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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1107/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.3.2025 e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f.
), FABIO D'AURIA (c.f. ) e VALERIA D'AURIA C.F._2 C.F._3
(c.f. ) e con essi elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Biscardi n. 31, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 19.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 18.5.2021, conveniva in giudizio la onde sentirla Parte_1 Controparte_1
1 condannare al risarcimento dei danni patrimoniali – quantificati, a mezzo di CTP, in € 15.091,04 – e di quelli morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, arrecati, a seguito dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino, avvenuta in data 29.10.2015 a causa della rottura in più punti dell'argine sinistro, al fondo agricolo, di cui è proprietario, sito in località “Cicalese – San
Mauro” alla via Cav. A. OM n. 7, riportato in catasto al Comune di Nocera Inferiore al foglio 8, part. 608 e 1450, della totale estensione di are 25,96. Assumeva il ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno del fondo, determinando l'allagamento dello stesso e provocando danni alle coltivazioni, al terreno e ai manufatti ivi insistenti. A sostegno della pretesa, depositava consulenza tecnica di parte a firma dell'arch. richiamata in ricorso, nonché visura catastale dell'unità Parte_1
immobiliare in oggetto.
Costituendosi in giudizio tardivamente, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di CP_1
legittimazione attiva del ricorrente, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore del e, nel merito, l'eccezionalità dell'evento e la Controparte_2
mancanza di prova in ordine ai danni subiti, evidenziando il mancato deposito delle scritture contabili e del quaderno di campagna, richiesti ex lege per le aziende agricole produttrici.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza del 12.9.2024 il giudizio veniva interrotto per la messa in quiescenza dell'avvocato costituito per la e, all'esito della riassunzione tempestiva, nessuno si è CP_1
costituito per la nonostante la regolarità della notifica, per cui ne va dichiarata la CP_1
contumacia.
All'udienza collegiale del 5.3.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente, risultante, in parte, dai documenti in atti (cfr. atto di divisione per Notar del 31.7.1999, nonché visure catastali per le Per_1
particelle di cui al ricorso) e, in altra parte, dalle univoche dichiarazioni rese dai testi
[...]
, e (cugino omonimo del ricorrente), i quali, Tes_1 Testimone_2 Parte_1
confermando il capo A) dell'articolazione istruttoria, hanno dichiarato che il ricorrente coltivava direttamente l'appezzamento analiticamente indicato in ricorso e nel capitolo di prova ad essi sottoposto.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1
verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di
2 legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 29.10.2015 l' Controparte_3 esondava, provocando l'allagamento dei fondi per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno tutti confermato il capitolo B) di cui all'articolazione istruttoria della parte ricorrente. Sul punto va, tuttavia, precisato che sebbene i testi abbiano riferito inequivocamente che il fondo condotto dal ricorrente è rimasto allagato a seguito dell'evento esondativo, la generica dichiarazione degli stessi e l'estensione del fondo non consentono di ritenere provato con certezza che esso si sia allagato nella sua totalità.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia
3 concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: tutti i testi escussi hanno, infatti, hanno confermato il capitolo E) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti l'alveo Comune Nocerino si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di pezzi di erbacce, canne ed arbusti, nonché isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad essi - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, la parte ricorrente, richiamando integralmente la perizia depositata, ha lamentato danni alle coltivazioni in atto (cipolle, CI e CIni), danni al terreno (determinati dai costi per le attività di disinfestazione, zappatura profonda, assolcatura e correzione del ph), danni legati all'asportazione del materiale accumulato e danni al pozzo, quantificandoli in complessivi € 15.091,04.
Quanto al danno alle colture, osserva il Collegio che il riferimento alle coltivazioni presenti e ai danni da esse riportati è stato formulato dai testi in modo talmente generico da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità: ad esempio, il teste
OM si è limitato a riferire: “ho visto che l'esondazione ha causato danni alle colture di CI
e cipolle”, mentre il teste ancora più genericamente ha dichiarato: “so che il raccolto è Tes_2 stato danneggiato. Sul terreno vi erano colture di CI e cipolle”, senza fare alcuna menzione, ad esempio, delle coltivazioni di CIni.
Né una prova più puntuale dei danni subiti dal ricorrente può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, arch. , il quale ha genericamente confermato la relazione Parte_1 da lui redatta, riferendo anch'egli in modo generico che “il terreno era di circa 3.000 mq, vi erano coltivati CI e cipolle…a seguito dell'inondazione i prodotti sono andati persi, non sono stati più raccolti”.
