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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 310/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Menotti n.10 – cod. fisc. - rappresentato e difeso dall' Avv. Domenico C.F._1
Acciarito del Foro di Caltagirone – cod. fisc. C.F._2
OPPONENTE
CONTRO
– P.Iva - in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore con sede legale in Torino nella Via Aldo Barbaro n. 43, elettivamente domiciliata in
Catania al Viale XX Settembre n. 43, presso lo studio dell'Avv. Annalise Fazzina del Foro di Catania da cui è rappresentata e difesa congiuntamente all'avv. Simona Chiodo del Foro di Torino .
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con provvedimento ai sensi dell'art. 127 ter del 26 novembre 2024, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190
c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1605/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 20.10.2021 e notificato in data 30.11.2021 con cui gli veniva ingiunto su istanza della Controparte_1
[... il pagamento della somma di € 8.285,38, per sorte capitale, oltre spese, .
Lamentava la opponente l'illegittimità della pretesa azionata mediante il monitorio evidenziandone la avvenuta estinzione del credito per avvenuta prescrizione, assumendo la mancanza di atti interruttivi del termine di 10 anni cosi come previsto dall'art. 2946 del Codice Civile. Deduceva inoltre che dalla lettura del contratto di finanziamento, sottoscritto per l'acquisto di una autovettura Alfa 147 targata BN 284 JF e da un riscontro al PRA – storico - per targa di cui al predetto finanziamento emerge che tale autovettura non era nella disponibilità del venditore e non era mai entrata a far parte del patrimonio dell'odierna parta opponente.
Chiedeva pertanto la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta per lite temeraria.
Si costituiva in giudizio la opposta contestando la fondatezza della opposizione e chiedendone il rigetto.
Deduceva che a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 1086399, in data 04 settembre 2007 la nella qualità di distributrice prodotti di Controparte_2 Email_1
cedeva il credito vantato nei confronti del alla come da contratto del Pt_1 Controparte_3
20.10.2010 e giusta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 24.12.2011 versata in atti;
con successiva lettera raccomandata del 10.06.2021 la ISCC s.r.l. aveva comunicato al;
che Pt_1
con variazione della denominazione da Controparte_1
(sigla ISCC S.R.L.), a INTEGRATED SYSTEM CREDIT CONSULTING FINTECH S.P.A. (sigla
ISCC FINTECH S.P.A.), giusta visura storica allegata.
Contestava quindi la avvenuta eccezione per prescrizione evidenziando che tenuto conto della prima rata in data 08.09.2007 , il termine della prescrizione decennale andava a decorrere dalla data dell'08.09.2011, e che l'ultima lettera di formale costituzione in mora era quella del 10.06.2021
Quanto alla contestazione relativa all'effettivo trasferimento di proprietà dell'autovettura Alfa 147
JDT e dell'effettivo possesso della stessa in capo all'opponente evidenziava che non poteva imputarsi all' opposta, avendo la stessa prontamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali.
Chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà, il rigetto dell'opposizione e in subordine la condanna al pagamento della minor somma che dovesse emergere dall'istruttoria.
All'esito della compiuta istruttoria, acquisita la documentazione offerta in produzione dalle parti, con decreto del 26 novembre 2024, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva rimessa in decisione, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., all'esito dei quali veniva decisa come segue.
*****
Quanto alla rilevata mancata attivazione della procedura di mediazione , dedotta dalla difesa di parte opponente solo con la memoria di replica, la stessa deve ritenersi con evidenza del tutto infondata. Risulta provato documentalmente ( vedi PEC dell'Avv. Acciarito, difensore dell'opponente, inviata ben dopo l'ora fissata, ovvero alle ore 20,30 del 21.06.2022, sia all' Organismo che all'Avv. Fazzina in cui si rappresenta la impossibilità di presenziare per COVID) che l'opponente era al corrente del procedimento di mediazione e della data d'incontro di mediazione, e comunicava l'impossibilità di presenziare ben otto ore dopo ( 20,30 del 21.06.2022) l'ora fissata per la mediazione che si era già tenuta il 21.06.2022, alle ore 11,30 del mattino.
