CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 822/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RIZZO ALDO, Presidente e Relatore
COZZOLINO EP NC, Giudice
GAETANI ANTONIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3368/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013579672000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013579672000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013579672000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013579672000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013579672000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013579672000 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento numero 03420239009234350000, notificata il 7/2/2024, limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali: n.
03420120041677613000, n. 03420140030568725000, n. 03420160014075844000, n. 03420170014408405000,
n. 03420170032795111000, n. 03420180026095248000, n. 03420190026918782000, n. 03420200011246851000,
n. 03420210008112128000, n. 03420210017314777000, n. 03420210024323139000 e n.
03420220006544148000. Ha impugnato anche l'intimazione di pagamento numero 03420239013579672000, limitatamente agli avvisi di accertamento nn. TD3012I01530/2022 e TD3012I01531/2022. Ha eccepito l'omessa notifica dei predetti atti prodromici, la prescrizione ed il difetto di motivazione delle intimazioni impugnate. Ha concluso come da pagina 12 del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia Entrate e Riscossione, contestando gli assunti attorei e concludendo come da pagina
11 della memoria.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Calabria, contrastando le pretese del ricorrente e concludendo come da memorie in atti.
Non si è costituita la Camera di Commercio di Cosenza.
La Corte, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto nei limiti di seguito precisati.
Prima di tutto, è da dirsi che le intimazioni impugnate sono predisposte secondo un modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, con l'indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora, che sono dovuti all'Agente della Riscossione dopo la notificazione della cartella.
Ne consegue che l'eccezione di difetto di motivazione degli atti impugnati non assume pregio.
Dalla documentazione prodotta dall'Agente di riscossione emerge quanto segue.
La cartella n. 03420120041677613000 ha ad oggetto crediti per tassa auto ed è stata correttamente notificata alla data di cui all'intimazione impugnata. Il credito in essa riportato era però già prescritto al momento dell'eventuale notifica del primo atto interruttivo indicato nella memoria dell'Agente di riscossione, visto che erano trascorsi più di tre anni dalla notifica della cartella. La cartella n. 03420140030568725000 ha ad oggetto crediti per tassa auto ed è stata correttamente notificata alla data di cui all'intimazione impugnata. Il credito in essa riportato era però già prescritto al momento dell'eventuale notifica del secondo atto interruttivo indicato nella memoria dell'Agente di riscossione, visto che erano trascorsi più di tre anni dall'eventuale notifica del primo atto interruttivo indicato dall'Agenzia
Entrate e Riscossione.
Le cartelle n. 03420160014075844000 (avente ad oggetto Diritti camerali 2012) e n.
03420170014408405000 (avente ad oggetto Diritti camerali 2013) sono state correttamente comunicate al contribuente alle date di cui all'intimazione impugnata ma deve ritenersi che i crediti in esse riportati fossero prescritti al momento della notifica dell'intimazione impugnata, in quanto l'Agente di riscossione ha depositato solo la documentazione attestante la notifica di atti dichiarati come interruttivi della prescrizione ma non prodotti in giudizio;
ciò ha impedito alla Corte di verificare se gli stessi recassero o meno i crediti riportati nelle predette cartelle.
Questa valutazione relativa alla mancata produzione in giudizio degli atti dichiarati come interruttivi della prescrizione è da estendere a tutti gli altri atti presupposti riguardo ai quali sono state avanzate le eccezioni di prescrizione da parte del contribuente.
Va precisato che, in materia di diritti camerali, il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale.
La cartella n. 03420170032795111000 (avente ad oggetto Diritti camerali 2014) è stata correttamente notificata al ricorrente alla data di cui all'intimazione impugnata e, applicando la sospensione della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale Covid 19, deve ritenersi che il credito in essa riportato non fosse prescritto al momento della notifica dell'intimazione impugnata.
Le cartelle n. 03420180026095248000, n. 03420190026918782000 e n. 03420200011246851000 (avente ad oggetto Diritti camerali 2015, 2016 e 2017) risultano correttamente notificate alle date di cui all'intimazione impugnata e la prescrizione dei crediti in essi riportati non era maturata al momento della notifica dell'intimazione impugnata.
Riguardo alla cartella n. 03420210008112128000 (avente ad oggetto Diritti camerali 2018), va detto che non è stato dimostrato che si sia seguito il procedimento notificatorio indicato in memoria. In ogni caso, applicando la sospensione della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale Covid 19, deve osservarsi che il credito non era estinto al momento della notifica dell'intimazione impugnata.