Inoltre, nelle dichiarazioni dei testi manca qualsiasi riferimento allo stato pregresso del fondo e alla quantità di prodotto normalmente coltivata e raccolta.
Le generiche dichiarazioni rese e la mancata descrizione analitica nella perizia dei danni riscontrati, la cui valutazione è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione del fondo, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli altri beni presenti sul fondo, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati
4 nella perizia, dei beni effettivamente presenti sul fondo, della loro tipologia e del loro stato di usura e ciò ancor più ove si consideri che la produzione dei CI è pluriennale e che nessuno dei testi, né la perizia di parte hanno specificato la vetustà delle piante e lo stato del ciclo produttivo.
Tali dichiarazioni, così come la perizia redatta, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Giova evidenziare, altresì, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Né la prova dell'esatta consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore
5 residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Inoltre, per quanto concerne i danni alle colture, la valutazione del CTP risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei prezzi di mercato rilevati, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a quasi cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (19.10.2020) e quella di verificazione dell'evento
(29.10.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento del fondo e che, in base a quanto riferito dai testi, può presumersi che le coltivazioni ivi presenti abbiano comunque riportato dei danni, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti alle siffatte colture. Tale liquidazione, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate e della natura pluriennale della pianta di carciofo, è ritenuta congrua nella misura del 30% di quanto richiesto nella consulenza di parte per la produzione delle cipolle (ossia al 30% di € 2.310,00, pari ad € 693,00) e del 25% di quanto richiesto nella consulenza di parte per la produzione di CI e CIni (ossia al 25% di € 10.354,06, pari ad € 2.588,51).
La liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che i ricorrenti avrebbero sopportato in mancanza del danno.
Anche i danni per la bonifica e la disinfestazione del terreno, nonché per i costi del materiale da asporto, non possono essere riconosciuti nella misura richiesta in ricorso, attesa la mancanza di prova dei costi effettivamente sostenuti e delle attività concretamente eseguite: il teste OM si è limitato ad evidenziare che “con il trattore è stato fresato il terreno”, il teste ha riferito Tes_2 di aver “visto zappare il terreno e coltivare daccapo” e il teste ha confermato la Parte_1 necessità di “provvedere alla zappatura e alla concimazione del terreno”, senza, tuttavia,
6 specificare quali e che tipo di attività abbia concretamente posto in essere il ricorrente per la pulizia e il ripristino del fondo.
Il siffatto deficit probatorio non è colmato neppure dalla valutazione del perito, basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per le operazioni eseguite con mezzi meccanici, per il trasporto e smaltimento a discarica dei materiali ovvero per l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario dell'OO.PP. della CP_1 in vigore per l'anno 2015 “per la rimozione dal suolo di tutto il materiale estraneo ed il
[...] relativo trasporto a discarica con l'impiego di mezzi meccanici”, senza specificare le attività concretamente compiute rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Nessuno dei testi ha, poi, riferito di aver visto mezzi meccanici a lavoro sul fondo de quo per eseguire le suddette operazioni di ripristino, ad eccezione di un trattore per fresare il terreno (in tal senso le generiche dichiarazioni del teste OM).
Attesa, tuttavia, la prova dell'allagamento del fondo, le pur generiche circostanze riferite dai testi fanno presumere che alcuni lavori di pulizia del fondo siano stati eseguiti e che siano stati eseguiti in economia;
né risultano agli atti fatture relative all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti, documenti ancor più necessari considerata la notevole estensione dei terreni coltivati e la presumibile attività imprenditoriale svolta.
Sulla base delle argomentazioni svolte, ritiene, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base delle anzidette carenze probatorie, del 15% del valore indicato per la disinfestazione del terreno, zappatura profonda e assolcatura e correzione del ph
(così come quantificate nella consulenza di parte) pari a complessivi € 817,74.
Non possono, invece, essere riconosciuti ai ricorrenti i danni al pozzo e all'impianto di irrigazione, atteso che, da un lato, i testi OM e non hanno fatto nessun riferimento Tes_2 all'esistenza di tali beni e al loro danneggiamento e il teste ha riferito la presenza di un Parte_1 pozzo sul terreno, senza però confermarne il danneggiamento ovvero indicarne l'entità; e, dall'altro lato, la valutazione compiuta dal CTP non è supportata da una pregressa documentazione di acquisto delle manichette o dei motori di irrigazione, da cui poter evincere l'effettiva entità del danno subito. Né risulta documentazione atta a dimostrare l'acquisto di materiali o di manodopera per una revisione completa dei motori del pozzo dopo l'evento. Il riconoscimento di tali danni sarebbe, pertanto, del tutto aleatorio.