Tanto basta per rilevare il regolare esperimento della procedura di mediazione così come previsto dall'art. 8, comma1 del D.Lgs. n. 28/2010 che prevede che la comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione vada “comunicata alle parti a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”
Nel merito la opposizione è infondata e va rigettata.
L'odierna opponente ha inteso contrastare la pretesa avversaria sostenendo con il primo motivo di opposizione che la società opposta non avrebbe dimostrato in giudizio di essere divenuta titolare del credito azionato, assumendone la carenza di legittimazione attiva in difetto della prova della avvenuta cessione della pretesa creditoria.
La censura è infondata.
Costituisce orientamento consolidato del Supremo Collegio a cui questo giudice intende prestare continuità, quello secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cfr. Cass. n. 4116/16;
n. 24798/2020).
Nel caso di specie, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, dalla documentazione prodotta dalla opposta risulta che il rapporto contrattuale sorto tra l'opponente e la firmataria del contratto di finanziamento rientra fra quelli oggetto della cessione in blocco intercorsa tra la nella qualità di distributrice prodotti di e la Controparte_2 Parte_2 [...]
come da contratto del 20.10.2010 e giusta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del CP_3
24.12.2011 versata in atti essendo stata adeguatamente comprovata mediante il deposito in atti del testo della Gazzetta Ufficiale, in cui vengono specificamente indicate le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni.
In ogni caso, non è necessario il deposito di alcun contratto di cessione o altro documento riportante il credito specifico oggetto di giudizio. In proposito va richiamato l'orientamento del Supremo Collegio (Cass. 17110/2019) “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Secondo la richiamata decisione, la specifica enumerazione e l'onere di produzione del singolo documento vanificherebbero la portata dell'art. 58 TUB, il quale volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 1264 e segg c.c., per agevolare operazioni che hanno portata molto diversa dalla singola cessione.
La pubblicazione nella G.U. prende il posto e la funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria e, in quanto tale, costituisce condizione necessaria e sufficiente per l'opposizione della stessa ai debitori ceduti. Sul punto chiarisce la Corte: “La pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (v., ex multis, Cass. Civ. n. 20495/2020; Cass. Civ. n. 5997/2016), in ogni caso la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario( vedi sul punto
Cass. n. 17944 del 22/06/2023 ).
Quanto alla asserita inesistenza della pretesa creditoria dedotta dall'opponente, occorre rilevare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un naturale sviluppo - anche se meramente eventuale - della fase monitoria, devolvendo al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso monitorio.
L'opponente riveste, dunque, solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Pertanto, il riparto dell'onere probatorio resta regolato secondo le regole generali dettate dall'art. 2697 c.c., sicché incombe al creditore opposto fornire prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, va osservato che, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposta ha agito in giudizio nei confronti dell'odierna opponente esperendo una tipica azione contrattuale di adempimento, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo maturato in virtù dei contratti di finanziamento stipulati con la cedente.
Vertendosi, dunque, in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il consolidato principio di diritto secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui: «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass n. 826/2015).
Così delineato il quadro normativo di riferimento va rilevato che in ordine all'assolvimento da parte del creditore/opposto dell'onere dimostrativo sullo stesso gravante l'opposta ha compiutamente soddisfatto i propri oneri di allegazione e di prova, in quanto ha versato in atti i contratti di finanziamento sottoscritti dall'opponente, nonchè gli estratti conto, la raccomandata con cui veniva notificata la cessione del credito e la decadenza dal beneficio del termini e allegato l'inadempimento da parte del delle obbligazioni Pt_3
contrattuali di rimborso rateale dei medesimi.
A fronte di ciò va rilevato che l'opponente, quale parte debitrice, ha eccepito l'inesistenza del credito, deducendo l'avvenuta estinzione per prescrizione.
