Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 25/03/2025 al n. 1532/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. PEREGO Parte_1 C.F._1
GAIA, elettivamente domiciliata in VIA J. PALMA IL VECCHIO 20/A 24128
BERGAMO presso lo studio dell'avv. PEREGO GAIA
ricorrente
CONTRO
(C.F. , difeso dall'avv. PEREGO CP_1 C.F._2
GAIA, elettivamente domiciliato in VIA J. PALMA IL VECCHIO 20/A 24128
BERGAMO presso lo studio dell'avv. PEREGO GAIA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1. i coniugi vivranno separati Parte_1 CP_1
con l'obbligo del reciproco rispetto e con piena libertà di fissare ovunque la propria residenza;
2. La casa coniugale concessa in locazione a verrà assegnata e Parte_1
rimarrà nella disponibilità di , che vi abiterà con le figlie fino alla CP_1
scadenza del contratto (prevista per il mese di settembre 2026), mentre il marito trasferirà altrove la propria residenza;
3. Il canone di locazione della casa familiare, pari ad euro 430,00 verrà pagato dalla ricorrente, la quale provvederà a versare la somma sul conto corrente intestato al marito entro il giorno 15 di ogni mese;
4. I mobili presenti all'interno dell'abitazione resteranno di proprietà della ricorrente, ad eccezione della cucina, di proprietà comune, che rimarrà in uso alla sig.ra fino alla scadenza del contratto di locazione;
CP_1
5. In relazione alla cauzione di euro 1290,00 depositata all'inizio del rapporto di locazione della casa familiare, le parti concordano di dividere l'eventuale residuo al momento del rilascio dell'immobile nella misura del 50% ciascuna.
Eventuali differenze da corrispondere alla proprietà dell'immobile saranno a carico della ricorrente;
6. la ricorrente si farà carico delle bollette delle utenze relative ad energia elettrica, gas metano, acqua, impegnandosi ad effettuare la voltura dei contratti inerenti le utenze domestiche eventualmente intestate al marito;
7. le figlie minori verranno affidate in via congiunta e condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente con la madre presso la casa familiare;
pagina 2 di 9 8. le figlie trascorreranno weekend alternati con entrambi i genitori, che potranno tenerle con sé secondo il seguente schema:
prima settimana (weekend con la madre):
- lunedì e martedì le figlie staranno con la madre, con pernottamento presso l'abitazione della stessa che accompagnerà le bambine a scuola il mercoledì
mattina (o in periodo extrascolastico, le porterà dal padre alle ore 10.00).
- mercoledì, giovedì e venerdì le figlie staranno con il padre, con pernottamento presso l'abitazione dello stesso,
- sabato e domenica dalle ore 10.00 i figli resteranno con la madre, pernottando presso la stessa che le accompagnerà a scuola il lunedì mattina.
seconda settimana (weekend con il padre):
- lunedì e martedì le figlie staranno con il padre, con pernottamento presso l'abitazione dello stesso, che accompagnerà le bambine a scuola il mercoledì
mattina (o in periodo extrascolastico, le porterà dalla madre alle ore 10.00).
- mercoledì, giovedì e venerdì le figlie staranno la madre, con pernottamento presso l'abitazione della stessa;
- sabato e domenica le figlie resteranno con il padre, pernottando presso lo stesso che le accompagnerà a scuola il lunedì mattina;
9. durante le vacanze natalizie, le figlie potranno trascorrere una Settimana con ciascuno dei genitori. Durante le vacanze pasquali, le figlie potranno trascorrere tre giorni con ciascuno dei genitori. I giorni festivi di Natale,
Capodanno e Pasqua verranno alternati tra i genitori ogni anno. Durante le vacanze estive, le figlie potranno trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi,
con ciascuno dei genitori. A tal fine, i coniugi individueranno, entro il 30
maggio di ciascun anno, gli specifici periodi di vacanza da trascorrere con l'uno pagina 3 di 9 o l'altro genitore, impegnandosi fin da ora a reciprocamente fornire ogni utile indicazione per la reperibilità delle minori;
10. i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse delle figlie, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
11. le decisioni di straordinaria amministrazione, quelle di maggior interesse per le figlie stesse e quelle relative all'istruzione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
12. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo di Pt_1 CP_1
mantenimento delle figlie minori la somma di euro 200,00 (duecento/00) per ognuna delle due figlie (euro 400,00 complessivo), da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente instestato alla ricorrente, con rivalutazione ISTAT annuale a far data dal mese e dall'anno successivi all'udienza presidenziale, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie;
13. le parti precisano che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figlie, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività
ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo.
pagina 4 di 9 14. le parti concordano che le spese relative alla mensa scolastica delle due figlie verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
15. per quanto riguarda le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico di cui sopra che si rendessero necessarie per le figlie, le parti concordano di concorrere nella misura del 50% ciascuna, secondo le modalità
indicate dalle linee guida del Tribunale di Mantova, di seguito riassunte:
SPESE CHE NON NECESSITANO ACCORDO PREVENTIVO
A) Spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico),
debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) Spese Scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora le figlie vogliano proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
pagina 5 di 9 - spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola post – scuola (se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.);
- spese per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario,
familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola,
nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00);
- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali.
C) Spese per le lezioni di scuola guida (teoria e pratica, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
• SPESE CHE NECESSITANO ACCORDO PREVENTIVO
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
pagina 6 di 9 - cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
pr cure termali e fisioterapiche;
- cure e farmaci non convenzionali;
- tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
- baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B);
- per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B);
- per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
- viaggi e vacanze;
- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc…
16. Le spese straordinarie che non richiedono preventivo accordo sostenute da ciascun genitore andranno comunicate all'altro genitore, che sarà tenuto a rimborsarle pro quota unitamente al successivo assegno mensile a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero.
Per quanto riguarda le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo,
il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta,
la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella pagina 7 di 9 misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
17. Le parti concordano che la vettura di marca Opel Corsa targata DH324MB
intestata alla ricorrente rimarrà proprietà esclusiva della stessa, mentre la vettura Audi A4 targata EK637RR, intestata al ricorrente rimarrà proprietà
esclusiva dello stesso. Il ricorrente è anche proprietario pro quota della vettura
Seat Leon targata FB438NJ, che rimarrà proprietà dello stesso.
18. Le parti dichiarano che ogni altra questione, anche di carattere patrimoniale, è già stata definita di comune intesa fra i ricorrenti, dichiarando essi che all'esito della regolare esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal presente ricorso, non avranno più nulla a pretendere, ad alcun titolo, l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, dichiarando di essere autosufficienti.
19. i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto, anche con l'iscrizione delle minori, e/o della carta d'identità valida per l'espatrio”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in POMPONESCO in data 14/08/2014 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al n. 2 parte II, serie C, anno 2014)
formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non pagina 8 di 9 economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POMPONESCO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 2, parte
II, serie C, anno 2014);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 24/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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