7 Per completezza, va anche dato atto che, seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato chiesto genericamente anche il risarcimento per il danno morale per violazione del diritto al lavoro subito dal ricorrente, la richiesta del riconoscimento di tale voce di danno non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve, quindi, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, osserva il Collegio che non solo il danno risulta richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nessuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi, ma non risulta neppure provato, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno deve rispondere la attesi i principi già espressi da questo Controparte_1
Tribunale (cfr. sentenza n. 612/2020; sentenza n. 2444/2021; sentenza n. 4306/2022), dai quali non
CP_ vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente.
Ed infatti l'alveo Comune Nocerino è un canale che collega al i torrenti Cavaiola e CP_2
Solofrana, inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Essendo un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione convenuta, ne consegue che va fatta applicazione dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè, in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90 lett. e) del DPR 616/1977 e dell'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, sono state attribuite alle
Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico
(e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non Controparte_1
hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di
8 legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1
custode delle acque fluviali e risponde, pertanto, dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1 sono stati recentemente affermati dal TSAP: “la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale” (TSAP sent. n. 110/2019).
Va aggiunto che, alla luce della duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica dell'alveo in questione, certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse comunque non escludono la concorrente responsabilità della CP_1
Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla e che, quindi, quest'ultima risponde dei danni derivanti Controparte_1 dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al risarcimento Controparte_1 del danno in favore di nella somma complessiva di € 4.099,25. Parte_1
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al
9 momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per 2/3, con condanna della al rimborso del restante 1/3, oltre al terzo delle spese documentate, in ragione Controparte_1
della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: Controparte_1
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 4.099,25, oltre rivalutazione monetaria secondo Parte_1 gli indici ISTAT dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 88,00 per spese ed € 550,00 per compensi professionali, oltre Iva,
Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1107/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.3.2025 e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f.
), FABIO D'AURIA (c.f. ) e VALERIA D'AURIA C.F._2 C.F._3
(c.f. ) e con essi elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Biscardi n. 31, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 19.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 18.5.2021, conveniva in giudizio la onde sentirla Parte_1 Controparte_1
1 condannare al risarcimento dei danni patrimoniali – quantificati, a mezzo di CTP, in € 15.091,04 – e di quelli morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, arrecati, a seguito dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino, avvenuta in data 29.10.2015 a causa della rottura in più punti dell'argine sinistro, al fondo agricolo, di cui è proprietario, sito in località “Cicalese – San
Mauro” alla via Cav. A. OM n. 7, riportato in catasto al Comune di Nocera Inferiore al foglio 8, part. 608 e 1450, della totale estensione di are 25,96. Assumeva il ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno del fondo, determinando l'allagamento dello stesso e provocando danni alle coltivazioni, al terreno e ai manufatti ivi insistenti. A sostegno della pretesa, depositava consulenza tecnica di parte a firma dell'arch. richiamata in ricorso, nonché visura catastale dell'unità Parte_1
immobiliare in oggetto.
Costituendosi in giudizio tardivamente, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di CP_1
legittimazione attiva del ricorrente, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore del e, nel merito, l'eccezionalità dell'evento e la Controparte_2
mancanza di prova in ordine ai danni subiti, evidenziando il mancato deposito delle scritture contabili e del quaderno di campagna, richiesti ex lege per le aziende agricole produttrici.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza del 12.9.2024 il giudizio veniva interrotto per la messa in quiescenza dell'avvocato costituito per la e, all'esito della riassunzione tempestiva, nessuno si è CP_1
costituito per la nonostante la regolarità della notifica, per cui ne va dichiarata la CP_1
contumacia.
All'udienza collegiale del 5.3.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente, risultante, in parte, dai documenti in atti (cfr. atto di divisione per Notar del 31.7.1999, nonché visure catastali per le Per_1
particelle di cui al ricorso) e, in altra parte, dalle univoche dichiarazioni rese dai testi
[...]