Anche tale eccezione è infondata.
Va integralmente condiviso l'assunto difensivo di parte opposta, che trova riscontro granitico nella giurisprudenza, secondo cui in ipotesi di finanziamento personale il pagamento delle singole rate deve considerarsi quale adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante dall'originario prestito, sicchè il termine prescrizionale decennale inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento , essendo il debito unico, seppur frazionato, con decorrenza di un unitario termine di prescrizione che decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata (la quarantottesima).
Nel caso di specie il contratto di finanziamento come già documentato, è stato accettato in data
05.09.2007, ed essendo la prima rata in data 08.09.2007 il termine della prescrizione decennale dovrà considerarsi a decorrere dalla data dell'08.09.2011, laddove l'ultima lettera di formale costituzione in mora è quella del 10.06.2021, laddove il ricorso per ingiunzione di pagamento è stato depositato telematicamente in data 15.09.2021.
Fermo restando la piena operatività della pretesa creditoria correlata alla sottoscrizione, invero mai contestata, del contratto di finanziamento da parte dell'odierno opponente, del tutto ininfluente deve ritenersi nei confronti della odierna opposta ogni questione correlata alla mancata disponibilità dell'autovettura il cui acquisto era correlato al contratto di finanziamento con la odierna opposta, che ha prontamente adempiuto i propri adempimenti contrattuali.
La opposizione deve quindi ritenersi priva di fondamento e va rigettata, dichiarandosi ai sensi dell'art. 653 cpc esecutivo il decreto ingiuntivo.
Quanto alle spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue secondo il DM n. 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore della causa ( scaglione fino a 26.000) e minimo tariffario.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G., rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1605/2021 Parte_1
che dichiara esecutivo;
per l'effetto condanna l'opponente al rimborso in favore della opposta delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 2.540,00 oltre al 15% per le spese generali, IVA e c.p.a.
Siracusa, 21 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa C. Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 310/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Menotti n.10 – cod. fisc. - rappresentato e difeso dall' Avv. Domenico C.F._1
Acciarito del Foro di Caltagirone – cod. fisc. C.F._2
OPPONENTE
CONTRO
– P.Iva - in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore con sede legale in Torino nella Via Aldo Barbaro n. 43, elettivamente domiciliata in
Catania al Viale XX Settembre n. 43, presso lo studio dell'Avv. Annalise Fazzina del Foro di Catania da cui è rappresentata e difesa congiuntamente all'avv. Simona Chiodo del Foro di Torino .
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con provvedimento ai sensi dell'art. 127 ter del 26 novembre 2024, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190
c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1605/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 20.10.2021 e notificato in data 30.11.2021 con cui gli veniva ingiunto su istanza della Controparte_1
[... il pagamento della somma di € 8.285,38, per sorte capitale, oltre spese, .
Lamentava la opponente l'illegittimità della pretesa azionata mediante il monitorio evidenziandone la avvenuta estinzione del credito per avvenuta prescrizione, assumendo la mancanza di atti interruttivi del termine di 10 anni cosi come previsto dall'art. 2946 del Codice Civile. Deduceva inoltre che dalla lettura del contratto di finanziamento, sottoscritto per l'acquisto di una autovettura Alfa 147 targata BN 284 JF e da un riscontro al PRA – storico - per targa di cui al predetto finanziamento emerge che tale autovettura non era nella disponibilità del venditore e non era mai entrata a far parte del patrimonio dell'odierna parta opponente.
Chiedeva pertanto la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta per lite temeraria.
Si costituiva in giudizio la opposta contestando la fondatezza della opposizione e chiedendone il rigetto.