Le cartella n. 03420210017314777000 e n. 03420220006544148000 hanno ad oggetto crediti per tassa auto anni 2016 – 2017 – 2018 e non è stata prodotta documentazione da cui risulti che si sia seguito il procedimento notificatorio indicato in memoria. Anche applicando la sospensione della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale Covid 19, i crediti risultavano già estinti al momento della notifica dell'intimazione impugnata.
Anche per la cartella n. 03420210024323139000 (avente ad oggetto Diritti camerali 2019) va detto che non
è stato dimostrato che si sia seguito il procedimento notificatorio indicato in memoria. In ogni caso, pur non applicando la sospensione della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale Covid 19, deve osservarsi che il credito non era estinto al momento della notifica dell'intimazione impugnata.
Gli avvisi di accertamento nn. TD3012I01530/2022 e TD3012I01531/2022 risultano correttamente notificati alle date di cui all'intimazione impugnata ed i crediti in essi riportati non erano prescritti al momento della notifica dell'atto numero 03420239013579672000.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo. L'accoglimento parziale del ricorso induce alla compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la nullità della notifica delle cartelle n.
03420210008112128000, n. 03420210017314777000, n. 03420210024323139000 e n. 03420220006544148000 riportate nell'intimazione di pagamento numero 03420239009234350000;
b) dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento numero 03420239009234350000 limitatamente alle seguenti cartelle: n. 03420120041677613000, n. 03420140030568725000, n. 03420160014075844000, n.
03420170014408405000, n. 03420210008112128000, n. 03420210017314777000, n. 03420210024323139000
e n. 03420220006544148000;
c) dichiara che il contribuente nulla deve all'Agente di riscossione (e, per esso, agli enti impositori) riguardo ai crediti di cui all'intimazione di pagamento numero 03420239009234350000 e riportati nelle seguenti cartelle: n. 03420120041677613000, n. 03420140030568725000, n. 03420160014075844000, n.
03420170014408405000, n. 03420210017314777000 e n. 03420220006544148000;
d) rigetta la restante parte del ricorso;
e) compensa le spese di lite.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RIZZO ALDO, Presidente e Relatore
COZZOLINO EP NC, Giudice
GAETANI ANTONIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3368/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009234350000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013579672000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013579672000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013579672000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013579672000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013579672000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013579672000 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento numero 03420239009234350000, notificata il 7/2/2024, limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali: n.
03420120041677613000, n. 03420140030568725000, n. 03420160014075844000, n. 03420170014408405000,
n. 03420170032795111000, n. 03420180026095248000, n. 03420190026918782000, n. 03420200011246851000,
n. 03420210008112128000, n. 03420210017314777000, n. 03420210024323139000 e n.
03420220006544148000. Ha impugnato anche l'intimazione di pagamento numero 03420239013579672000, limitatamente agli avvisi di accertamento nn. TD3012I01530/2022 e TD3012I01531/2022. Ha eccepito l'omessa notifica dei predetti atti prodromici, la prescrizione ed il difetto di motivazione delle intimazioni impugnate. Ha concluso come da pagina 12 del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia Entrate e Riscossione, contestando gli assunti attorei e concludendo come da pagina
11 della memoria.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Calabria, contrastando le pretese del ricorrente e concludendo come da memorie in atti.
Non si è costituita la Camera di Commercio di Cosenza.
La Corte, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto nei limiti di seguito precisati.
Prima di tutto, è da dirsi che le intimazioni impugnate sono predisposte secondo un modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, con l'indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora, che sono dovuti all'Agente della Riscossione dopo la notificazione della cartella.
Ne consegue che l'eccezione di difetto di motivazione degli atti impugnati non assume pregio.
Dalla documentazione prodotta dall'Agente di riscossione emerge quanto segue.
La cartella n. 03420120041677613000 ha ad oggetto crediti per tassa auto ed è stata correttamente notificata alla data di cui all'intimazione impugnata. Il credito in essa riportato era però già prescritto al momento dell'eventuale notifica del primo atto interruttivo indicato nella memoria dell'Agente di riscossione, visto che erano trascorsi più di tre anni dalla notifica della cartella. La cartella n. 03420140030568725000 ha ad oggetto crediti per tassa auto ed è stata correttamente notificata alla data di cui all'intimazione impugnata. Il credito in essa riportato era però già prescritto al momento dell'eventuale notifica del secondo atto interruttivo indicato nella memoria dell'Agente di riscossione, visto che erano trascorsi più di tre anni dall'eventuale notifica del primo atto interruttivo indicato dall'Agenzia
Entrate e Riscossione.