, e (cugino omonimo del ricorrente), i quali, Tes_1 Testimone_2 Parte_1
confermando il capo A) dell'articolazione istruttoria, hanno dichiarato che il ricorrente coltivava direttamente l'appezzamento analiticamente indicato in ricorso e nel capitolo di prova ad essi sottoposto.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1
verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di
2 legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 29.10.2015 l' Controparte_3 esondava, provocando l'allagamento dei fondi per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno tutti confermato il capitolo B) di cui all'articolazione istruttoria della parte ricorrente. Sul punto va, tuttavia, precisato che sebbene i testi abbiano riferito inequivocamente che il fondo condotto dal ricorrente è rimasto allagato a seguito dell'evento esondativo, la generica dichiarazione degli stessi e l'estensione del fondo non consentono di ritenere provato con certezza che esso si sia allagato nella sua totalità.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia
3 concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: tutti i testi escussi hanno, infatti, hanno confermato il capitolo E) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti l'alveo Comune Nocerino si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di pezzi di erbacce, canne ed arbusti, nonché isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad essi - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, la parte ricorrente, richiamando integralmente la perizia depositata, ha lamentato danni alle coltivazioni in atto (cipolle, CI e CIni), danni al terreno (determinati dai costi per le attività di disinfestazione, zappatura profonda, assolcatura e correzione del ph), danni legati all'asportazione del materiale accumulato e danni al pozzo, quantificandoli in complessivi € 15.091,04.
Quanto al danno alle colture, osserva il Collegio che il riferimento alle coltivazioni presenti e ai danni da esse riportati è stato formulato dai testi in modo talmente generico da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità: ad esempio, il teste
OM si è limitato a riferire: “ho visto che l'esondazione ha causato danni alle colture di CI
e cipolle”, mentre il teste ancora più genericamente ha dichiarato: “so che il raccolto è Tes_2 stato danneggiato. Sul terreno vi erano colture di CI e cipolle”, senza fare alcuna menzione, ad esempio, delle coltivazioni di CIni.
Né una prova più puntuale dei danni subiti dal ricorrente può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, arch. , il quale ha genericamente confermato la relazione Parte_1 da lui redatta, riferendo anch'egli in modo generico che “il terreno era di circa 3.000 mq, vi erano coltivati CI e cipolle…a seguito dell'inondazione i prodotti sono andati persi, non sono stati più raccolti”.
Inoltre, nelle dichiarazioni dei testi manca qualsiasi riferimento allo stato pregresso del fondo e alla quantità di prodotto normalmente coltivata e raccolta.
Le generiche dichiarazioni rese e la mancata descrizione analitica nella perizia dei danni riscontrati, la cui valutazione è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione del fondo, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli altri beni presenti sul fondo, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati
4 nella perizia, dei beni effettivamente presenti sul fondo, della loro tipologia e del loro stato di usura e ciò ancor più ove si consideri che la produzione dei CI è pluriennale e che nessuno dei testi, né la perizia di parte hanno specificato la vetustà delle piante e lo stato del ciclo produttivo.
Tali dichiarazioni, così come la perizia redatta, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Giova evidenziare, altresì, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Né la prova dell'esatta consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore
5 residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Inoltre, per quanto concerne i danni alle colture, la valutazione del CTP risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei prezzi di mercato rilevati, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a quasi cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (19.10.2020) e quella di verificazione dell'evento
(29.10.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento del fondo e che, in base a quanto riferito dai testi, può presumersi che le coltivazioni ivi presenti abbiano comunque riportato dei danni, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti alle siffatte colture. Tale liquidazione, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate e della natura pluriennale della pianta di carciofo, è ritenuta congrua nella misura del 30% di quanto richiesto nella consulenza di parte per la produzione delle cipolle (ossia al 30% di € 2.310,00, pari ad € 693,00) e del 25% di quanto richiesto nella consulenza di parte per la produzione di CI e CIni (ossia al 25% di € 10.354,06, pari ad € 2.588,51).
La liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che i ricorrenti avrebbero sopportato in mancanza del danno.
Anche i danni per la bonifica e la disinfestazione del terreno, nonché per i costi del materiale da asporto, non possono essere riconosciuti nella misura richiesta in ricorso, attesa la mancanza di prova dei costi effettivamente sostenuti e delle attività concretamente eseguite: il teste OM si è limitato ad evidenziare che “con il trattore è stato fresato il terreno”, il teste ha riferito Tes_2 di aver “visto zappare il terreno e coltivare daccapo” e il teste ha confermato la Parte_1 necessità di “provvedere alla zappatura e alla concimazione del terreno”, senza, tuttavia,
6 specificare quali e che tipo di attività abbia concretamente posto in essere il ricorrente per la pulizia e il ripristino del fondo.
Il siffatto deficit probatorio non è colmato neppure dalla valutazione del perito, basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per le operazioni eseguite con mezzi meccanici, per il trasporto e smaltimento a discarica dei materiali ovvero per l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario dell'OO.PP. della CP_1 in vigore per l'anno 2015 “per la rimozione dal suolo di tutto il materiale estraneo ed il
[...] relativo trasporto a discarica con l'impiego di mezzi meccanici”, senza specificare le attività concretamente compiute rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Nessuno dei testi ha, poi, riferito di aver visto mezzi meccanici a lavoro sul fondo de quo per eseguire le suddette operazioni di ripristino, ad eccezione di un trattore per fresare il terreno (in tal senso le generiche dichiarazioni del teste OM).
Attesa, tuttavia, la prova dell'allagamento del fondo, le pur generiche circostanze riferite dai testi fanno presumere che alcuni lavori di pulizia del fondo siano stati eseguiti e che siano stati eseguiti in economia;
né risultano agli atti fatture relative all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti, documenti ancor più necessari considerata la notevole estensione dei terreni coltivati e la presumibile attività imprenditoriale svolta.
Sulla base delle argomentazioni svolte, ritiene, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base delle anzidette carenze probatorie, del 15% del valore indicato per la disinfestazione del terreno, zappatura profonda e assolcatura e correzione del ph
(così come quantificate nella consulenza di parte) pari a complessivi € 817,74.
Non possono, invece, essere riconosciuti ai ricorrenti i danni al pozzo e all'impianto di irrigazione, atteso che, da un lato, i testi OM e non hanno fatto nessun riferimento Tes_2 all'esistenza di tali beni e al loro danneggiamento e il teste ha riferito la presenza di un Parte_1 pozzo sul terreno, senza però confermarne il danneggiamento ovvero indicarne l'entità; e, dall'altro lato, la valutazione compiuta dal CTP non è supportata da una pregressa documentazione di acquisto delle manichette o dei motori di irrigazione, da cui poter evincere l'effettiva entità del danno subito. Né risulta documentazione atta a dimostrare l'acquisto di materiali o di manodopera per una revisione completa dei motori del pozzo dopo l'evento. Il riconoscimento di tali danni sarebbe, pertanto, del tutto aleatorio.
7 Per completezza, va anche dato atto che, seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato chiesto genericamente anche il risarcimento per il danno morale per violazione del diritto al lavoro subito dal ricorrente, la richiesta del riconoscimento di tale voce di danno non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve, quindi, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, osserva il Collegio che non solo il danno risulta richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nessuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi, ma non risulta neppure provato, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno deve rispondere la attesi i principi già espressi da questo Controparte_1
Tribunale (cfr. sentenza n. 612/2020; sentenza n. 2444/2021; sentenza n. 4306/2022), dai quali non
CP_ vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente.
Ed infatti l'alveo Comune Nocerino è un canale che collega al i torrenti Cavaiola e CP_2
Solofrana, inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Essendo un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione convenuta, ne consegue che va fatta applicazione dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè, in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90 lett. e) del DPR 616/1977 e dell'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, sono state attribuite alle
Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico
(e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non Controparte_1
hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di
8 legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1
custode delle acque fluviali e risponde, pertanto, dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1 sono stati recentemente affermati dal TSAP: “la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale” (TSAP sent. n. 110/2019).
Va aggiunto che, alla luce della duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica dell'alveo in questione, certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse comunque non escludono la concorrente responsabilità della CP_1
Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla e che, quindi, quest'ultima risponde dei danni derivanti Controparte_1 dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al risarcimento Controparte_1 del danno in favore di nella somma complessiva di € 4.099,25. Parte_1
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al
9 momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per 2/3, con condanna della al rimborso del restante 1/3, oltre al terzo delle spese documentate, in ragione Controparte_1
della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: Controparte_1
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 4.099,25, oltre rivalutazione monetaria secondo Parte_1 gli indici ISTAT dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 88,00 per spese ed € 550,00 per compensi professionali, oltre Iva,
Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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