Deduceva che a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 1086399, in data 04 settembre 2007 la nella qualità di distributrice prodotti di Controparte_2 Email_1
cedeva il credito vantato nei confronti del alla come da contratto del Pt_1 Controparte_3
20.10.2010 e giusta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 24.12.2011 versata in atti;
con successiva lettera raccomandata del 10.06.2021 la ISCC s.r.l. aveva comunicato al;
che Pt_1
con variazione della denominazione da Controparte_1
(sigla ISCC S.R.L.), a INTEGRATED SYSTEM CREDIT CONSULTING FINTECH S.P.A. (sigla
ISCC FINTECH S.P.A.), giusta visura storica allegata.
Contestava quindi la avvenuta eccezione per prescrizione evidenziando che tenuto conto della prima rata in data 08.09.2007 , il termine della prescrizione decennale andava a decorrere dalla data dell'08.09.2011, e che l'ultima lettera di formale costituzione in mora era quella del 10.06.2021
Quanto alla contestazione relativa all'effettivo trasferimento di proprietà dell'autovettura Alfa 147
JDT e dell'effettivo possesso della stessa in capo all'opponente evidenziava che non poteva imputarsi all' opposta, avendo la stessa prontamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali.
Chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà, il rigetto dell'opposizione e in subordine la condanna al pagamento della minor somma che dovesse emergere dall'istruttoria.
All'esito della compiuta istruttoria, acquisita la documentazione offerta in produzione dalle parti, con decreto del 26 novembre 2024, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva rimessa in decisione, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., all'esito dei quali veniva decisa come segue.
*****
Quanto alla rilevata mancata attivazione della procedura di mediazione , dedotta dalla difesa di parte opponente solo con la memoria di replica, la stessa deve ritenersi con evidenza del tutto infondata. Risulta provato documentalmente ( vedi PEC dell'Avv. Acciarito, difensore dell'opponente, inviata ben dopo l'ora fissata, ovvero alle ore 20,30 del 21.06.2022, sia all' Organismo che all'Avv. Fazzina in cui si rappresenta la impossibilità di presenziare per COVID) che l'opponente era al corrente del procedimento di mediazione e della data d'incontro di mediazione, e comunicava l'impossibilità di presenziare ben otto ore dopo ( 20,30 del 21.06.2022) l'ora fissata per la mediazione che si era già tenuta il 21.06.2022, alle ore 11,30 del mattino.
Tanto basta per rilevare il regolare esperimento della procedura di mediazione così come previsto dall'art. 8, comma1 del D.Lgs. n. 28/2010 che prevede che la comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione vada “comunicata alle parti a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”
Nel merito la opposizione è infondata e va rigettata.
L'odierna opponente ha inteso contrastare la pretesa avversaria sostenendo con il primo motivo di opposizione che la società opposta non avrebbe dimostrato in giudizio di essere divenuta titolare del credito azionato, assumendone la carenza di legittimazione attiva in difetto della prova della avvenuta cessione della pretesa creditoria.
La censura è infondata.
Costituisce orientamento consolidato del Supremo Collegio a cui questo giudice intende prestare continuità, quello secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cfr. Cass. n. 4116/16;
n. 24798/2020).
Nel caso di specie, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, dalla documentazione prodotta dalla opposta risulta che il rapporto contrattuale sorto tra l'opponente e la firmataria del contratto di finanziamento rientra fra quelli oggetto della cessione in blocco intercorsa tra la nella qualità di distributrice prodotti di e la Controparte_2 Parte_2 [...]
come da contratto del 20.10.2010 e giusta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del CP_3
24.12.2011 versata in atti essendo stata adeguatamente comprovata mediante il deposito in atti del testo della Gazzetta Ufficiale, in cui vengono specificamente indicate le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni.
In ogni caso, non è necessario il deposito di alcun contratto di cessione o altro documento riportante il credito specifico oggetto di giudizio. In proposito va richiamato l'orientamento del Supremo Collegio (Cass. 17110/2019) “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Secondo la richiamata decisione, la specifica enumerazione e l'onere di produzione del singolo documento vanificherebbero la portata dell'art. 58 TUB, il quale volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 1264 e segg c.c., per agevolare operazioni che hanno portata molto diversa dalla singola cessione.
