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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/07/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. RGVG 8682 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 26/06/2024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 16.7.2025 tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FORLIN GIOVANNI presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
e
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. FORLIN CP_1 C.F._2
GIOVANNI presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 OGGETTO: Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da ricorso introduttivo, le cui condizione sono state confermate con note scritte depositate in data 14/05/2025, che si riportano:
1. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L.
1.12.70 n° 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sona(VR) il giorno 3.3.2012 tra i sigg. e e trascritto presso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune Parte_1 CP_1 di Sona atto n° 3 parte I serie A anno 2012 alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sona le dovute trascrizioni;
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare tra loro all'assegno di mantenimento e di aver definito ogni altra questione di natura patrimoniale;
il sig. svolge la professione di addetto alla manutenzione e pulizia del verde Parte_1 con contratto a tempo determinato stipulato in data 1.6.24 e scadenza al 31.10.2024 con un stipendio medio mensile di circa €. 200,00 , mentre la moglie attualmente è priva di lavoro ed ha seri problemi di salute, essendo in cura per aneurisma dell'arteria cerebrale , non percepisce alcun reddito ed è titolare di conto corrente postale con saldo di €. 41,34 ;
3. La figlia minore studentessa- viene affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, con particolare riguardo per le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che saranno assunte di comune accordo;
per le visite i genitori hanno concordato il seguente piano genitoriale: la figlia sarà collocata presso il padre, con il quale già tuttora abita in
Sona(VR) Via Liguria 44/B ; il padre si accolla tutte le spese ordinarie e straordinarie di mantenimento della figlia;
la sig.ra ha diritto di veder e tenere con sé Per_1 CP_1 la figlia quando lo vorrà, previo avviso telefonico;
si fa presente che la minore Per_1 da qualche giorno è stata assunta presso il McDonald di Corso Milano-Verona con Per_1 un contratto di lavoro di 6 mesi;
4. I coniugi si fanno carico di far scorrere tra loro la migliore comunicazione che possa garantire una adeguata collaborazione per assicurare alla figlia la crescita più sana e Per_1 serena e potranno modificare il calendario di visita di cui sopra tenuto conto dei desideri della minore e dei suoi orari scolastici e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
2 5. Il sig. e la sig.ra dichiarano di non essere proprietari di alcun Parte_1 CP_1 immobile;
6. Il sig. dichiara di essere proprietario della vettura tg. EB421BJ e del Parte_1 furgone tg. CA754CN e la sig.ra dichiara di essere proprietaria della vettura tg. CP_1
DZ284BZ; i sigg. e dichiarano di non essere titolari di quote Parte_1 CP_1 sociali;
7. I coniugi si prestano il reciproco assenso per il rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche con l'inserimento della figlia Persona_1
8. Le competenze legali dovute all'avv. Giovanni Forlin saranno suddivise al 50% tra i ricorrenti;
9. I coniugi confermano integralmente il contenuto del presente ricorso, rinunciano a comparire, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarano di non volersi riconciliare.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona con ricorso depositato in data 26/06/2024 ex art. 473 bis n. 51 cpc di dichiarare la separazione e successivamente lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza depositata in data n. 2453/2024 pubblicata in data 29.10.2024 è stata dichiarata la separazione tra le parti e la sentenza è passata in giudicato, sono inoltre decorsi i termini di legge tra il deposito delle note scritte per la separazione e il deposito delle note scritte per il divorzio. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70
e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti, con note scritte depositate in data 14.05.2025 chiedevano la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi riportate.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
3 I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 03.03.2012 in Sona (VR) tra
e , alle condizioni specificate nella epigrafe Parte_1 CP_1 della presente decisione.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sona (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (anno 2012,
Numero 3, Parte I, Serie /).
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 17.7.2025
La Giudice rel.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 26/06/2024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 16.7.2025 tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FORLIN GIOVANNI presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
e
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. FORLIN CP_1 C.F._2
GIOVANNI presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 OGGETTO: Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da ricorso introduttivo, le cui condizione sono state confermate con note scritte depositate in data 14/05/2025, che si riportano:
1. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L.
1.12.70 n° 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sona(VR) il giorno 3.3.2012 tra i sigg. e e trascritto presso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune Parte_1 CP_1 di Sona atto n° 3 parte I serie A anno 2012 alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sona le dovute trascrizioni;
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare tra loro all'assegno di mantenimento e di aver definito ogni altra questione di natura patrimoniale;
il sig. svolge la professione di addetto alla manutenzione e pulizia del verde Parte_1 con contratto a tempo determinato stipulato in data 1.6.24 e scadenza al 31.10.2024 con un stipendio medio mensile di circa €. 200,00 , mentre la moglie attualmente è priva di lavoro ed ha seri problemi di salute, essendo in cura per aneurisma dell'arteria cerebrale , non percepisce alcun reddito ed è titolare di conto corrente postale con saldo di €. 41,34 ;
3. La figlia minore studentessa- viene affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, con particolare riguardo per le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che saranno assunte di comune accordo;
per le visite i genitori hanno concordato il seguente piano genitoriale: la figlia sarà collocata presso il padre, con il quale già tuttora abita in
Sona(VR) Via Liguria 44/B ; il padre si accolla tutte le spese ordinarie e straordinarie di mantenimento della figlia;
la sig.ra ha diritto di veder e tenere con sé Per_1 CP_1 la figlia quando lo vorrà, previo avviso telefonico;
si fa presente che la minore Per_1 da qualche giorno è stata assunta presso il McDonald di Corso Milano-Verona con Per_1 un contratto di lavoro di 6 mesi;
4. I coniugi si fanno carico di far scorrere tra loro la migliore comunicazione che possa garantire una adeguata collaborazione per assicurare alla figlia la crescita più sana e Per_1 serena e potranno modificare il calendario di visita di cui sopra tenuto conto dei desideri della minore e dei suoi orari scolastici e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
2 5. Il sig. e la sig.ra dichiarano di non essere proprietari di alcun Parte_1 CP_1 immobile;
6. Il sig. dichiara di essere proprietario della vettura tg. EB421BJ e del Parte_1 furgone tg. CA754CN e la sig.ra dichiara di essere proprietaria della vettura tg. CP_1
DZ284BZ; i sigg. e dichiarano di non essere titolari di quote Parte_1 CP_1 sociali;
7. I coniugi si prestano il reciproco assenso per il rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche con l'inserimento della figlia Persona_1
8. Le competenze legali dovute all'avv. Giovanni Forlin saranno suddivise al 50% tra i ricorrenti;
9. I coniugi confermano integralmente il contenuto del presente ricorso, rinunciano a comparire, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarano di non volersi riconciliare.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona con ricorso depositato in data 26/06/2024 ex art. 473 bis n. 51 cpc di dichiarare la separazione e successivamente lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza depositata in data n. 2453/2024 pubblicata in data 29.10.2024 è stata dichiarata la separazione tra le parti e la sentenza è passata in giudicato, sono inoltre decorsi i termini di legge tra il deposito delle note scritte per la separazione e il deposito delle note scritte per il divorzio. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70
e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti, con note scritte depositate in data 14.05.2025 chiedevano la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi riportate.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
3 I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 03.03.2012 in Sona (VR) tra
e , alle condizioni specificate nella epigrafe Parte_1 CP_1 della presente decisione.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sona (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (anno 2012,
Numero 3, Parte I, Serie /).
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 17.7.2025
La Giudice rel.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
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