'altro, ad emettere i provvedimenti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , come modificato dal precedente articolo 14-bis.
Dal 1 gennaio 1982 sono tenuti al pagamento, secondo i rispettivi consumi, della fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica gli occupanti dei ricoveri provvisori che insistono su aree non demaniali";
nell'ultimo comma, sono soppresse le parole: "di regolarizzazione";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"A decorrere dal 1 gennaio 1982 il pagamento della fornitura dell'acqua e' a carico degli alloggiati nei ricoveri provvisori".
Dopo l'articolo 15, e' aggiunto il seguente:
Art. 15-bis. - Su richiesta della commissione di cui all' articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , l'intendenza di finanza deve disporre, entro quindici giorni dalla richiesta, il trasferimento di baraccati per motivate esigenze. Il mancato riscontro equivale a tacita autorizzazione".
All'articolo 17:
al secondo capoverso, le parole: "dal sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "dalla commissione di cui all' articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 ";
al terzo capoverso, e' aggiunto il seguente periodo:
"La revoca della concessione del contributo comporta la decadenza dell'assegnazione dell'area di sedime operata dalla competente commissione";
l'ultimo capoverso e' soppresso.
Dopo l'articolo 17, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 17-bis. - A norma del combinato disposto dell' articolo 3, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e dell'articolo 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n.
464 , per fabbricati adibiti ad uso diverso da civile abitazione devono intendersi le unita' immobiliari urbane di qualsiasi altra natura e destinazione".
"Art. 17-ter. - Nei comuni indicati dagli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , la proprieta' o il possesso di buona fede e la individuazione e la consistenza delle varie unita' immobiliari possono essere, in ogni caso, dimostrati con le modalita' previste dal terzo comma dell'articolo 4 del presente decreto".
"Art. 17-quater. - Nei comuni indicati dall' articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono inoltrare domanda di inizio dei lavori quanti non li abbiano intrapresi entro i termini previsti.
Nel caso di lavori iniziati e sospesi entro il 31 dicembre 1979, per i quali non siano stati presentati stati di avanzamento, l'interessato puo' presentare domanda motivata, nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla commissione di cui all' articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , ai fini della rideterminazione del contributo che comunque va concesso per la parte di opere non realizzate".
"Art. 17-quinquies. - La domanda di contributo presentata ai sensi dell' articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n.
241 , per la prima unita' immobiliare abitativa si estende anche alle unita' abitative diverse dalla prima ed a quelle destinate ad altro uso se tali immobili siano contigui o facciano parte di un unico corpo con la prima unita' abitativa".
L'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
"Alla regione siciliana e' assegnato un contributo speciale di lire 104 miliardi, che la regione stessa trasferisce ai comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino, Campobello di Mazara e Castelvetrano, per tutte le finalita' indicate nel presente decreto.
La complessiva somma di lire 104 miliardi e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1981 e di lire 30,5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 53,5 miliardi nell'anno 1983.
La regione provvede a trasferire le predette somme ai sottoindicati comuni, secondo quote di lire:
71,5 miliardi, al comune di Mazara del Vallo, in ragione di lire 15 miliardi nell'anno 1981, di lire 20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 36,5 miliardi nell'anno 1983;
14 miliardi, al comune di Petrosino, in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1981, di lire 4 miliardi nello anno 1982 e di lire 8 miliardi nell'anno 1983;
15,5 miliardi, al comune di Marsala, in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1981, di lire 5 miliardi nello anno 1982 e di lire 8,5 miliardi nell'anno 1983;
2 miliardi, al comune di Campobello di Mazara in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1981, di lire 1.000 milioni nell'anno 1982 e di lire 500 milioni nell'anno 1983;
1 miliardo, al comune di Castelvetrano, in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1981 e 1982.
Relativamente all'anno 1981, la regione provvede alla assegnazione delle quote di cui al comma precedente entro dieci giorni dall'accreditamento dei relativi fondi da parte del Ministero del tesoro alla regione stessa".
Dopo l'articolo 19, e' aggiunto il seguente:
"Art. 19-bis. - Per eventuali, ulteriori fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato nonche' alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, si provvede mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria".
E' altresi' prorogato sino alla stessa data il termine per il versamento di acconto di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38 , e successive modificazioni, nei confronti dei contribuenti indicati nel precedente comma soggetti all'imposta locale sul reddito".
All'articolo 12, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Per i residenti nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino e' concessa l'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali, dai soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903 , dai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 , dagli iscritti alle casse di previdenza per i liberi professionisti, relativamente ai versamenti da effettuare nel periodo compreso tra il 7 giugno 1981 ed il 31 dicembre 1981".
All'articolo 14, sono aggiunte, in fine, le parole: "mentre tutti gli altri possono, a domanda) sostituire il servizio militare di leva con il servizio civile da prestare alle dipendenze del comune in cui sono residenti".