La pubblicazione nella G.U. prende il posto e la funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria e, in quanto tale, costituisce condizione necessaria e sufficiente per l'opposizione della stessa ai debitori ceduti. Sul punto chiarisce la Corte: “La pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (v., ex multis, Cass. Civ. n. 20495/2020; Cass. Civ. n. 5997/2016), in ogni caso la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario( vedi sul punto
Cass. n. 17944 del 22/06/2023 ).
Quanto alla asserita inesistenza della pretesa creditoria dedotta dall'opponente, occorre rilevare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un naturale sviluppo - anche se meramente eventuale - della fase monitoria, devolvendo al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso monitorio.
L'opponente riveste, dunque, solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Pertanto, il riparto dell'onere probatorio resta regolato secondo le regole generali dettate dall'art. 2697 c.c., sicché incombe al creditore opposto fornire prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, va osservato che, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposta ha agito in giudizio nei confronti dell'odierna opponente esperendo una tipica azione contrattuale di adempimento, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo maturato in virtù dei contratti di finanziamento stipulati con la cedente.
Vertendosi, dunque, in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il consolidato principio di diritto secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui: «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass n. 826/2015).
Così delineato il quadro normativo di riferimento va rilevato che in ordine all'assolvimento da parte del creditore/opposto dell'onere dimostrativo sullo stesso gravante l'opposta ha compiutamente soddisfatto i propri oneri di allegazione e di prova, in quanto ha versato in atti i contratti di finanziamento sottoscritti dall'opponente, nonchè gli estratti conto, la raccomandata con cui veniva notificata la cessione del credito e la decadenza dal beneficio del termini e allegato l'inadempimento da parte del delle obbligazioni Pt_3
contrattuali di rimborso rateale dei medesimi.
A fronte di ciò va rilevato che l'opponente, quale parte debitrice, ha eccepito l'inesistenza del credito, deducendo l'avvenuta estinzione per prescrizione.
Anche tale eccezione è infondata.
Va integralmente condiviso l'assunto difensivo di parte opposta, che trova riscontro granitico nella giurisprudenza, secondo cui in ipotesi di finanziamento personale il pagamento delle singole rate deve considerarsi quale adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante dall'originario prestito, sicchè il termine prescrizionale decennale inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento , essendo il debito unico, seppur frazionato, con decorrenza di un unitario termine di prescrizione che decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata (la quarantottesima).
Nel caso di specie il contratto di finanziamento come già documentato, è stato accettato in data
05.09.2007, ed essendo la prima rata in data 08.09.2007 il termine della prescrizione decennale dovrà considerarsi a decorrere dalla data dell'08.09.2011, laddove l'ultima lettera di formale costituzione in mora è quella del 10.06.2021, laddove il ricorso per ingiunzione di pagamento è stato depositato telematicamente in data 15.09.2021.
Fermo restando la piena operatività della pretesa creditoria correlata alla sottoscrizione, invero mai contestata, del contratto di finanziamento da parte dell'odierno opponente, del tutto ininfluente deve ritenersi nei confronti della odierna opposta ogni questione correlata alla mancata disponibilità dell'autovettura il cui acquisto era correlato al contratto di finanziamento con la odierna opposta, che ha prontamente adempiuto i propri adempimenti contrattuali.
La opposizione deve quindi ritenersi priva di fondamento e va rigettata, dichiarandosi ai sensi dell'art. 653 cpc esecutivo il decreto ingiuntivo.
Quanto alle spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue secondo il DM n. 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore della causa ( scaglione fino a 26.000) e minimo tariffario.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G., rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1605/2021 Parte_1
che dichiara esecutivo;
per l'effetto condanna l'opponente al rimborso in favore della opposta delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 2.540,00 oltre al 15% per le spese generali, IVA e c.p.a.
Siracusa, 21 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa C. Maiore