Le cartelle n. 03420160014075844000 (avente ad oggetto Diritti camerali 2012) e n.
03420170014408405000 (avente ad oggetto Diritti camerali 2013) sono state correttamente comunicate al contribuente alle date di cui all'intimazione impugnata ma deve ritenersi che i crediti in esse riportati fossero prescritti al momento della notifica dell'intimazione impugnata, in quanto l'Agente di riscossione ha depositato solo la documentazione attestante la notifica di atti dichiarati come interruttivi della prescrizione ma non prodotti in giudizio;
ciò ha impedito alla Corte di verificare se gli stessi recassero o meno i crediti riportati nelle predette cartelle.
Questa valutazione relativa alla mancata produzione in giudizio degli atti dichiarati come interruttivi della prescrizione è da estendere a tutti gli altri atti presupposti riguardo ai quali sono state avanzate le eccezioni di prescrizione da parte del contribuente.
Va precisato che, in materia di diritti camerali, il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale.
La cartella n. 03420170032795111000 (avente ad oggetto Diritti camerali 2014) è stata correttamente notificata al ricorrente alla data di cui all'intimazione impugnata e, applicando la sospensione della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale Covid 19, deve ritenersi che il credito in essa riportato non fosse prescritto al momento della notifica dell'intimazione impugnata.
Le cartelle n. 03420180026095248000, n. 03420190026918782000 e n. 03420200011246851000 (avente ad oggetto Diritti camerali 2015, 2016 e 2017) risultano correttamente notificate alle date di cui all'intimazione impugnata e la prescrizione dei crediti in essi riportati non era maturata al momento della notifica dell'intimazione impugnata.
Riguardo alla cartella n. 03420210008112128000 (avente ad oggetto Diritti camerali 2018), va detto che non è stato dimostrato che si sia seguito il procedimento notificatorio indicato in memoria. In ogni caso, applicando la sospensione della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale Covid 19, deve osservarsi che il credito non era estinto al momento della notifica dell'intimazione impugnata.
Le cartella n. 03420210017314777000 e n. 03420220006544148000 hanno ad oggetto crediti per tassa auto anni 2016 – 2017 – 2018 e non è stata prodotta documentazione da cui risulti che si sia seguito il procedimento notificatorio indicato in memoria. Anche applicando la sospensione della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale Covid 19, i crediti risultavano già estinti al momento della notifica dell'intimazione impugnata.
Anche per la cartella n. 03420210024323139000 (avente ad oggetto Diritti camerali 2019) va detto che non
è stato dimostrato che si sia seguito il procedimento notificatorio indicato in memoria. In ogni caso, pur non applicando la sospensione della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale Covid 19, deve osservarsi che il credito non era estinto al momento della notifica dell'intimazione impugnata.
Gli avvisi di accertamento nn. TD3012I01530/2022 e TD3012I01531/2022 risultano correttamente notificati alle date di cui all'intimazione impugnata ed i crediti in essi riportati non erano prescritti al momento della notifica dell'atto numero 03420239013579672000.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo. L'accoglimento parziale del ricorso induce alla compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la nullità della notifica delle cartelle n.
03420210008112128000, n. 03420210017314777000, n. 03420210024323139000 e n. 03420220006544148000 riportate nell'intimazione di pagamento numero 03420239009234350000;
b) dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento numero 03420239009234350000 limitatamente alle seguenti cartelle: n. 03420120041677613000, n. 03420140030568725000, n. 03420160014075844000, n.
03420170014408405000, n. 03420210008112128000, n. 03420210017314777000, n. 03420210024323139000
e n. 03420220006544148000;
c) dichiara che il contribuente nulla deve all'Agente di riscossione (e, per esso, agli enti impositori) riguardo ai crediti di cui all'intimazione di pagamento numero 03420239009234350000 e riportati nelle seguenti cartelle: n. 03420120041677613000, n. 03420140030568725000, n. 03420160014075844000, n.
03420170014408405000, n. 03420210017314777000 e n. 03420220006544148000;
d) rigetta la restante parte del ricorso;
e) compensa le spese di lite.