Dopo l'articolo 14, e' aggiunto il seguente:
"Art. 14-bis. - Il sesto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , e' sostituito dal seguente:
"Al pagamento dell'ultimo stato di avanzamento la commissione di cui all'articolo 5 della presente legge assegna il termine per il rilascio, libero di persone e cose, del ricovero provvisorio occupato dal proprietario danneggiato. Per motivate ragioni tale termine puo' essere prorogato. Gli atti vengono trasmessi all'ispettorato per le zone terremotate e all'intendenza di finanza che, in caso di mancato adempimento nel termine assegnato, provvede ad emettere i provvedimenti conseguenti"".
All'articolo 15:
al primo comma, le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";
al secondo comma, lettera a), sono soppresse le parole: "e la data dell'inizio della effettiva occupazione";
dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Le intendenze di finanza provvedono, fra l'altro, ad emettere i provvedimenti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , come modificato dal precedente articolo 14-bis.
Dal 1 gennaio 1982 sono tenuti al pagamento, secondo i rispettivi consumi, della fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica gli occupanti dei ricoveri provvisori che insistono su aree non demaniali";
nell'ultimo comma, sono soppresse le parole: "di regolarizzazione";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"A decorrere dal 1 gennaio 1982 il pagamento della fornitura dell'acqua e' a carico degli alloggiati nei ricoveri provvisori".
Dopo l'articolo 15, e' aggiunto il seguente:
Art. 15-bis. - Su richiesta della commissione di cui all' articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , l'intendenza di finanza deve disporre, entro quindici giorni dalla richiesta, il trasferimento di baraccati per motivate esigenze. Il mancato riscontro equivale a tacita autorizzazione".
All'articolo 17:
al secondo capoverso, le parole: "dal sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "dalla commissione di cui all' articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 ";
al terzo capoverso, e' aggiunto il seguente periodo:
"La revoca della concessione del contributo comporta la decadenza dell'assegnazione dell'area di sedime operata dalla competente commissione";
l'ultimo capoverso e' soppresso.
Dopo l'articolo 17, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 17-bis. - A norma del combinato disposto dell' articolo 3, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e dell'articolo 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n.
464 , per fabbricati adibiti ad uso diverso da civile abitazione devono intendersi le unita' immobiliari urbane di qualsiasi altra natura e destinazione".
"Art. 17-ter. - Nei comuni indicati dagli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , la proprieta' o il possesso di buona fede e la individuazione e la consistenza delle varie unita' immobiliari possono essere, in ogni caso, dimostrati con le modalita' previste dal terzo comma dell'articolo 4 del presente decreto".
"Art. 17-quater. - Nei comuni indicati dall' articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono inoltrare domanda di inizio dei lavori quanti non li abbiano intrapresi entro i termini previsti.
Nel caso di lavori iniziati e sospesi entro il 31 dicembre 1979, per i quali non siano stati presentati stati di avanzamento, l'interessato puo' presentare domanda motivata, nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla commissione di cui all' articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , ai fini della rideterminazione del contributo che comunque va concesso per la parte di opere non realizzate".
"Art. 17-quinquies. - La domanda di contributo presentata ai sensi dell' articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n.
241 , per la prima unita' immobiliare abitativa si estende anche alle unita' abitative diverse dalla prima ed a quelle destinate ad altro uso se tali immobili siano contigui o facciano parte di un unico corpo con la prima unita' abitativa".
L'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
"Alla regione siciliana e' assegnato un contributo speciale di lire 104 miliardi, che la regione stessa trasferisce ai comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino, Campobello di Mazara e Castelvetrano, per tutte le finalita' indicate nel presente decreto.
La complessiva somma di lire 104 miliardi e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1981 e di lire 30,5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 53,5 miliardi nell'anno 1983.
La regione provvede a trasferire le predette somme ai sottoindicati comuni, secondo quote di lire:
71,5 miliardi, al comune di Mazara del Vallo, in ragione di lire 15 miliardi nell'anno 1981, di lire 20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 36,5 miliardi nell'anno 1983;
14 miliardi, al comune di Petrosino, in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1981, di lire 4 miliardi nello anno 1982 e di lire 8 miliardi nell'anno 1983;
15,5 miliardi, al comune di Marsala, in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1981, di lire 5 miliardi nello anno 1982 e di lire 8,5 miliardi nell'anno 1983;
2 miliardi, al comune di Campobello di Mazara in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1981, di lire 1.000 milioni nell'anno 1982 e di lire 500 milioni nell'anno 1983;
1 miliardo, al comune di Castelvetrano, in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1981 e 1982.
Relativamente all'anno 1981, la regione provvede alla assegnazione delle quote di cui al comma precedente entro dieci giorni dall'accreditamento dei relativi fondi da parte del Ministero del tesoro alla regione stessa".
Dopo l'articolo 19, e' aggiunto il seguente:
"Art. 19-bis. - Per eventuali, ulteriori fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato nonche' alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, si provvede mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria".